Gazzetta n. 258 del 4 novembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 18 ottobre 2013
Termini e condizioni per un servizio di peak shaving, durante il periodo invernale dell'anno termico 2013-2014.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale;
Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che il Ministero provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;
Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita' puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e in particolare l'art. 1, comma 1, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico emana atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell'energia elettrica, anche in funzione delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o piu' fornitori;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 che introduce il Piano di emergenza per fronteggiare eventi sfavorevoli per il sistema del gas naturale, adottato ai sensi dell'art. 8 comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, in conformita' con le disposizioni dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 994/2010;
Viste le possibili misure adottabili per far fronte allo stato di emergenza del sistema del gas naturale, definite nel Piano di emergenza per il sistema gas;
Considerato il previsto sottoutilizzo, allo stato attuale, del terminale di rigassificazione di Panigaglia e del terminale di rigassificazione al largo della costa nord-adriatica, nonche' di quello recentemente installato al largo della costa toscana, attualmente in fase di messa a punto, e che tale sottoutilizzo puo' rendere possibile l'uso di infrastrutture di rigassificazione anche per fronteggiare possibili eventi sfavorevoli per il sistema del gas;
Considerato che una misura di peak shaving puo' essere utilizzata per fare fronte a esigenze di richiesta di punta per il sistema del gas naturale per un limitato periodo di tempo, con funzioni diverse da quelle svolte da altre misure previste dal piano di emergenza quali il ricorso al contenimento dei consumi di gas da parte del settore termoelettrico tramite l'uso di impianti di produzione di energia elettrica alimentabili con combustibili diversi dal gas naturale;
Tenuto conto che, nella riunione dell'8 agosto 2013, il Comitato tecnico per l'emergenza ed il monitoraggio del sistema del gas ha delineato, al fine di far fronte ad una possibile emergenza, l'opportunita' di predisporre misure per una contemporanea adozione anche di interventi atti ad aumentare la capacita' di punta del sistema del gas naturale italiano in situazioni eccezionali di picco di domanda invernale, come l'utilizzo degli stoccaggi di GNL presenti nei terminali di rigassificazione;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 settembre 2013 che integra il Piano di emergenza di cui sopra, segnatamente al paragrafo 4.2.3, per prevedere, al raggiungimento del livello di emergenza e quale misura non di mercato, l'utilizzo di stoccaggio di GNL con funzioni di peak shaving;
Considerati i risultati delle verifiche effettuate dalle societa' Snam Rete Gas e GNL Italia, ciascuna per gli aspetti di competenza e come comunicate con note del 2 settembre 2013 su richiesta del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la sicurezza degli approvvigionamenti e le infrastrutture energetiche, a seguito della riunione del Comitato sopra ricordata;
Considerato quanto comunicato dalla societa' Adriatic LNG sul possibile utilizzo del terminale al largo della costa nord-adriatica per funzioni di peak shaving, in risposta alla nota del Ministero dello sviluppo economico in data 23 settembre 2013 (Prot. 0018654);
Sentito il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio nella riunione del 4 ottobre 2013 nel corso della quale, sulla base degli scenari prospettati, e' stata confermata l'opportunita' di predisporre misure di peak shaving mediante l'uso della capacita' di stoccaggio da parte di terminali di rigassificazione di GNL e la possibilita' di utilizzarli a tal fine, seppure con modalita' diverse;
Considerato che l'onere stimato per il sistema gas della misura di cui sopra e' atteso significativamente inferiore a quello di altre misure di emergenza di effetto comparabile;

Decreta:

Art. 1

Termini e condizioni per un servizio di peak shaving, durante il
periodo invernale dell'anno termico 2013-2014

