Gazzetta n. 251 del 25 ottobre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 ottobre 2013
Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari che abroga i regolamenti (CE) 5109/2006 e 510/2006;
Visto l'art. 29 del citato Regolamento (UE) n. 1151/2012 che introduce come schemi di qualita' le indicazioni facoltative di qualita';
Visti gli articoli 31 e 32 del citato Regolamento (UE) n. 1151/2012 che individuano il «prodotto di montagna» come indicazione facoltativa di qualita' e il «prodotto dell'agricoltura delle isole» quale possibile ulteriore indicazione facoltativa di qualita' attualmente in fase di studio da parte della commissione;
Visto l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che modifica l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, relativo a controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificita';
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2007 recante procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428 ed in particolare l'art. 4, comma 3 che prevede che il Ministero della politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle sue competenze adotti provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni comunitarie al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;
Ritenuto opportuno rimandare l'emanazione delle disposizioni nazionali in materia di indicazioni facoltative di qualita' in attesa delle determinazioni della Commissione europea sui temi «prodotto di montagna» e «prodotto dell'agricoltura delle isole»;
Ritenuto necessario, per dare attuazione al citato Regolamento (UE) n. 1151/2012, stabilire norme nazionali relativamente ai riconoscimenti ed alla protezione dei regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Acquisita l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Sato le regioni le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 26 settembre 2013;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato e agli altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1151/2012.
 
Art. 2

Definizioni e abbreviazioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) regimi di qualita': le denominazioni di origine protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP), le specialita' tradizionali garantite (STG);
b) gruppo: qualsiasi associazione costituita principalmente da produttori o trasformatori coinvolti nella produzione del medesimo prodotto;
c) consorzi di tutela: i gruppi di cui all'art. 45 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi della normativa nazionale in materia di riconoscimento dei consorzi di tutela dei prodotti DOP/IGP/STG;
d) etichettatura: menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli che si riferiscono ad un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso si riferisca;
e) specificita': in relazione a un prodotto le caratteristiche, le modalita' di produzione specifiche che lo distinguono nettamente da altri prodotti simili della stessa categoria;
f) termini generici: i nomi di prodotti originariamente ottenuti in un determinato luogo che sono diventati il nome comune di un prodotto dell'Unione europea;
g) fase di produzione: produzione, trasformazione o elaborazione;
h) disciplinare: il disciplinare di produzione;
i) Ministero: il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
j) Regione: le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
 
Art. 3

Disciplinare di produzione

1. Per beneficiare di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, un prodotto deve essere conforme a un disciplinare che comprende almeno gli elementi seguenti:
a) il nome da proteggere come DOP o IGP, quale utilizzato nel commercio o nel linguaggio comune e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata;
b) la descrizione del prodotto comprese, se del caso, le materie prime nonche' le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche, organolettiche del prodotto;
c) la definizione della zona geografica delimitata;
d) gli elementi che dimostrano che il prodotto e' originario della zona geografica delimitata;
e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonche', se del caso, gli elementi relativi al confezionamento del prodotto nella zona geografica delimitata quando e' richiesto dal gruppo per salvaguardare la qualita', garantire l'origine o assicurare il controllo e purche' supportato da sufficienti motivazioni specifiche;
f) gli elementi che stabiliscono:
i) per le DOP, le cui fasi produttive si svolgono nella zona geografica di riferimento, il legame fra la qualita' o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico;
ii) per le IGP, la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata, il legame fra una data qualita', la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica;
g) il nome e l'indirizzo dell'autorita' o dell'organismo che verifica il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione;
h) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto e l'eventuale logo della DOP o IGP.
 
Art. 4

Soggetti legittimati

1. Soggetto legittimato a presentare domanda di riconoscimento per una DOP o IGP ai sensi del Regolamento (UE) 1151/2012 e' il gruppo formato da produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato dal disciplinare di cui al precedente art. 3 e che trattano il medesimo prodotto oggetto di richiesta di registrazione.
2. Il gruppo di cui al comma 1:
a) e' costituito ai sensi di legge;
b) ha tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto per il quale viene presentata la domanda, o ha assunto in assemblea la delibera di presentare domanda per la registrazione del prodotto oggetto della domanda;
c) ha nell'atto costitutivo o nello statuto, fermo restando lo scopo sociale, la previsione che l'associazione non possa essere sciolta prima del raggiungimento dello scopo per il quale e' stata costituita.
3. Una singola persona fisica o giuridica presenta domanda di registrazione per una denominazione qualora sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) la singola persona fisica o giuridica e' il solo produttore e/o trasformatore ricadente nel territorio delimitato dal disciplinare di cui al precedente art. 3 che desideri presentare una domanda;
b) la zona geografica del prodotto oggetto di richiesta di registrazione e delimitata nel disciplinare di cui al precedente art. 3 possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto oggetto di domanda di registrazione sono differenti da quelle dei prodotti delle zone limitrofe.
L'onere della prova e' a carico della singola persona fisica o giuridica che presenta la domanda di registrazione.
4. La presentazione di una domanda di registrazione da parte di una singola persona fisica o giuridica non puo' avere ad oggetto esclusivamente l'aro geografica all'interno della quale ricade l'azienda della singola persona fisica o giuridica.
 
