Gazzetta n. 245 del 18 ottobre 2013 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
DELIBERA 8 ottobre 2013
Regolamento concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. (Regolamento n. 1).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l'art. 9, comma 3, il quale prevede che l'ISVAP (ora IVASS) disciplini con proprio regolamento il procedimento relativo all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 («Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»);
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 («Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»); in particolare, gli articoli 56, 57, 58 e 60;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 («Modifiche al sistema penale»), che trova applicazione per gli aspetti della procedura sanzionatoria non disciplinati dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, istitutivo dell'IVASS ed, in particolare, l'art. 13, comma 20, il quale prevede che rientra nella competenza esclusiva del Direttorio integrato, tra l'altro, l'adozione di provvedimenti a carattere normativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
Visto l'art. 149-bis del codice di procedura civile e il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» ed in particolare l'art. 16 in tema di notifiche per via telematica;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, in particolare l'art. 26, comma 3 che ha attribuito all'ISVAP (ora IVASS) il potere di adottare i provvedimenti sanzionatori, nonche' l'art. 24, commi 1 e 3, il quale prevede che l'ISVAP (ora IVASS) disciplini, con proprio regolamento, le modalita' organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione ed agli altri principi in materia di giusto procedimento amministrativo;
Visto il regolamento dell'ISVAP n. 1 del 15 marzo 2006 concernente la disciplina della procedura sanzionatoria amministrativa di cui al titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63, del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), dello statuto dell'IVASS;
Considerata l'esigenza di ridefinire la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinata dal regolamento dell'ISVAP n. 1 del 15 marzo 2006, che pertanto viene abrogato, a seguito dell'istituzione dell'IVASS e del piano di riassetto organizzativo dell'Istituto;
Tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica;
Vista la delibera assunta dal Direttorio integrato dell'IVASS nella seduta dell'8 ottobre 2013 con la quale e' stato approvato il presente regolamento;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) «procedimento sanzionatorio»: il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal titolo XVIII, capi da I a VII, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle altre norme applicabili ai soggetti vigilati;
c) «soggetti vigilati»: le imprese di assicurazione e di riassicurazione, gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione e gli altri soggetti sottoposti alla potesta' sanzionatoria dell'IVASS secondo le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e delle altre norme di legge ad essi applicabili;
d) «intermediari»: le persone fisiche o le societa', iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attivita' di intermediazione assicurativa o riassicurativa;
e) «verifiche a distanza»: verifiche di natura cartolare svolte presso la sede dell'IVASS sulla base della documentazione acquisita da altri soggetti (imprese, intermediari, consumatori, organi di Polizia, altre Autorita', ecc.) anche su richiesta dell'Istituto.
 
Art. 2
Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina la procedura sanzionatoria relativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione delle norme di cui al decreto e delle altre disposizioni di legge alle quali sono sottoposti i soggetti vigilati.
2. La disciplina sanzionatoria risponde all'esigenza di censurare il mancato rispetto delle norme poste a presidio della sana e prudente gestione delle imprese, della trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, della stabilita', efficienza, competitivita' e buon funzionamento del sistema assicurativo, della tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, dell'informazione e protezione dei consumatori nonche' della prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.
3. La disciplina e l'attivita' sanzionatoria tendono ad assicurare l'effettivita' delle regole; esse hanno non solo carattere afflittivo nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ma anche correttivo della lesione dello specifico interesse protetto.
4. L'IVASS accerta le violazioni, conduce l'istruttoria, irroga le sanzioni ovvero comunica agli interessati l'archiviazione del procedimento avviato nei loro confronti, tenuto conto dei principi di dissuasivita' al fine di scoraggiare la violazione delle norme e la reiterazione della condotta illecita, di proporzionalita' dell'intervento sanzionatorio in relazione alla gravita' dell'illecito, di oggettivita' per garantire l'omogeneita' di giudizio nella concreta valutazione della fattispecie rilevata e di trasparenza nei confronti dei soggetti vigilati le cui controdeduzioni integrano e completano il quadro conoscitivo acquisito a mezzo dell'analisi documentale e dell'attivita' ispettiva.
5. Nelle sue valutazioni l'IVASS tiene altresi' conto dell'inottemperanza a specifici richiami, ordini, divieti o di altri interventi eventualmente adottati nei confronti dei soggetti vigilati, della reiterazione delle violazioni della medesima natura nonche' della collaborazione attiva dei soggetti medesimi con riferimento all'autonoma rilevazione e segnalazione di eventuali irregolarita', espressione di lealta' e correttezza nei rapporti con l'Istituto e strumento funzionale al raggiungimento degli obiettivi di vigilanza.
 
