Gazzetta n. 258 del 4 novembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 4 settembre 2013
Agevolazioni in favore di programmi di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di innovazioni di prodotto e/o di processo per il consolidamento e il recupero di competitivita' delle imprese operanti nei Comuni del distretto-comparto del mobile imbottito.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 14, comma 1, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che ha istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la direttiva 16 gennaio 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contenente indirizzi per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Vista la direttiva 10 luglio 2008 del Ministro dello sviluppo economico concernente l'adeguamento della direttiva 16 gennaio 2001 alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 settembre 2008, n. 212;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che all'art. 23, comma 2, dispone che il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica assume la denominazione di Fondo per la crescita sostenibile;
Vista la decisione della Commissione europea (C 2007) 6461 del 12 dicembre 2007 con la quale e' stato autorizzato l'aiuto di Stato 302/2007 per il sostegno di attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 marzo 2008, n. 87, recante il regolamento di istituzione del regime di aiuto a favore delle attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione, autorizzato dalla Commissione europea con la predetta decisione del 12 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 maggio 2008, n. 117;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° marzo 2012, che ha destinato l'importo di euro 30.000.000,00 a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo inseriti in accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 febbraio 2013 che ha destinato l'importo complessivo di euro 40.000.000,00 agli interventi da realizzare nell'ambito del Programma di reindustrializzazione e di riqualificazione economica e produttiva del territorio murgiano interessato dalla crisi del mobile imbottito, di cui euro 20.000.000,00 a valere sulle risorse liberate del Programma operativo nazionale (PON) «Sviluppo imprenditoriale locale» FESR 2000 - 2006 per il finanziamento degli investimenti produttivi tramite l'utilizzo dello strumento dei contratti di sviluppo ed euro 20.000.000,00 a valere sulle risorse accantonate con il predetto decreto 1° marzo 2012 per il finanziamento delle attivita' di ricerca e sviluppo ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Visto l'Accordo di programma sottoscritto in data 8 febbraio 2013 tra il Ministero dello sviluppo economico, la regione Puglia, la regione Basilicata e l'«Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia» per la reindustrializzazione e la riqualificazione economica e produttiva del territorio murgiano interessato dalla crisi del mobile imbottito;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, del predetto Accordo di programma, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico provvede al finanziamento delle attivita' di ricerca e sviluppo tramite l'utilizzo degli interventi di cui alla citata legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Visto il Piano attuativo complessivo dell'intervento pubblico previsto dal predetto Accordo di programma, che individua, tra l'altro, gli interventi di competenza del Ministero dello sviluppo economico.
Visto il decreto 5 luglio 2013 del Direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico, con il quale e' stata assunta la determinazione a contrarre per esperire, ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 maggio 2012, inerente alla regolamentazione del sistema di effettuazione delle spese in economia di beni e servizi, una procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio avente ad oggetto l'espletamento degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nell'ambito del piu' volte citato Accordo di programma in data 8 febbraio 2013;
Considerata l'esigenza di avviare le procedure per la concessione delle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca e sviluppo in grado di incrementare la competitivita' delle imprese del territorio murgiano e di accelerare lo sviluppo del sistema industriale e l'utilizzo delle tecnologie e delle tecniche piu' avanzate;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «Soggetto gestore»: societa' o ente a cui sono affidati i compiti inerenti agli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni;
c) «Direttiva»: la direttiva 10 luglio 2008 del Ministro dello sviluppo economico concernente l'adeguamento della direttiva 16 gennaio 2001 alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 settembre 2008, n. 212;
d) «Ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;
e) «Sviluppo sperimentale»: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Puo' trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi' generati dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
f) «Organismi di ricerca»: i soggetti senza scopo di lucro, quali universita' o istituti di ricerca, indipendentemente dal loro status giuridico (costituiti secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, i) la cui finalita' principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, ii) i cui utili sono interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento e iii) le cui capacita' di ricerca ed i cui risultati prodotti non sono accessibili in via preferenziale alle imprese in grado di esercitare un'influenza sugli stessi, ad esempio in qualita' di azionisti o membri;
g) «Comuni del distretto-comparto del mobile imbottito»: i comuni di Ferrandina (Matera), Matera, Montescaglioso (Matera), Pisticci (Matera), Altamura (Bari), Cassano delle Murge (Bari), Gioia del Colle (Bari), Gravina in Puglia (Bari), Modugno (Bari), Poggiorsini (Bari), Santeramo in Colle (Bari), Ginosa (Taranto) e Laterza (Taranto), come individuati nell'ambito dell'Accordo di programma sottoscritto in data 8 febbraio 2013 dal Ministero dello sviluppo economico, dalla regione Puglia, dalla regione Basilicata e dall'«Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia»;
h) «Imprese del distretto-comparto del mobile imbottito»: le imprese che svolgono come attivita' economica prevalente l'attivita' economica di cui alla divisione 16 (Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero - esclusi i mobili - fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio) o alla divisione 31 (Fabbricazione di mobili) della sezione C Attivita' manifatturiere della classificazione delle attivita' economiche Ateco 2007 ovvero che producono componenti, lavorati e/o semilavorati per la filiera del mobile imbottito ed abbiano realizzato negli esercizi 2011 e 2012 almeno il 70 per cento del loro fatturato con imprese la cui attivita' e' classificata nei suddetti codici della classificazione Ateco 2007;
i) «Programmi proposti dalle imprese del distretto-comparto del mobile imbottito» i programmi i cui costi sono sostenuti almeno per il 70 per cento dalle Imprese del distretto-comparto del mobile imbottito.
 
