Gazzetta n. 254 del 29 ottobre 2013 (vai al sommario)
CONFERENZA UNIFICATA
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102
Testo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 31-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 66), coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici".


Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto
della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54

1. Per l'anno 2013 non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 13. (Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria)
1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e'
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno
2012, ed e' applicata in tutti i comuni del territorio
nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto
compatibili, ed alle disposizioni che seguono.
Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta
municipale propria e' fissata al 2015.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale
e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma
1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n.
504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e
negli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza
agricola. Per abitazione principale si intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo.
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria
e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente
articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di
cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo
precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione
alla meta' della base imponibile, i comuni possono
disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta
del fabbricato, non superabile con interventi di
manutenzione.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'
costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai
sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a
65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da
quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai
sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni
agricoli, nonche' per quelli non coltivati, posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
il moltiplicatore e' pari a 110.
6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76
per cento. I comuni con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare,
in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3
punti percentuali.
7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la
suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata e'
versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta
applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata
a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero
anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il
versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i
fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in
un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il
10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento
del gettito derivante dal pagamento della prima rata
dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica
dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
dell'economia e delle finanze rispettivamente per i
fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori
diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza
agricola, purche' dai medesimi condotti, sono soggetti
all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente
euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro
15.500;
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino
allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa',
ovvero nel caso di immobili locati.
9-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono esenti
dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati.
10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per
le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza
del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu'
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la
detrazione prevista dal primo periodo e' maggiorata di 50
euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei
anni, purche' dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale. L'importo complessivo della
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo'
superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono
disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha
adottato detta deliberazione non puo' stabilire un'aliquota
superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari
tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica
agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi
per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le
stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione
dell'articolo 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; per tali fattispecie non
si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal
comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni
possono considerare direttamente adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di
proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata, nonche' l'unita' immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato a titolo di proprieta' o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le
relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle
fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono
prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui
all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
11.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le
modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate nonche', a decorrere dal 1°
dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale
si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17,
in quanto compatibili.
12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata
dell'imposta municipale propria e' effettuato, senza
applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50
per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di
base e la detrazione previste dal presente articolo; la
seconda rata e' versata a saldo dell'imposta
complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio
sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze e'
versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura
ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando
l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente
articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16
giugno e il 16 settembre; la terza rata e' versata, entro
il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti
rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa
imposta puo' essere versata in due rate di cui la prima,
entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento
dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la
detrazione previste dal presente articolo e la seconda,
entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.
Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di
previsione l'entrata da imposta municipale propria in base
agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune,
di cui alla tabella pubblicata sul sito internet
www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non da'
diritto al riconoscimento da parte dello Stato
dell'eventuale differenza tra gettito accertato
convenzionalmente e gettito reale ed e' rivisto, unitamente
agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di
riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati
aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle
finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base
del gettito della prima rata dell'imposta municipale
propria nonche' dei risultati dell'accatastamento dei
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle
relative variazioni e della detrazione stabilite dal
presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito
complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 31 ottobre
2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga
all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento
e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione
del tributo.
12-ter. I soggetti passivi devono presentare la
dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello
approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi
sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare
dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresi'
disciplinati i casi in cui deve essere presentata la
dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo
37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai
fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto
compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo
dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di approvazione del modello di
dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle
relative istruzioni.
13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e
dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1°
gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1°
gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli
articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono
sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del
codice civile il riferimento alla "legge per la finanza
locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che
disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La
riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e
46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a
decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle
certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del
Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di
concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione
dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
191.
13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonche' i regolamenti dell'imposta municipale
propria devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I
comuni sono, altresi', tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
Il versamento della prima rata di cui al comma 3
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni
dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della
seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti
pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a
effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21
ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l'anno precedente.
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le
seguenti disposizioni:
a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad
applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle
regioni a Statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed
h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il
comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14;
d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell' articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
14-bis. Le domande di variazione della categoria
catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'
articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente
posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, producono gli effetti
previsti in relazione al riconoscimento del requisito di
ruralita', fermo restando il classamento originario degli
immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per l'inserimento negli atti catastali della
sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il
classamento originario degli immobili rurali ad uso
abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei
terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono
oggetto di inventariazione ai sensi dell' articolo 3, comma
3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998,
n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano
entro il 30 novembre 2012 , con le modalita' stabilite dal
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
14-quater. Nelle more della presentazione della
dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma
14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a
titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della
rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il
conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita'
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del
soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui
all' articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la
violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni.
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni
nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato,
previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalita' di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446 del 1997.
16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31
dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre".
All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
le parole da "differenziate" a "legge statale" sono
sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli
stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia delle
Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con
istanze presentate entro la data di entrata in vigore del
presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo,
come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del
gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle
disposizioni di cui al presente articolo. In caso di
incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio
dello Stato le somme residue. Con le procedure previste
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le
Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il
recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito
stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo
complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per
l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a
2.162 milioni di euro.
18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi
1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per gli anni
2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma
4".
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano
applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
comma 4 dell'articolo 2, nonche' dal comma 10 dell'articolo
14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' articolo
2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
e' esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore
aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in
misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione
del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i mutui
per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, del
decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85
(Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta
municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori
sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo
determinato presso le pubbliche amministrazioni e di
eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del
Governo):
"Art. 1. (Disposizioni in materia di imposta municipale
propria)
1. Nelle more di una complessiva riforma della
disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio
immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare,
a riconsiderare l'articolazione della potesta' impositiva a
livello statale e locale, e la deducibilita' ai fini della
determinazione del reddito di impresa dell'imposta
municipale propria relativa agli immobili utilizzati per
attivita' produttive, per l'anno 2013 il versamento della
prima rata dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e' sospeso per le seguenti categorie di
immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi
i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9;
b) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
nonche' alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi
le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione
dell'articolo 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui
all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
2. Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di
tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, per
l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, e' ulteriormente incrementato fino al
30 settembre 2013, di un importo, come risultante per
ciascun comune, dall'allegato A, pari al cinquanta per
cento:
a) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta
municipale propria ad aliquota di base o maggiorata se
deliberata dai comuni, per l'anno medesimo con riferimento
alle abitazioni principali e relative pertinenze;
b) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta
municipale propria, comprensivo delle variazioni deliberate
dai comuni per l'anno medesimo, con riferimento agli
immobili di cui alle lettere b) e c) del comma 1.
2-bis. I comuni che ricorrono all'anticipazione di
tesoreria esclusivamente per la sospensione di cui al comma
1 possono utilizzare, per l'anno 2013, l'avanzo di
amministrazione non vincolato, in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per
l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria
sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero
dell'interno, con modalita' e termini fissati con decreto
del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3-bis. L'applicazione delle disposizioni dei commi 2 e
3 e' estesa, su richiesta dei comuni interessati, anche
alle unioni di comuni con riferimento, in tutto o in parte
e in alternativa al suo utilizzo da parte del singolo
comune, all'incremento di anticipazione consentito e
riconosciuto a ciascun comune componente dell'unione ai
sensi del comma 2. Alla restituzione dell'anticipazione
provvedono i singoli comuni componenti dell'unione nella
misura pari alla quota dell'anticipazione richiesta da
ciascuno di essi.
4. All'onere di cui al comma 3, pari a 18,2 milioni di
euro per l'anno 2013 si provvede, quanto a 12,5 milioni di
euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, quanto a 600.000 euro mediante
utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 3 e quanto a
5,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.".
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 4
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

Altre disposizioni in materia di IMU

1. Per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. (( Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno.))
2. All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: «9-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.»;
b) al comma 10, sesto periodo, le parole «alle unita' immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504» sono sostituite dalle seguenti: «agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».
3. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «sanitarie,», sono inserite le seguenti: «di ricerca scientifica,». La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014.
4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. ((Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.)) A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, ((purche' il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia)) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. ((Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.))
((5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma.
5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.))

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 13 del citato decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla presente
legge, e' riportato nelle note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della
finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 7. (Esenzioni)
1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni,
dalla province, nonche' dai comuni, se diversi da quelli
indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4,
dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dalle
unita' sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie
pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 , dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di
cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio
del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli
articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati
negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense,
sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge
27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle
organizzazioni internazionali per i quali e' prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o
inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere
destinati alle attivita' assistenziali di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 104 , limitatamente al periodo in cui
sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attivita'
predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di
collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui
all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento
con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali,
previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,
nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a),
della legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante
il quale sussistono le condizioni prescritte.".
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture 22
aprile 2008, reca "Definizione di alloggio sociale ai fini
dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di
Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 28, del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in
materia di rapporto di impiego del personale della carriera
prefettizia, a norma dell'articolo 10 della L. 28 luglio
1999, n. 266):
"Art. 28. (Materie di negoziazione.)
1. Formano oggetto del procedimento negoziale:
a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio,
secondo parametri appositamente definiti in tale sede che
ne assicurino, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati
alla figura apicale;
b) l'orario di lavoro;
c) il congedo ordinario e straordinario;
d) la reperibilita';
e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) le aspettative ed i permessi sindacali;
h) l'individuazione di misure idonee a favorire la
mobilita' di sede, aggiuntive rispetto a quelle previste
per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte
dell'amministrazione dell'interno.
2.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, della
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente):
"Art. 1. (Principi generali)
1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione
degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione,
costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario
e possono essere derogate o modificate solo espressamente e
mai da leggi speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria puo' essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica.
3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dalla presente legge in attuazione delle
disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti
alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.
4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare
i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati
ai principi dettati dalla presente legge.".
- Per il testo vigente dell'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201 2011, si veda nelle note comma
all'articolo 1.
- L'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per
l'economia), reca "Semplificazione fiscale".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori
interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994):
"Art. 9. (Istituzione del catasto dei fabbricati.)
1. Al fine di realizzare un inventario completo ed
uniforme del patrimonio edilizio, il Ministero delle
finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o
porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione,
mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio
urbano, che assumera' la denominazione di «catasto dei
fabbricati». L'amministrazione finanziaria provvede inoltre
alla individuazione delle unita' immobiliari di qualsiasi
natura che non hanno formato oggetto di dichiarazione al
catasto. Si provvede anche mediante ricognizione generale
del territorio basata su informazioni derivanti da rilievi
aerofotografici.
2. Le modalita' di produzione ed adeguamento della
nuova cartografia a grande scala devono risultare conformi
alle specifiche tecniche di base, stabilite con decreto del
Ministro delle finanze, da emanare, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Con lo stesso decreto sono, altresi', determinati i modi e
i termini di attuazione di ogni altra attivita' prevista
dal presente articolo, salvo quanto stabilito dal comma 12.
3. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli
immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di
fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono
soddisfare le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere utilizzato quale
abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta' o di
altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse
all'attivita' agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto
che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui
l'immobile e' asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di
cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni
anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini
previdenziali;
4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici
corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori delle societa'
agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore
agricolo professionale;
a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della
lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica
di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro
delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580;
b) ;
c) il terreno cui il fabbricato e' asservito deve avere
superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere
censito al catasto terreni con attribuzione di reddito
agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture
specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura
intensiva, ovvero il terreno e' ubicato in comune
considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite
viene ridotto a 3.000 metri quadrati;
d) il volume di affari derivante da attivita' agricole
del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore
alla meta' del suo reddito complessivo, determinato senza
far confluire in esso i trattamenti pensionistici
corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura.
Se il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai
sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di
affari derivante da attivita' agricole del soggetto che
conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del
suo reddito complessivo, determinato secondo la
disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei
soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini
dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per
l'esonero dall'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633;
e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le
caratteristiche delle unita' immobiliari urbane
appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le
caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione
dell'articolo 13, L. 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non
possono comunque essere riconosciuti rurali.
3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di
ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo
svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'articolo
2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli
attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e
l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformita' a quanto previsto
dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita'
agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo
determinato per un numero annuo di giornate lavorative
superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa
vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in
zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione,
valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli,
anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso
chiuso.
3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis,
destinate ad abitazione, sono censite in catasto,
autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.
4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si
considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui
terreni cui l'immobile e' asservito, purche' entrambi
risultino ubicati nello stesso comune o in comuni
confinanti.
5. Nel caso in cui l'unita' immobiliare sia utilizzata
congiuntamente da piu' proprietari o titolari di altri
diritti reali, da piu' affittuari, ovvero da piu' soggetti
che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i
requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali
soggetti. Qualora sul terreno sul quale e' svolta
l'attivita' agricola insistano piu' unita' immobiliari ad
uso abitativo, i requisiti di ruralita' devono essere
soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di piu'
unita' ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso
nucleo familiare, il riconoscimento di ruralita' dei
medesimi e' subordinato, oltre che all'esistenza dei
requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di
cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per
un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20
metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La
consistenza catastale e' definita in base ai criteri
vigenti per il catasto dei fabbricati.
6. Non si considerano produttive di reddito di
fabbricati le costruzioni non utilizzate, purche' risultino
soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a),
c), d) ed e). Lo stato di non utilizzo deve essere
comprovato da apposita autocertificazione con firma
autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle
reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica,
dell'acqua e del gas.
7. I contratti di cui alla lettera b) del comma 3, gia'
in atto alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono registrati entro il 30 aprile 1994. Tale
registrazione e' esente dall'imposta di registro.
8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, primo
periodo, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
n. 165, come modificato dall'articolo 70, comma 4, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, e il termine di cui
all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni, sono prorogati al
31 dicembre 1995. Le stesse disposizioni ed il predetto
termine si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso
diverso da quello abitativo, che non presentano i requisiti
di ruralita' di cui al comma 3.
9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei
fabbricati gia' rurali, che non presentano piu' i requisiti
di ruralita', di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo
alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ne' al recupero di
eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito
da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1°
gennaio 1993 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 1994
per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli
immobili, purche' detti immobili siano stati oggetto,
ricorrendone i presupposti, di istanza di sanatoria
edilizia, quali fabbricati rurali, ai sensi e nei termini
previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e vengano
dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 1995 (52), con
le modalita' previste dalle norme di attuazione
dell'articolo 2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
10.
11. Per l'espletamento e la semplificazione delle
operazioni di revisione generale di classamento previste
dall'art. 2, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si possono
applicare le modalita' previste dal comma 22 dell'art. 4,
D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. Le
revisioni del classamento delle unita' immobiliari urbane,
previste dal citato comma, vengono effettuate anche per
porzioni del territorio comunale. A decorrere dal 1°
gennaio 1997 le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari
urbane a destinazione ordinaria sono determinate con
riferimento al «metro quadrato» di superficie catastale. La
suddetta superficie e' definita con il decreto del Ministro
delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 1, del D.L.
23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla L. 24 marzo 1993, n. 75.
12. Al fine di consentire il decentramento dei servizi
catastali ed ipotecari, la completa automazione delle
procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle
conservatorie dei registri immobiliari, nonche' la verifica
ed il controllo dei dati acquisiti, e' istituito un sistema
di collegamento con interscambio informativo tra
l'amministrazione finanziaria, i comuni e gli esercenti la
professione notarile. Con apposito regolamento governativo,
da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centottanta giorni, sentiti
l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il
Consiglio nazionale del notariato, sono stabilite le
modalita' di attuazione, accesso ed adeguamento delle
banche dati degli uffici del Ministero delle finanze da
parte dei soggetti sopra indicati. Il regolamento deve
prevedere che, a far tempo da tale attivazione, da fissare
con apposito decreto del Ministro delle finanze, il
conservatore puo' rifiutare, ai sensi dell'articolo 2674
del codice civile, di ricevere note e titoli e di eseguire
la trascrizione di atti tra vivi contenenti dati
identificativi degli immobili oggetto di trasferimento o di
costituzione di diritti reali, non conformi a quelli
acquisiti al sistema alla data di redazione degli atti
stessi, ovvero, nel caso di non aggiornamento dei dati
catastali, di atti non conformi alle disposizioni contenute
nelle norme di attuazione dell'articolo 2, commi
1-quinquies e 1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1993, n. 75. Con il predetto regolamento vengono stabiliti,
altresi', nuovi criteri per la definizione delle modalita',
dei costi e dell'efficacia probatoria delle copie di atti
rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari e
dal catasto con apparecchiature elettroniche.
13. Nel regolamento deve, altresi', essere previsto
che, a far tempo dall'attivazione del sistema di
collegamento di cui al comma 12, i comuni forniscono
all'amministrazione finanziaria i dati relativi
all'assetto, alla utilizzazione e alla modificazione del
territorio, utili all'adeguamento del sistema catastale e
della pubblicita' immobiliare e possono fornire
direttamente agli interessati i servizi di consultazione e
certificazione delle informazioni acquisite al sistema. In
tal caso la misura dei diritti e delle tasse ipotecarie
vigenti per la consultazione e' aumentata del 20 per cento
e al comune spetta una quota pari ad un terzo dell'importo
complessivo dovuto. Qualora si renda necessario richiedere
che negli atti soggetti a trascrizione od iscrizione
vengano dichiarati dati ulteriori relativi agli immobili,
nonche' alla loro conformita' con le rappresentazioni
grafiche in catasto, le relative modalita' e tempi sono
stabiliti con appositi regolamenti governativi, nei quali
e' prevista per i privati anche la facolta' di fornire tali
dati mediante autocertificazione, ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15.
14. Una quota pari ad un terzo dei maggiori introiti
dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno
1994, derivanti dai versamenti effettuati ai sensi delle
disposizioni del presente articolo, e' destinata ad
integrare i fondi per i progetti innovativi di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39. Tale integrazione ha per fine
l'attuazione di sistemi informatici comunali per gli scopi
indicati nel primo periodo del comma 13. Alle predette
attivita' provvede l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione, d'intesa con l'Associazione
nazionale comuni italiani. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
finanze, vengono definite le modalita' di istituzione e
gestione del servizio. Con decreto del Ministro delle
finanze vengono stabilite le modalita' di individuazione,
riparto e versamento della quota di gettito sopra indicata
da parte dei concessionari della riscossione.".
 