Art. 5

Pluralita' di richieste per un'unica denominazione

1. Nel caso in cui siano presentate piu' istanze per lo stesso prodotto/denominazione o per prodotti/denominazioni assimilabili, laddove non sia possibile l'aggregazione dei diversi soggetti proponenti, il Ministero convoca una riunione con la/e Regione/i nel cui territorio ricade la produzione oggetto di richiesta di registrazione e provvede ad individuare il soggetto di cui al precedente art. 4 che rappresenti il numero delle imprese aderenti prevalente rispetto alle altre Associazioni, al momento della presentazione della domanda. In caso di parita' di numero di imprese aderenti alle diverse Associazioni, prevarra' l'Associazione che rappresenta anche la maggiore percentuale di produzione al momento della presentazione della domanda.
 
Art. 6

Domanda di registrazione

l. La domanda di registrazione di una DOP o di una IGP e' avanzata dai soggetti legittimati di cui al precedente art. 4 al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare ed alla/e Regione/i nel cui territorio ricade la produzione oggetto di registrazione.
2. La domanda di cui al comma 1 e' presentata a mezzo PEC o in formato cartaceo in regola con le norme sul bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 recante disciplina dell'imposta di bollo e successive modifiche e integrazioni, firmata dal legale rappresentante. La domanda contiene inoltre l'indirizzo di posta certificata del soggetto richiedente.
3. La domanda e' accompagnata dai seguenti allegati:
a) atto costitutivo e/o statuto dell'associazione;
b) delibera assembleare dalla quale risulti la volonta' dei produttori di presentare domanda per la registrazione della DOP o IGP qualora tale previsione non sia contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto;
c) disciplinare di produzione di cui all'art. 3;
d) nome, indirizzo e recapiti del soggetto legittimato e dell'autorita' o dell'organismo che verifica il rispetto delle disposizioni di cui al disciplinare di produzione. Tale indicazione e' fornita al Ministero dal soggetto richiedente entro la data fissata per la riunione di pubblico accertamento di cui al successivo art. 8;
e) relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici, atta a comprovare la produzione per almeno venticinque anni anche se non continuativi del prodotto in questione, nonche' l'uso consolidato, nel commercio o nel linguaggio comune, del nome del quale si richiede la registrazione;
f) relazione socio-economica contenente le seguenti informazioni:
quantita' prodotta con riferimento alle ultime tre annate di produzione disponibili;
numero imprese coinvolte distinte per singolo segmento della filiera (attuali e potenziali);
g) relazione tecnica dalla quale si evince in maniera chiara il legame con il territorio, inteso come nesso di causalita' tra la zona geografica e la qualita' o le caratteristiche del prodotto (in caso di DOP) o una qualita' specifica o la reputazione o altra caratteristica del prodotto (in caso di IGP). La relazione evidenzia inoltre le ragioni per cui solo all'interno dei confini indicati si ottengono e si mantengono in un preciso rapporto causale e per effetto di ben identificati fattori umani e naturali la qualita' o le caratteristiche del prodotto associato alla denominazione oggetto di domanda di registrazione. Dalla relazione tecnica risulta altresi' che il prodotto per il quale si richiede la registrazione presenta almeno una caratteristica qualitativa che lo differenzia dallo standard qualitativo di prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori dalla zona di produzione. I contenuti della relazione sono supportati da evidenze tecnico scientifiche da prodursi a carico del soggetto richiedente la registrazione;
h) cartografia in scala adeguata a consentire l'individuazione precisa della zona di produzione e dei suoi confini, ove non ci si riferisce a confini amministrativi;
i) documento unico contenente gli elementi seguenti:
la denominazione, la descrizione del prodotto, incluse eventualmente le norme specifiche per il confezionamento e l'etichettatura piu' stringenti rispetto alla normativa comunitaria, una descrizione concisa della delimitazione della zona geografica;
la descrizione del legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica, inclusi, eventualmente, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di ottenimento che giustifica il legame.
4. L'istanza puo' contenere un marchio gia' registrato e proposto come logo della denominazione da inserire nel disciplinare di produzione a condizione dell'esplicita rinuncia scritta a titolo gratuito del suo titolare, a far data dalla registrazione della DOP/IGP interessata.
5. La decisione in merito a termini generici, a termini in conflitto con il nome di una varieta' vegetale o di una razza animale che possano indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto, termini in tutto o in parte omonimi di una denominazione gia' iscritta nel registro, nomi omonimi che inducano erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio, termini che sono tali da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identita' del prodotto e' competenza del Ministero e della/e Regione/i nel cui territorio ricade la produzione oggetto di richiesta di registrazione.
 