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano per il periodo dal 1° novembre 2013 al 31 marzo 2014 dell'anno termico 2013/2014. Il servizio di peak shaving che puo' essere offerto dai terminali di rigassificazione di GNL operanti in Italia deve avvenire secondo i seguenti criteri:
a) effettuazione di una procedura a evidenza pubblica mediante la quale individuare soggetti disponibili a fornire, in tempo utile per il servizio di peak shaving da effettuare da gennaio a marzo 2014, una o piu' navi di GNL per la ricezione attraverso finestre di discarica non gia' contrattualizzate al servizio di terzi e lo stoccaggio prolungato di gas GNL nei serbatoi degli stessi impianti, per la parte non attualmente contrattualizzata al servizio di terzi ovvero non utilizzata dagli stessi, con riconsegna dello stesso gas al Punto di Scambio Virtuale (di seguito PSV) a decorrere dal 1° aprile 2014;
b) la partecipazione alla procedura e' aperta solamente ai soggetti che dispongano di navi abilitate alla discarica presso gli stessi terminali, che si impegnino a stipulare o siano titolari di contratti di approvvigionamento di GNL validi alla data di fornitura del servizio di peak shaving e che siano abilitati o si impegnino ad ottenere l'abilitazione a operare al PSV entro il 1° dicembre 2013;
c) il servizio e' aggiudicato (i) direttamente in base all'offerta economica, al netto degli oneri di rigassificazione, purche' l'offerta stessa sia inferiore a un valore stabilito dal Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas formulata con riferimento ai costi del servizio, e (ii) su conferma del Ministero ed entro un giorno dall'apertura delle offerte, ove l'offerta sia superiore a tale valore ma inferiore a un secondo valore anch'esso stabilito dal medesimo Ministero;
d) la fornitura dell'aggiudicatario di cui al punto a) e' costituita dalla messa a disposizione obbligatoria di un carico di GNL con eventuale disponibilita' in opzione di fornitura di ulteriori carichi con preavvisi di una o piu' settimane;
e) i soggetti gestori dei terminali che intendono offrire il servizio di peak shaving redigono la procedura di applicazione e la trasmettono al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; il Ministero, valuta la procedura, e ove ne ricorrano i presupposti, comunica il nulla osta al suo avvio entro due giorni dalla ricezione;
f) soggetti di cui alla lettera e) indicano le necessarie modifiche al codice di rigassificazione per rendere possibile il servizio di peak shaving di cui al presente decreto e le trasmettono all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
g) una volta ricevuta la fornitura attraverso la ricezione, lo scarico e lo stoccaggio prolungato del GNL di cui alla procedura, il servizio di peak shaving e' effettuato dai soggetti che siano gestori dei terminali di rigassificazione senza pregiudicare o modificare il programma di riconsegna degli utenti degli stessi terminali;
h) in caso di attuazione del servizio di peak shaving il gas naturale rigassificato e' ceduto al responsabile del bilanciamento da parte dei soggetti proprietari del GNL stoccato nei terminali ad un valore di riferimento determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed e' successivamente restituito, al PSV ed allo stesso valore, dal responsabile del bilanciamento agli stessi soggetti nel periodo che va dal 1° aprile 2014 al 30 aprile 2014.
 
Art. 2
Norme finali

1. Gli oneri del servizio di peak shaving, ivi inclusi tutti gli oneri documentati ed ammessi dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, sostenuti dal responsabile del bilanciamento e dai soggetti gestori del terminale, sono posti a carico del sistema nazionale del gas naturale secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta le delibere per consentire le necessarie modifiche ai relativi codici di rigassificazione e di trasporto.
3. Le procedure di peak shaving prevedono altresi' le penali a carico degli aggiudicatari della gara ad evidenza pubblica, di cui al punto 1, lettera a) dell'art. 1, per la mancata o ritardata consegna dei carichi di GNL contrattualizzati per la messa a disposizione del servizio di peak shaving.
4. In considerazione del fatto che il terminale installato al largo della costa toscana e' attualmente in fase di messa a punto e l'entrata in esercizio commerciale dello stesso e' prevista per il mese di dicembre 2013, la possibilita' di utilizzo anche di tale infrastruttura per il servizio di peak shaving nel periodo invernale dell'anno termico 2013-2014 e la individuazione delle relative modalita' sono rinviate a successive determinazioni del Ministero dello sviluppo economico.
5. Il presente decreto, avente natura provvedimentale, e' destinato alle imprese di rigassificazione ed alle imprese che gestiscono la rete nazionale del sistema del gas naturale, alle quali e' notificato da parte del Ministero dello sviluppo economico.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
Roma, 18 ottobre 2013

Il Ministro: Zanonato
 
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