Art. 2
Ambito operativo e risorse disponibili

1. Il presente decreto disciplina la concessione delle agevolazioni in favore di programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attivita' non preponderanti di ricerca industriale, finalizzati alla realizzazione di innovazioni di prodotto e/o di processo in grado di contribuire al consolidamento e al recupero di competitivita' delle imprese operanti nei Comuni del distretto-comparto del mobile imbottito.
2. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto ammontano a euro 20.000.000,00 a valere sulle risorse accantonate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° marzo 2012 per il finanziamento di attivita' di ricerca e sviluppo ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
 
Art. 3
Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) della direttiva che abbiano, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un'unita' produttiva attiva nei comuni del distretto -comparto del mobile imbottito.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro e con organismi di ricerca, purche' la maggioranza di tali soggetti sia in possesso del requisito indicato allo stesso comma 1.
3. Le risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 2, sono prioritariamente attribuite alle Imprese del distretto-comparto del mobile imbottito.
 
Art. 4
Programmi e spese ammissibili

1. I programmi ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attivita' di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attivita' non preponderanti di ricerca industriale, riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo.
2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni i programmi devono:
a) prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 600.000,00 e non superiori a euro 5.000.000,00;
b) prevedere che i costi siano sostenuti integralmente in unita' produttive ubicate nei territori dei comuni del distretto-comparto del mobile imbottito; esclusivamente per gli organismi di ricerca, co-proponenti del progetto, le spese potranno essere sostenute in territori diversi da quelli dei comuni del distretto-comparto del mobile imbottito nel limite massimo del 30 per cento del valore complessivo del progetto;
c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre tre mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile ovvero la data di inizio attivita' del personale interno. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che e' tenuto a trasmettere al Soggetto gestore specifica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro trenta giorni dalla data del primo titolo di spesa o dell'inizio attivita' del personale interno;
d) avere una durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a trentasei mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero puo' concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a dodici mesi;
e) qualora presentati congiuntamente da piu' soggetti, essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto alla articolazione delle attivita', espressamente finalizzata alla realizzazione del programma proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
1) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante; in particolare, ciascun proponente deve sostenere almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili del programma;
2) la definizione degli aspetti relativi alla proprieta', all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del programma di sviluppo;
3) l'individuazione del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero;
4) una clausola con la quale le parti, nel caso di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione del programma, prevedendo una ripartizione delle attivita' e dei relativi costi tra gli altri soggetti e ricorrendo, se necessario, a servizi di consulenza.
3. Le agevolazioni sono concesse in relazione alle spese e ai costi di cui all'art. 5, comma 4 della direttiva.
 
