IL DIRETTORE GENERALE della sanita' animale e dei farmaci veterinari
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Vista la direttiva 2001/82/CE, e successive modificazioni, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari; Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni; Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 6 settembre 2013, riguardante, nel quadro dell'art. 35 della sopracitata direttiva 2001/82/CE l'autorizzazione all'immissione in commercio di tutti i medicinali veterinari, iniettabili e per uso topico, contenenti doramectina, destinati ad essere utilizzati per i mammiferi da produzione alimentare;
Decreta:
Art. 1
Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti doramectina devono essere modificate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, nell'etichettatura e nel foglietto illustrativo secondo quanto disposto nell'Allegato III della sopracitata decisione della Commissione del 6 settembre 2013. A tal fine le societa' titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio sopracitate sono tenute a presentare immediatamente la relativa domanda di variazione prevista dalla normativa vigente, ed a conformare entro sessanta giorni gli stampati delle confezioni in commercio a quanto disposto nel presente decreto. Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 ottobre 2013
Il direttore generale: Ferri
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