Gazzetta n. 264 del 11 novembre 2013 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104
Testo del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 214 del 12 settembre 2013), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Welfare dello studente

1. Al fine di favorire il raggiungimento dei piu' alti livelli negli studi nonche' il conseguimento del pieno successo formativo, incrementando l'offerta di servizi per facilitare l'accesso e la frequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013-2014, e' autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti, (( anche con disabilita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, )) delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso dei requisiti di cui al comma 2.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base di requisiti inerenti a:
(( a) (soppressa); ))
b) esigenza di servizi di (( trasporto e assistenza specialistica anche con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilita' di cui al comma 1 del presente articolo ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, )) non soddisfatta con altri benefici erogati da amministrazioni pubbliche;
c) condizioni economiche individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, e successive modificazioni.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare (( entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione )) del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite tra le regioni, sulla base del numero degli studenti, le risorse di cui al comma 1 e sono definiti la tipologia dei benefici e i requisiti per l'accesso agli stessi, nonche' le modalita' di monitoraggio dei risultati ottenuti. (( Nei successivi trenta giorni ciascuna regione provvede, con eventuale pubblicazione di un bando, a definire la natura e l'entita' dei benefici per gli studenti, da erogare fino a esaurimento delle risorse, e a individuarne i beneficiari. ))
4. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei limiti dell'importo previsto, sono esclusi dai limiti del patto di stabilita' interno delle regioni.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
febbraio 1992, n. 39, S.O.:
"Art. 3. (Soggetti aventi diritto)
(Omissis).
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita'
determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei
servizi pubblici.
( Omissis).".
Il testo del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.
Il testo del Decreto Legislativo. 31 marzo 1998, n. 109
(Definizioni di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59,
comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90.
 
Art. 2
Diritto allo studio

1. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per il diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui.
2. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei limiti degli importi previsti per ciascun anno, sono esclusi dai limiti del patto di stabilita' interno delle regioni.
(( 2-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo modalita' da definire con successivo decreto ministeriale, invia entro il 31 marzo di ciascun anno a tutti gli studenti iscritti agli ultimi due anni di corso delle scuole secondarie di secondo grado, per via telematica, un opuscolo informativo sulle borse di studio di cui al comma 1 del presente articolo, con l'indicazione dei criteri e delle modalita' per accedervi, nonche' degli indirizzi web di tutti gli organismi regionali per il diritto allo studio.
2-ter. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo le parole: «delle regioni» sono inserite le seguenti: «, oltre al gettito di cui alla lettera b),».
2-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' inserito il seguente:
«1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68». ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo della lettera a) comma 1, dell'art.
18, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione
della normativa di principio in materia di diritto allo
studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista
dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e
d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3,
lettera f), e al comma 6), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 2012, n. 126:
"Art. 18. Sistema di finanziamento
1. Nelle more della completa definizione dei LEP e di
quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68, il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli
strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di
cui all'articolo 7, comma 2, a tutti gli studenti capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i
requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 e' coperto
con le seguenti modalita':
a) dal fondo integrativo statale per la concessione di
borse di studio, appositamente istituito a decorrere
dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del
Ministero, sul quale confluiscono le risorse previste a
legislazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147, e di
cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre
2011, n. 183, e da assegnare in misura proporzionale al
fabbisogno finanziario delle regioni;
(Omissis.".
Si riporta il testo della lettera c), comma 1,
dell'art. 18, del citato Decreto Legislativo n. 68 del
2012, come modificato dalla presente legge:
"Art. 18. Sistema di finanziamento
1. Nelle more della completa definizione dei LEP e di
quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68, il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli
strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di
cui all'articolo 7, comma 2, a tutti gli studenti capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i
requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 e' coperto
con le seguenti modalita':
a) (Omissis).
b) dal gettito derivante dall'importo della tassa
regionale per il diritto allo studio istituita, ai sensi
dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 8;
c) dalle risorse proprie delle regioni,oltre al gettito
di cui alla lettera b), in misura pari ad almeno il 40 per
cento dell'assegnazione relativa al fondo integrativo
statale.".
Si riporta il testo dell'art. 48 del Decreto
Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
2011, n. 226, S.O., come modificato dalla presente legge:
"Art. 48. Destinazione dei beni e delle somme
1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia:
a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere
utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che
non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle
vittime dei reati di tipo mafioso;
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante
trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati,
confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni
societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni
finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo
mafioso;
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti
personali. Se la procedura di recupero e' antieconomica,
ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilita' del debitore
svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore
risulti insolvibile, il credito e' annullato con
provvedimento del direttore dell'Agenzia.
1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle
somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la
concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18 del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

