Gazzetta n. 254 del 29 ottobre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 26 settembre 2013
Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla societa' EQI - European Quality Institute s.r.l., in Fabriano, ad operare in qualita' di organismo notificato ai sensi della direttiva 2004/108/CE, relativa alla compatibilita' elettromagnetica.


IL DIRETTORE GENERALE
per la pianificazione e la gestione
dello spettro radioelettrico
del Dipartimento per le comunicazioni

e

IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
del Dipartimento impresa e internazionalizzazione

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);
Visto la direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, recante attuazione della direttiva 2004/108/CE;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo n. 194/2007, che designa quali autorita' competenti per l'attuazione del decreto medesimo l'ex Ministero delle comunicazioni e l'ex Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28/11/2008 n. 197, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto 7 maggio 2009, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nel Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 3 febbraio 2006, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008.»;
Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.»;
Vista la convenzione, del 13 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento -Accredia- il compito di rilasciare accreditamenti in conformita' alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;
Vista la convenzione, del 17 novembre 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento -Accredia- il compito di rilasciare accreditamenti in conformita' alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 1999/05/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 relativa alle apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento delle loro conformita';
Vista la istanza presentata, ai fini dell'autorizzazione a svolgere attivita' di valutazione di conformita' di cui alla direttiva 2004/108/CE, dalla societa' EQI - European Quality Institute srl in data 04/12/2012;
Vista la delibera del Comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati di Accredia del 25 luglio 2013 n. DC2013UTL467, acquisita in data 30 luglio 2013, con la quale delibera e' rilasciato alla societa' EQI - European Quality Institute srl l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 2004/108/CE;
Visto il D.P.C.M. del 18 luglio 2013, vistato dall'UCB e in corso di registrazione alla Corte dei conti, con cui e' stato attribuito alla dott.ssa Rita Forsi l'incarico per la copertura ad interim della Direzione generale per la pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico;

Decretano:

Art. 1

1. La societa' EQI - European Quality Institute srl con sede legale e operativa in via G. Ceresani n. 1, loc. Campo d'Olmo - 60044 Fabriano (Ancona) e' autorizzata ad effettuare la valutazione di conformita' ai sensi della direttiva 2004/108/CE per i seguenti prodotti:
Apparecchi elettrici ed elettronici.
In riferimento all'allegato VIII del decreto legislativo 194/2007 la societa' e' autorizzata ad effettuare la valutazione di conformita' per i seguenti settori:
a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
b) apparecchiature industriali;
c) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti;
d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilita' elettromagnetica, e scientifiche;
e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;
f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;
g) apparecchi didattici elettronici.
Per i prodotti e settori di cui sopra l'organismo EQI - European Quality Institute srl e' autorizzato ad operare secondo l'allegato III del decreto legislativo 194/2007.
2. La valutazione e' effettuata dall'organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194 citato.
 
Art. 2

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione II - Controllo emissioni radioelettriche, vigilanza sul mercato degli apparati. Affari generali, Direzione generale per la pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico, Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'organismo mette a disposizione della Divisione II, ai fini di controllo dell'attivita' di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.
 
Art. 3

1. La presente autorizzazione in conformita' all'art. 14, comma 4 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, ha la validita' di 3 anni a partire dalla notifica del presente decreto alle societa' destinatarie ed e' notificata alla Commissione europea.
 
Art. 4

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico degli organismi di certificazione.
Gli organismi sono tenuti a versare al Ministero sviluppo economico, Dipartimento per le comunicazioni, le spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione, entro 30 giorni dall'invio della relativa nota spese.
 
Art. 5

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non e' piu' conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VI della direttiva 2004/108/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.
 
Art. 6

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo e' efficace dalla notifica al soggetto che ne e' destinatario.
Roma, 26 settembre 2013

Il direttore generale ad interim
per la pianificazione e la gestione
dello spettro radioelettrico
del Dipartimento per le comunicazioni
Forsi
Il direttore generale per il mercato,
la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica del Dipartimento impresa e internazionalizzazione
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