Art. 3
Procedura sanzionatoria

1. La procedura sanzionatoria si articola nelle seguenti fasi:
A. Avvio della procedura:
accertamento delle violazioni;
contestazione delle violazioni;
B. Fase istruttoria:
eventuale presentazione delle controdeduzioni e della richiesta di audizione;
valutazione del complesso degli elementi istruttori acquisiti;
C. Fase decisoria:
adozione da parte del Direttorio integrato, o dei soggetti da questo delegati, del provvedimento conclusivo costituito dall'ordinanza di ingiunzione o dall'archiviazione del procedimento;
notifica e pubblicazione del provvedimento di irrogazione della sanzione ovvero comunicazione all'interessato dell'archiviazione del procedimento.
2. La competenza ai fini dell'avvio dei procedimenti sanzionatori e della fase istruttoria e' cosi' ripartita tra i servizi dell'Istituto:
a) servizio ispettorato: accerta e contesta le violazioni;
b) servizio tutela del consumatore: accerta e contesta le violazioni;
c) servizio vigilanza prudenziale: accerta e contesta le violazioni riguardanti soggetti vigilati diversi dagli intermediari assicurativi e riassicurativi; cura la fase istruttoria sia dei procedimenti da esso avviati sia di quelli avviati dal servizio ispettorato;
d) servizio vigilanza intermediari assicurativi: accerta e contesta le violazioni; cura la fase istruttoria sia dei procedimenti da esso avviati sia di quelli avviati dal servizio ispettorato riguardanti intermediari assicurativi e riassicurativi;
e) servizio studi e gestione dati: accerta e contesta le violazioni; cura la fase istruttoria dei procedimenti da esso avviati;
f) servizio sanzioni: cura la fase istruttoria dei procedimenti avviati dal servizio tutela del consumatore e valuta le risultanze istruttorie dei procedimenti avviati dagli altri servizi; predispone gli atti conclusivi di tutti i procedimenti sanzionatori dell'Istituto, formulando la proposta conclusiva di irrogazione della sanzione o di archiviazione del procedimento.
 
Art. 4
Accertamento delle violazioni

1. L'IVASS avvia la procedura sanzionatoria nei casi in cui accerta, una volta acquisiti gli elementi necessari a valutarne la sussistenza, la violazione delle norme per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.
2. Nei casi in cui fatti di possibile rilievo sanzionatorio siano stati riscontrati nell'ambito di verifiche condotte da altre Autorita', l'IVASS esamina la segnalazione ai fini dell'eventuale accertamento della sussistenza di una violazione sanzionabile. Ove sia necessario all'accertamento della violazione, acquisisce ulteriori elementi.
3. L'accertamento si perfeziona, nel caso di illeciti emersi nell'ambito di verifiche ispettive nei confronti degli intermediari, alla data di sottoscrizione del verbale ispettivo e, nel caso di illeciti emersi nell'ambito di verifiche ispettive nei confronti di soggetti diversi dagli intermediari, alla data di apposizione agli atti del visto del capo del servizio ispettorato. Dalla data di accertamento, indicata nell'atto di contestazione, decorrono i termini per la notifica della contestazione delle violazioni agli interessati.
4. L'accertamento di illeciti emersi nell'ambito di verifiche a distanza si perfeziona nel momento in cui e' completata la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della fattispecie suscettibile di dar luogo all'applicazione di una sanzione. Dalla data di accertamento, indicata nell'atto di contestazione, decorrono i termini per la notifica della contestazione delle violazioni agli interessati.
5. Con specifico riguardo alle societa' capogruppo di gruppi assicurativi, nel caso di verifiche, a distanza o ispettive, facenti parte di un processo valutativo unitario, l'IVASS, laddove le condotte accertate non siano apprezzabili isolatamente, puo' valutare gli esiti delle predette verifiche, tenendo conto di tutte le informazioni acquisite, al termine dell'ultima verifica. In tal caso, l'IVASS comunica formalmente al soggetto vigilato, alla fine della prima verifica, che i relativi esiti verranno valutati unitariamente a conclusione dell'ultima verifica.
 