((Art. 2-bis
Applicazione dell'IMU alle unita' immobiliari concesse in comodato a
parenti

1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unita' immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di piu' unita' immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalita' per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.
2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, e' attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))

Riferimenti normativi

- Per testo vigente dell'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 211 del 2011, vedasi nelle note all'
articolo 1.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
" Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata.)
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni .
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici .
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
 
Art. 3

Rimborso ai comuni del minor gettito IMU

1. Al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto ordinario((, della Regione siciliana e della regione Sardegna)) il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate ((dagli articoli 1 e 2 del presente decreto,)) e' attribuito ai medesimi comuni un contributo di 2.327.340.486,20 euro per l'anno 2013 e di 75.706.718,47 euro a decorrere dall'anno 2014.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
((2-bis. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto avviene attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.))
Riferimenti normativi

- Il testo vigente dell'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 211 del 2011, e' riportato nelle note
all'articolo 1.
 
Art. 4
Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone
concordato

1. All'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole «e' ridotta al 19 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e' ridotta al 15 per cento».
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 14marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di
federalismo Fiscale Municipale, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 3. (Cedolare secca sugli affitti)
1. In alternativa facoltativa rispetto al regime
ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il
proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di
unita' immobiliari abitative locate ad uso abitativo puo'
optare per il seguente regime.
2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione
relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso
abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente
all'abitazione, puo' essere assoggettato, in base alla
decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma
della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonche'
delle imposte di registro e di bollo sul contratto di
locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte
di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe
del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo
stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in
ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca
puo' essere applicata anche ai contratti di locazione per i
quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i
contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli
articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n.
431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni
ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica,
l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone
pattuito dalle parti e' ridotta al 15 per cento. Sui
contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso
abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui
al presente comma, alla fideiussione prestata per il
conduttore non si applicano le imposte di registro e di
bollo.
3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del
contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 131 del 1986.
4. La cedolare secca e' versata entro il termine
stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte
di bollo e di registro eventualmente gia' pagate. Per la
liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,
le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa
relativi si applicano le disposizioni previste per le
imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
sono stabilite le modalita' di esercizio dell'opzione di
cui al comma 1, nonche' di versamento in acconto della
cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per
l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a
saldo della medesima cedolare, nonche' ogni altra
disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini
dell'attuazione del presente articolo.
5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone
derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non
e' indicato o e' indicato in misura inferiore a quella
effettiva, si applicano in misura raddoppiata,
rispettivamente, le sanzioni amministrative previste
dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi
derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel
caso di definizione dell'accertamento con adesione del
contribuente ovvero di rinuncia del contribuente
all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza
riduzione, le sanzioni amministrative previste
dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 13, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 471 del 1997.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del
presente articolo non si applicano alle locazioni di unita'
immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di
una attivita' d'impresa, o di arti e professioni. Il
reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo
non puo' essere, comunque, inferiore al reddito determinato
ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento,
per il riconoscimento della spettanza o per la
determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di
qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al
possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto
anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il
predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della
situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso
abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i
presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito
dalla legge, si applica la seguente disciplina:
a) la durata della locazione e' stabilita in quattro
anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria
o d'ufficio;
b) al rinnovo si applica la disciplina di cui
all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del
1998;
c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di
locazione e' fissato in misura pari al triplo della rendita
catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base
al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il
contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque
il canone stabilito dalle parti.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del
presente articolo si applicano anche ai casi in cui:
a) nel contratto di locazione registrato sia stato
indicato un importo inferiore a quello effettivo;
b) sia stato registrato un contratto di comodato
fittizio.
10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica
ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
11. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione
della cedolare secca e' sospesa, per un periodo
corrispondente alla durata dell'opzione, la facolta' di
chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel
contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione
accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa
il locatore non ha dato preventiva comunicazione al
conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia
ad esercitare la facolta' di chiedere l'aggiornamento del
canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al
presente comma sono inderogabili.".
 
Art. 5

Disposizioni in materia di TARES

1. Per l'anno 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, puo' stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:
a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti ((comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile));
b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti;
c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresi', dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011((, che tengano conto altresi' della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonche' introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)).
((2. Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente:
«19. Il consiglio comunale puo' deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.))

