IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'art. 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 28 luglio 1961, n. 723, con il quale viene disposto che gli archivi notarili distrettuali sono istituiti nei comuni capoluoghi di distretti notarili ed hanno competenza per la circoscrizione del relativo distretto; Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Visto il decreto ministeriale 13 settembre 2013, comunicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 216 del 14 settembre 2013, con il quale sono stati istituiti i distretti riuniti di Catania e Caltagirone con capoluogo in Catania; Considerato che con il predetto decreto il distretto notarile di Caltagirone e' stato riunito a quello di Catania, con capoluogo in quest'ultimo comune, per cui si rende necessario procedere alla soppressione dell'archivio notarile distrettuale di Caltagirone; Ritenuta l'esigenza di disporre, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, che, fino a quando non sara' possibile effettuare il trasferimento nell'archivio notarile distrettuale di Catania, dei documenti conservati nel soppresso archivio di Caltagirone, quest'ultimo continui a funzionare come sussidiario;
Decreta:
L'archivio notarile distrettuale di Caltagirone e' soppresso a decorrere dal 1° novembre 2013 e sostituito da quello di Catania. Dalla stessa data e fino a quando non sara' possibile effettuare il trasferimento di tutti i documenti nell'archivio notarile distrettuale di Catania, quello di Caltagirone continuera' a funzionare con la denominazione di archivio notarile sussidiario per le sole operazioni attinenti agli atti che gia' vi si trovano depositati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 26 settembre 2013
Il Ministro: Cancellieri
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