Art. 5
Mancanza di pregiudizio

1. Ai sensi dell'art. 326, comma 1, del decreto, non si fa luogo alla contestazione degli addebiti nei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
 
Art. 6
Contestazione delle violazioni

1. Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione formale dell'IVASS nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili delle violazioni riscontrate. La contestazione e' effettuata dal servizio competente dell'Istituto ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente regolamento.
2. L'atto di contestazione e' notificato ai soggetti destinatari, ai sensi dell'art. 326, comma 1, del decreto, entro il termine di centoventi giorni per i soggetti residenti in Italia, ovvero di centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, dall'accertamento dei fatti.
3. L'atto di contestazione contiene:
a) il riferimento all'accertamento ispettivo, all'attivita' di vigilanza o alla documentazione acquisita, da cui sia emersa la violazione;
b) la data in cui si e' concluso l'accertamento della violazione;
c) la descrizione della violazione;
d) l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
e) qualora vengano accertate, ai sensi dell'art. 327 del decreto, piu' violazioni della stessa disposizione del decreto o delle norme di attuazione, l'indicazione degli adempimenti previsti dall'articolo medesimo ed il servizio dell'Istituto al quale effettuare la relativa comunicazione;
f) l'invito, nei confronti dei soggetti cui sono contestate le violazioni, a presentare all'Istituto eventuali controdeduzioni nel termine di sessanta giorni;
g) l'indicazione della facolta' per i soggetti destinatari delle contestazioni di chiedere un'audizione con istanza specifica, che puo' essere allegata alle memorie difensive, da presentare nel termine di sessanta giorni;
h) limitatamente alle violazioni di cui agli articoli 148 e 149 del decreto, l'indicazione della facolta' per i soggetti destinatari delle contestazioni di presentare istanza di sospensione del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 326, comma 1, del decreto stesso;
i) il servizio dell'Istituto al quale devono essere indirizzate le controdeduzioni, la richiesta di audizione e l'istanza di cui alla lettera h);
j) il servizio dell'Istituto responsabile del procedimento nonche' quello presso il quale puo' essere presa visione dei documenti istruttori;
k) il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio.
4. L'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione di cui al capo VIII del titolo XVIII del decreto non preclude l'apertura nei confronti dei medesimi soggetti della procedura sanzionatoria disciplinata dal presente regolamento, anche se riguardante gli stessi fatti.
 
Art. 7
Notifica dell'atto di contestazione

1. L'atto di contestazione e' notificato secondo le modalita' previste dall'ordinamento. In base all'art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la notificazione puo' essere effettuata, con le forme previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'IVASS. Ai sensi del successivo comma 5 dello stesso articolo, per i soggetti residenti all'estero, qualora la sede, la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica dell'atto di contestazione non e' obbligatoria.
2. Per gli illeciti rilevati nell'ambito di verifiche ispettive la notifica dell'atto di contestazione puo' essere effettuata in mani proprie del destinatario nel corso di una riunione presso il soggetto interessato o presso la sede dell'IVASS.
3. La notifica dell'atto di contestazione puo' avvenire anche, nei casi e nelle forme previsti dalle disposizioni vigenti, presso la casella di Posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli interessati ai fini delle comunicazioni con l'IVASS.
4. La data di notifica dell'atto di contestazione rappresenta la data di avvio del procedimento sanzionatorio.
 
