Gazzetta n. 262 del 8 novembre 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 26 luglio 2013 |
Criteri e modalita' per il riparto tra gli atenei delle risorse relative agli anni 2012 e 2013 e per la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico, a norma dell'art. 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (Decreto n. 665). |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante "Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 29, comma 19, che autorizza la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2011 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 per l'attuazione degli articoli 6, comma 14, e 8 - concernenti la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari ai fini dell'attribuzione degli scatti, e la revisione del trattamento economico degli stessi - prevedendo altresi' che con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze siano indicati criteri e modalita' per l'attuazione ai fini della ripartizione delle risorse tra gli atenei e la selezione dei destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico; Visto l'art. 49, comma 3-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che, a valere sulle risorse previste dal predetto art. 29, comma 19, della legge n. 240 del 2010 e limitatamente all'anno 2012, ha disposto la riserva di una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalita' di cui all'art. 5, comma 3, lettera g), della medesima legge; Visto l'art. 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto, per gli anni 2011, 2012 e 2013, la disapplicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo e di progressione automatica degli stipendi per il personale non contrattualizzato; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche; Visto l'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, recante regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della legge n. 240 del 2010; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto 21 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2011, con il quale sono stati definiti criteri e modalita' per la ripartizione delle risorse di cui all'art. 29, comma 19 della citata legge n. 240 del 2010 (quota 2011); Visto lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per gli esercizi finanziari 2012 e 2013, pari a 50 milioni di euro per il 2012 e 50 milioni di euro per il 2013; Tenuto conto che l'art. 49, comma 3-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, a valere sulle risorse previste dal predetto art. 29, comma 19, della legge n. 240 del 2010 e limitatamente all'anno 2012, ha riservato una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalita' di cui all'art. 5, comma 3, lettera g), della medesima legge; Considerato che detta quota determinata sulla base dei soggetti aventi diritto e rilevati al 31 dicembre 2012 e' pari ad € 10.181.686; Ritenuta la necessita' di definire criteri e modalita' per la ripartizione alle universita' dell' importo di € 39.818.314 al netto della quota destinata alle finalita' di cui all'art. 5, comma 3, lettera g), della legge n. 240 del 2010 (quota 2012) e 50 milioni di euro (quota 2013);
Decreta:
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce criteri e modalita' per l'attuazione dell'art. 29, comma 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con riferimento alla ripartizione tra gli atenei delle risorse autorizzate per l'anno 2012, pari a € 39.818.314, e per l'anno 2013, pari a € 50.000.000, nonche' alla selezione dei destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche agli istituti universitari ad ordinamento speciale.
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| Art. 2 Riparto delle risorse per l'anno 2012
1. Sono soggetti ammissibili all'intervento per l'anno 2012 i professori e ricercatori che avrebbero maturato nel 2012 la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. Le risorse relative all'anno 2012, pari a € 39.818.314, sono ripartite fra le universita' in maniera proporzionale alla consistenza numerica complessiva dei soggetti ammissibili all'intervento ai sensi del comma 1, in servizio presso ciascuna di esse.
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| Art. 3 Riparto delle risorse per l'anno 2013
1. Sono soggetti ammissibili all'intervento per l'anno 2013 i professori e ricercatori che avrebbero maturato nel 2013 la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. Le risorse relative all'anno 2013, pari a 50 milioni di euro, sono ripartite fra le universita' in maniera proporzionale alla consistenza numerica complessiva dei soggetti ammissibili all'intervento ai sensi del comma 1, in servizio presso ciascuna di esse.
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| Art. 4
Criteri per la selezione dei destinatari dell'intervento per gli anni 2012 e 2013
1. Ciascuna universita', per ciascuno degli anni 2012 e 2013, distribuisce le risorse assegnate in misura proporzionale alla consistenza numerica nell'anno di riferimento dei soggetti ammissibili per ruolo e per fascia, con facolta' di utilizzare, per motivate esigenze, fino a un terzo delle risorse cosi' distribuite a favore di diverso ruolo o fascia. Le risorse sono attribuite a professori e ricercatori esclusivamente secondo criteri di merito accademico e scientifico. I procedimenti di selezione, basati sulla valutazione comparativa dei candidati, sono disciplinati dall'universita' con proprio regolamento, osservando i seguenti criteri: a) previsione di criteri e procedimenti distinti per ruolo e per fascia; b) ammissione al procedimento per ciascuno degli anni 2012 o 2013 dei soggetti aventi diritto, rispettivamente ai sensi dell'art. 2 o 3, che hanno presentato domanda; c) presentazione da parte dei candidati della relazione sul complesso delle attivita' didattiche, di ricerca e gestionali svolte, ai sensi dell'art. 6, comma 14 della citata legge n. 240 del 2010; d) assolvimento da parte dei candidati dei compiti loro affidati nel triennio precedente, in relazione allo stato giuridico e alle esigenze dell'ateneo di appartenenza; e) accertamento da parte della autorita' accademica della effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel triennio precedente; f) verifica della qualita' della produzione scientifica nel triennio precedente sulla base di criteri adottati a livello internazionale. 2. Per l'anno 2012, le risorse sono attribuite da ciascuna universita', fino ad esaurimento, come incentivo una tantum ai professori e ricercatori che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria e comunque nel limite del sessanta per cento dei soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 2, comma 1, per ciascun ruolo e fascia. 3. Per l'anno 2013, le risorse sono attribuite da ciascuna universita', fino ad esaurimento, come incentivo una tantum ai professori e ricercatori che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria e comunque nel limite del sessanta per cento dei soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 3, comma 1, per ciascun ruolo e fascia. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Roma, 26 luglio 2013
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Carrozza Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni
Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 13, foglio n. 235
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