Art. 7

Valutazione delle domande di registrazione

1. Entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di registrazione di una DOP o di una IGP la/le Regione/i nel cui territorio ricade la produzione oggetto della domanda di registrazione richiede al Ministero una riunione per l'esame delle problematiche legate all'istanza presentata.
2. A seguito della riunione di cui al comma precedente, o in caso di mancata richiesta della riunione nel termine di cui al precedente comma, la/le Regione/i trasmette/ono al Ministero il proprio parere entro 90 (novanta) giorni dalla data di trasmissione della domanda di registrazione da parte del soggetto richiedente ed il Ministero, ricevuto tale parere procede alla valutazione della richiesta di registrazione di una DOP o di una IGP.
3. In caso di mancata ricezione del parere di cui al precedente comma 2, il Ministero informa tramite e-mail o fax la/le Regione/i interessatale che procedera' alla valutazione della domanda di registrazione ai sensi dei seguenti commi anche in assenza di parere, qualora lo stesso non pervenga al Ministero entro 30 giorni dalla data della comunicazione.
4. La domanda di registrazione e' valutata dal Ministero entro 90 (novanta) giorni decorrenti dal ricevimento del parere regionale o dalla scadenza del termine previsto per il parere regionale.
5. Ai fini della valutazione della domanda di registrazione il Ministero accerta:
a) la legittimazione del soggetto richiedente;
b) la completezza della documentazione come individuata dal presente decreto nonche' la rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 e dal presente decreto;
c) la rispondenza del disciplinare all'art. 3 al presente decreto;
d) che la denominazione proposta per la registrazione non rientri in uno dei casi di cui all'art. 6, comma 5;
e) che l'eventuale marchio proposto come logo della denominazione sia coerente con la normativa vigente.
6. Eventuali osservazioni e/o rilievi derivanti dall'analisi della domanda di registrazione presentata sono comunicati al soggetto richiedente e alla/e Regione/i interessata/e.
7. Il soggetto richiedente fornisce al Ministero e alla/e Regione/i interessata/e adeguati elementi di risposta entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 6. In caso di mancata risposta ovvero in caso di mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi di cui al precedente comma 6 nel termine previsto il Ministero comunica con apposito atto al soggetto richiedente ed alla/e Regione/i interessata/e la chiusura del procedimento amministrativo concernente la domanda di registrazione.
8. In caso di valutazione positiva della domanda di registrazione, il Ministero trasmette alla/e Regione/i interessata/e ed al soggetto richiedente il disciplinare di produzione nella stesura finale.
 
Art. 8

Riunione di pubblico accertamento

1. A seguito della valutazione positiva della domanda di registrazione di cui al precedente art. 7, il Ministero convoca, d'intesa con la/le Regione/i interessata/e, la riunione di pubblico accertamento alla quale partecipano almeno due funzionari del Ministero, la/le Regione/i interessata/e ed il soggetto richiedente il quale e' tenuto ad invitare a partecipare alla riunione i comuni, le organizzazioni professionali e di categoria, i produttori e gli operatori economici interessati.
2. Scopo della riunione di pubblico accertamento e' permettere al Ministero di verificare la rispondenza della disciplina proposta ai metodi leali e costanti previsti dal regolamento UE 1151/2012.
3. Il soggetto richiedente assicura con evidenze oggettive, fornite preliminarmente alla riunione di pubblico accertamento, la massima divulgazione dell'evento anche mediante la diramazione di avvisi, l'affissione di manifesti o altri mezzi equivalenti. Le modalita' e l'ampiezza della divulgazione sono tali da investire tutto il territorio all'interno del quale ricade la produzione oggetto di domanda di registrazione. Il soggetto richiedente predispone un foglio firme e rende disponibile ai partecipanti alla riunione di pubblico accertamento copia del disciplinare oggetto della discussione che e' pubblicato a cura del Ministero, almeno una settimana prima della data fissata per la riunione, sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. E' compito dei funzionari del Ministero accertare la regolare convocazione della riunione e dare lettura del disciplinare di produzione, acquisendo le eventuali osservazioni ritenute recepibili in tale sede, nonche' procedere alla verbalizzazione della riunione. I rappresentanti del Ministero informano i presenti che il disciplinare di produzione, ad esito della riunione di pubblico accertamento, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per consentire lo svolgimento della eventuale procedura nazionale di opposizione.
5. Il disciplinare di produzione, nella versione concordata in sede di riunione di pubblico accertamento, e' trasmesso dal Ministero al soggetto richiedente che lo approva con apposita lettera e lo restituisce firmato al Ministero e alla/e Regione/i, unitamente alla lettera di approvazione, entro dieci giorni dalla trasmissione da parte del Ministero per consentire la pubblicazione di cui al precedente comma 4.
 
Art. 9

Motivi di opposizione

1. Entro 30 giorni dal ricevimento del disciplinare di produzione, come approvato ai sensi del precedente art. 8, comma 5, il Ministero provvede alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana affinche' ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.
2. Il soggetto che intende presentare opposizione fa pervenire al Ministero l'opposizione entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del disciplinare di produzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a pena di irricevibilita'.
3. L'opposizione e' ricevibile solo se perviene al Ministero nei tempi di cui al precedente comma 2 e se con adeguata documentazione:
a) dimostra la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 5 e all'art. 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1151/2012;
b) dimostra che la registrazione del nome proposto e' contraria all'art. 6, paragrafo 2, 3 o 4 del Regolamento (UE) n. 1151/2012;
c) dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 50, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1151/2012;
d) fornisce elementi sulla cui base si puo' concludere che il nome di cui si chiede la registrazione e' un termine generico.
 
