Gazzetta n. 261 del 7 novembre 2013 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI |
PROVVEDIMENTO 22 ottobre 2013 |
Modifiche al regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e riassicurazione) e di cui all'art. 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 9 approvato con delibera n. 187). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell'IVASS; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private ed, in particolare, gli artt. 110 e 112, il primo dei quali, al comma 3, attribuisce all'IVASS la facolta' di elevare, con regolamento, i limiti di copertura della polizza di assicurazione della responsabilita' civile professionale che sono tenuti a stipulare gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B del Registro, tenendo conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo; Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX e di cui all'art. 183 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni; Ritenuta la necessita', in attuazione dell'art. 110, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di apportare modifiche all'art. 11, comma 4, del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, per adeguare i massimali minimi di copertura della polizza di assicurazione della responsabilita' civile che sono tenuti a stipulare gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B del registro, considerato che l'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo registrato nel quinquennio 2008-2013 previsto dalla direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa e' stato pari all'11,64%;
A d o t t a il seguente provvedimento:
Art. 1
Modifiche all'art. 11 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006
1. All'art. 11 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I massimali di copertura della polizza sono di importo almeno pari a: a) per ciascun sinistro, € 1.250.618; b) all'anno globalmente per tutti i sinistri, € 1.875.927; Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario di cui alle sezioni A o B che richiedono l'iscrizione».
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| Art. 2 Entrata in vigore
1. Il presente Provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
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| Art. 3 Pubblicazione
1. II presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.
Roma, 22 ottobre 2013
Per il Direttorio Integrato Il Governatore della Banca d'Italia Visco
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