Gazzetta n. 254 del 29 ottobre 2013 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti, per il triennio 2013-2015.


In data 17 ottobre 2013 alle ore 16:00 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN: nella persona del Presidente - Dott. Sergio Gasparrini firmato;
e le seguenti Confederazioni sindacali:
CGIL firmato
CISL firmato
UIL firmato
CGU-CISAL firmato
CONFSAL firmato
CSE firmato
UGL firmato
USAE firmato
USB firmato
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel triennio 2013 - 2015
 

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto n. 165, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva. Il presente contratto si applica, inoltre, esclusivamente per i fini di cui all'art. 4, comma 2, al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' presso gli istituti italiani di cultura all'estero assunto con contratto regolato dalla legge locale.
2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo e' definito dal CCNQ del 9 ottobre 2009 stipulato a seguito del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 23 febbraio 2009 "Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".
3. Nel presente contratto la dizione "comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego" e' semplificata in "comparti".
4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale, disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998 per il personale dei comparti, sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo e' indicato con la dizione "accordo stipulato il 7 agosto 1998". Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche' delle altre prerogative sindacali - stipulato contestualmente - ed integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999, dall'art. 7, comma 3, del CCNQ del 18 dicembre 2002 e dal CCNQ del 24 settembre 2007 e' indicato come "CCNQ del 7 agosto 1998".
5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come specificato nell'art. 9 comma2. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come "organizzazioni sindacali rappresentative".
6. Alle trattative nazionali di comparto sono, altresi', ammesse le confederazioni cui le organizzazioni rappresentative di cui al comma 5 aderiscono. Pertanto, con il termine di "associazioni sindacali" si intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti.
7. Con il termine "amministrazione" o "ente" sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.

Capo I
Ripartizione delle prerogative sindacali nei comparti Regioni -
Autonomie locali e Servizio sanitario nazionale

Art. 2.
Distacchi e permessi sindacali nei comparti «Regioni e autonomie
locali» e «Servizio Sanitario Nazionale»

1. Sono confermati i contingenti dei distacchi sindacali fissati dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 1995 all'articolo 1, lettere e) ed i). Tali contingenti sono pari a n. 540 distacchi per il comparto Regioni e autonomie locali e n. 380 distacchi per il comparto del Servizio Sanitario Nazionale, ripartiti secondo le tavole rispettivamente n. 2 e n. 3 allegate.
2. Il contingente complessivo dei permessi sindacali e' pari a n. 90 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma e' ripartito secondo la seguente proporzione:
a) n. 30 minuti alla RSU;
b) n. 60 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative, di cui:
n. 41 minuti destinati al monte ore di singola amministrazione;
n. 19 minuti cumulati a livello nazionale sotto forma di distacchi.
3. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, lett. b) punto a. sono ripartiti nelle amministrazioni tra le stesse organizzazioni, secondo le modalita' indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.
4. Il contingente di distacchi derivante dai permessi cumulati di cui al comma 2, lettera b) punto b. ammonta a n. 98 distacchi per il comparto Regioni e autonomie locali e a n. 110 distacchi per il comparto Sanita', ed e' ripartito tra le confederazioni, in via transattiva e nel rispetto del peso proporzionale di ognuna nel comparto, come indicato rispettivamente nelle tavole n. 4 e n. 5.
5. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, continua ad essere pari a n. 99.423 ore per il comparto Regioni e autonomie locali e n. 91.278 ore per il comparto del Servizio Sanitario Nazionale, distribuite rispettivamente come da tavole n. 6 e n. 7.
6. E' confermato il comma 4 dell'art. 5 del CCNQ del 18 dicembre 2002, con le precisazioni di cui all'art. 9, comma 6.

Capo II

Ripartizione delle prerogative sindacali nei restanti Comparti

Art. 3.