Art. 10

Decisione sulla registrazione

1. Il Ministero, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del disciplinare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana senza che siano pervenute opposizioni ricevibili adotta una decisione favorevole sulla registrazione, informando con apposito provvedimento il soggetto richiedente e la/le Regione/i interessata/e, e pubblica sul sito internet del Ministero il disciplinare oggetto di domanda di registrazione e presenta alla Commissione un fascicolo di domanda di cui al successivo art. 11.
2. In caso di opposizione, il Ministero entro 45 giorni dal ricevimento della stessa ne valuta la ricevibilita' e, nel caso in cui sia ricevibile ai sensi dell'art. 9, comma 3, trasmette l'opposizione al soggetto richiedente ed alla/e Regione/i nel cui territorio ricade la produzione. Il soggetto richiedente predispone le controdeduzioni e le invia entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la documentazione relativa all'opposizione al Ministero e alla/e Regione/i interessata/e.
3. Il Ministero valuta le controdeduzioni presentate dal soggetto richiedente entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.
4. Nel caso in cui il Ministero ritiene che le controdeduzioni presentate dal soggetto richiedente siano idonee a superare i motivi di opposizione ne da' comunicazione al soggetto richiedente, al soggetto che ha presentato opposizione ed alla/e Regione/i interessata/e, adotta una decisione favorevole sulla registrazione e presenta alla Commissione un fascicolo di domanda di cui al successivo art. 11.
5. Se il Ministero ritiene che le controdeduzioni presentate dal soggetto richiedente non sono idonee a superare i motivi di opposizione convoca una riunione con il soggetto richiedente, la/e Regione/i interessata/e ed il soggetto che ha presentato l'opposizione, ad esito della quale il Ministero, d'accordo con la/e Regione/i interessata/e, prende una decisione sulla registrazione entro 60 giorni dalla data della riunione. In caso di decisione favorevole sulla registrazione, aggiorna sul sito internet del Ministero il disciplinare oggetto di richiesta di registrazione se ulteriormente modificato e presenta contestualmente alla Commissione un fascicolo di domanda di cui al successivo art. 11. In caso di decisione negativa sulla registrazione rigetta la domanda di registrazione.
6. La mancata risposta da parte del soggetto richiedente nei termini di cui al precedente comma 2 comporta l'archiviazione della domanda di registrazione.
 
Art. 11

Fascicolo di domanda e procedura comunitaria

1. Il fascicolo di domanda predisposto dal Ministero e trasmesso alla Commissione europea comprende:
a) il nome, l'indirizzo e i recapiti del soggetto richiedente;
b) un documento unico contenente:
i) gli elementi principali del disciplinare: il nome, una descrizione del prodotto, incluse, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all'etichettatura e una descrizione concisa della delimitazione della zona geografica;
ii) la descrizione del legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustifica il legame.
c) la dichiarazione del Ministero in cui si afferma che la domanda presentata dal soggetto richiedente e che beneficia della decisione favorevole soddisfa le condizioni del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni adottate a norma del medesimo.
d) il riferimento della pubblicazione del disciplinare.
2. Il Ministero trasmette inoltre alla Commissione, unitamente al fascicolo di domanda, le informazioni relative alle opposizioni ricevibili presentate da una persona fisica o giuridica che abbia commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la data della pubblicazione del disciplinare di produzione sul sito del Ministero.
3. Nel corso della procedura a livello comunitario eventuali osservazioni e rilievi espressi dalla Commissione in merito alla domanda di registrazione vengono comunicati al soggetto richiedente al fine di acquisire gli elementi necessari alla soluzione delle problematiche evidenziate. La medesima comunicazione viene trasmessa alla/le Regione/i interessata/e.
4. La domanda di registrazione puo' essere ritirata dal Ministero, su richiesta del soggetto richiedente e acquisito il parere favorevole della Regione.
 
Art. 12

Protezione nazionale transitoria

1. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di registrazione alla Commissione il Ministero puo' concedere ad un nome una protezione nazionale transitoria su richiesta del soggetto richiedente.
2. Il Ministero, valuta la richiesta e, se del caso, accorda con decreto la protezione nazionale transitoria che entra in vigore solo successivamente all'emanazione del decreto di autorizzazione dell'organismo di controllo incaricato della verifica del rispetto del disciplinare di produzione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di concessione della protezione nazionale transitoria il nome oggetto di protezione puo' essere utilizzato solo da operatori assoggettati al sistema di controllo.
4. I prodotti in protezione nazionale transitoria sono etichettati esclusivamente con la denominazione oggetto di protezione seguita dalla dicitura "in protezione nazionale transitoria". E' vietato l'utilizzo dei simboli comunitari e/o delle diciture denominazione di origine protetta/indicazione geografica protetta e delle relative abbreviazioni DOP/IGP.
5. La protezione nazionale transitoria ha efficacia solo a livello nazionale e non incide in alcun modo sugli scambi intraunionali o internazionali.
6. La protezione nazionale transitoria decade a decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione di registrazione a norma del Regolamento (UE) n. 1151/2012 oppure dalla data in cui la domanda di registrazione e' ritirata.
7. La protezione nazionale transitoria non e' concessa nelle ipotesi di modifica di un disciplinare di produzione.
 
Art. 13

Modifica di un disciplinare

1. La modifica di un disciplinare puo' essere richiesta dal consorzio di tutela incaricato dal Ministero o in sua assenza da soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione per la quale si chiede la modifica del disciplinare che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata dell'ultimo anno solare/campagna produttiva nonche' una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo. In caso di assenza di produzione, la modifica e' richiesta dai 2/3 dei produttori iscritti all'organismo di controllo. La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e le relative motivazioni.
2. Le percentuali di cui al precedente comma 1 sono verificate rispetto alla categoria dei «produttori e utilizzatori», cosi' come individuata dall'art. 4 del decreto ministeriale 12 aprile 2000 e successive modifiche integrazioni, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP.
3. Alla domanda di modifica si applica mutatis mutandis la procedura stabilita dagli articoli 6, 7, 9, 10 e 11. Si applica altresi' l'art. 8 nel caso in cui la modifica richiesta riguardi una variazione della zona delimitata dal disciplinare di produzione vigente o nel caso in cui, in assenza di Consorzio di tutela incaricato, la modifica sia stata richiesta dal soggetto di cui al precedente comma 1.
4. Una modifica e' considerata minore, quando:
a) non si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto;
b) non altera il legame di cui alla lettera f), punto i) o punto ii), dell'art. 3;
c) non include una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto,
d) non riguarda la zona geografica delimitata;
e) non rappresenta un aumento delle restrizioni relative alla commercializzazione del prodotto o delle sue materie prime.
5. Alle modifiche minori si applica la procedura indicata dagli articoli 6, 7, 9 e 10 del presente decreto e il Ministero, concluso l'iter nazionale, informa la Commissione per l'approvazione o il rigetto della modifica, secondo quanto previsto dall'art. 53, paragrafo 2 del Regolamento n. 1151/2012.
 