3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi.
4. Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.
((4-bis. Nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo.
4-ter. Al comma 23 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «dall'autorita' competente» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo consiglio comunale o da altra autorita' competente a norma delle leggi vigenti in materia».
4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, puo' determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonche' la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo e' assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalita' generale del comune stesso.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
"Art. 52. (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni)
1. Le province ed i comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del
comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti
sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla
relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono
divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle
finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via
telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle
entrate tributarie, nonche' di ogni altra deliberazione
concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
tributi.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato
dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle
procedure vigenti in materia di affidamento della gestione
dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo
53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un
Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico, di cui
all' articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all' articolo 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'
articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica.
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non
deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6.
7. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 14. (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in
tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi
al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di
privativa pubblica ai sensi della vigente normativa
ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei
comuni.
2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e' il
comune nel cui territorio insiste, interamente o
prevalentemente, la superficie degli immobili
assoggettabili al tributo.
3. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi o
detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti
urbani.
4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle
aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o
accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali
di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano
detenute o occupate in via esclusiva.
5. Il tributo e' dovuto da coloro che occupano o
detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4
con vincolo di solidarieta' tra i componenti del nucleo
familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le
aree stesse.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non
superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il
tributo e' dovuto soltanto dal possessore dei locali e
delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso,
abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri
commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi
comuni e' responsabile del versamento del tributo dovuto
per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali
ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o
detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi,
gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa
commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma
obbligazione tributaria.
9. La tariffa e' commisurata alle quantita' e qualita'
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di
attivita' svolte, sulla base dei criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie
delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte
o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al
tributo e' costituita da quella calpestabile dei locali e
delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e
assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si
considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini
della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di
cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507
(TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista
dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (TIA 2). Ai fini dell'attivita' di
accertamento, il comune, per le unita' immobiliari a
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto
edilizio urbano, puo' considerare come superficie
assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento
della superficie catastale determinata secondo i criteri
stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite
le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la
predetta Agenzia. Per le altre unita' immobiliari la
superficie assoggettabile al tributo rimane quella
calpestabile.
9-bis. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e
l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto,
vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati
catastali relativi alle unita' immobiliari a destinazione
ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la
numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al
fine di addivenire alla determinazione della superficie
assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella
catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai
contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le
piu' idonee forme di comunicazione e nel rispetto
dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
10. Nella determinazione della superficie
assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella
parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a
condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto
trattamento in conformita' alla normativa vigente.
11. La tariffa e' composta da una quota determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio
di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da
una quota rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti,
al servizio fornito e all'entita' dei costi di gestione, in
modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio. La tariffa e' determinata
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
12.
13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni
di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione
pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi
relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali
possono, con deliberazione del consiglio comunale,
modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a
0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia
dell'immobile e della zona ove e' ubicato.
13-bis. A decorrere dall'anno 2013 il fondo
sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi
dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del
2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della
Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in
misura corrispondente al gettito derivante dalla
maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente
articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con
le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio
2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di
Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del
predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio
territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione
di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un
importo pari al maggior gettito di cui al precedente
periodo.
14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il
servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e'
sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi.
15. Il comune con regolamento puo' prevedere riduzioni
tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel
caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale
od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte
adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o
abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno,
all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
16. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, il
tributo e' dovuto in misura non superiore al quaranta per
cento della tariffa da determinare, anche in maniera
graduale, in relazione alla distanza dal piu' vicino punto
di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto
servita.
17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate
riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle
utenze domestiche.
18. Alla tariffa e' applicato un coefficiente di
riduzione proporzionale alle quantita' di rifiuti
assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al
recupero.
19. Il consiglio comunale puo' deliberare ulteriori
agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a
18 e dal comma 20. La relativa copertura puo' essere
disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera
platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite
autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite
del 7 per cento del costo complessivo del servizio.
20. Il tributo e' dovuto nella misura massima del 20
per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del
servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione
dello stesso in grave violazione della disciplina di
riferimento, nonche' di interruzione del servizio per
motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti
organizzativi che abbiano determinato una situazione
riconosciuta dall'autorita' sanitaria di danno o pericolo
di danno alle persone o all'ambiente.
21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si
applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13.
22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il
consiglio comunale determina la disciplina per
l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
a) la classificazione delle categorie di attivita' con
omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed
esenzioni;
d) l'individuazione di categorie di attivita'
produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove
tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto
all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di
versamento del tributo.
23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del
tributo entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, in conformita'
al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso
ed approvato dal medesimo consiglio comunale o da altra
autorita' competente a norma delle leggi vigenti in
materia.
24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati
prodotti da soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree
pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il
regolamento le modalita' di applicazione del tributo, in
base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione e'
temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183
giorni nel corso dello stesso anno solare.
25. La misura tariffaria e' determinata in base alla
tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno,
maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100
per cento.
26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e'
assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le
modalita' e nei termini previsti per la tassa di
occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero
per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire
dalla data di entrata in vigore della stessa.
27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26,
si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative
al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al
comma 13.
28. E' fatta salva l'applicazione del tributo
provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il
tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali
ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura
percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del
tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.
29. I comuni che hanno realizzato sistemi di
misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti
al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere
l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva,
in luogo del tributo.
30. Il costo del servizio da coprire con la tariffa di
cui al comma 29 e' determinato sulla base dei criteri
stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12.
31. La tariffa di cui al comma 29 e' applicata e
riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani.
32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla
componente diretta alla copertura dei costi relativi ai
servizi indivisibili dei comuni determinata ai sensi del
comma 13.
33. I soggetti passivi del tributo presentano la
dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel
regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del
possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e
delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di
occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione
puo' essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
34. La dichiarazione, redatta su modello messo a
disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni
successivi sempreche' non si verifichino modificazioni dei
dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del
tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro
il termine stabilito dal comune nel regolamento. Al fine di
acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la
numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune,
nella dichiarazione delle unita' immobiliari a destinazione
ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati
catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e
il numero dell'interno, ove esistente.
35. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare,
fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della
tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del
31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il
servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e
riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il
versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29
nonche' della maggiorazione di cui al comma 13 e'
effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, nonche', tramite apposito bollettino
di conto corrente postale al quale si applicano le
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto
compatibili, ovvero tramite le altre modalita' di pagamento
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento
interbancari. Con uno o piu' decreti del direttore generale
del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia
delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani, sono stabilite le modalita' di versamento,
assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli
adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo
anche forme che rendano possibile la previa compilazione
dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in
deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento
del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonche' della
maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento
e' effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei
mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono
variare la scadenza e il numero delle rate di versamento.
Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata
e' comunque posticipato a luglio, ferma restando la
facolta' per il comune di posticipare ulteriormente tale
termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle
tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle
corrispondenti rate e' determinato in acconto,
commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a
titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove
occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle
corrispondenti rate di cui al periodo precedente e'
determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU
o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune
nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a
conguaglio e' effettuato con la rata successiva alla
determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29.
Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al
comma 13 e' effettuato in base alla misura standard, pari a
0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di
sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla
tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre
rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della
maggiorazione fino a 0,40 euro e' effettuato al momento del
pagamento dell'ultima rata. E' consentito il pagamento in
unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui
sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni
attivita' organizzativa e gestionale, compreso quello di
sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attivita',
nonche' la rappresentanza in giudizio per le controversie
relative al tributo stesso.
37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento
degli obblighi tributari, il funzionario responsabile puo'
inviare questionari al contribuente, richiedere dati e
notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di
servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e
disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a
tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con
preavviso di almeno sette giorni.
38. In caso di mancata collaborazione del contribuente
od altro impedimento alla diretta rilevazione,
l'accertamento puo' essere effettuato in base a presunzioni
semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
39. In caso di omesso o insufficiente versamento del
tributo risultante dalla dichiarazione, si applica
l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471.
40. In caso di omessa presentazione della
dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al
200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50
euro.
41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la
sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non
versato, con un minimo di 50 euro.
42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta
al questionario di cui al comma 37, entro il termine di
sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la
sanzione da euro 100 a euro 500.
43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad
un terzo se, entro il termine per la proposizione del
ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con
pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli
interessi.
44. Resta salva la facolta' del comune di deliberare
con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel
rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni
del presente articolo concernenti il tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi
tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura
tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei
bilanci degli enti comunali di assistenza. All'articolo
195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono abrogate le parole da "Ai rifiuti
assimilati" fino a "la predetta tariffazione".
47. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e' abrogato, con efficacia a decorrere
dalla data di cui al comma 46 del presente articolo.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 della
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive:
"Art. 14. (Costi)
1. Secondo il principio «chi inquina paga», i costi
della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore
iniziale o dai detentori del momento o dai detentori
precedenti dei rifiuti.
2. Gli Stati membri possono decidere che i costi della
gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o
interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e
che i distributori di tale prodotto possano contribuire
alla copertura di tali costi.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158, reca "Regolamento recante norme per la
elaborazione del metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti
urbani.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 183 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
"Art. 183. (Definizioni).
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e
fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle
disposizioni speciali, si intende per:
a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo
di disfarsi;
b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o
piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte
quarta del presente decreto;
c) «oli usati»: qualsiasi olio industriale o
lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio
all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione,
nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
d) «rifiuto organico»: rifiuti biodegradabili di
giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti
da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e
punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti
dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
e) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti
organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze
domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale
prodotto;
f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui
attivita' produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque
effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o
altre operazioni che hanno modificato la natura o la
composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona fisica
o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi,
trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona
fisica o giuridica che ne e' in possesso;
i) «commerciante»: qualsiasi impresa che agisce in
qualita' di committente, al fine di acquistare e
successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti
che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
l) «intermediario»: qualsiasi impresa che dispone il
recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi,
compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
disponibilita' dei rifiuti;
m) «prevenzione»: misure adottate prima che una
sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che
riducono:
1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il
riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di
vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti
sull'ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e
prodotti;
n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e
lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali
operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei
siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in
qualita' di commerciante o intermediario;
o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la
cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione
dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini
del loro trasporto in un impianto di trattamento;
p) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui un
flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed
alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il
trattamento specifico;
q) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di
controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono
preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro
pretrattamento;
r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la
quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono
reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano
stati concepiti;
s) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento,
inclusa la preparazione prima del recupero o dello
smaltimento;
t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale
risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati
altrimenti utilizzati per assolvere una particolare
funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione,
all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un
elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
u) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero
attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere
prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro
funzione originaria o per altri fini. Include il
trattamento di materiale organico ma non il recupero di
energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da
utilizzare quali combustibili o in operazioni di
riempimento;
v) «rigenerazione degli oli usati»: qualsiasi
operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di
base mediante una raffinazione degli oli usati, che
comporti in particolare la separazione dei contaminanti,
dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in
tali oli;
z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal
recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza
secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non
esaustivo delle operazioni di smaltimento;
aa) «stoccaggio»: le attivita' di smaltimento
consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di
rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte
quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di
recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva
di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla
medesima parte quarta;
bb) «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei
rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui
gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli
di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito
che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa
agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi
sono soci, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici
persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e
successive modificazioni, devono essere depositati nel
rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e
l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e
gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle
seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente
dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di
rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri
cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non
superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo
non puo' avere durata superiore ad un anno;
3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per
categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative
norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel
rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo
sviluppo economico, sono fissate le modalita' di gestione
del deposito temporaneo;
cc) «combustibile solido secondario (CSS)»: il
combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le
caratteristiche di classificazione e di specificazione
individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e
successive modifiche ed integrazioni; fatta salva
l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile
solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale;
dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto ottenuto dal
trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti
indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche,
da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne
contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e
sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di
qualita';
ee) «compost di qualita'»: prodotto, ottenuto dal
compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente,
che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite
dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.
75, e successive modificazioni;
ff) «digestato di qualita'»: prodotto ottenuto dalla
digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti
separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme
tecniche da emanarsi con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
gg) «emissioni»: le emissioni in atmosfera di cui
all'articolo 268, comma 1, lettera b);
hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque reflue di
cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
ii) «inquinamento atmosferico»: ogni modifica
atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);
ll) «gestione integrata dei rifiuti»: il complesso
delle attivita', ivi compresa quella di spazzamento delle
strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
la gestione dei rifiuti;
mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed allestita,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, per l'attivita' di raccolta mediante
raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per
frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto
agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei
centri di raccolta e' data con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
nn) «migliori tecniche disponibili»: le migliori
tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma
1, lett. l-ter) del presente decreto;
oo) «spazzamento delle strade»: modalita' di raccolta
dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade,
aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le
operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue
pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro
fruibilita' e la sicurezza del transito;
pp) «circuito organizzato di raccolta»: sistema di
raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del
presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
sulla base di un accordo di programma stipulato tra la
pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali
rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni
territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro
stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili
della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di
trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione
definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla
convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto
di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della
piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto
dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della
predetta convenzione;
qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto che
soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma
1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo
184-bis, comma 2 .".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione
della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti):
"Art. 15. (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle
discariche.)
1. Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in
discarica deve coprire i costi di realizzazione e di
esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la
prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati
di chiusura, nonche' i costi di gestione successiva alla
chiusura per un periodo pari a quello indicato dall'art. 10
comma 1, lettera i).".
 