2. La disposizione del comma 1 non si applica alle
somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi
ai beni aziendali confiscati.
3. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita' di
giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove
idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi
allo svolgimento delle attivita' istituzionali di
amministrazioni statali, agenzie fiscali, universita'
statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante
interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli
stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati
di tipo mafioso;
b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa
autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati
dall'Agenzia per finalita' economiche;
c) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, in
via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e'
sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione.
Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito
elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene
periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con
adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati
concernenti la consistenza, la destinazione e
l'utilizzazione dei beni nonche', in caso di assegnazione a
terzi, i dati identificativi del concessionario e gli
estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.
Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso
associazioni, possono amministrare direttamente il bene o,
sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in
concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi
di trasparenza, adeguata pubblicita' e parita' di
trattamento, a comunita', anche giovanili, ad enti, ad
associazioni maggiormente rappresentative degli enti
locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e
centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, nonche' alle associazioni di protezione
ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La
convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le
modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di
risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo. I beni
non assegnati possono essere utilizzati dagli enti
territoriali per finalita' di lucro e i relativi proventi
devono essere reimpiegati esclusivamente per finalita'
sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha
provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il
sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo
stato della procedura;
d) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile
e' sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74
del citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune puo'
amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente,
assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo
i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico,
ad associazioni, comunita' o enti per il recupero di
tossicodipendenti operanti nel territorio ove e' sito
l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha
provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
con poteri sostitutivi.
4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui
al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese
di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico
giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di
entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato
di previsione del Ministero dell'interno al fine di
assicurare il potenziamento dell'Agenzia.
5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile
effettuare la destinazione o il trasferimento per le
finalita' di pubblico interesse ivi contemplate, sono
destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita,
osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del
codice di procedura civile. L'avviso di vendita e'
pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta
pubblicazione viene data altresi' notizia nei siti internet
dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia interessata. La
vendita e' effettuata per un corrispettivo non inferiore a
quello determinato dalla stima formulata ai sensi
dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data
di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano
all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo
indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita
non puo', comunque, essere determinato in misura inferiore
all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto
salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la
vendita e' effettuata agli enti pubblici aventi tra le
altre finalita' istituzionali anche quella
dell'investimento nel settore immobiliare, alle
associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie
e utilita' per il perseguimento dell'interesse pubblico e
alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non
possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque
anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e
quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa
disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del
decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata
un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni
informazione utile affinche' i beni non siano acquistati,
anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono
confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla
criminalita' organizzata ovvero utilizzando proventi di
natura illecita.
6. Il personale delle Forze armate e il personale delle
Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie
alle quali e' riconosciuto il diritto di opzione
prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita
di cui al comma 5.
7. Gli enti territoriali possono esercitare la
prelazione all'acquisto dei beni di cui al comma 5. Con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalita' e
le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del
presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto
regolamento e' comunque possibile procedere alla vendita
dei beni.
8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello
Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne
disciplina le modalita' operative:
a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di
continuazione o di ripresa dell'attivita' produttiva, a
titolo oneroso, a societa' e ad imprese pubbliche o
private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico
dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti
dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono
privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento
dei livelli occupazionali. I beni non possono essere
destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori
dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi
soci e' parente, coniuge, affine o convivente con il
destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei
suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti
indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19
marzo 1990, n. 55;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a
quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a
soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una
maggiore utilita' per l'interesse pubblico o qualora la
vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle
vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita
disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni,
l'affittuario puo' esercitare il diritto di prelazione
entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del
bene da parte dell'Agenzia;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore
utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione
medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei
reati di tipo mafioso, con le medesime modalita' di cui
alla lettera b).
9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o
dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono,
al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia
per essere versati all'apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato e riassegnati per le finalita'
previste dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre
2008, n. 181.
10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al
comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita
degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per
essere riassegnati, previo versamento all'entrata del
bilancio dello Stato, nella misura del 50 per cento al
Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza
pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura
del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per
assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici
giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza
con gli obiettivi di stabilita' della finanza pubblica.
11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei
beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione
privata ovvero, qualora ragioni di necessita' o di
convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo
richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi
contratti e' richiesto il parere di organi consultivi solo
per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di
licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa
privata.
12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri,
possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in
attivita' istituzionali ovvero destinati ad altri organi
dello Stato, agli enti territoriali o ad associazioni di
volontariato che operano nel sociale.
12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera,
macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo
per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso
pubblico.
13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e
dei commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente
esecutivi.
14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente
articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da
qualsiasi imposta.
15. Quando risulti che i beni confiscati dopo
l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per
interposta persona, nella disponibilita' o sotto il
controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di
confisca, si puo' disporre la revoca dell'assegnazione o
della destinazione da parte dello stesso organo che ha
disposto il relativo provvedimento.".
 