Distacchi sindacali

1. E' confermato il contingente di n. 1.313 distacchi sindacali definito dall'art. 5, comma 3, del CCNQ del 9 ottobre 2009, utilizzabile nei comparti di contrattazione delle Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola e Universita', come definiti dal CCNQ 11 giugno 2007.
2. Il contingente di cui al comma 1 costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti ivi elencati dalle associazioni sindacali di cui all'art. 1, commi 5 e 6, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.
3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 1, nelle more della razionalizzazione dei comparti di contrattazione collettiva, e' ripartito nell'ambito di ciascun comparto secondo le tavole allegate da n. 8 a n. 15.
4. Nei comparti Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, anche per la durata del presente contratto, il contingente dei distacchi rimane costituito per scorporo dai comparti di provenienza del personale. Al fine di consentire le agibilita' sindacali alle organizzazioni sindacali di categoria del Comparto Ministeri e del Comparto Scuola e' possibile utilizzare in forma compensativa i distacchi di loro pertinenza, rispettivamente nei comparti Agenzie fiscali e Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche' nel comparto Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Tale facolta' viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate per i comparti di provenienza. Dell'avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'ARAN.
5. Sono confermati i criteri circa le modalita' di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali rappresentative gia' previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 43, comma 13 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per garantire le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano, delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per le confederazioni e' utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB - USAS che ne era gia' intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998.
6. In relazione alla problematica inerente l'insufficienza di prerogative sindacali per l'Area V, nella quale sono confluiti i dirigenti scolastici, per ottemperare alla sentenza del Tribunale di Roma n. 14506 del 20 luglio 2007 si conferma quanto gia' previsto all'art. 5, comma 4, del CCNQ 9 ottobre 2009. In particolare le parti concordano che n. 5 distacchi di competenza del Comparto Scuola verranno ceduti all'Area V a seguito della sottoscrizione del prossimo CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali della dirigenza. Pertanto, a decorrere da tale data, il contingente di cui al comma 1 sara' pari a n. 1.308 distacchi. Dalla medesima data entra in vigore la tavola n. 14 bis che sostituisce la tavola n. 14.

Art. 4.

Permessi sindacali

1. Il contingente complessivo dei permessi sindacali e' pari a n. 76 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma e' ripartito secondo la seguente proporzione:
a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;
b) n. 51 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6.
2. Il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' presso gli istituti italiani di cultura all'estero, assunto con contratto regolato dalla legge locale, ove eletto nelle RSU secondo quanto previsto dall'accordo stipulato il 7 agosto 1998, puo' fruire dei permessi di cui al comma 1, lett. a), fermo restando che lo stesso personale non concorre al calcolo del contingente complessivo dei permessi in parola che resta determinato ai sensi del medesimo comma 1.
3. I permessi di cui al comma 1, lett. b) sono ripartiti nelle amministrazioni tra le organizzazioni sindacali rappresentative, secondo le modalita' indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, come di seguito integrate.
4. Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 3, l'amministrazione dovra' detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all'eventuale percentuale di utilizzo cumulato di cui ai commi 5 e 6.
5. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU indicati al comma 1 lett.a), i permessi sindacali di cui al comma 1, lett. b) a livello nazionale possono essere utilizzati in forma cumulata nella misura massima del 37% della quota a disposizione.
6. Per il Comparto Scuola la misura massima di cui al comma 5 e' elevata di ulteriori 16 punti percentuali.
7. Entro 45 giorni dalla firma dell'ipotesi di accordo le confederazioni sindacali rappresentative, o le organizzazioni sindacali rappresentative nel caso esclusivo in cui non aderiscano ad alcuna confederazione, comunicano formalmente all'Aran a mezzo raccomandata A.R., o pec all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it, o raccomandata a mano, la percentuale di permessi che, ai sensi dei commi 5 e 6, intendono utilizzare in forma cumulata a livello nazionale. Il mancato invio, nei termini suindicati, della comunicazione di cui al presente comma si intende quale implicita rinuncia all'utilizzo in forma cumulata dei permessi sindacali.
8. L'attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto, fatte salve le diverse decorrenze previste per il Comparto Scuola all'art. 6, comma 1.
9. Al fine di garantire la massima trasparenza e verificabilita' del processo, nonche' di consentire alle singole amministrazioni di conoscere la percentuale di cui al comma 4, l'Aran pubblica sul proprio sito Internet una tabella di sintesi delle comunicazioni ricevute.
10. La quantificazione dei permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata di cui al presente articolo viene effettuata dall'Aran tenendo conto della percentuale indicata nelle comunicazioni di cui al comma 7, dell'accertamento della rappresentativita' in vigore e, per quanto riguarda i dipendenti, del dato ufficiale pubblicato nell'ultimo Conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato alla data del 31 dicembre 2011 che, per gli aspetti inerenti la presente procedura, sara' pubblicato anche nel sito istituzionale dell'Aran a seguito della firma della presente ipotesi di accordo.
11. Ai soli fini del calcolo di cui al comma 10, per il Comparto Scuola si continua a tener conto anche del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
12. La quantita' di permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata, determinata ai sensi dei precedenti commi, e' tempestivamente comunicata dall'Aran alle associazioni sindacali richiedenti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimenti di competenza.