Art. 6
Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore
immobiliare

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: «7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), secondo periodo, puo' altresi' fornire alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie((,)) operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria((,)) provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare all'acquisto dell'abitazione principale((, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorita' per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose)). A tal fine le predette banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita con-venzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e ((l'Associazione)) Bancaria Italiana. ((Nella suddetta convenzione sono altresi' definite le modalita' con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari.)) Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva alle predette finalita', si applica il regime fiscale di cui al comma 24.»((;))
b) dopo il comma 8-bis, e' aggiunto il seguente: «8-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo' acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali.».
2. La dotazione del Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa, istituito dall'art. 2, comma 475 della Legge n. 244 del 2007, e' incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 ((la cui destinazione abbia particolare riguardo nei confronti delle famiglie numerose)).
3. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2, comma 39, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, concernente l'istituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2014, l'accesso al Fondo e' altresi' consentito anche ai giovani di eta' inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; a tal fine si applica la disciplina prevista dal decreto interministeriale di cui al precedente periodo. La dotazione del Fondo e' incrementata di ((10 milioni di euro)) per ciascuno degli anni 2014 e 2015.».
4. Al Fondo ((nazionale per il sostegno all'accesso)) alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, ((recante)) «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo», e' assegnata una dotazione di ((50 milioni di euro)) per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
5. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa ((che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, bandi o altre procedure amministrative)) per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ((Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorita' da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosita' incolpevole che consentono l'accesso ai contributi. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. A tal fine, le prefetture-uffici territoriali del Governo adottano misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.))
6. All'articolo 2, comma 23, primo periodo, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti
per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
dei conti pubblici), come modificato dalla presente legge:
"Art. 5. (Trasformazione della Cassa depositi e
prestiti in societa' per azioni) - 1. La Cassa depositi e
prestiti e' trasformata in societa' per azioni con la
denominazione di «Cassa depositi e prestiti societa' per
azioni» (CDP S.p.A.), con effetto dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
ministeriale di cui al comma 3. La Cdp S.p.A., salvo quanto
previsto dal comma 3, subentra nei rapporti attivi e
passivi e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla
trasformazione.
2. Le azioni della CDP S.p.A. sono attribuite allo
Stato, che esercita i diritti dell'azionista ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; non si applicano le
disposizioni dell' articolo 2362 del codice civile. Le
fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153 e altri soggetti pubblici o privati
possono detenere quote complessivamente di minoranza del
capitale della CDP S.p.A.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono determinati:
a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della
Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A.
di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato,
anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e
assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di
trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo
24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi
decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori
trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
della Corte dei conti e trasmessi alle competenti
Commissioni parlamentari;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in
misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa
depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di
esercizio approvato.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di natura non regolamentare, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, e' approvato lo
Statuto della CDP S.p.A. e sono nominati i componenti del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per
il primo periodo di durata in carica. Per tale primo
periodo restano in carica i componenti del collegio dei
revisori indicati ai sensi e per gli effetti dell'articolo
10 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le successive
modifiche allo statuto della CDP S.p.A. e le nomine dei
componenti degli organi sociali per i successivi periodi
sono deliberate a norma del codice civile.
5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.A. si
chiude al 31 dicembre 2004.
6. Alla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni del
Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, previste per gli intermediari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo
decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche
del soggetto vigilato e la speciale disciplina della
gestione separata di cui al comma 8.
7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti
pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio
postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla
garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che
possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.
L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, e'
consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al
periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto
della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna
operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate
anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b);
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni
destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle
bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di
titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con
preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di
fondi e' effettuata esclusivamente presso investitori
istituzionali.
7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la
Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7,
lettera a), secondo periodo, puo' altresi' fornire alle
banche italiane e alle succursali di banche estere
comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e
autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria,
provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica
individuata nella convenzione di cui al periodo seguente,
per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili
residenziali da destinare all'acquisto dell'abitazione
principale, preferibilmente appartenente ad una delle
classi energetiche A, B o C, e ad interventi di
ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza
energetica, con priorita' per le giovani coppie, per i
nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto
disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette
banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti
tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria
Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresi' definite
le modalita' con cui i minori differenziali sui tassi di
interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo
del mutuo a vantaggio dei mutuatari. Ai finanziamenti di
cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva
alle predette finalita', si applica il regime fiscale di
cui al comma 24.
8. La CDP S.p.A. assume partecipazioni e svolge le
attivita', strumentali, connesse e accessorie; per
l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a), la
CDP S.p.A. istituisce un sistema separato ai soli fini
contabili ed organizzativi, la cui gestione e' uniformata a
criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio
economico. Sono assegnate alla gestione separata le
partecipazioni e le attivita' ad essa strumentali, connesse
e accessorie, e le attivita' di assistenza e di consulenza
in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera a). Il
decreto ministeriale di cui al comma 3 puo' prevedere forme
di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni
detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di
trasformazione in societa' per azioni.
8-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP
S.p.A. puo' altresi' assumere partecipazioni in societa' di
rilevante interesse nazionale in termini di strategicita'
del settore di operativita', di livelli occupazionali, di
entita' di fatturato ovvero di ricadute per il sistema
economico-produttivo del Paese, e che risultino in una
stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale
ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive
di redditivita'. Ai fini della qualificazione di societa'
di interesse nazionale, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare
sono definiti i requisiti, anche quantitativi, delle
societa' oggetto di possibile acquisizione da parte di CDP
S.p.A. ai sensi del presente comma. Il decreto e' trasmesso
alle Camere. Le medesime partecipazioni possono essere
acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di
investimento partecipati da CDP S.p.A. ed eventualmente da
societa' private o controllate dallo Stato o enti pubblici.
Nel caso in cui dette partecipazioni siano acquisite
mediante utilizzo di risorse provenienti dalla raccolta
postale, le stesse sono contabilizzate nella gestione
separata di cui al comma 8.
8-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi
precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo'
acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte
di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili
residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge 30
aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da
mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali.
9-27. (Omissis).".
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 475, della
legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008) :
"475. E' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze il Fondo di solidarieta' per i mutui per
l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il
Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad
esaurimento delle stesse.
Omissis.".
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 13. (Misure per razionalizzare la gestione e la
dismissione del patrimonio residenziale pubblico) - 1. In
attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera
m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il
coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali
delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprieta'
dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali
aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di
alienazione degli immobili di proprieta' degli Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei
predetti Istituti anche attraverso la promozione di fondi
immobiliari nell'ambito degli interventi previsti
dall'articolo 11, comma 3, lettera a). In sede di
Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio
dello stato di attuazione dei predetti accordi.
2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al
comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri:
a) determinazione del prezzo di vendita delle unita'
immobiliari in proporzione al canone di locazione;
b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto,
purche' i soggetti interessati non siano proprietari di
un'altra abitazione, in favore dell'assegnatario non moroso
nel pagamento del canone di locazione o degli oneri
accessori unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in
regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia
da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime
di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente
more uxorio, purche' la convivenza duri da almeno cinque
anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi;
c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla
realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio
abitativo.
3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, puo' essere prevista la facolta' per
le amministrazioni regionali e locali di stipulare
convenzioni con societa' di settore per lo svolgimento
delle attivita' strumentali alla vendita dei singoli beni
immobili.
3-bis. Al fine di agevolare l'accesso al credito, a
partire dal 1° settembre 2008, e' istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
gioventu', un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto
della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei
familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita'
per quelli i cui componenti non risultano occupati con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva
dotazione del Fondo di cui al primo periodo e' pari a 4
milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro
della gioventu', di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai
sensi dell' articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il
rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per
l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalita'
di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle
competenze delle regioni in materia di politiche abitative.
A decorrere dall'anno 2014, l'accesso al Fondo e' altresi'
consentito anche ai giovani di eta' inferiore ai
trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico
di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; a
tal fine si applica la disciplina prevista dal decreto
interministeriale di cui al precedente periodo. La
dotazione del Fondo e' incrementata di 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9
agosto 1954, n. 640, non trasferiti ai comuni alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
possono essere ceduti in proprieta' agli aventi diritto
secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993,
n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla
predetta legge n. 640 del 1954.
3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e
la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione
del fondo e' stabilita in 60 milioni di euro per l'anno
2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di
euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono
concessi contributi statali per interventi realizzati dagli
enti destinatari nei rispettivi territori per il
risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo
economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle
risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30
milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'
articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,
sono disciplinate le modalita' di certificazione
dell'utilizzo dei contributi assegnati in attuazione del
comma 3-quater. Le certificazioni relative ai contributi
concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati
sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo che ne
danno comunicazione alle Sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti competenti per territorio. Le
relazioni conclusive e le certificazioni previste dai
decreti ministeriali emanati in attuazione degli atti di
indirizzo delle Commissioni parlamentari con cui si
attribuiscono i contributi di cui al comma 3-quater,
nonche' il rendiconto annuale previsto per gli enti locali
dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono sostituiti dalle certificazioni disciplinate
dal presente comma.".
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 39, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2010):
"39. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Al
fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1°
settembre 2008, e' istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventu', un
Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima
casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari
monogenitoriali con figli minori, con priorita' per quelli
i cui componenti non risultano occupati con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato»;
b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Con
decreto del Ministro della gioventu', di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la
Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui
al primo periodo e le modalita' di funzionamento del
medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in
materia di politiche abitative».".
- La legge 9 dicembre 1998, n. 434 (Disciplina delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
dicembre 1998, n. 292, S.O.
- Si riporta il testo del comma 23 dell'articolo 2 del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
imprese e alle famiglie), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2. (Proroghe onerose di termini) 1-22. (Omissis).
23. Il termine di cinque anni di cui all' articolo 1,
comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
prorogato di sei anni. All'articolo 1, comma 28, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, il termine di riferimento
degli atti pubblici formati, degli atti giudiziari
pubblicati o emanati e delle scritture private autenticate
a cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e
27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
decorre dall'anno 2005. Al relativo onere, valutato in 1
milione di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze.
(Omissis).".
 
Art. 7

Ulteriore anticipo di liquidita' ai comuni

1. Nelle more ((dell'emanazione)) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno eroga, entro il 5 settembre 2013, ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione ((siciliana e della regione)) Sardegna un importo di 2.500 milioni di euro, quale ulteriore anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale. L'importo dell'attribuzione, per ciascun comune, e' quello riportato nell'allegato 1 ((annesso al presente decreto)).
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma
380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - Legge di stabilita' 2013):
"380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del
gettito dell'imposta municipale propria, di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:
a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma
11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del
2011;
b) e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale
che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale
propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare
entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31
dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo,
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e'
comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare
iniziale del predetto Fondo e' pari, per l'anno 2013, a
4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9
milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi
e' versata all'entrata del bilancio statale una quota di
pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza
dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al
primo periodo, e' rideterminato l'importo da versare
all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale
differenza positiva tra tale nuovo importo e lo
stanziamento iniziale e' versata al bilancio statale, per
essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono
determinate con il medesimo D.P.C.M.;
c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di
cui alla lettera b) e' incrementata della somma di 1.833,5
milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro
per l'anno 2014; i predetti importi considerano quanto
previsto dal comma 381;
d) con il medesimo D.P.C.M. di cui alla lettera b) sono
stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di
solidarieta' comunale, tenendo anche conto per i singoli
comuni:
1) degli effetti finanziari derivanti dalle
disposizioni di cui alle lettere a) ed f);
2) della definizione dei costi e dei fabbisogni
standard;
3) della dimensione demografica e territoriale;
4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale
propria ad aliquota base di spettanza comunale;
5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di
cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno
2012;
6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento
ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota
base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola
di salvaguardia;
e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, nonche' i trasferimenti erariali a favore dei
comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna,
limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati
di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21
giugno 2011 e del 23 giugno 2012;
f) e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo
13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti
dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per
l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni,
gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni
vigenti in materia di imposta municipale propria. Le
attivita' di accertamento e riscossione relative agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale
riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali ad uso
strumentale ubicati nei comuni classificati montani o
parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano
all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9,
comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e
successive modificazioni;
g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti
percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13
del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D;
h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo
2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013
e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo
articolo 2. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge
n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori
delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
Province autonome di Trento e Bolzano;
i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f)
possono essere modificati a seguito della verifica del
gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il
2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5
dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato
citta' e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e autorizzato ad apportare le conseguenti
variazioni compensative di bilancio.
(Omissis).".
 
Art. 8
Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli
enti locali

1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ((di cui al)) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gia' ((differito)) al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), ((numero)) 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' ulteriormente differito al 30 novembre 2013. ((Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto.))
2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonche' i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune((, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente)).
3. Il termine per la redazione e la sottoscrizione della relazione di inizio mandato degli enti locali, il cui mandato consiliare ha avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013, e' differito al 30 novembre 2013, in deroga al termine di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 151 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) :
"Art. 151. (Principi in materia di contabilita' ) - 1.
Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio
di previsione per l'anno successivo, osservando i principi
di unita', annualita', universalita' ed integrita',
veridicita', pareggio finanziario e pubblicita'. Il termine
puo' essere differito con decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze.
2. Il bilancio e' corredato di una relazione
previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di
durata pari a quello della regione di appartenenza e degli
allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di
legge.
3. I documenti di bilancio devono comunque essere
redatti in modo da consentirne la lettura per programmi,
servizi ed interventi.
4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che
comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile
del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione
del visto di regolarita' contabile attestante la copertura
finanziaria.
5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante
contabilita' economica e dimostrati nel rendiconto
comprendente il conto del bilancio e il conto del
patrimonio.
6. Al rendiconto e' allegata una relazione illustrativa
della giunta che esprime le valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare
entro il 30 aprile dell'anno successivo.".
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 4-quater,
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64
(Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di
versamento di tributi degli enti locali):
"Art. 10. (Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di
tributi locali).
1 -4-ter (Omissis).
4-quater. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 380, lettera f), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "; tale riserva non si applica agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul
rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione,
i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si
applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta
municipale propria. Le attivita' di accertamento e
riscossione relative agli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni
ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta,
interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresi'
ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni
classificati montani o parzialmente montani di cui
all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle
province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta
municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive
modificazioni";
b) al comma 381:
1) le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 2013";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove il
bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre,
per l'anno 2013 e' facoltativa l'adozione della delibera
consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000."".
- Il testo dell'articolo 13 del citato decreto-legge n.
201 del 2011, e' riportato nelle note all'articolo 1.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 4-bis del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi
sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e
comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5
maggio 2009, n. 42):
"Art. 4-bis. (Relazione di inizio mandato provinciale e
comunale) - 1. Al fine di garantire il coordinamento della
finanza pubblica, il rispetto dell'unita' economica e
giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza
delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i
comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio
mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e
patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi
enti.
2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal
responsabile del servizio finanziario o dal segretario
generale, e' sottoscritta dal presidente della provincia o
dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del
mandato. Sulla base delle risultanze della relazione
medesima, il presidente della provincia o il sindaco in
carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere
alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.".
 