Art. 8
Presentazione delle controdeduzioni, della richiesta
di audizione e dell'istanza di sospensione

1. Entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto di contestazione i soggetti destinatari possono esercitare il diritto di difesa attraverso la partecipazione al procedimento sanzionatorio, presentando scritti difensivi ed altri documenti in ordine ai fatti addebitati, nonche' richiedendo, ove lo ritengano necessario, di essere sentiti in audizione direttamente e/o attraverso propri rappresentanti, muniti di delega in caso di assenza dei soggetti destinatari. La mancata presentazione di controdeduzioni non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria.
2. La competenza a ricevere le controdeduzioni, la richiesta di audizione e l'istanza di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 326 del decreto e' cosi' ripartita:
a) per gli atti notificati dal servizio tutela del consumatore, le controdeduzioni, la richiesta di audizione e l'istanza di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 326 del decreto sono presentate al servizio sanzioni;
b) per gli atti notificati dal servizio ispettorato riguardanti soggetti vigilati diversi dagli intermediari assicurativi e riassicurativi, le controdeduzioni, la richiesta di audizione e l'istanza di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 326 del decreto sono presentate al servizio vigilanza prudenziale;
c) per gli atti notificati dal servizio ispettorato riguardanti intermediari assicurativi e riassicurativi, le controdeduzioni e la richiesta di audizione sono presentate al servizio vigilanza intermediari assicurativi;
d) per gli atti notificati dal servizio vigilanza prudenziale, dal servizio vigilanza intermediari assicurativi e dal servizio studi e gestione dati, le controdeduzioni e la richiesta di audizione sono presentate ai servizi medesimi.
3. Ferma restando la pienezza del diritto di difesa, l'attivita' difensiva si svolge nel rispetto del principio della leale collaborazione delle parti nel procedimento amministrativo. In tale ottica, tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'economicita' dell'azione amministrativa, le controdeduzioni devono essere svolte, anche al fine di favorire la migliore comprensione delle argomentazioni difensive presentate, in modo essenziale e pertinente, rispecchiando l'ordine delle contestazioni; ove superiori alle venti pagine, devono contenere un sommario e concludersi con una sintesi delle principali argomentazioni difensive. La documentazione allegata deve essere pertinente ai fatti contestati e alle argomentazioni difensive svolte. Gli allegati sono presentati in modo ordinato e corredati da un elenco, evitando la produzione di documentazione sovrabbondante, disordinata o inconferente.
4. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 i soggetti destinatari dell'atto di contestazione possono chiedere un'audizione, con istanza specifica anche allegata alle memorie difensive, indirizzata al servizio competente secondo quanto previsto al comma 2. Le audizioni hanno luogo presso la sede dell'IVASS di norma nei centoventi giorni successivi al ricevimento dell'istanza. Nel caso in cui l'audizione si svolga oltre il termine previsto per l'invio delle controdeduzioni, non e' possibile produrre in tale sede materiale integrativo delle controdeduzioni. Dell'audizione e' redatto un sintetico verbale. L'eventuale rinuncia all'audizione deve essere comunicata tempestivamente in forma scritta al servizio competente all'istruttoria. In sede di audizione gli interessati svolgono le loro controdeduzioni, evitando duplicazioni o meri rinvii a quanto gia' rappresentato negli scritti difensivi.
5. In base ai principi di separazione e autonomia del procedimento disciplinare rispetto alla procedura disciplinata dal presente regolamento, gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, ove interessati da ambedue i procedimenti anche per gli stessi fatti, presentano separati scritti difensivi e distinte richieste di audizione.
 