Art. 5.

Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari

1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, e' pari a n. 196.213 ore di permesso di cui:
a) n. 30.312 ore ripartite, sulla base della tavola n. 16, tra le confederazioni rappresentative nei comparti ai sensi dell'art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001;
b) n. 165.901 ore suddivise tra i comparti di cui all'art. 3, comma 1, come da tavola 17.
2. Il contingente di cui al comma 1, lettera b) e' ripartito tra le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dal n. 18 al n. 25.
3. Sono confermati i commi 3 e 4 dell'art. 5 del CCNQ del 18 dicembre 2002, con le precisazioni di cui all'art. 9, comma 6.

Capo III

Disposizioni particolari e finali

Art. 6.

Disposizioni particolari per il Comparto Scuola

1. Per l'applicazione del presente contratto, nel Comparto Scuola, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilita' sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2013-2014. A tal fine:
a) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero della Pubblica Istruzione, Universita' e Ricerca le proprie richieste di distacco e i permessi utilizzati in forma cumulata a livello nazionale di cui all'art. 4 sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dalla ipotesi di contratto non oltre il giorno 30 giugno 2013;
b) le variazioni dei distacchi rispetto al vigente CCNQ 9 ottobre 2009, come conseguenti al presente contratto, saranno conteggiate ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica e definitivamente attivati con l'entrata in vigore del presente contratto;
c) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente contratto e, ove questo corrisponda, per i soli docenti, con il periodo di chiusura delle attivita' didattiche delle istituzioni scolastiche, dal 1° settembre 2013, senza interruzione dell'anzianita' di servizio.
2. Per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all'obbligo di assicurare la continuita' dell'attivita' didattica, il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste di distacco o di aspettativa puo' essere oltrepassato quando le richieste possano essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.
3. Rimane confermato quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 del CCNQ del 18 dicembre 2002, ribadito dai successivi CCNQ del 3 agosto 2004, del 31 ottobre 2007, del 26 settembre 2008 e del 9 ottobre 2009.
4. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 4, comma 7, per il Comparto Scuola andra' in ogni caso garantito che il contingente dei permessi di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) fruiti dalle associazioni sindacali non superi, in vigenza del presente contratto, il limite massimo di n. 794.000 ore. A tal fine, l'Aran comunichera' tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinche' il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla. Qualora la percentuale di cumulo scelta dalle singole Confederazioni superi il 45%, la parte eccedente incidera' sul monte ore di amministrazione, riducendolo di un'ulteriore quota correlata all'utilizzo, nella base di calcolo dei permessi cumulati, anche del dato relativo al personale a tempo determinato.
5. Si conferma quanto previsto dall'art. 8, comma 5, del CCNQ 9 ottobre 2009 che fa salvi i diritti sindacali per il personale di cui agli artt. 36 e 59 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007.