Art. 9
Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118

1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36, comma 1, la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «tre»;
b) all'articolo 38, comma 1, la parola: «2014» e' sostituita dalla seguente: «2015».
2. Nel corso del terzo esercizio di sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal presente articolo, sono applicate le disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 per l'esercizio 2013, unitamente:
a) al principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalita' previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;
b) alla sperimentazione di un bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale che, nel rispetto del principio contabile dell'annualita', riunisce il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale. In caso di esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione trasmettono al tesoriere le previsioni del bilancio pluriennale 2013 - 2015 relative all'esercizio 2014, riclassificate secondo lo schema previsto per l'esercizio 2014;
c) all'istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilita' in contabilita' finanziaria, in sostituzione del fondo svalutazione crediti.
3. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ((28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011,)) l'articolo 12 e' abrogato a decorrere dal ((1° gennaio)) 2014.
4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la sperimentazione puo' essere estesa agli enti che, entro il 30 settembre 2013, presentano la domanda di partecipazione al terzo anno di sperimentazione. Gli enti di cui al presente comma provvedono al riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1º gennaio 2014, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2013.
5. Con riferimento all'esercizio 2013, per gli enti in sperimentazione, la verifica del limite riguardante la spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni puo' essere effettuata con riferimento all'esercizio 2011.
6. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
(( «4-bis. Per l'anno 2014,)) le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge ((15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni)), sono sospese.
((4-ter. Per l'anno)) 2014, il saldo obiettivo del patto di stabilita' interno per gli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e' ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del ((comma 4-quater)) e, comunque, non oltre un saldo pari a zero. Tale riduzione non si applica agli enti locali esclusi dalla sperimentazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011((, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011)).
((4-quater. Alla compensazione)) degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal ((comma 4-ter)) si provvede con le risorse finanziarie derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;
b) al comma 6, primo periodo, le parole «Le province ed i comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2014, le province ed i comuni che non partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 applicano le percentuali di cui al comma 2, come rideterminate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i restanti anni, le province ed i comuni»;
c) al comma 6, le parole «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai periodi precedenti».
7. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite del 40 per cento di cui all'articolo 76, ((comma 7, primo periodo, del decreto-legge)) 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato al 50 per cento.
8. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il terzo capoverso e' aggiunto il seguente: «Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009.».
9. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 450, e' inserito il seguente: «450-bis. Le regioni a statuto ordinario che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica avendo esclusivo riferimento all'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile, calcolato sulla base di quanto stabilito dal comma 449 e successivi».
((9-bis. La giunta o l'organo esecutivo degli enti in sperimentazione approva il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, gli altri enti approvano il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 31 maggio dell'anno successivo.
9-ter. Al comma 5 dell'articolo 147-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».
9-quater. Al comma 11-quinquies dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni interessate, per le medesime finalita', nonche' per il mantenimento dell'equilibrio di bilancio, possono, in alternativa, utilizzare le complessive risorse del proprio bilancio per i medesimi anni, ivi comprese le residue disponibilita' derivanti dall'applicazione dell'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013, in materia di proroga dell'utilizzo, ove sussistenti, di economie di bilancio vincolate, fermi restando i limiti del patto di stabilita' interno».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 36 e 38 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ( Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42), come modificato dalla presente legge:
"Art. 36. (Sperimentazione) - 1. Al fine di verificare
l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile
definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive
della finanza pubblica e per individuare eventuali
criticita' del sistema e le conseguenti modifiche intese a
realizzare una piu' efficace disciplina della materia, a
decorrere dal 2012 e' avviata una sperimentazione, della
durata di tre esercizi finanziari, riguardante l'attuazione
delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare
riguardo all'adozione del bilancio di previsione
finanziario annuale di competenza e di cassa, e della
classificazione per missioni e programmi di cui
all'articolo 33.
2. Ai fini della sperimentazione, entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle
riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per
la semplificazione normativa d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalita' della
sperimentazione, i principi contabili applicati di cui
all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del
piano dei conti integrato comune e del piano dei conti
integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la
codifica della transazione elementare di cui all'articolo
6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i
criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le
Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la
costruzione di un sistema di indicatori di risultato
semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio e
le modalita' di attuazione della classificazione per
missioni e programmi di cui all'articolo 17 e le eventuali
ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni
concernenti il sistema contabile delle amministrazioni
coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 1. Il
decreto di cui al primo periodo prevede la sperimentazione
della tenuta della contabilita' finanziaria sulla base di
una configurazione del principio della competenza
finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e
passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a
entrate e spese per l'ente di riferimento sono registrate
nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio
nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso
di attivita' di investimento che comporta impegni di spesa
che vengono a scadenza in piu' esercizi finanziari, la
necessita' di predisporre, sin dal primo anno, la copertura
finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa
dell'investimento. Ai fini della sperimentazione il
bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione
pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo
limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le
partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i
rimborsi delle anticipazioni di cassa. Per i comuni con
popolazione inferiore a 5000 abitanti possono essere
sperimentati sistemi di contabilita' e schemi di bilancio
semplificati. La tenuta della contabilita' delle
amministrazioni coinvolte nella sperimentazione e'
disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo I e al
decreto di cui al presente comma, nonche' dalle discipline
contabili vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, in quanto con esse compatibili. Al
termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto
luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi,
il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle
Camere una relazione sui relativi risultati. Nella
relazione relativa all'ultimo semestre della
sperimentazione il Governo fornisce una valutazione sulle
risultanze della medesima sperimentazione, anche ai fini
dell'attuazione del comma 4.
3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 e' trasmesso
alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo
fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta
giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto
puo' comunque essere adottato.
4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e
con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte
nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto
della collocazione geografica e della dimensione
demografica. Per le amministrazioni non interessate dalla
sperimentazione continua ad applicarsi, sino all'entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5, la
vigente disciplina contabile.
5. In considerazione degli esiti della sperimentazione,
con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7,
della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definiti i contenuti
specifici del principio della competenza finanziaria di cui
al punto 16 dell'allegato 1 e possono essere ridefiniti i
principi contabili generali; inoltre sono definiti i
principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il
livello minimo di articolazione del piano dei conti
integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun
comparto di cui all'articolo 4, la codifica della
transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di
bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di
individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le
metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un
sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e
riferiti ai programmi del bilancio, le modalita' di
attuazione della classificazione per missioni e programmi
di cui all'articolo 17, nonche' della definizione di spese
rimodulabili e non rimodulabili di cui all'articolo 16.
6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al comma 2, individua un sistema premiante, senza
oneri per la finanza pubblica, a favore delle
amministrazioni pubbliche che partecipano alla
sperimentazione."
"Art. 38.(Disposizioni finali ed entrata in vigore) -
1. Le disposizioni del Titolo I si applicano a decorrere
dal 2015 e le disposizioni del Titolo II si applicano a
decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
2. Per quanto non diversamente disposto dal titolo
secondo del presente decreto, restano confermate le
disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. All'attuazione del presente decreto si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
dicembre 2011 (Individuazione delle amministrazioni che
partecipano alla sperimentazione della disciplina
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed
organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118) :
"Art. 8. (Piano dei conti integrato) - 1. Le Regioni e
gli enti regionali che partecipano alla sperimentazione
adottano il piano dei conti integrato, costituito
dall'elenco delle unita' elementari del bilancio
finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali,
di cui all'allegato n. 5, che rappresenta la struttura di
riferimento per la predisposizione dei loro documenti
contabili e di finanza pubblica.
2. Le province, i comuni e gli altri enti locali in
sperimentazione adottano il piano dei conti integrato,
costituito dall'elenco delle unita' elementari del bilancio
finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali,
di cui all'allegato n. 6, che rappresenta la struttura di
riferimento per la predisposizione dei loro documenti
contabili e di finanza pubblica.
3. Il livello minimo di articolazione del piano dei
conti, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli,
ove previsti, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e'
costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della
gestione gli enti di cui all'articolo 6 fanno riferimento
anche al quinto livello del piano dei conti.
4. Nel corso della sperimentazione, a seguito delle
comunicazioni di cui all'articolo 24, il Gruppo bilanci
puo' integrare i piani dei conti di cui al presente
articolo, dandone tempestiva comunicazione ai referenti
degli enti di cui all'articolo 3.".
- La rubrica dell'articolo 12 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011,
abrogato dalla presente legge, recava: "Il risultato di
amministrazione".
- Si riporta il testo vigente dell' articolo 1, comma
557, della citata legge n. 296 del 2006:
"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di
personale rispetto al complesso delle spese correnti,
attraverso parziale reintegrazione dei cessati e
contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.".
Si riporta il testo dell'articolo 31 della citata legge
n. 183 del 2011, recante "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di
stabilita' 2012)" come modificato dalla presente
legge:(nonche' dall'articolo 2, comma 5, lett. b) del DL 15
OTTOBRE 2013, N. 120 (IN CORSO DI CONVERSIONE A.C. 1690).:
"Art. 31. (Patto di stabilita' interno degli enti
locali) - 1. Ai fini della tutela dell'unita' economica
della Repubblica, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i
comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti,
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente
articolo, che costituiscono principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
2. Ai fini della determinazione dello specifico
obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con
popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla
media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008,
per l'anno 2012 e registrata negli anni 2007-2009, per gli
anni dal 2013 al 2016, cosi' come desunta dai certificati
di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate: a)
per le province le percentuali sono pari a 16,5 per cento
per l'anno 2012 e a 18,8 per cento per gli anni 2013 e
successivi; b) per i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti le percentuali sono pari a 15,6 per cento
per l'anno 2012 e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e
successivi; c) per i comuni con popolazione compresa tra
1.001 e 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 12,0 per
cento per l'anno 2013 e a 14,8 per cento per gli anni dal
2014 al 2016. Le percentuali di cui alle lettere a), b) e
c) si applicano nelle more dell'adozione del decreto
previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111.
2-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 2, per
l'anno 2013 le percentuali da applicare alla media della
spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, cosi' come
desunta dai certificati di conto consuntivo, sono pari, per
le province a 19,61 per cento, per i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti a 15,61 per cento e per i comuni
con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti a 12,81
per cento.
2-ter. Nell'ambito della manovra di finanza pubblica e
in coerenza con gli obiettivi programmatici, agli enti
locali potranno essere attribuiti nel 2014 spazi
finanziari, a valere sul patto di stabilita' interno, per
incentivare gli investimenti.
3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese
finali calcolato in termini di competenza mista e'
costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti
dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte
corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per
la parte in conto capitale, al netto delle entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese
derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei
certificati di conto consuntivo.
4. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di
finanza pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono
conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e
successivi, un saldo finanziario in termini di competenza
mista non inferiore al valore individuato ai sensi del
comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei
trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
4-bis. Per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni
dell'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,
sono sospese.
4-ter. Per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di
stabilita' interno per gli enti in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e' ridotto proporzionalmente di un valore compatibile
con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del
comma 4-quater e, comunque, non oltre un saldo pari a zero.
Tale riduzione non si applica agli enti locali esclusi
dalla sperimentazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011.
4-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari
in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti
dal comma 4-ter si provvede con le risorse finanziarie
derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate
dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione
e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo per
la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.»;
6. Per l'anno 2014, le province ed i comuni che non
partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 applicano le
percentuali di cui al comma 2, come rideterminate con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i
restanti anni, le province ed i comuni che, in esito a
quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le
percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con
decreto del Ministro dell'interno da emanare, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui ai
periodi precedenti non possono essere superiori:
a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e
a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;
b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per
cento per gli anni dal 2013 al 2016;
c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e
5.000 abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per
cento per gli anni dal 2014 al 2016.
(Omissis)."
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 76 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 76. (Spese di personale per gli enti locali e
delle camere di commercio) -
1-6. (Omissis).
7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza
delle spese di personale e' pari o superiore al 50 per
cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale; i restanti enti possono procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni
dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle
facolta' assunzionali, l'onere per le assunzioni del
personale destinato allo svolgimento delle funzioni in
materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del
settore sociale e' calcolato nella misura ridotta del 50
per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per
intero ai fini del calcolo delle spese di personale
previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del
computo della percentuale di cui al primo periodo si
calcolano le spese sostenute anche dalle societa' a
partecipazione pubblica locale totale o di controllo che
sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici
locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a
soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere
non industriale, ne' commerciale, ovvero che svolgono
attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a
supporto di funzioni amministrative di natura
pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione
della disposizione di cui al precedente periodo, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza
unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo
della spesa di personale per le predette societa'. La
disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle
societa' quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei
quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o
inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono
ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque
nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'
interno e dei limiti di contenimento complessivi delle
spese di personale, le assunzioni per turn-over che
consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste
dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio
2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo
periodo trovano applicazione solo in riferimento alle
assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle
funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore
sociale.
(Omissis).".
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 9. (Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico) -
1- 27.(Omissis).
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al
presente comma costituiscono principi generali ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano
le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli
enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali
in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il
limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60 per
cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013
gli enti locali possono superare il predetto limite per le
assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio
delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e
del settore sociale nonche' per le spese sostenute per lo
svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro
accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Resta fermo che
comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno
2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni
di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di
ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma
187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
successive modificazioni. Al fine di assicurare la
continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari
della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5,
secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il
presente comma non si applica altresi', nei limiti di
cinquanta unita' di personale, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo
svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del
relativo onere si provvede mediante l'attivazione della
procedura per l'individuazione delle risorse di cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall' articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
(Omissis)".
- Si riporta il testo dell'articolo 147-quater del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 147-quater. (Controlli sulle societa' partecipate
non quotate) - 1. L'ente locale definisce, secondo la
propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli
sulle societa' non quotate, partecipate dallo stesso ente
locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture
proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del
presente articolo, l'amministrazione definisce
preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6,
gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la societa'
partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi,
e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a
rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la
societa', la situazione contabile, gestionale e
organizzativa della societa', i contratti di servizio, la
qualita' dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui
vincoli di finanza pubblica.
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2,
l'ente locale effettua il monitoraggio periodico
sull'andamento delle societa' non quotate partecipate,
analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati
e individua le opportune azioni correttive, anche in
riferimento a possibili squilibri economico-finanziari
rilevanti per il bilancio dell'ente.
4. I risultati complessivi della gestione dell'ente
locale e delle aziende non quotate partecipate sono
rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la
competenza economica.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
in fase di prima applicazione, agli enti locali con
popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014
agli enti locali con popolazione superiore a 50.000
abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali
con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione
del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a
decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate
dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano alle
societa' quotate e a quelle da esse controllate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per
societa' quotate partecipate dagli enti di cui al presente
articolo si intendono le societa' emittenti strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentati.".
- Si riporta il testo dell'articolo 25, comma
11-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 25. (Misure urgenti di settore in materia di
infrastrutture e trasporti)-
1- 11-quater. (Omissis).
11-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo
11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, nonche' quanto disposto dall'articolo 16, commi 4 e
9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le
regioni interessate, al fine di consentire la rimozione
dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi
a carico dei rispettivi bilanci regionali concernenti i
servizi di trasporto pubblico regionale e locale e di
applicare i criteri di incremento dell'efficienza e di
razionalizzazione previsti dall'articolo 16-bis, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, predispongono un piano di
ristrutturazione del debito a tutto il 31 dicembre 2012, da
sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all'approvazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di
ristrutturazione del debito deve individuare le necessarie
azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza
da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle
modalita' di cui al citato articolo 16-bis, comma 3, del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012. Per il
finanziamento del piano di ristrutturazione, ciascuna
regione interessata e' autorizzata, previa delibera del
CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse ad
essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la
coesione in attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011
dell'11 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 80 del 7 aprile 2011, nel limite massimo dell'importo
che sara' concordato tra ciascuna regione, il Ministero per
la coesione territoriale, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle
finanze sulla base del piano stesso. Per le regioni
interessate sara' conseguentemente sottoposta all'esame del
CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione delle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Le regioni
interessate, per le medesime finalita', nonche' per il
mantenimento dell'equilibrio di bilancio, possono, in
alternativa, utilizzare le complessive risorse del proprio
bilancio per i medesimi anni, ivi comprese le residue
disponibilita' derivanti dall'applicazione dell'accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano del 7 febbraio 2013, in materia di proroga
dell'utilizzo, ove sussistenti, di economie di bilancio
vincolate, fermi restando i limiti del patto di stabilita'
interno.
(Omissis).".
 
