Gazzetta n. 258 del 4 novembre 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 14 ottobre 2013 |
Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo riconoscimento reciproco, del prodotto fitosanitario «Maxcel 2 SL». |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Vista la domanda presentata dall'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe s.a.s, con sede legale in Parc d'Affaires de Crecy - 2, Rue Claude Chappe - Saint-Didier-Au-Mont-D'Or (Francia), finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «MaxCel 2 SL» a base della sostanza attiva 6-benziladenina, come fitoregolatore per il diradamento del melo, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009; Considerato che la documentazione presentata dall'impresa Sumitomo Chemical Agro Europe s.a.s per il rilascio di detta autorizzazione, gia' registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in Francia, e' stata esaminata e valutata positivamente nell'ambito di un Gruppo di esperti che afferiscono alla Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari in data 31 maggio 2013; Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari in data 12 giugno 2013; Vista la domanda con la quale e' stata richiesta all'Impresa di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare l'iter autorizzativo del prodotto; Vista la nota con la quale l'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe s.a.s, ha trasmesso la suddetta documentazione richiesta e necessaria al completamento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «MaxCel 2 SL»; Ritenuto pertanto, di autorizzare il prodotto fitosanitario, fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nell'allegato del reg. (UE) n. 540/2011; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:
L'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe s.a.s, con sede legale in Parc d'Affaires de Crecy - 2, Rue Claude Chappe - Saint-Didier-Au-Mont-D'Or (Francia), e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario MAXCEL 2 SL, a base della sostanza attiva 6-benziladenina, come fitoregolatore per il diradamento del melo, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. Il prodotto fitosanitario «MaxCel 2 SL» e' autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto fitosanitario di riferimento e' autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro. L'iscrizione e' valida fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nell'allegato del reg. (UE) n. 540/2011; Il prodotto e' confezionato nella taglia da 1, 2, 5, 10, 20 litri ed e' preparato nello stabilimento dell'Impresa A-Z Drying Inc. in 1000 Wallace Road, Osage - IA 50461 (USA). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15839. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente. E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 ottobre 2013
Il direttore generale: Borrello
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| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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