Art. 14

Cancellazione

1. Il Ministero, di concerto con la/le Regione/i interessata/e, di propria iniziativa in quanto portatore di interesse legittimo ovvero su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, puo' avanzare richiesta di cancellazione di una DOP o di una IGP alla Commissione europea nei casi seguenti:
a) qualora non sia piu' garantito il rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare;
b) qualora non sia stato immesso in commercio per almeno sette anni alcun prodotto che benefici di tale DOP o IGP,
2. I produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato possono richiede e alla Commissione la cancellazione della registrazione, acquisito il parere del Ministero e della Regione.
 
Art. 15

Periodo transitorio

1. Al fine di superare difficolta' temporanee e raggiungere l'obiettivo a lungo termine dell'osservanza del disciplinare da parte di tutti i produttori della zona interessata, il Ministero puo' stabilire un periodo transitorio massimo di dieci anni per l'utilizzo del nome oggetto di registrazione per il prodotto ottenuto non in conformita' del disciplinare, con efficacia a decorrere dalla data di presentazione del fascicolo di domanda alla Commissione.
2. Il perfido transitorio e' richiesto dagli operatori interessati i quali dimostrano di aver commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo il nome oggetto di richiesta di registrazione almeno per i cinque anni che precedono la presentazione della domanda al Ministero e che dimostrino di aver fatto opposizione ai sensi del precedente art. 9.
3. Il periodo transitorio e' indicato nel fascicolo di domanda e, pertanto, la richiesta degli operatori interessati e' avanzata entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del disciplinare sul sito istituzionale del Ministero.
 
Art. 16

Protezione ex officio

1. Le denominazione di origine e le indicazione geografiche, prodotte o commercializzate sul territorio dell'Unione, sono protette ex officio da ciascuno Stato membro contro ogni forma di illecito utilizzo o di pratica ingannevole cosi' come previsto dall'art. 13, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1151/2012.
2. L'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), che opera in conformita' con le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 882/2004, e' l'autorita' incaricata ai sensi dell'art. 13, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 di adottare le misure per prevenire o far cessare l'uso illegale delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette prodotte o commercializzate in Italia.
3. Fermo restando l'obbligo degli Stati membri di adottare le misure di cui all'art. 13, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 1151/2012, l'ICQRF assicura, se del caso, la comunicazione tra autorita' incaricate degli altri Stati membri per far cessare l'uso illegale di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette italiane sul territorio dell'Unione europea.
 
Art. 17

Criteri

1. Un nome e' registrato come specialita' tradizionale garantita se lo stesso e' stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico, ovvero se designa il carattere tradizionale o la specificita' del prodotto.
2. Ai fini del la registrazione come specialita' tradizionale garantita si intende per «tradizionale» l'uso sul mercato nazionale attestato da un periodo di tempo di almeno 30 anni;
3. Non puo' essere registrato un nome che faccia riferimento unicamente ad affermazioni di carattere generale, utilizzate per un insieme di prodotti, ovvero ad affermazioni previste da una particolare normativa dell'Unione.
4. Se nella procedura di opposizione a livello comunitario ai sensi dell'art. 51 del Reg. (UE) n. 1151/2012 viene dimostrato che il nome e' usato anche in un altro Stato membro o in un Paese terzo, al fine di distinguere i prodotti comparabili o i prodotti che condividono un nome identico o analogo, la decisione di registrazione puo' prevedere che il nome della Specialita' Tradizionale Garantita sia accompagnato dall'affermazione «fatto secondo la tradizione di» immediatamente seguito dal nome di un paese o di una sua regione.
 
Art. 18

Disciplinare di produzione

1. Per beneficiare di una Specialita' Tradizionale Garantita (STG), un prodotto e' conforme a un disciplinare che comprende almeno gli elementi seguenti:
a) il nome di cui e' proposta la registrazione, utilizzato per descrivere il prodotto specifico;
b) la descrizione del prodotto, comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche, a dimostrazione della specificita' del prodotto;
c) la descrizione del metodo di produzione che i produttori devono rispettare compresi, se del caso, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto;
d) gli elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto;
e) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto e l'eventuale logo della STG.
 
Art. 19

Soggetti legittimati

1. Soggetto legittimato a presentare domanda di registrazione di una STG ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e' il gruppo formato principalmente da produttori e/o trasformatori che opera con il prodotto per il quale e' richiesta la registrazione.
2. Il gruppo di cui al comma 1:
a) e' costituito ai sensi di legge;
b) ha tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto per il quale viene presentata la domanda, o ha assunto in assemblea la delibera di presentare richiesta per la registrazione della denominazione oggetto di domanda;
c) contiene nell'atto costitutivo o nello statuto, fermo restando lo scopo sociale, la previsione che l'associazione non puo' essere sciolta prima del raggiungimento dello scopo per il quale e' stata costituita.
3. Una singola persona fisica o giuridica puo' presentare domanda di registrazione per una STG qualora sia dimostrato a cura del richiedente che e' il solo produttore e/o trasformatore che desidera presentare la domanda.
 