Art. 7.
Adempimenti e procedure connesse alla fruizione delle prerogative
sindacali

1. Ai sensi dell'art.4, comma 4, del DM 23 febbraio 2009 e' fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP.
2. Le amministrazioni comunicano trimestralmente alle associazioni sindacali ed alla RSU, per quanto di competenza, il numero di ore di permesso utilizzate ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 5. Per le amministrazioni articolate sul territorio, la comunicazione deve includere anche l'indicazione della sede presso cui sono stati richiesti i permessi. In caso di superamento del contingente dei permessi di posto di lavoro assegnato ai sensi dell'art. 2, comma 2 e dell'art. 4 l'amministrazione provvede immediatamente a darne notizia all'organizzazione sindacale interessata o alla RSU.
3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad individuare e rendere noto il responsabile del procedimento dell'invio dei dati di cui ai commi 1 e 2, nonche' di quelli di cui all'art. 50, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 165 del 2001.
4. I dati di cui all'art. 50, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 dovranno essere inseriti nell'applicativo GEDAP entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. La mancata trasmissione dei dati entro i termini contrattualmente o normativamente previsti costituisce in ogni caso, fatte salve le eventuali responsabilita' di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per lo stesso responsabile del procedimento.
6. L'associazione sindacale o la RSU che, nell'anno di riferimento, abbia esaurito il relativo contingente dei permessi a disposizione, non potra' essere autorizzata alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito.
7. Nel caso in cui, comunque, la RSU o le associazioni sindacali risultino avere utilizzato permessi in misura superiore a quella loro spettante nell'anno, ove le stesse non restituiscano il corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti, l'amministrazione compensa l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza dei singoli soggetti il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente, fino a capienza del monte-ore stesso. Per l'eventuale differenza si dara', comunque, luogo a quanto previsto dal comma 11 dell'art.19 del CCNQ del 7 agosto 1998.
8. Le amministrazioni che non ottemperino, nei tempi ivi previsti, al disposto del comma 1, oppure concedano ulteriori permessi dopo aver accertato il completo utilizzo del monte-ore a disposizione delle singole associazioni sindacali o della RSU, saranno direttamente responsabili del danno eventualmente conseguente all'impossibilita' di ottenere il rimborso di cui al comma 7.
9. I dati a consuntivo di cui al predetto art. 50, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, trasmessi esclusivamente attraverso il sito web dedicato a GEDAP e nel rispetto delle modalita' fissate dall'art. 15 del CCNQ 7 agosto 1998, vengono comunicati alle associazioni sindacali per la verifica degli stessi da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla comunicazione. Decorsi ulteriori 5 giorni, i dati risultanti dall'applicativo GEDAP si considerano definitivi e non sono soggetti a variazioni successivamente all'avvio, da parte del Dipartimento della Funzione pubblica, della procedura di recupero ai sensi dell'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998.
10. In caso di superamento dei contingenti di prerogative sindacali attribuiti a ciascuna associazione sindacale, per l'eccedenza si applica quanto previsto dal comma 7.
11. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, a richiesta dell'associazione sindacale interessata, puo' valutare l'opportunita' di compensare eventuali eccedenze di permessi per la partecipazione ad organismi direttivi statutari di cui all'art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998 mediante proporzionale riduzione dei distacchi ottenuti per cumulo di permessi, di spettanza dell'associazione medesima, tenuto presente che 1 distacco da cumulo equivale a n. 1.572 ore di permesso.

Art. 8.