Art. 10

Rifinanziamento ammortizzatori in deroga per l'anno 2013

1. Ferme restando le risorse gia' destinate dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata, per l'anno 2013, di 500 milioni di euro ((da destinare)) al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, da ripartirsi tra le Regioni tenendo conto delle risorse da destinarsi per le medesime finalita' alle Regioni interessate dalla procedura di cui al citato articolo 1, comma 253 della predetta legge n. 228 del 2012, le quali concorrono in via prioritaria al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nelle predette Regioni.
2. Le risorse del Fondo di cui ((al secondo periodo del comma 68 dell'articolo 1)) della legge 24 dicembre 2007, n. 247 decorrenti dall'anno 2014, come rideterminate ai sensi dell'articolo 1, ((comma 249, della legge)) 24 dicembre 2012, n. 228, si riferiscono allo sgravio contributivo di cui al comma 67 del predetto articolo 1 da riconoscere con riferimento alle quote di retribuzione di cui al medesimo comma 67 corrisposte nell'anno precedente. A decorrere dall'anno 2014 il decreto di cui al primo periodo del predetto comma 68 dell'articolo 1 della citata legge n. 247 del 2007 e' emanato entro il mese di febbraio, ai fini di disciplinare, nei termini stabiliti dallo stesso comma 68, il riconoscimento dei benefici contributivi relativi alle quote di retribuzione di cui al comma 67 corrisposte nell'anno precedente.
Riferimenti normativi

Comma 1.
- Si riporta il testo del comma 253, dell'articolo 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228:
"253. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati
dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione
e coesione puo' prevedere il finanziamento di
ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, connessi a
misure di politica attiva e ad azioni innovative e
sperimentali di tutela dell'occupazione. In tal caso il
Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, gia' Fondo per l'occupazione,
di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993,
n. 236, e' incrementato, per l'anno 2013, della parte di
risorse relative al finanziamento nelle medesime Regioni da
cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in
deroga. La parte di risorse relative alle misure di
politica attiva e' gestita dalle Regioni interessate. Dalla
attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non
derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".
- Si riporta il testo del comma 7, dell'articolo 1, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236:
"7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo."
- Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 18 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
"1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri."
- Si riporta il testo dei commi 64, 65 e 66,
dell'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92:
"64. Al fine di garantire la graduale transizione verso
il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori
sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione
delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di
debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni
2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi
e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla
normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di
continuita', di trattamenti di integrazione salariale e di
mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e ad
aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal
fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.
65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni
2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di euro
400 milioni per l'anno 2016.
66. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate
alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche
senza soluzione di continuita', di trattamenti di
integrazione salariale e di mobilita', i trattamenti
concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge
12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del
presente articolo possono essere prorogati, sulla base di
specifici accordi governativi e per periodi non superiori a
dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di
cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per cento nel
caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe
successive alla seconda, possono essere erogati
esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi
di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione
professionale. Bimestralmente il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e
delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni
delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.".
Comma 2.
- Si riporta il testo del comma 68 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 247:
"68. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita'
di attuazione del comma 67, anche con riferimento
all'individuazione dei criteri di priorita' sulla base dei
quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei
limiti finanziari previsti, l'ammissione al beneficio
contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio
dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al
rispetto dei tetti di spesa. A decorrere dall'anno 2012 lo
sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore
di lavoro e' concesso secondo i criteri di cui al comma 67
e con la modalita' di cui al primo periodo del presente
comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro
annui, gia' presenti nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al
Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per
incentivare la contrattazione di secondo livello."
- Si riporta il testo del comma 249, dell'articolo 1,
della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228:
"249. Conseguentemente, il Fondo di cui all'ultimo
periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, e' ridotto di 32 milioni di euro per l'anno
2013, 43 milioni di euro per l'anno 2014, 51 milioni di
euro per l'anno 2015, 67 milioni di euro per l'anno 2016,
88 milioni di euro per l'anno 2017, 94 milioni di curo per
l'anno 2018, 106 milioni di euro per l'anno 2019, 121
milioni di euro per l'anno 2020, 140 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 157 milioni di euro a decorrere dall'anno
2022."
- Si riporta il testo del comma 67, dell'articolo 1,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247:
"67. Con effetto dal 1° gennaio 2008 e' abrogato
l'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo
per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare
la contrattazione di secondo livello con dotazione
finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008-2010. E' concesso, a domanda da parte delle
imprese, nel limite delle risorse del predetto Fondo, uno
sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione
imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge
30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni
previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali,
ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la
corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia
correlata dal contratto collettivo medesimo alla
misurazione di incrementi di produttivita', qualita' e
altri elementi di competitivita' assunti come indicatori
dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
Il predetto sgravio e' concesso sulla base dei seguenti
criteri:
a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui
al presente comma ammesse allo sgravio e' stabilito entro
il limite massimo del 5 per cento della retribuzione
contrattuale percepita;
b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla
lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti
dai datori di lavoro e' fissato nella misura di 25 punti
percentuali;
c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla
lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti
dai lavoratori e' pari ai contributi previdenziali a loro
carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera
a)."
 
Art. 11
((Modifica)) all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,
n. 14, e relative norme attuative

1. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: «31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo ovvero». Restano in ogni caso ferme le seguenti condizioni per l'accesso al beneficio dell'anticipo del pensionamento da parte dei soggetti interessati che:
a) abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non puo' essere anteriore al 1º gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;
b) risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno ((2018 e di 12)) milioni di euro per l'anno 2019. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, si applicano le procedure relative alla tipologia dei lavoratori di cui al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 ((del 24 luglio 2012)), e successivamente integrate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella ((Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013)), con particolare riguardo alla circostanza che la data di cessazione debba risultare da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari, ((e alle procedure)) di presentazione delle istanze alle competenti Direzioni Territoriali del lavoro, di esame delle medesime e di trasmissione delle stesse all'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro((, e altresi' provvede a pubblicare sul proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attivita' di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni)). Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
3. I risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito dell'adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 confluiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinati al finanziamento di misure di salvaguardia per i lavoratori finalizzate all'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, ancorche' gli stessi abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. All'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «e del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14»;
b) le parole: «959 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, a 583 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019».
Riferimenti normativi

Comma 1.
- Si riporta il testo del comma 2-ter, dell'articolo 6,
del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come
modificato dalla presente legge:
"2-ter. Il termine per l'emanazione del decreto
ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e'
prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e
con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi
tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio
di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come
modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di
cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui
rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre
2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto
di lavoro medesimo ovvero in ragione di accordi individuali
sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e
412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione
di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati
dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative
a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti
elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro
risulti da elementi certi e oggettivi, quali le
comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad
altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto
ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei
requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla
previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato
la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non
superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011."
- Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante:
"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici.", convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.
Comma 2.
- Si riporta il testo del comma 2-ter, dell'articolo 6,
del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14:
"2-ter. Il termine per l'emanazione del decreto
ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e'
prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e
con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi
tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio
di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come
modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di
cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui
rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre
2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto
di lavoro medesimo ovvero in ragione di accordi individuali
sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e
412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione
di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati
dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative
a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti
elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro
risulti da elementi certi e oggettivi, quali le
comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad
altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto
ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei
requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla
previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato
la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non
superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011."
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali del 1° giugno 2012, reca "Modalita' di attuazione
del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 e determinazione del limite massimo
numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione
dei benefici pensionistici di cui al comma 14 del medesimo
articolo."
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali del 22 aprile 2013, reca "Modalita' di attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Estensione platea
salvaguardati. Terzo contingente."
- Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante:
"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici", convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.
Comma 3.
- Si riporta il testo del comma 18, dell'articolo 24,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
"18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento
dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai
regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui
siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, requisiti diversi da quelli vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi
quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma
23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di
cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui
alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi
dirigenti, con regolamento da emanare entro il 31 ottobre
2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono adottate le relative misure di armonizzazione dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo
conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori
di attivita' nonche' dei rispettivi ordinamenti. Fermo
restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso
l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre
1999, n. 488."
- Si riporta il testo del comma 235, dell'articolo 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla
presente legge (comma 3 dell'articolo 11 e comma 4
dell'articolo 11-bis):
"235. Al fine di finanziare interventi in favore delle
categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e
15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e' istituito, presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito
fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno
2013. Le modalita' di utilizzo del fondo sono stabilite con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel predetto fondo
confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la
procedura di cui al presente comma. Qualora in sede di
monitoraggio dell'attuazione dei decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5
ottobre 2012, attuativi delle disposizioni di cui agli
articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma
2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, del decreto ministeriale di cui al comma 232 del
presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate al
comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e al
comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, vengano accertate a consuntivo
eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto
agli oneri programmati a legislazione vigente per
l'attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e pari, ai sensi del comma 15
dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,
dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,
e del comma 234 del presente articolo complessivamente a
309 milioni di euro per l'anno 2013, a 1.133 milioni di
euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno
2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347
milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro
per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a
45 milioni di euro per l'anno 2020, tali economie sono
destinate ad alimentare il fondo di cui al primo periodo
del presente comma. L'accertamento delle eventuali economie
e' effettuato annualmente con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze e' disposta la conseguente
integrazione del fondo di cui al primo periodo operando le
occorrenti variazioni di bilancio."
 
((Art. 11-bis
Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
in materia di trattamenti pensionistici

1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo la lettera e-bis) e' aggiunta la seguente:
«e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014».
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2014, di 17 milioni di euro per l'anno 2015, di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della prossimita' al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2014, a 17 milioni di euro per l'anno 2015, a 9 milioni di euro per l'anno 2016, a 6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. All'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14» sono sostituite dalle seguenti: «delle ulteriori modifiche apportate al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14»;
b) le parole: «1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018».))

Riferimenti normativi

Comma 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 14, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso
e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle
risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della
procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti
per l'accesso al pensionamento successivamente al 31
dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per
effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre
2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011,
sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei
fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai
lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi
collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di
accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo
caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi
medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta',
ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4
dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011
hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui
all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto
2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto
dell'esonero si considera comunque in corso qualora il
provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4
dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a
trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente
lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni
contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a
quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;
e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011
risultano essere in congedo per assistere figli con
disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data
di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo
per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a),
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni;
e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011,
risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42,
comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver
fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici
e contributivi utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro
il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico
non puo' avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014."
Comma 2.
- Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante:
"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici", convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.
Comma 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236:
"7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo."
- Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 18,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
"1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri."
Comma 4.
- Il testo del comma 235, dell'articolo 1, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come
modificato dalla presente legge e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 11.
 
Art. 12

Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi

1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «lire due milioni e 500 mila» sono sostituite dalle seguenti «euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonche' a ((euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita' permanente» )).
2. Nel limite di euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonche' di ((euro 530)) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono compresi i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d'imposta 2000.
((2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.))
Riferimenti normativi

Comma 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 (Efficacia
temporale delle norme tributarie), della legge 27 luglio
2000, n. 212:
"Art. 3.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.".
-- Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 15,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dalla presente legge:
"1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19
per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se
non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un
anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a
4.000 euro. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere
effettuato nell'anno precedente o successivo alla data
della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene
conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario
contratto e' estinto e ne viene stipulato uno nuovo di
importo non superiore alla residua quota di capitale da
rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
In caso di acquisto di unita' immobiliare locata, la
detrazione spetta a condizione che entro tre mesi
dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di
intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e
che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non
oltre il periodo di imposta nel corso del quale e' variata
la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni
dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si
tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da
ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a
condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa
concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di
mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000 euro
e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi,
oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La
detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle
stesse condizioni, anche con riferimento alle somme
corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e
dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova
costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a
titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari
contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e'
intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo'
fruire della detrazione unicamente per la propria quota di
interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
le quote;
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque
denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
in dipendenza dell'acquisto dell'unita' immobiliare da
adibire ad abitazione principale per un importo non
superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita';
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250
mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle
spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per
protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della
detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di
medicinali deve essere certificata da fattura o da
scontrino fiscale contenente la specificazione della
natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione del
codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i
mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione,
alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e
informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le
possibilita' di integrazione dei soggetti di cui
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si
assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la
locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo,
con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, si
comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui,
rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c)
ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in
serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni
permanenti delle capacita' motorie. Tra i veicoli adattati
alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio
automatico, purche' prescritto dalla commissione medica
locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la
locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e
gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da
stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i
mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono
compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche
da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La
detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro
anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato
cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo
veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque
milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto
veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della
spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va
detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in
quattro quote annuali costanti e di pari importo. La
medesima ripartizione della detrazione in quattro quote
annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle
altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui
queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire
30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del
contribuente anche le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i
quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che
concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a
carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi che, pur essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di
ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire
750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000.
Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita'
delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di
interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai
sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte
di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e
di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3
milioni di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
secondaria e universitaria, in misura non superiore a
quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
statali;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta'
di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2013, nonche' a euro 530 a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro
1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi
per oggetto il rilascio di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei
predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di
invalidita' permanente. Con decreto del Ministero delle
finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le
caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti
che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i
percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si
tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi
di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro
ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n.
1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni
effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di
mostre e di esposizioni di rilevante interesse
scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi
e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche'
per ogni altra manifestazione di rilevante interesse
scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali,
ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la
catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni
culturali. Le iniziative culturali devono essere
autorizzate, previo parere del competente comitato di
settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, dal Ministero per i beni culturali e
ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il
conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le
erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni
legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle
fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella
presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni
stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al
donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni
liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle
regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di
attivita' o manifestazioni in cui essi siano direttamente
coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per
le attivita' culturali previste per l'anno successivo. Il
Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro
il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonche'
l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31
dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad
un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita' di
cui alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
i-bis) i contributi associativi, per importo non
superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci
alle societa' di mutuo soccorso che operano esclusivamente
nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile
1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio
nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di
vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro
famiglie. La detrazione e' consentita a condizione che il
versamento di tali contributi sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo
complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a
1.500 euro, in favore delle societa' e associazioni
sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento
di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica
l'ultimo periodo della lettera i-bis);
i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a
210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e
l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18
anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre
strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica
sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti
di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9
dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni
relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli atti di
assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti
per il diritto allo studio, universita', collegi
universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di
lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di
laurea presso una universita' ubicata in un comune diverso
da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
chilometri e comunque in una provincia diversa, per unita'
immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede
l'universita' o in comuni limitrofi, per un importo non
superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro
lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni
derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero
da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi
della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile e'
situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea
presso un'universita' ubicata nel territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis;
i-septies) le spese, per un importo non superiore a
2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
non supera 40.000 euro;
i-octies) le erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e
paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema
nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
62, e successive modificazioni, nonche' a favore delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e delle universita', finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e
all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione
spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'
articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45,
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero
secondo altre modalita' stabilite con apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze."
Comma 2-bis.
- Si riporta il testo dell'articolo 334 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante: "Codice
delle assicurazioni private":
"Art. 334. Contributo sui premi delle assicurazioni dei
veicoli e dei natanti.
1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilita'
civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti si applica un contributo, sostitutivo
delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che
erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario
nazionale, nei confronti dell'impresa di assicurazione, del
responsabile del sinistro o dell'impresa designata, per il
rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Il contributo si applica, con aliquota del
diecivirgolacinque per cento, sui premi incassati e deve
essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze.
L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei
confronti del contraente per l'importo del contributo.
3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi
soggetti al contributo, per la riscossione e per le
relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n.
1216, e successive modificazioni.".
- Si riporta il testo del comma 76, dell'articolo 4,
della legge 28 giugno 2012, n. 92:
"76. Il contributo di cui all'articolo 334 del codice
delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, applicato sui premi delle
assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni
causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, per il quale l'impresa di assicurazione ha
esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del
contraente, e' deducibile, ai sensi dell'articolo 10, comma
1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo del
contraente medesimo per la parte che eccede 40 euro. La
disposizione di cui al presente comma si applica a
decorrere dall'anno 2012.".
 