Art. 9
Sospensione della procedura sanzionatoria

1. Ai sensi dell'art. 326, comma 1, del decreto e limitatamente alle violazioni di cui agli articoli 148 e 149 del medesimo decreto, i termini della procedura sanzionatoria possono essere sospesi fino a novanta giorni, su istanza formale dell'impresa nei cui confronti sia stato notificato l'atto di contestazione, nel caso in cui dimostri che sono in corso accertamenti dovuti ad un fondato sospetto di frode. L'istanza di sospensione e' presentata al servizio competente secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del presente regolamento entro il termine stabilito dal comma 1 dell'art. 8 medesimo e contiene l'illustrazione dei fatti accertati, dei motivi sottostanti al sospetto di frode e del momento in cui l'impresa lo ha rilevato.
2. L'IVASS, valutati i fatti e le motivazioni esposte, puo' disporre la sospensione del procedimento sanzionatorio per un periodo non superiore a novanta giorni, decorrente dalla data in cui l'impresa ha ricevuto la comunicazione di accoglimento dell'istanza di sospensione.
3. Nel caso in cui l'impresa, alla scadenza del periodo di sospensione concesso, non dimostri di aver presentato querela o denuncia mediante invio all'IVASS della relativa documentazione, riprende il decorso del termine residuo di cui all'art. 8, comma 1, del presente regolamento entro il quale puo' presentare scritti difensivi e richiesta di audizione.
4. Nel caso in cui l'impresa dimostri, entro il periodo di sospensione stabilito, l'avvenuta presentazione della querela o della denuncia, i termini del procedimento sanzionatorio restano sospesi dalla data di ricevimento da parte dell'IVASS della relativa documentazione e fino alla decisione definitiva che conclude il procedimento penale. Qualora l'impresa comunichi l'avvenuta presentazione della querela o della denuncia per fondato sospetto di frode prima della notifica dell'atto di contestazione, la sospensione e' disposta con il medesimo atto e decorre dalla data della notifica stessa.
5. L'impresa trasmette all'IVASS, entro trenta giorni successivi alla data di formazione del giudicato penale, copia della sentenza o del diverso provvedimento del giudice che decide il procedimento penale emesso nei confronti dei soggetti coinvolti. Ricevuto l'atto l'IVASS, in caso di sentenza o provvedimento di condanna dei soggetti medesimi, comunica all'impresa l'estinzione della violazione e del procedimento sanzionatorio. Nel caso di sentenza o provvedimento favorevole ai soggetti querelati o denunciati, i termini del procedimento sanzionatorio riprendono a decorrere dalla data di invio all'IVASS della comunicazione e dei documenti di cui al presente comma. Nel periodo residuo l'impresa puo' trasmettere gli scritti difensivi e la richiesta di audizione.
6. Per effetto della sospensione del procedimento sanzionatorio di cui al comma 4, resta anche sospeso il termine previsto per la sua conclusione.
 
Art. 10
Adempimenti relativi alla fase istruttoria

1. Nell'ambito della fase istruttoria del procedimento sanzionatorio, i servizi competenti:
verificano che sia correttamente instaurato il contraddittorio con i destinatari delle contestazioni e sia salvaguardata la possibilita' degli stessi di partecipare al procedimento sanzionatorio;
procedono all'analisi di tutti gli elementi istruttori acquisiti agli atti del procedimento; alla luce delle difese svolte dagli interessati e dei documenti di parte, nonche' del complesso delle informazioni raccolte, effettuano una ponderata valutazione degli addebiti contestati e della rilevanza delle violazioni;
curano la conservazione e l'archiviazione dei documenti costituenti il fascicolo del procedimento sanzionatorio e consentono ai destinatari dell'atto di contestazione l'accesso agli atti del procedimento.
2. Nel caso di atti di contestazione notificati dal servizio tutela del consumatore, l'esame delle memorie difensive ove presentate, lo svolgimento dell'audizione ove richiesta e la verifica degli altri atti del procedimento sono curati dal servizio sanzioni.
3. Nel caso di atti di contestazione notificati da servizi diversi da quello di cui al comma 2, l'esame delle memorie difensive ove presentate, lo svolgimento dell'audizione ove richiesta e la verifica degli altri atti del procedimento sono curati dai servizi competenti, secondo quanto indicato all'art. 3 del presente regolamento.
4. Gli esiti degli adempimenti di cui al comma 3 sono riportati in una relazione motivata da trasmettere al servizio sanzioni, unitamente agli atti del procedimento, contenente la descrizione dei fatti contestati, le argomentazioni difensive anche contenute nel verbale di audizione, le osservazioni del servizio competente in merito alle controdeduzioni, le valutazioni effettuate in merito alla sussistenza o meno delle violazioni e gli elementi informativi aggiuntivi disponibili di cui tener conto anche ai fini della graduazione della sanzione ovvero dell'archiviazione del procedimento. In assenza di memorie difensive e di richiesta di audizione i medesimi servizi trasmettono al servizio sanzioni, unitamente agli atti del procedimento, una relazione motivata contenente le loro osservazioni in merito alle violazioni contestate ed eventuali ulteriori elementi informativi e valutativi di cui tener conto anche ai fini della graduazione della sanzione ovvero dell'archiviazione del procedimento.
5. Nel caso di atti di contestazione notificati dal servizio tutela del consumatore il servizio sanzioni, esaminate e valutate le memorie difensive ove prodotte, il verbale di audizione se presente e gli altri atti del procedimento, predispone il provvedimento conclusivo da sottoporre alla decisione contenente la proposta motivata di irrogazione della sanzione o di archiviazione del procedimento.
6. Nel caso di atti di contestazione di cui al comma 3 il servizio sanzioni, esaminate e valutate le risultanze contenute nella relazione motivata dei servizi competenti e verificati gli altri atti del procedimento, predispone il provvedimento conclusivo da sottoporre alla decisione contenente la proposta motivata di irrogazione della sanzione o di archiviazione del procedimento.
7. Le unita' organizzative responsabili del procedimento sanzionatorio sono individuate come segue:
a) il servizio sanzioni per le violazioni di cui al comma 2;
b) il servizio vigilanza prudenziale, il servizio vigilanza intermediari assicurativi ed il servizio studi e gestione dati secondo le rispettive competenze, per le violazioni di cui al comma 3.
 
