Gazzetta n. 260 del 6 novembre 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 18 ottobre 2013 |
Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione della legge n. 28 dicembre 1993, n. 580; Visti in particolare l'art. 11, comma 1, l'art. 14, comma 1, e l'art. 18, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, che prevedono l'approvazione dei modelli per la presentazione al registro delle imprese delle domande di iscrizione o di deposito da parte dei soggetti obbligati; Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2011, con il quale sono state da ultimo approvate le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico; Visto l'art. 44, comma 8, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dall'art. 1, comma 374 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, che prevede l'integrazione della modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali, secondo le indicazioni dagli stessi Enti fornite; Tenuto conto delle indicazioni fornite dall'ente previdenziale I.N.P.S., Istituto nazionale della previdenza sociale con note in data 8 maggio 2009, ad integrazione delle note 19 marzo 2007, 11 aprile 2007, 7 agosto 2009, 28 novembre 2011, da ultimo confermate con nota del 10 ottobre 2013; Visto l'art. 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di start-up innovative e incubatori certificati; Visti l'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e il decreto 8 febbraio 2013, n. 34, in materia di societa' tra professionisti; Visti l'art. 45, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e l'art. 36, comma 4 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recanti modifiche alla disciplina delle reti di imprese; Vista la legge 11 dicembre 2012, n. 224, recante modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, in materia di esercizio dell'attivita' di autoriparazione; Visto l'art. 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in materia di iscrizione nel registro delle imprese e di deposito nel medesimo registro del bilancio delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali; Visto il decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno; Visti gli articoli 3, comma 1 e seguenti del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e 9, comma 13 e seguenti del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recanti disposizioni in materia di societa' a responsabilita' limitata semplificata e di societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto; Visto l'art. 35, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante modifiche al testo dell'art. 2477 del codice civile, in tema di sindaco e revisore legali dei conti nella societa' a responsabilita' limitata; Vista la nota del Direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi di questo Ministero, del 5 agosto 2013, con la quale si chiedeva di integrare la modulistica del registro delle imprese con i dati relativi alle societa' cooperative ai fini dell'inserimento degli stessi nell'albo delle societa' cooperative; Ritenuto necessario procedere alla modifica delle specifiche tecniche al fine di adeguare le stesse alle disposizioni recate dalle norme sopra richiamate; Sentito il parere favorevole dell'Unione nazionale delle camere di commercio;
Decreta:
Art. 1
1. Sono approvate le specifiche tecniche di cui all'allegato A al presente decreto per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico. 2. Sono approvate le specifiche tecniche necessarie per la attivazione automatica della iscrizione agli enti previdenziali di cui all'art. 44 comma 8 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, integrate nel medesimo allegato A. 3. Sono inoltre approvate le specifiche tecniche necessarie per l'iscrizione delle societa' cooperative all'albo delle cooperative di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2004, come modificato dal decreto ministeriale 6 marzo 2013, integrate nel medesimo allegato A.
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| Allegato
PRINCIPALI NOVITA' RECATE DALLE SPECIFICHE FEDRA 6.7 Parte di provvedimento in formato grafico
FEDRA
"DENUNCE REGISTRO IMPRESE" Specifiche per la preparazione del "file-Pratica"
Rel. 6.7
(ottobre 2013) INDICE 1 - Istruzioni per la compilazione 2 - La "distinta di accompagnamento" 3 - Il "file-Pratica": nome del file 4 - Il "file-Pratica": la struttura logica 5 - Il "file-Pratica": la struttura fisica 6 - Il "file-Pratica": operazioni conclusive 6.1 - Formattazione del file-pratica 6.2 - Targatura del file-pratica 8 - File-Riepilogo 8.1 - Il "file-Riepilogo": nome del file 8.2 - Il "file-Riepilogo": la struttura logica 8.3 - Il "file-Riepilogo": la struttura fisica Allegato B-95 Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
1. Sono allegate sotto la lettera B, le istruzioni per la compilazione delle sezioni AC, rispettivamente del modello I1 (iscrizione alla gestione esercenti attivita' commerciali istituita presso l'I.N.P.S.), ed I2 (modifiche e cancellazione di posizioni gia' esistenti presso l'I.N.P.S.), entrambe redatte dal suddetto Ente previdenziale. 2. Le iscrizioni, variazioni e cancellazioni ai fini previdenziali dei soci di societa' di persone e a responsabilita' limitata operanti nel settore del commercio, del terziario e del turismo sono operate tramite la sezione AC della modulistica allegata di cui all'art. 1, commi 1 e 2. 3. Secondo le indicazioni dell'I.N.P.S., le iscrizioni, variazioni e cancellazioni a fini previdenziali delle imprese individuali, sono operate su base volontaria in via telematica o mediante supporto informatico, avvalendosi della modulistica di cui all'art. 1, commi 1 e 2. 4. Tutte le iscrizioni, variazioni e cancellazioni a fini previdenziali delle imprese individuali sono operate esclusivamente telematicamente o su supporto informatico mediante l'utilizzo della modulistica I1 e I2 di cui all'art. 1, commi 1 e 2, e la compilazione dei relativi campi AC.
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| Art. 3
1. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 29 novembre 2011, recante approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, con decorrenza dal giorno 1° febbraio 2014. 2. A partire dal giorno 1° aprile 2014, non sono piu' utilizzabili programmi informatici creati sulla base delle specifiche tecniche approvate con il decreto ministeriale 29 novembre 2011, e gli uffici del registro delle imprese non accettano domande o denunzie presentate utilizzando detti programmi informatici. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' disponibile sul sito internet del Ministero www.sviluppoeconomico.gov.it. Roma, 18 ottobre 2013
Il direttore generale: Vecchio
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