Art. 20

Pluralita' di richieste per un'unica STG

1. Nel caso in cui siano presentate piu' domande di riconoscimento come STG per il medesimo prodotto o per prodotti assimilabili, il Ministero individua il soggetto che dimostri l'uso comprovato del metodo di produzione nel territorio nazionale per il maggior numero di anni.
 
Art. 21

Domanda di registrazione

1. La domanda per ottenere la registrazione di una STG e' avanzata dai soggetti legittimati di cui al precedente art. 19 al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare.
2. La domanda di cui al comma 1 e' presentata a mezzi PEC o in formato cartaceo in regola con le norme sul bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 recante disciplina dell'imposta di bollo e successive modifiche e integrazioni ed e' firmata dal legale rappresentante. La domanda contiene inoltre l'indirizzo di posta certificata del soggetto richiedente.
3. L'istanza e' accompagnata dai seguenti allegati:
a) atto costitutivo dell'associazione;
b) delibera assembleare dalla quale risulti la volonta' dei produttori di presentare domanda per la registrazione della STG, qualora tale previsione non sia contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto;
c) disciplinare di produzione di cui all'art. 18;
d) relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici, atta a comprovare che il prodotto e' ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento ovvero ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente nonche' l'uso consolidato, nel commercio o nel linguaggio comune, della denominazione della quale si richiede la registrazione;
e) relazione socio-economica contenente le seguenti informazioni:
quantita' prodotta con riferimento all'ultima annata di produzione disponibile;
numero aziende coinvolte distinte per singolo segmento della filiera (attuali e potenziali);
I contenuti della documentazione inviata ai sensi delle precedenti lettere d) ed e) sono supportati da evidenze tecnico-scientifiche o di altra natura da prodursi a carico del soggetto richiedente la registrazione.
4. L'istanza puo' inoltre contenere un marchio gia' registrato e proposto come logo della STG da inserire nel disciplinare di produzione a condizione dell'esplicita rinuncia scritta a titolo gratuito dei suo titolare, a far data dal riconoscimento della STG interessata.
 
Art. 22

Valutazione delle domande di registrazione

1. Il Ministero, ricevuta una domanda di registrazione per una STG informa a mezzo e-mail tutte le Regioni. Le Regioni interessate a partecipare alla valutazione della domanda di registrazione lo comunicano a mezzo e-mail al Ministero entro 30 giorni.
2. In presenza di Regioni interessate alla valutazione dell'istanza di una STG, entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di registrazione la/le Regione/i interessata/e richiede/ono al Ministero una riunione per l'esame delle problematiche legate all'istanza presentata.
3. A seguito della riunione di cui al comma precedente, o in caso di mancata richiesta della riunione nel termine di cui al precedente comma, la/le Regione/i trasmette/ono al Ministero il proprio, parere entro 90 giorni dalla data di trasmissione della domanda di registrazione ed il Ministero, ricevuto tale parere procede alla valutazione della richiesta di registrazione.
4. In caso di mancata ricezione del parere di cui al precedente comma 3, il Ministero informa tramite e-mail o fax la/le Regione/i interessata/e che procedera' alla valutazione della domanda di registrazione ai sensi dei seguenti commi anche in assenza di parere, qualora lo stesso non pervenga al Ministero entro 30 giorni dalla data della comunicazione.
5. La domanda di registrazione e' valutata dal Ministero entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del parere regionale o dalla scadenza del termine previsto per il parere regionale.
6. Ai fini della valutazione della domanda di registrazione il Ministero accerta:
a) la legittimazione del soggetto richiedente;
b) la completezza della documentazione come individuata dal presente decreto nonche' la rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 e dal presente decreto;
c) la rispondenza del disciplinare alle previsioni di cui al presente decreto;
d) che la denominazione proposta per la registrazione non rientri in uno dei casi di cui all'art. 17 comma 3;
e) che l'eventuale marchio proposto come logo della denominazione sia coerente con la normativa vigente.
7. Eventuali osservazioni e/o rilievi derivanti dall'analisi dell'istanza presentata sono comunicati al soggetto richiedente e, se presente/i, alla/e Regione/i interessata/e.
8. Il soggetto richiedente fornisce al Ministero e alla/e Regione/i interessata/e se presente, adeguati elementi di risposta entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 7. In caso di mancata risposta ovvero in caso di mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi di cui al precedente comma 7 nel termine previsto il Ministero comunica con apposito atto al soggetto richiedente ed alla/e Regione/i interessata/e, se presente, a chiusura del procedimento amministrativo concernente la domanda di registrazione.
9. In caso di valutazione positiva dell'istanza di riconoscimento, il Ministero trasmette alla/e Regione/i interessata/e se presente ed al soggetto richiedente il disciplinare di produzione nella stesura finale.
 