Art. 11
Adempimenti in caso di pluralita' di violazioni della stessa
disposizione e misure correttive ai sensi dell'art. 327 del decreto
1. Il soggetto destinatario dell'atto di contestazione notificato dal servizio tutela del consumatore ai sensi dell'art. 327 del decreto, qualora intenda avvalersi della facolta' prevista dal comma 2 dello stesso articolo, ne da' comunicazione entro sessanta giorni dalla notifica degli addebiti al servizio sanzioni il quale, se ritenuto necessario, trasmette gli atti del procedimento al servizio ispettorato affinche' questo provveda, entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato per eliminare la disfunzione riscontrata, ad effettuare le verifiche in ordine all'adozione da parte del soggetto stesso delle misure correttive previste. In tale ipotesi il servizio ispettorato trasmette al servizio sanzioni, unitamente agli atti del procedimento, una relazione recante gli esiti delle predette verifiche, il giudizio sulla idoneita' delle misure correttive ad eliminare la disfunzione riscontrata ed eventuali rilievi da esso formulati con riferimento alle misure correttive stesse, dando anche conto delle osservazioni presentate dal soggetto interessato in merito ai rilievi ricevuti. Nel caso in cui il soggetto destinatario dell'atto di contestazione comunichi al servizio sanzioni entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto medesimo che non intende effettuare gli interventi correttivi, ovvero non effettui alcuna comunicazione nello stesso termine, il servizio medesimo prosegue il procedimento, secondo quanto previsto dall'art. 327, comma 3, del decreto, salvo quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento.
2. Il soggetto destinatario dell'atto di contestazione notificato dal servizio ispettorato ai sensi dell'art. 327 del decreto, qualora intenda avvalersi della facolta' prevista dal comma 2 dello stesso articolo, ne da' comunicazione entro sessanta giorni dalla notifica degli addebiti al medesimo servizio il quale, se ritenuto necessario, provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato per eliminare la disfunzione riscontrata ad effettuare le verifiche in ordine all'adozione da parte del soggetto stesso delle misure correttive previste. Il servizio ispettorato trasmette una relazione al servizio competente per l'istruttoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente regolamento, unitamente agli atti del procedimento, da allegare alla relazione motivata di cui al comma 4 del successivo art. 10, contenente gli esiti delle verifiche effettuate in ordine all'adozione da parte del destinatario della contestazione delle misure correttive previste ed alla loro idoneita' ad eliminare la disfunzione riscontrata, nonche' gli eventuali rilievi formulati dal servizio ispettorato medesimo con riferimento alle misure correttive stesse, dando anche conto delle osservazioni presentate dal soggetto interessato in merito ai rilievi ricevuti. Nel caso in cui il soggetto destinatario dell'atto di contestazione comunichi al servizio ispettorato entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto che non intende effettuare gli interventi correttivi, ovvero non effettui alcuna comunicazione nello stesso termine, il servizio medesimo ne da' notizia al servizio competente per l'istruttoria, trasmettendo gli atti ai fini del proseguimento del procedimento secondo quanto previsto dall'art. 327, comma 3, del decreto, salvo quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento; il servizio competente ne informa il servizio sanzioni nell'ambito della relazione motivata.
3. Il soggetto destinatario dell'atto di contestazione notificato dagli altri servizi dell'Istituto ai sensi dell'art. 327 del decreto, qualora intenda avvalersi della facolta' prevista dal comma 2 dello stesso articolo, ne da' comunicazione entro sessanta giorni dalla notifica degli addebiti ai servizi medesimi i quali, se ritenuto necessario, trasmettono gli atti del procedimento al servizio ispettorato affinche' questo provveda, entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato per eliminare la disfunzione riscontrata, ad effettuare le verifiche in ordine all'adozione da parte del soggetto stesso delle misure correttive previste. In tale ipotesi il servizio ispettorato trasmette ai servizi medesimi una relazione recante gli esiti delle predette verifiche, il giudizio sulla idoneita' delle misure correttive ad eliminare la disfunzione riscontrata ed eventuali rilievi da esso formulati con riferimento alle misure correttive stesse, dando anche conto delle osservazioni presentate dal soggetto interessato in merito ai rilievi ricevuti. La relazione motivata che i servizi dell'Istituto trasmettono al servizio sanzioni ai sensi dell'art. 10, comma 4, del presente regolamento riporta in allegato la relazione predisposta dal servizio ispettorato. Nel caso in cui il soggetto destinatario dell'atto di contestazione comunichi ai servizi competenti all'istruttoria entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto che non intende effettuare gli interventi correttivi, ovvero non effettui alcuna comunicazione nello stesso termine, il procedimento prosegue secondo quanto previsto dall'art. 327, comma 3, del decreto, salvo quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento; i servizi medesimi ne danno notizia al servizio sanzioni nell'ambito della relazione motivata.
 