Art. 13

Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali

1. Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' sostituito dal seguente:
«10. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di 7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente e' distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di 189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di 625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. E' accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere destinata, entro il 31 marzo 2014, unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013 e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.».
2. L'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali, ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, puo' essere erogata a saldo, nell'anno 2013, su richiesta dell'ente locale beneficiario. I criteri e le modalita' di accesso all'erogazione sono definiti sulla base dell'Addendum di cui al comma 11 dell'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e secondo un atto, il cui schema e' approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depo-siti e prestiti S.p.A., modificativo del contratto di anticipazione originariamente stipulato.
3. L'erogazione di cui al comma 2 e' restituita con le modalita' di cui al comma 13, dell'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 mediante rate annuali, corrisposte a partire dall'anno 2015. Il tasso di interesse da applicare all'erogazione e' pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento dell'erogazione di cui al periodo precedente, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per un'annualita', ((e' effettuato)) il 1° febbraio 2015.
4. L'anticipazione per l'anno 2014 di cui al decreto del Ministero delle economia e delle finanze 14 maggio 2013, recante «Riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 9 maggio 2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35», ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013,)) puo' essere erogata, su richiesta delle Regioni interessate, nell'anno 2013. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidita' di cui al periodo precedente, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per un'annualita', ((e' effettuato)) il 1° febbraio 2015.
5. Resta fermo quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 1 e dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
6. Le regioni possono presentare domanda di accesso anticipato a quota parte delle risorse da assegnarsi con il procedimento di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 entro e non oltre il termine del 15 settembre 2013 e fino ad un importo pari all'80% delle somme singolarmente assegnate con i decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2013 e del 2 luglio 2013 in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013 e dell'articolo 3-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni ((dalla legge)) 9 agosto 2013, n. 98. A tal fine le regioni interessate devono assicurare:
a) idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita' cosi' come individuate dall'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013;
b) la presentazione di un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili cumulati alla data del 31 dicembre 2012 non ricompresi nel piano dei pagamenti predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013. Resta fermo quanto disposto dal secondo periodo dell'articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013;
c) il pagamento entro il 31 dicembre 2013 dei debiti inseriti nel piano dei pagamenti di cui alla lettera b) del presente comma.
7. La documentazione necessaria ((ai fini di cui al comma 6)) deve essere presentata dalle regioni entro il termine del 10 ottobre 2013 ((ed e' verificata)) dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in tempo utile a consentire ((la stipulazione)) dei contratti di prestito entro il 20 ottobre 2013. Per le finalita' di cui al presente comma, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidita', il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per una annualita', ((e' effettuato)) il 1° febbraio 2015.
8. La dotazione del «Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' incrementata, per l'anno 2014, di 7.218.602.175,20 euro, al fine di far fronte ad ulteriori pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.
9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro il 28 febbraio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento ((di cui al comma 8 tra le tre Sezioni del «Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» e, in conformita' alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalita' per la concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidita' a valere sul predetto Fondo per l'anno 2013)).
Riferimenti normativi

Comma 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legge
8 aprile 2013, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per il
pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi
degli enti locali" convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1 (Pagamenti dei debiti degli enti locali) - 1.
Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno
per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i
pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali:
a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed
esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro
il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province
in favore dei comuni;
c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data
del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti
per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi
dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1-bis. Sono altresi' esclusi dai vincoli del patto di
stabilita' interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche
di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31
dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti
locali e finanziati con i contributi straordinari in conto
capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti
dal comma 1-bis, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno
2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
2. Ai fini della distribuzione della predetta
esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le
province comunicano mediante il sistema web della
Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30
aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per
sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del
riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute
entro il predetto termine.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2,
entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente
locale, sulla base delle modalita' di riparto individuate
dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il
10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale,
gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di
stabilita' interno per il 90 per cento dell'importo di cui
al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15
luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a
dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto
previsto al periodo precedente, si procede al riparto della
quota residua del 10 per cento unitamente alle
disponibilita' non assegnate con il primo decreto. Gli
eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione
dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 dai vincoli del
patto di stabilita' interno sono attribuiti
proporzionalmente agli enti locali per escludere dai
vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati prima del
9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di
debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul
patto di stabilita' interno per effetto del periodo
precedente sono utilizzati, nel corso del 2013,
esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale.
Nella liquidazione dei pagamenti si osserva il criterio
cronologico per singolo comune.
4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei
singoli enti locali, la procura regionale competente della
Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei
responsabili dei servizi interessati che, senza
giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi
finanziari nei termini e secondo le modalita' di cui al
comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio
finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento
degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al
periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i
quali risulti accertata la responsabilita' ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali
regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione
pecuniaria pari a due mensilita' del trattamento
retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al
bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna
emesse ai sensi della presente disposizione non siano state
eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate,
osservando le cautele previste dalla normativa in materia
di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale
dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione
e della somma a credito.
5. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun
ente locale puo' effettuare i pagamenti di cui al comma 1
nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilita'
liquide detenute presso la tesoreria al 31 marzo 2013 e,
comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che
intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai sensi del
comma 2.
6. Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni di
cui ai commi da 1 a 9 dell'articolo 4-ter del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, come convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
7. Al fine di fornire liquidita' agli enti locali, per
l'anno 2013, non rilevano ai fini della verifica del
rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno
delle regioni e delle province autonome i trasferimenti
effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di
stabilita' interno a valere sui residui passivi di parte
corrente, purche' a fronte di corrispondenti residui attivi
degli enti locali.
8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di
stabilita' interno delle regioni e province autonome
derivanti dalla disposizione di cui al comma 7 sono
utilizzati esclusivamente per il pagamento dei debiti di
parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre
2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia
stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento
entro il predetto termine. Tali spazi finanziari sono
destinati prioritariamente per il pagamento di residui di
parte capitale in favore degli enti locali.
9. Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da
parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di
cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' incrementato, sino alla data del 30
settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi.
10. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo,
denominato "Fondo per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una
dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di
7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al
periodo precedente e' distinto in tre sezioni a cui
corrispondono tre articoli del relativo capitolo di
bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione
di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di
189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per
assicurare la liquidita' alle regioni e alle province
autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una
dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di
625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario
Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per
l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
comunicare al Parlamento, possono essere disposte
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste
di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite
sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma
11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. E'
accantonata una quota, pari al 10 per cento, della
dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo 2,
comma 1, per essere destinata, entro il 31 marzo 2014,
unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza
alla data del 31 dicembre 2013 e con le medesime procedure
ivi previste, ad anticipazioni di liquidita' per il
pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in
data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2,
comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.
10-bis. Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni
di liquidita' a valere sulle risorse di cui all'articolo
13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
e sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui
all'articolo 2, nonche' ai fini dell'erogazione delle
risorse gia' assegnate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non
ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei
debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il
riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se
riconosciuti in bilancio in data successiva.
11. Ai fini dell'immediata operativita' della "Sezione
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui al
comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze
stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un
apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e
trasferisce le disponibilita' della predetta sezione su
apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale
dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle
finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e'
autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e
versamento per le finalita' di cui alla predetta Sezione.
Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e
modalita' per l'accesso da parte degli enti locali alle
risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato
con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato
sui siti internet del Ministero dell'economia e delle
finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i
criteri e le modalita' per lo svolgimento da parte di Cassa
depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione.
L'addendum e' pubblicato sui siti internet del Ministero
dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e
prestiti S.p.A.
12. Per le attivita' oggetto dell'addendum alla
convenzione di cui al comma precedente e' autorizzata la
spesa complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni
2013 e 2014.
13. - 17-sexies. (Omissis).".
Comma 2.
- Il testo dei commi 11 e 13 dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 35 del 2013 e' riportato nelle note al
comma 1 del presente articolo.
Comma 3.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 del
citato decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 n, 64:
"2. Ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di
liquidita' di cui al presente Capo, la prima rata decorre
dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del
contratto."
Comma 4.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 n, 64:
"Art. 2 (Pagamenti dei debiti delle regioni e delle
province autonome)
1. Le regioni e le province autonome che non possono
far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed
esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti
per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi
da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi
inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati
alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di
liquidita', in deroga all'articolo 10, secondo comma, della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24,
lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, con
certificazione congiunta del Presidente e del responsabile
finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme
da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse
della "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e
alle province autonome per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e
sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10.
2. Le somme di cui al comma 1 da concedere,
proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10 maggio 2013,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano puo'
individuare modalita' di riparto, diverse dal criterio
proporzionale di cui al periodo precedente.
3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle
assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a
seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di
misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura
annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita',
maggiorata degli interessi;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei
debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31
dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro
il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore
degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura
prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero
dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti,
ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla
legislazione vigente;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
modalita' di erogazione e di restituzione delle somme,
comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
anni, prevedendo altresi', qualora la regione non adempia
nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle
medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento
di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in
corso di emissione.
4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 3, provvede un apposito tavolo
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo
delegato, e composto:
a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato;
b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze o suo delegato;
c) dal Segretario della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano o suo delegato;
d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome o suo delegato.
5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate
provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
piano di pagamento; dell'avvenuto pagamento e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili
la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui
al comma precedente, rilasciata dal responsabile
finanziario della Regione ovvero da altra persona
formalmente indicata dalla Regione ai sensi dell'articolo
3, comma 6.
6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente
articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui
passivi in via prioritaria di parte capitale, anche
perenti, nei confronti degli enti locali, purche' nel
limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali
stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalita'. Tali
risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli
enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti
certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012
ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto
termine. All'atto dell'estinzione da parte della Regione
dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti
degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni,
ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata
provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Il
responsabile finanziario dell'ente locale o della pubblica
amministrazione interessata fornisce formale certificazione
alla Regione dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti
e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili
, entro il 31 ottobre 2013, in relazione ai debiti gia'
estinti dalla Regione alla data del 30 settembre 2013,
ovvero entro 30 giorni dall'estinzione dei debiti da parte
della Regione nei restanti casi Sulla base delle
certificazioni di cui al periodo precedente, ciascuna
Regione, conseguentemente fornisce, entro i successivi 15
giorni, al Tavolo di cui al comma 4 un'unica comunicazione
dell'avvenuto pagamento, da parte degli enti locali e delle
pubbliche amministrazioni interessate, dei propri debiti a
fronte dei corrispondenti crediti verso la Regione. Il
mancato adempimento da parte delle Regioni, degli enti
locali e delle altre pubbliche amministrazioni alle
disposizioni di cui al quarto e al quinto periodo rileva ai
fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili e
comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai
sensi degliarticoli 21 e 55 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Ogni
Regione provvede a concertare con le ANCI e le UPI
regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente alla
Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si
estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla
regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria
regionale.
7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4,
dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183e'
sostituito dal seguente: "L'esclusione opera nei limiti
complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di
1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di
euro per l'anno 2014.".
8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente
si provvede con gli stessi criteri e modalita' dettati
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22
dicembre 2011, n. 214.
9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo
economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica - sulla base dei dati acquisiti dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del comma 460,
dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
effettua entro il 15 settembre il monitoraggio
sull'utilizzo, alla data del 31 luglio, del plafond di
spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma,
rispettivamente, in base al decreto ministeriale 15 marzo
2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del
presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio, il
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica,
qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle
regioni e province autonome riferite al primo semestre,
riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre
un'eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone con
decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, la
rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo
al fine di assegnare un maggiore o minore spazio
finanziario alle regioni e province autonome commisurato
alla effettiva capacita' di spesa registrata nel semestre
di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo
precedente e' tempestivamente comunicato al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato".
- Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del citato
decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 n, 64e' riportato
nei riferimenti normativi al comma 3 del presente articolo.
Comma 5.
- Il testo del comma 14 dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 35 del 2013 convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013 n, 64: e' riportato nelle note al
comma 1 del presente articolo.
- Il testo del comma 5 dell'articolo 2 citato
decreto-legge n. 35 del 2013 convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013 n, 64 e' riportato nelle note al
comma 4 del presente articolo
Comma 6.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 n, 64:
"Art. 3 (Pagamenti dei debiti degli enti del servizio
sanitario nazionale-SSN)
1. Lo Stato e' autorizzato ad effettuare anticipazioni
di liquidita' alle Regioni ed alle Province autonome di
Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della "Sezione
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio
Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 1, comma 10, al
fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti
degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in
relazione:
a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti
all'applicazione deldecreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118;
b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa
delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi
sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme
dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le
coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti
nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e
"crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di
credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei
modelli SP.
2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede con decreto
direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le
regioni dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza
massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in
proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come
risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011,
ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b)
iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come
presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse di
cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui
al comma 5. Il decreto di cui al presente comma e'
trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e
di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome ed e' pubblicato
sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia
e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, e'
stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli
importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni
dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza massima
dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai
valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al
comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente
comma e' effettuato sulla base della verifica compiuta dal
Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento
alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera
a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle
ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b),
come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011.
Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di
cui al presente comma, al netto di quelle gia' erogate per
l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le
disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al
presente comma e' trasmesso alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome ed e' pubblicato sul sito del Ministero
dell'economia e delle finanze.
4. Le regioni e le province autonome che, a causa di
carenza di liquidita', non possono far fronte ai pagamenti
di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga
all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970,
n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della
legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono, con
certificazione congiunta del Presidente e del responsabile
finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello
Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso
all'anticipazione di liquidita' di cui al comma 2, ed entro
il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione
di liquidita' di cui al comma 3, per l'avvio delle
necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto
direttoriale, puo' attribuire alle regioni che ne abbiano
fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo,
entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di
cui al comma 3, nei limiti delle somme gia' attribuite ad
altre regioni ai sensi del medesimo comma 3, ma non
richieste.
5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle
assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare
sui conti intestati alla sanita' di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede,
anche in tranche successive, a seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di
misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura
annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita',
prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente,
verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della citata Intesa;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei
debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del
31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura
prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero
dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti,
ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla
legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto
ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali
di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la
coerenza con le somme assegnate alla singola regione in
sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai
commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi
dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di
cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei
pagamenti puo' comprendere debiti certi, sorti entro il 31
dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali sia
stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento
entro il predetto termine;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il
Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del
Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
modalita' di erogazione e di restituzione delle somme,
comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
anni, prevedendo altresi', qualora la regione non adempia
nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle
medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento
di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in
corso di emissione.
6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate
provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili
la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione
sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente
indicata dalla Regione all'atto della presentazione
dell'istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal
presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e
per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c),
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere
dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dallalegge 7 agosto 2012, n. 135.
7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento
regionale - ai fini e per gli effetti dell'articolo 2,
comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 135- verificato
dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio
sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il
90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno
dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a
valere su risorse proprie dell'anno, destina al
finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano che non
partecipano al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette
regioni e province autonome, per le finalita' di cui al
comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle
anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine
del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la
verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli
stati patrimoniali. Qualora dette regioni e province
autonome non provvedano alla trasmissione della
certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo
incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e'
autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di
anticipazione di liquidita' ai sensi del presente articolo,
fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere
sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.
9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni
possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di
liquidita' di cui al presente articolo, con riferimento
alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1,
lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica
degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine
del 31 maggio di cui al citatoarticolo 1, comma 174, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311e' differito al 15 luglio e
conseguentemente il termine del 30 aprile e' differito al
15 maggio."
- Il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e
delle finanze del 16 aprile 2013 recante "Determinazione
del tasso cedolare reale annuo e accertamento dell'importo
emesso dei buoni del Tesoro poliennali, indicizzati
all'inflazione italiana, con godimento 22 aprile 2013 e
scadenza 22 aprile 2017" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18
aprile 2013, n. 91.
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:
"Art. 3-bis (Misure urgenti per i pagamenti dei debiti
degli enti del Servizio sanitario nazionale)
1. Le risorse per il pagamento dei debiti degli enti
del Servizio sanitario nazionale, ripartite ai sensi
dell'articolo3, comma 2, deldecreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 giugno
2013, n. 64, e non richieste dalle regioni entro il 31
maggio 2013, possono essere assegnate, con decreto di
aggiornamento del decreto direttoriale di cui al
medesimoarticolo3, comma 2, deldecreto-legge n. 35 del
2013, alle regioni che ne fanno richiesta entro il 30
giugno 2013, prioritariamente in funzione dell'adempimento
alla diffida prevista dall'articolo1, comma 174, dellalegge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.
2. In relazione a quanto previsto al comma 1,
all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, deldecreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dallalegge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «30 giugno»
sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio»".
Comma 7.
- Il testo del comma 2 dell'art 6 del citato
decreto-legge n. 35 del 2013 convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013 n, 64 e' riportato nei
riferimenti normativi al comma 3 del presente articolo.
Comma 8.
- Il testo del comma 10 dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 35 del 2013 convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013 n, 64 come modificato dalla
presente legge e' riportato ne i riferimenti normativi al
comma 1 del presente articolo.
Comma 9.
- Il testo degli articoli 1, 2 e 3 del citato
decreto-legge n. 35 del 2013 convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013 n, 64 sono riportati
rispettivamente nei riferimenti normativi al comma 1 al
comma 4 e al comma 6 del presente articolo.
 