Ulteriori modalita' di recupero delle prerogative sindacali

1. Alle confederazioni ed organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole dei successivi gradi di giudizio, continua ad applicarsi l'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.
2. Laddove le associazioni sindacali di cui al comma 1 siano comunque rappresentative in altri comparti o qualora le stesse abbiano acquisito successivamente la rappresentativita', il Dipartimento della Funzione pubblica definisce, sentite le medesime associazioni sindacali, un piano di restituzione delle prerogative fruite e non spettanti, mediante proporzionale riduzione dei contingenti assegnati, anche negli anni successivi.
3. Il piano di cui al comma 2 ha ad oggetto esclusivamente i distacchi, ivi inclusi quelli derivanti da cumulo di permessi, ed i permessi per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari di cui all'art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998.
4. La restituzione di cui al comma 2 puo' essere ripartita per un periodo di tre anni, detraendo quota parte dei contingenti di spettanza di ciascun anno. Qualora l'entita' delle prerogative fruite e non spettanti sia rilevante, tale periodo puo' essere esteso a 5 anni.
5. Ove l'applicazione dei precedenti commi non consenta di recuperare la totalita' delle ore e/o dei distacchi fruiti durante l'ammissione con riserva, per la parte residua si applica l'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998. Analogamente si procede nel caso in cui, a seguito dei successivi accertamenti della rappresentativita', venga meno il requisito della rappresentativita'.
6. Le prerogative oggetto della procedura di cui ai commi 2 e 3 vengono assegnate pro-quota, nei limiti del piano di restituzione ivi previsto, alle associazioni sindacali cui sarebbero spettate se non fosse intervenuta la pronuncia giurisdizionale di ammissione con riserva.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Il presente contratto sostituisce quello sottoscritto in data 9 ottobre 2009 come successivamente modificato dal CCNQ 19 luglio 2012 ed e' valido fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ.
2. Per il triennio di contrattazione 2013-2015, in via provvisoria, le associazioni sindacali rappresentative sono quelle indicate nelle tavole dal n. 1 al n. 25.
3. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentativita', ivi incluso l'accertamento definitivo relativo al triennio 2013-2015.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente CCNQ, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi del monte ore di amministrazione) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.
5. Resta fermo che nell'anno di entrata in vigore del presente contratto il contingente dei permessi sindacali del monte ore di amministrazione e quello dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari e' ripartito pro-rata tra le associazioni sindacali rappresentative nel precedente periodo contrattuale - a cui spetta dal 1° gennaio alla data di sottoscrizione del presente contratto - e quelle rappresentative nel triennio 2013-2015 - per la parte restante.
6. Tutte le prerogative sindacali disciplinate dal CCNQ 7 agosto 1998, ivi inclusi i permessi non retribuiti e le aspettative non retribuite, ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001 e del D.M. 23 febbraio 2009 non competono alle associazioni sindacali non rappresentative, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del CCNQ 27 gennaio 1999 e dall'art. 5, comma 4, del CCNQ 18 dicembre 2002.
7. E' confermato quanto previsto dall'art. 14, comma 7, del CCNQ 7 agosto 1998 come modificato dall'art. 2, comma 3 del CCNQ 27 gennaio 1999 e dall'art. 11, comma 4 del CCNQ 7 agosto 1998. La richiesta di compensazione deve pervenire al Dipartimento della Funzione Pubblica almeno 15 giorni prima dell'utilizzo delle prerogative, per consentire al Dipartimento stesso, entro il suddetto arco temporale, di modificare i relativi contingenti. Tale termine puo' essere derogato nel caso in cui al momento della richiesta ci sia ancora capienza nel relativo contingente.
8. Ai distacchi, ivi inclusi quelli ottenuti per cumulo di permessi, di cui agli artt. 2, 3 e 4 continua ad applicarsi la normativa relativa ai distacchi sindacali di cui al CCNQ 7 agosto 1998.
9. Resta fermo quanto disposto dall'art. 10, commi 3 e 7, del CCNQ del 7 agosto 1998.
10. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998.

Art. 10.

Norme transitorie

1. Qualora si realizzi la fuoriuscita di amministrazioni dai comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per riorganizzazioni strutturali, sino all'applicazione degli istituti relativi alla nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale interessato, il numero dei distacchi complessivamente utilizzati non puo' superare il limite previsto dal presente contratto e viene garantito al personale distaccato appartenente alle predette amministrazioni l'esercizio delle liberta' sindacali.

Parte di provvedimento in formato grafico


 
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