Art. 5
Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite dalla disciplina comunitaria richiamata in premessa, nelle seguenti forme:
a) finanziamento agevolato;
b) contributo alla spesa.
2. Il finanziamento agevolato e' concesso per un ammontare pari al 50 per cento dei costi riconosciuti ammissibili e prevede una durata massima di otto anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma e, comunque, non superiore a quattro anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto di concessione. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al 20 per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html. In ogni caso il tasso agevolato non potra' essere inferiore a 0,5 per cento.
3. Il finanziamento agevolato non e' assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. Oltre al finanziamento agevolato puo' essere concesso un contributo alla spesa in misura massima pari al 20 per cento nominale dei costi riconosciuti ammissibili. Tale percentuale puo' essere maggiorata di 10 punti percentuali per i programmi realizzati da imprese di medie dimensioni e di 20 punti percentuali per i programmi realizzati da imprese di piccole dimensioni e da organismi di ricerca.
5. Per gli organismi di ricerca si applica quanto previsto dall'art. 4, comma 6 della direttiva.
6. Le agevolazioni previste dal presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, individuate come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 del trattato, concesse per le medesime spese, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.
 
Art. 6
Procedura di accesso

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a «graduatoria», secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni e integrazioni.
2. La domanda di agevolazioni deve essere presentata con le modalita' di cui ai successivi commi 4 e 5 a partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sino al centottantesimo giorno dalla medesima data.
3. Le domande presentate antecedentemente al termine iniziale o successivamente al termine finale di cui al comma 2 non saranno prese in considerazione.
4. Il modulo per la domanda delle agevolazioni e la scheda tecnica, i cui modelli saranno resi disponibili con successiva circolare del Direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali unitamente a tutti gli altri schemi utili, devono essere compilati utilizzando esclusivamente, pena l'invalidita' della domanda, lo specifico software predisposto dal Ministero, disponibile all'indirizzo che sara' indicato nella medesima circolare, secondo le istruzioni ivi contenute. Al modulo di domanda devono essere allegati, in formato elettronico non modificabile, il Piano di sviluppo del programma, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle dimensioni dell'impresa, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la data di costituzione dell'impresa e gli altri elementi utili per l'attribuzione della maggiorazione di cui all'art. 7, comma 5, i bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi regolarmente approvati alla data di presentazione della domanda di agevolazioni. Il modulo per la domanda delle agevolazioni e la Scheda tecnica devono essere stampati su carta comune in formato A4, utilizzando la specifica funzione di stampa prevista dal software; le relative pagine devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dei soggetti richiedenti. Sull'ultima pagina di ciascun singolo documento deve essere apposta la firma del legale rappresentante della societa' o di un suo procuratore speciale con le modalita' previste dall'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando fotocopia del documento di identita'. La domanda, in bollo e completa degli allegati previsti, deve essere presentata, pena l'invalidita', nei termini di cui al comma 2 e a mezzo raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali, Divisione VIII, via Giorgione n. 2b - 00197 Roma. Quale data di presentazione della domanda si assume la data di spedizione.
5. Nel caso di domanda presentata congiuntamente da piu' soggetti, alla domanda di agevolazioni sottoscritta dal soggetto capofila, di cui all'art. 4, comma 2, lettera e), punto 3), devono essere allegate le schede tecniche compilate da ciascuno dei soggetti proponenti.
6. I soggetti proponenti sono tenuti a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella scheda tecnica avvenute successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini della definizione dei criteri di valutazione di cui all'art. 7, ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione della graduatoria, la relativa domanda sara' esclusa dalle agevolazioni.
 