Art. 14
Definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilita'
amministrativo-contabile

1. In considerazione della particolare opportunita' di addivenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo grado, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 231 a 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano anche nei giudizi su fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data dell'evento dannoso nonche' a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la richiesta di definizione sia presentata conformemente a quanto disposto nel comma 2.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, specifica richiesta di definizione e la somma ivi indicata non puo' essere inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in tali casi, la sezione d'appello delibera in camera di consiglio nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi del comma 233 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013, a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga nel predetto termine.
2-bis. Qualora la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilita' amministrativo-contabile formulata ai sensi e nei termini di cui ai commi 1 e 2 sia accompagnata da idonea prova dell'avvenuto versamento, in unica soluzione, effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, la sezione d'appello, in caso di accoglimento della richiesta, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.
2-ter. Le parti che abbiano gia' presentato istanza di definizione agevolata, ai sensi dei commi 1 e 2, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono modificarla in conformita' alle disposizioni di cui al comma 2-bis entro il 4 novembre 2013. Entro il medesimo termine, le parti, le cui richieste di definizione agevolata presentate ai sensi dei commi 1 e 2 abbiano gia' trovato accoglimento, possono depositare presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto istanza di riesame unitamente alla prova del versamento, nei termini e nelle forme di cui al comma 2- bis, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; la sezione d'appello delibera in camera di consiglio, sentite le parti, nel termine perentorio di cinque giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 1, comma 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.
Riferimenti normativi

Comma 1:
- Si riporta il testo dei commi 231, 232 e 233 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006)":
"231. Con riferimento alle sentenze di primo grado
pronunciate nei giudizi di responsabilita' dinanzi alla
Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla
data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti
nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di
condanna possono chiedere alla competente sezione di
appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga
definito mediante il pagamento di una somma non inferiore
al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno
quantificato nella sentenza.
232. La sezione di appello, con decreto in camera di
consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in
merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina
la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del
danno quantificato nella sentenza di primo grado,
stabilendo il termine per il versamento.
233. Il giudizio di appello si intende definito a
decorrere dalla data di deposito della ricevuta di
versamento presso la segreteria della sezione di appello."
Comma 2:
- Il testo del comma 233 dell'articolo 1 della citata
legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) e' riportato
nei riferimenti normativi al comma 1 del presente articolo.
Comma 2-ter:
- Il testo del comma 233 dell'articolo 1 della citata
legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) e' riportato
nei riferimenti normativi al comma 1 del presente articolo.
 
Art. 15

Disposizioni finali di copertura

1. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidita' necessaria all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 13 del presente decreto e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 8.000 milioni di euro per l'anno 2013. Tale importo concorre alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilita'.
2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal predetto articolo 13 del presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e' effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui e' erogata l'anticipazione.
3. Agli oneri derivanti dal presente decreto ad esclusione dell'articolo 9, comma 6, pari a 2.952,9 milioni di euro per l'anno 2013, a 555,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 617,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 486,1 milioni di euro a decorrere dal 2016, ivi compreso l'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in termini di maggiori interessi del debito pubblico, si provvede, rispettivamente:
a) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione delle disponibilita' di competenza e di cassa, delle spese per consumi intermedi e investimenti fissi lordi, secondo quanto indicato nell'allegato 2 al presente decreto. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate possono essere disposte variazioni compensative, nell'ambito di ciascuna categoria di spesa, tra i capitoli interessati con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;
b) quanto a 675,8 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa elencate nell'allegato 3 al presente decreto, per gli importi in esso indicati;
c) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e, quanto a 64 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle disponibilita' gia' trasferite all'INPS, nel medesimo anno, in via di anticipazione, a valere sul predetto Fondo;
c-bis) quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli stanziamenti iscritti nelle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione sco-lastica» e «Istruzione universitaria»;
d) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7-ter, comma 2, del decreto- legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;
e) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 14;
f) quanto a 925 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 13;
g) quanto a 300 milioni di euro, per l'anno 2013, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato pari a 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilita' dei conti bancari di gestione riferiti alle diverse componenti tariffarie intestati alla Cassa conguaglio per il settore elettrico. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con apposita delibera, provvede ad imputare la suddetta somma a riduzione delle disponibilita' dei predetti conti, assicurando l'assenza di incrementi tariffari;
h) per la restante parte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 12, pari a 458,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 661 milioni di euro per l'anno 2015 e a 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) e f) del comma 3. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il mese di novembre 2013, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, e l'aumento delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare nel 2014 per effetto dell'aumento degli acconti per l'anno 2013.
5. L'allegato 1 annesso alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' sostituito dall'Allegato 4 al presente decreto.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi

Comma 2.
- Si riporta il testo del comma 68 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante "Norme di
attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,
lavoro e competitivita' per favorire l'equita' e la
crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di
lavoro e previdenza sociale":
"68. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita'
di attuazione del comma 67, anche con riferimento
all'individuazione dei criteri di priorita' sulla base dei
quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei
limiti finanziari previsti, l'ammissione al beneficio
contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio
dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al
rispetto dei tetti di spesa. A decorrere dall'anno 2012 lo
sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore
di lavoro e' concesso secondo i criteri di cui al comma 67
e con la modalita' di cui al primo periodo del presente
comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro
annui, gia' presenti nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al
Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per
incentivare la contrattazione di secondo livello."
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 21
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante "Legge di
contabilita' e finanza pubblica":
"5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili."
- Si riporta il testo del comma 184 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilita' 2013)":
"184. Per la prosecuzione della realizzazione del
sistema MO.S.E. e' autorizzata la spesa di 45 milioni di
euro per l'anno 2013, di 400 milioni di euro per l'anno
2014, di 305 milioni di euro per l'anno 2015 e di 400
milioni di euro per l'anno 2016."
- Si riporta il testo dell'articolo 7-ter del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante "Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino,
di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone
terremotate del maggio 2012 e per accelerare la
ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli
interventi per Expo 2015", convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71:
"Art. 7-ter (Disposizioni urgenti per l'infrastruttura
ferroviaria nazionale)
1. Al fine di garantire il perseguimento di adeguati
livelli di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria
nazionale, le disponibilita' di risorse iscritte in
bilancio per gli anni 2012 e 2013, destinate al contratto
di programma di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - parte
servizi, per la copertura dei costi della manutenzione e
delle attivita' ordinarie, residuali rispetto all'effettivo
fabbisogno come indicato nel contratto stesso, possono
essere utilizzate per la compensazione dei costi relativi
alla manutenzione straordinaria da sostenere dalla stessa
societa' negli anni 2012 e 2013, inclusi nel medesimo
contratto.
2. Per il finanziamento degli investimenti relativi
alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale e'
autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2015 al 2024, da attribuire con delibera del
CIPE con priorita' per la prosecuzione dei lavori relativi
al Terzo Valico dei Giovi e per il quadruplicamento della
linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di base
del Brennero.
3. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2015
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Comma 4:
- La Direttiva del Consiglio 16 dicembre 2008, n.
2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che
abroga la direttiva 92/12/CEEe' pubblicata nella G.U.U.E.
14 gennaio 2009, n. L 9.
Comma 5:
- La citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)" e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.
 
Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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