Art. 23

Riunione di pubblico accertamento

1. A seguito della valutazione positiva della domanda di registrazione di cui al precedente art. 22, il Ministero convoca la riunione di pubblico accertamento alla quale partecipano almeno due funzionari del Ministero, la/le Regione/i interessata/e se presente, ed il soggetto richiedente il quale invita a partecipare a tale riunione i comuni, le organizzazioni professionali e di categoria ed i produttori e gli operatori economici interessati. Il Ministero invita inoltre a partecipare alla riunione di pubblico accertamento tutte le Regioni italiane.
2. Il soggetto richiedente assicura con evidenze oggettive, fornite preliminarmente alla riunione di pubblico accertamento, la massima divulgazione dell'evento anche mediante la diramazione di avvisi, l'affissione di manifesti o altri mezzi equivalenti e predispone un foglio firme e rende disponibile ai partecipanti alla riunione di pubblico accertamento copia del disciplinare oggetto della discussione che e' pubblicato a cura del Ministero, almeno una settimana prima della data fissata per la riunione, sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. E' compito dei funzionari del Ministero accertare la regolare convocazione della riunione e dare lettura del disciplinare di produzione, acquisendo le eventuali osservazioni ritenute recepibili in tale sede, nonche' procedere alla verbalizzazione della riunione. I rappresentanti del Ministero informano inoltre i presenti che il disciplinare di produzione, ad esito della riunione di pubblico accertamento, e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per consentire lo svolgimento della eventuale procedura nazionale di opposizione.
4. Il disciplinare di produzione, nella versione concordata in sede di riunione di pubblico accertamento, e' trasmesso dal Ministero al soggetto richiedente che lo approva con apposita lettera e lo restituisce firmato al Ministero, unitamente alla lettera di approvazione, entro dieci giorni dalla trasmissione da parte del Ministero.
 
Art. 24

Motivi di opposizione

1. Entro 30 giorni dal ricevimento del disciplinare di produzione, come approvato ai sensi del precedente art. 23, comma 4, il Ministero provvede alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana affinche' ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.
2. Il soggetto che intende presentare opposizione fa pervenire al Ministero l'opposizione entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del disciplinare di produzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a pena di irricevibilita'.
3. L'opposizione e' ricevibile solo se perviene al Ministero nei tempi di cui al precedente comma 2 e se dimostra con adeguata documentazione :
a) l'incompatibilita' della registrazione proposta con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1151/2012;
b) che il nome proposto per la registrazione e' utilizzato legittimamente, notoriamente, e in modo economicamente significativo per i prodotti agricoli o alimentari analoghi con riferimento al territorio italiano.
 
Art. 25

Decisione sulla registrazione

1. Il Ministero, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del disciplinare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana senza che siano pervenute opposizioni ricevibili adotta una decisione favorevole sulla registrazione, informando con apposito provvedimento il soggetto richiedente e tutte le regioni, pubblica sul sito internet del Ministero il disciplinare oggetto di domanda di registrazione e presenta alla Commissione un fascicolo di domanda di cui al successivo art. 26.
2. In caso di opposizione, il Ministero entro 45 giorni dal ricevimento della stessa ne valuta la ricevibilita' e, nel caso in cui sia ricevibile ai sensi dell'art. 24, comma 3, trasmette l'opposizione al soggetto richiedente ed alla/e Regione/i interessata/e se presente. Il soggetto richiedente predispone le controdeduzioni e le invia al Ministero e alla/e Regione/i interessata/e se presente, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la documentazione relativa all'opposizione.
3. Il Ministero valuta le controdeduzioni presentate dal soggetto richiedente entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.
4. Nel caso in cui il Ministero ritiene che le controdeduzioni presentate dal soggetto richiedente sono idonee a superare i motivi di opposizione, ne da' comunicazione al soggetto richiedente, al soggetto che ha presentato opposizione ed alla/e Regione/i interessata/e se presente, adotta una decisione favorevole sulla registrazione e presenta alla Commissione un fascicolo di domanda di cui al successivo art. 26.
5. Se il Ministero ritiene che le controdeduzioni presentate dal soggetto richiedente non sono idonee a superare i motivi di opposizione convoca una riunione con il soggetto richiedente, la/e Regione/i interessata/e se presente ed il soggetto che ha presentato l'opposizione, ad esito della quale il Ministero, d'accordo con la/e Regione/i interessata/e se presente, prende una decisione sulla registrazione. In caso di decisione favorevole sulla registrazione entro 60 giorni dalla data della riunione. In caso di decisione favorevole sulla registrazione pubblica sul sito Internet del Ministero il disciplinare oggetto di richiesta di registrazione e contestualmente presenta alla Commissione un fascicolo di domanda di cui al successivo art. 26. In caso di decisione negativa rigetta la domanda di registrazione.
6. La mancata risposta da parte del soggetto richiedente nei termini di cui al precedente comma 2 comporta l'archiviazione della domanda di registrazione.
7. Il Ministero, trascorsi i 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana senza che siano pervenute opposizioni, adotta una decisione favorevole sulla registrazione e presenta alla Commissione un fascicolo di domanda di cui al successivo art. 26.
 
Art. 26

Fascicolo di domanda e procedura comunitaria

1. Il fascicolo di domanda predisposto dal Ministero e trasmesso alla Commissione europea comprende:
a) il nome, l'indirizzo e i recapiti del soggetto richiedente;
b) il disciplinare di produzione;
c) la dichiarazione del Ministero in cui si afferma che la domanda presentata dal soggetto richiedente e che beneficia della decisione favorevole soddisfa le condizioni del Regolamento (UE) n. 1151/201 e le disposizioni adottate a norma del medesimo.
2. Il Ministero trasmette inoltre alla commissione, unitamente al fascicolo di domanda, le informazioni relative alle opposizioni ricevibili presentate da una persona fisica o giuridica che abbia commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la data della pubblicazione del disciplinare di produzione sul sito del Ministero.
3. Nel corso della procedura a livello comunitario, se pervengono osservazioni in merito alla domanda di registrazione, il Ministero invia comunicazione al soggetto richiedente ai fini della soluzione delle problematiche evidenziate.
4. La richiesta di registrazione puo' essere ritirata dal Ministero su richiesta del soggetto richiedente e acquisito il parere favorevole della/e Regione/i se presente/i.
 