Art. 12
Decisione

1. La funzione decisoria e' attribuita al Direttorio integrato o ai soggetti da questo delegati.
2. Il Direttorio integrato, acquisito, se ritenuto necessario, il parere dell'ufficio consulenza legale per i casi di particolare complessita', adotta con ordinanza il provvedimento motivato conclusivo di irrogazione della sanzione o dispone l'archiviazione del procedimento. Ove del caso, puo' richiedere supplementi d'istruttoria.
3. Resta ferma, in ogni fase del procedimento, la possibilita' di adottare, ai sensi delle vigenti disposizioni, provvedimenti specifici nei confronti dei soggetti vigilati volti alla cessazione dei comportamenti non conformi alla normativa di settore nonche' provvedimenti disciplinari ove si tratti di intermediari di assicurazione e di riassicurazione.
4. Il procedimento sanzionatorio, con la notifica dell'ordinanza di irrogazione della sanzione ovvero con la comunicazione di archiviazione, si conclude entro due anni dalla data del suo avvio.
 
Art. 13
Irrogazione della sanzione

1. L'importo della sanzione, stabilito entro i limiti edittali previsti dalla legge, e' fissato avendo riguardo ai criteri definiti dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall'art. 326 del decreto.
2. In relazione alle singole fattispecie di illecito la gravita' della violazione e' valutata tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:
a) la durata della violazione;
b) i casi di ripetizione della violazione;
c) le ipotesi in cui con un'unica azione od omissione sia commessa la violazione di diverse disposizioni o piu' violazioni della medesima disposizione;
d) l'attivita' svolta dal soggetto sottoposto alla procedura sanzionatoria per eliminare o attenuare le conseguenze dell'infrazione, anche cooperando con l'Istituto.
 
Art. 14
Comunicazione, notifica e pubblicazione
del provvedimento conclusivo

1. L'IVASS comunica ai destinatari l'archiviazione del procedimento sanzionatorio ovvero notifica, secondo le modalita' indicate all'art. 7 del presente regolamento, il provvedimento di irrogazione della sanzione.
2. Il provvedimento di irrogazione della sanzione e' pubblicato per estratto nel bollettino dell'IVASS con indicazione dei soggetti sanzionati, delle violazioni accertate, delle disposizioni violate e delle sanzioni applicate.
 