Art. 7
Criteri per la formazione delle graduatorie

1. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 6, comma 2, procede, tramite l'ausilio del gruppo di esperti di cui al comma 2, alla formazione di due graduatorie di merito dei programmi ammissibili alla successiva attivita' istruttoria, secondo un ordine decrescente stabilito in relazione al punteggio determinato con riferimento ai criteri di cui al comma 4 e all'eventuale maggiorazione di cui al comma 5. La prima graduatoria e' limitata ai programmi proposti dalle imprese del distretto-comparto del mobile imbottito, mentre la seconda graduatoria e' relativa a tutti gli altri programmi.
2. Per la valutazione dei programmi ammissibili alla successiva attivita' istruttoria, il Ministero si avvale di un gruppo di esperti nelle diverse discipline scientifiche, individuati nell'ambito dell'albo degli esperti in innovazione tecnologica istituito con decreto del Ministro delle attivita' produttive 7 aprile 2006, dotati dei requisiti di professionalita', competenza e imparzialita'. Gli esperti provvedono a determinare il punteggio dei programmi con riferimento a ciascuno dei criteri di cui al comma 4 e all'eventuale maggiorazione di cui al comma 5.
3. I programmi sono inseriti nella rispettiva graduatoria solo qualora ottengano un punteggio relativo a ciascuno dei criteri di cui al comma 4 pari almeno a 10 punti e un punteggio complessivo, relativo esclusivamente a tali criteri senza considerare la maggiorazione di cui al comma 5, pari almeno a 40 punti.
4. Le domande di agevolazioni sono valutate sulla base dei seguenti criteri:
a) caratteristiche del soggetto proponente e fattibilita' tecnica del progetto (punteggio massimo 20 punti). Tale criterio e' valutato sulla base dei seguenti elementi:
1) capacita' di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade;
2) qualita' delle collaborazioni, con particolare riferimento agli organismi di ricerca coinvolti, sia in qualita' di proponenti che in qualita' di consulenti;
3) fattibilita' tecnica del progetto, con riferimento all'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative e con particolare riguardo alla congruita' e pertinenza dei costi e alla tempistica prevista;
b) qualita' tecnica del progetto (punteggio massimo 20 punti). Tale criterio e' valutato sulla base dei seguenti elementi:
1) rilevanza e originalita' dei risultati attesi rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale;
2) tipologia di innovazione apportata, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a secondo che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto;
c) impatto del progetto (punteggio massimo 20 punti). Tale criterio e' valutato sulla base dei seguenti elementi:
1) interesse industriale all'esecuzione del programma, in relazione all'impatto economico dei risultati attesi;
2) potenzialita' di sviluppo del mercato di riferimento e capacita' di penetrazione in nuovi mercati.
5. Per i soli programmi che hanno ottenuto un punteggio superiore alle soglie minime di accesso di cui al comma 3, in aggiunta al punteggio ottenuto con riferimento ai criteri di cui al comma 4 puo' essere attribuita una maggiorazione pari al 10 per cento del punteggio complessivo ottenuto qualora risulti soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) il soggetto proponente, ovvero almeno uno dei soggetti proponenti nel caso di un programma congiunto, sia titolare o detenga in licenza d'uso almeno un brevetto per invenzione che abbia ottenuto l'emanazione da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti - EPO del «rapporto di ricerca» con esito non negativo, ovvero un disegno o un modello registrato avente validita' in Italia. A tal fine sono considerati solo i brevetti per invenzione la cui domanda di registrazione e' stata presentata nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni e i disegni e modelli che sono stati registrati nel medesimo periodo, esclusivamente nel caso in cui tali titoli di proprieta' industriale siano attinenti all'ambito tecnologico del programma;
b) per il soggetto proponente, ovvero per la maggioranza dei soggetti proponenti nel caso di programmi congiunti, almeno uno degli ultimi tre bilanci regolarmente chiusi e approvati alla data di presentazione della domanda di agevolazioni evidenzi spese di ricerca e sviluppo almeno pari al 5 per cento del valore della produzione;
c) il soggetto proponente, ovvero almeno uno dei soggetti proponenti nel caso di programmi congiunti, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni sia risultato assegnatario di risorse finanziarie pubbliche per progetti di ricerca e sviluppo ovvero abbia richiesto agevolazioni sulla base di norme comunitarie, statali e regionali per programmi di ricerca e sviluppo valutati positivamente dall'amministrazione competente, indipendentemente dalla loro effettiva agevolazione.
6. Il Ministero procede alla formazione delle graduatorie di merito, secondo l'ordine decrescente del punteggio totale che ciascun programma consegue, ottenuto sommando i punteggi attribuiti per ciascun criterio di valutazione di cui al comma 4 e l'eventuale maggiorazione di cui al comma 5. In caso di parita' di punteggio tra piu' programmi, prevale il programma con il minor costo presentato.
7. Per l'individuazione dei programmi ammissibili alla successiva attivita' istruttoria, il Ministero procede, a partire dalla prima graduatoria, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dal singolo programma, fino all'esaurimento, sulla base delle agevolazioni concedibili, delle risorse finanziarie disponibili. I programmi inseriti nella seconda graduatoria sono ammessi alla successiva attivita' istruttoria, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dal singolo programma, solo qualora ultimati i programmi ritenuti ammissibili nella prima graduatoria vi siano delle risorse finanziarie disponibili.
8. La comunicazione ai soggetti interessati circa l'esito delle graduatorie avviene con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero di approvazione delle graduatorie di cui al comma 1. Successivamente alla predetta pubblicazione, il Ministero provvede a trasmettere, ai fini degli adempimenti istruttori di cui all'art. 6, commi 5 e 6, della Direttiva, le relative domande al soggetto gestore.
 