Art. 27

Modifica di un disciplinare

1. Il consorzio di tutela incaricato dal Ministero o, in sua assenza, o in sua assenza da soggetti immessi nel sistema di controllo italiano della STG per la quale si chiede la modifica del disciplinare che rappresentino almeno il 51% della produzione italiana controllata dell'ultimo anno solare/campagna produttiva nonche' una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo italiano. In caso di assenza di produzione, la modifica e' richiesta dai 2/3 dei produttori iscritti all'organismo di controllo italiano. La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e le relative motivazioni.
2. Alla domanda di modifica si applica mutatis mutandis la procedura stabilita dagli articoli 21, 22, e 24. La procedura di cui all'art. 23 si applica solo nel caso di assenza di Consorzio di tutela incaricato e la modifica sia stata richiesta dal soggetto di cui al precedente comma 1.
3. Affinche' una modifica sia considerata minore, essa:
a) non si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto;
b) non introduce modifiche sostanziali nel metodo di ottenimento. La valutazione di tale aspetto a livello nazionale e' competenza esclusiva del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) non include una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto;
 
Art. 28

Cancellazione

1. Il Ministero, di propria iniziativa in quanto portatore di interesse legittimo, ovvero su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, puo' avanzare richiesta di cancellazione di una STG alla Commissione nei casi seguenti:
a) qualora non sia piu' garantito il rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare;
b) qualora non sia stato immesso in commercio per almeno sette anni alcun prodotto che benefici di tale STG.
2. I produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato possono richiedere alla Commissione la cancellazione della registrazione, previa comunicazione al Ministero.
 
Art. 29

Disposizioni transitorie

1. I nomi registrati secondo le prescrizioni dell'art. 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 509/2006, compresi quelli registrati in base alle domande di cui all'art. 58, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (UE) n. 1151/2012, possono continuare a essere utilizzati alle condizioni stabilite dal Regolamento (CE) n. 509/2006 fino al 4 gennaio 2023, a meno che il gruppo non attivi la procedura semplificata di cui al successivo art. 30 e ottenga la registrazione del nome.
 
Art. 30

Procedura semplificata

1. Entro il 31 gennaio 2014, il gruppo che opera con il prodotto il cui nome e' registrato ai sensi dell'art. 13, paragrafo I del Regolamento (CE) n. 509/2006 puo' avanzare al Ministero richiesta di registrazione del nome della STG ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di registrazione del nome, il Ministero provvede alla pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana affinche' ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul territorio nazionale possa fare opposizione.
3. Il soggetto che intende fare opposizione la trasmette al Ministero entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione del nome nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. L'opposizione e' ricevibile solo se perviene al Ministero nei tempi di cui al precedente comma 3 e se dimostra che il nome per il quale e' richiesta la registrazione e' usato anche in riferimento a prodotti comparabili o a prodotti che condividono un nome identico o analogo.
5. Il Ministero, se ritiene l'opposizione ricevibile, convoca entro 30 giorni le parti interessate per valutare la possibilita' di modificare il nome proposto per la registrazione o per valutare se integrarlo con un termine che ne identifica il carattere tradizionale o la specificita'.
6. In caso di modifica del nome proposto per la registrazione ai sensi del precedente comma 5, il Ministero provvede nuovamente pubblicare la richiesta di registrazione del nome secondo i commi 2, 3, 4. Ad esito di tale procedura, a prescindere dall'accordo delle parti, il Ministero prende una decisione sulla registrazione del nome.
7. Il Ministero, trascorsi i 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana senza che siano pervenute opposizioni, adotta una decisione favorevole sulla registrazione e trasmette alla Commissione la richiesta di registrazione del nome della STG ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012.
 
Art. 31

Designazione dell'autorita' competente

l. Ferme restando le competenze degli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, l'autorita' competente allo svolgimento dei controlli ufficiali intesi a verificare l'adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualita' DOP/IGP/STG di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012 e' il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari.
2. Ai controlli ufficiali intesi a verificare l'adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualita' DOP/IGP/STG per tutti i prodotti contemplati dall'allegato I del Regolamento (UE) n. 1151/2012 si applicano le procedure e le prescrizioni stabilite dal Regolamento (CE) n. 882/2004.
3. I controlli ufficiali riguardano:
a) la verifica della conformita' di un prodotto al corrispondente disciplinare;
b) il monitoraggio dell'uso di nomi registrati per designare prodotti immessi in commercio, in conformita' dell'art. 13 per i nomi registrati a norma del titolo II del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e in conformita' dell'art. 24 per i nomi registrati a norma del titolo III del medesimo Regolamento (UE) n. 1151/2012.
4. Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del Regolamento (UE) n. 1151/2012, i controlli ufficiali sono svolti in base a un'analisi del rischio e in caso di violazione si applicano tutte le misure necessarie.
 
Art. 32

Abrogazioni e disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale 21 maggio 2007 recante procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006 e' abrogato.
 
Art. 33

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successive alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2013

Il Ministro: De Girolamo
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone