Gazzetta n. 256 del 31 ottobre 2013 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 14 ottobre 2013
Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Angiox». (Determina n. 901/2013).


IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145
Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);
Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;
Vista la determina con la quale la societa' The Medicines Company UK LTD ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ANGIOX;
Vista la domanda con la quale la ditta The Medicines Company UK LTD ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;
Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 26 settembre 2012;
Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 18 giugno 2013;
Vista la deliberazione n. 18 del 23 luglio 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Il medicinale ANGIOX e' rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:
Confezione: 10 flaconcini da 250 mg - A.I.C. n. 036603013/E (in base 10) 12X145 (in base 32)
Classe di rimborsabilita': H
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4200,00
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6931,68
Validita' del contratto: 24 mesi
Sconto alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali per 12 mesi, a fronte del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa per il primo periodo (novembre 2009-ottobre 2010) con corresponsione attraverso payback della quota non ripianata.
Mantenimento dell'ulteriore sconto come da condizioni negoziali per i successivi 12 mesi, a fronte del ripiano dello sfondamento per il secondo periodo (marzo 2012-febbraio 2013) con corresponsione attraverso payback della quota non ripianata, e per i successivi periodi a compensazione dell'eliminazione del tetto di spesa.
Eliminazione del tetto di spesa.
 
Art. 2

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Angiox e' la seguente:
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)
 
Art. 3

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
Roma, 14 ottobre 2013

Il direttore generale: Pani
 
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