Art. 8
Istruttoria delle domande di agevolazioni
e concessione delle agevolazioni

1. Per lo svolgimento degli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, il Ministero si avvale di un soggetto gestore e di un esperto individuato nell'ambito dell'albo degli esperti in innovazione tecnologica.
2. Il soggetto gestore procede, avvalendosi dell'esperto di cui al comma 1, all'istruttoria dei programmi individuati dal Ministero ai sensi dell'art. 7, comma 7, svolgendo le attivita' dirette, in particolare, a:
a) valutare la validita' degli obiettivi intermedi e finali del programma sotto il profilo tecnologico, con particolare riferimento allo sviluppo del settore in cui opera il soggetto richiedente;
b) valutare la pertinenza e la congruita' delle spese previste dal progetto di ricerca e sviluppo e determinare il costo complessivo ammissibile;
c) valutare le capacita' economico-finanziarie del soggetto proponente, sia con riferimento al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione del programma, sia con riferimento alle prospettive di rimborso del finanziamento agevolato;
d) determinare le agevolazioni nelle forme e nelle misure previste dal presente decreto e nel rispetto delle intensita' massime di aiuto indicate all'art. 5;
e) con riferimento alle imprese di grandi dimensioni, verificare l'effetto di incentivazione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni.
3. Il Ministero, per le domande la cui attivita' istruttoria si e' conclusa con esito positivo, sulla base della documentazione trasmessa dal soggetto gestore, procede entro trenta giorni all'adozione del decreto di concessione contenente il piano degli investimenti con l'indicazione delle spese ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni a carico dell'impresa beneficiaria anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione del programma, la restituzione delle quote di preammortamento e ammortamento, nonche' le condizioni di revoca. Per le domande che non hanno superato positivamente l'attivita' istruttoria il Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.
 
Art. 9
Disposizioni finali

1. Per quanto riguarda le modalita' di erogazione, il monitoraggio e i controlli e per quanto altro non disposto dal presente decreto si applicano le modalita' e i criteri previsti dalla direttiva.
2. Gli oneri per la gestione dell'intervento agevolativo di cui al presente decreto, comprensivi della remunerazione del gruppo di esperti di cui all'art. 7, comma 2, del soggetto gestore, dell'esperto di cui all'art. 8, comma 1 e delle commissioni per lo svolgimento dell'accertamento finale di spesa sono poste a carico delle risorse di cui all'art. 2, nel limite del 2 per cento delle risorse stesse.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 settembre 2013

Il Ministro: Zanonato

Registrato alla Corte dei conti il 1º ottobre 2013 Ufficio di controllo atti MISE, MIPAAF, registro n. 9, foglio n. 290
 
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