Art. 15
Pagamento della sanzione

1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie non si applica l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, riguardante il pagamento in misura ridotta.
2. Il pagamento della sanzione, unitamente alle spese del procedimento, e' effettuato, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo per il destinatario residente in Italia. Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se il destinatario risiede all'estero. Nel provvedimento di irrogazione della sanzione sono indicate le modalita' di pagamento.
3. Il destinatario della sanzione comunica all'IVASS l'avvenuto pagamento nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 mediante l'invio della documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento.
4. Decorsi i termini di pagamento di cui al comma 2, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre sono corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino alla data del pagamento stesso. In caso di ritardo pari o superiore ad un semestre la somma dovuta per la sanzione irrogata e' maggiorata, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino a quello in cui il ruolo e' trasmesso al concessionario per la riscossione ovvero, se precedente, sino al giorno di effettivo pagamento. In tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
5. In caso di mancato pagamento della sanzione l'IVASS avvia la procedura di riscossione coattiva delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette.
 
Art. 16
Pagamento rateale della sanzione

1. Il destinatario della sanzione ha facolta' di richiedere il pagamento rateale della somma dovuta ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689, mediante istanza, debitamente motivata e documentata, diretta all'IVASS - Servizio sanzioni da presentare entro i termini di pagamento di cui al comma 2 dell'art. 15 del presente regolamento decorsi i quali l'istanza eventualmente presentata e' rigettata con comunicazione inviata al richiedente.
2. Nel caso di accoglimento della domanda di rateizzazione la relativa comunicazione, trasmessa al destinatario, riporta il numero delle rate nelle quali e' ripartita la somma dovuta, l'importo di ciascuna rata comprensivo degli interessi nella misura del tasso legale e le relative scadenze.
 
Art. 17
Impugnazione del provvedimento sanzionatorio

1. Il provvedimento sanzionatorio puo' essere impugnato ai sensi di legge. La proposizione del ricorso non sospende il pagamento della sanzione.
 
Art. 18
Istanza di accesso agli atti
del procedimento sanzionatorio

1. Il diritto di accesso, con le limitazioni e le esclusioni previste in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, ed avuta anche presente la tutela assicurata dall'ordinamento ai dati personali ed alla riservatezza dei terzi, e' riconosciuto esclusivamente ai titolari di interessi diretti, concreti e attuali, corrispondenti a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale e' chiesto l'accesso. Le richieste di accesso devono essere motivate al fine di consentire in particolare di verificare la sussistenza dei predetti interessi.
2. Per le violazioni contestate dal servizio tutela del consumatore le istanze di accesso sono presentate al servizio sanzioni. Negli altri casi le istanze sono presentate al servizio vigilanza prudenziale, al servizio vigilanza intermediari assicurativi ed al servizio studi e gestione dati secondo le competenze previste all'art. 3, comma 2, del presente regolamento. Le istanze di accesso sono presentate al servizio competente con atto distinto rispetto a ogni altro atto presentato nel corso della procedura sanzionatoria. L'istanza deve recare nell'oggetto la dicitura «Procedimento sanzionatorio a carico di ...... Atto di contestazione n. ...... del ...... - Istanza di accesso a documenti amministrativi». Nel caso di richiesta di accesso presentata dopo la notifica del provvedimento conclusivo del procedimento, sono riportati, in luogo degli estremi dell'atto di contestazione, quelli del provvedimento medesimo.
 
Art. 19
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati a partire dal giorno della sua entrata in vigore ed a quelli pendenti alla stessa data, fatti salvi gli atti gia' adottati.
 
Art. 20
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il regolamento ISVAP n. 1 del 15 marzo 2006.
 
Art. 21
Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino dell'IVASS. E' inoltre disponibile sul sito internet dell'Istituto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2013.
Roma, 8 ottobre 2013

p. Il Direttorio integrato
il Governatore della Banca
d'Italia
Visco
 
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