Art. 3

Premi di studio per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica

1. Al fine di sostenere la formazione artistica presso le Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, promuovendone l'eccellenza, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, premi a favore degli studenti iscritti, nell'anno accademico 2013-2014, presso le suddette Istituzioni. (( I bandi stabiliscono i settori di intervento, con particolare riguardo a progetti di ricerca di rilevanza nazionale e iniziative nazionali di promozione del settore AFAM, )) l'importo dei (( singoli premi )) nei limiti delle risorse disponibili, nonche' le modalita' per la presentazione delle domande, anche in via telematica, per la formazione delle commissioni e per la valutazione dei candidati.
2. I soggetti di cui al (( comma 1 )) sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:
a) per i residenti in Italia, condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;
b) per i non residenti in Italia, condizioni economiche comprovate mediante autocertificazione;
c) valutazione del merito artistico mediante audizioni e verifica della qualita' delle opere artistiche eventualmente prodotte.
3. (( I premi sono attribuiti )) fino a esaurimento delle risorse e (( sono cumulabili con le borse di studio )) assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. La comunicazione della graduatoria e l'individuazione dei destinatari dei premi sono effettuate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il (( 31 marzo 2014 attraverso il sito internet istituzionale del medesimo Ministero. ))
4. Ai fini del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 3 milioni per l'anno 2014.
Riferimenti normativi

Si riporta il comma 1 dell'art. 2 della legge 21
dicembre 1999 n. 508 (Riforma delle Accademie di belle
arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per
le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2:
"Art. 2. Alta formazione e specializzazione artistica e
musicale
1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di
arte drammatica e gli ISIA, nonche', con l'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di
musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti
musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle
istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della
Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti
autonomi, il sistema dell'alta formazione e
specializzazione artistica e musicale. Le predette
istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle
norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno
espresso riferimento.".
Il decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109
(Definizioni di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59,
comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale18 aprile 1998, n. 90.
 
Art. 4
Tutela della salute nelle scuole

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni (( del sistema educativo di istruzione e di formazione». ))
(( 1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto alla applicazione del divieto non puo' rifiutare l'incarico. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo. ))
2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi (( e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, )) comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunita' di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonche' presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
4. (( I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attivita' formative finalizzate all'educazione alla salute. ))
5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli (( locali, stagionali e biologici )) nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione alimentare, (( anche in collaborazione con associazioni e organizzazioni di acquisto solidale, )) anche nell'ambito di iniziative gia' avviate. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite le modalita' per l'attuazione del presente comma. (( All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
(( 5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adotta specifiche linee guida, sentito il Ministero della salute, per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati, ossia contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitriti o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari, e per incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia.
5-ter. Dall'attuazione del comma 5-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma 5, nei bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di eta', i relativi soggetti appaltanti devono prevedere che sia garantita un'adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica, nonche' l'attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato «dieta mediterranea», consistente in un'alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonche' pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici. I suddetti bandi prevedono altresi' un'adeguata quota di prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia.
5-quinquies. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per quanto riguarda le attivita' da svolgersi nelle istituzioni scolastiche, al fine di favorire la consapevolezza dei rischi connessi ai disturbi del comportamento alimentare, elabora programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative gia' avviate.
5-sexies. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato, da ultimo, dal comma 1 del presente articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 10-bis e' soppresso;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«10-ter. La pubblicita' di marchi di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina e' consentita a condizione che riporti, in modo chiaramente visibile:
a) la dicitura: "presenza di nicotina";
b) l'avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina.
10-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitamente ai rappresentanti della produzione, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalita' e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina.
10-quinquies. E' vietata la pubblicita' di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina che:
a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;
b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della salute;
c) rappresenti minori di anni diciotto intenti all'utilizzo di sigarette elettroniche.
10-sexies. E' vietata la pubblicita' diretta o indiretta delle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori.
10-septies. E' vietata la pubblicita' radiotelevisiva di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
10-octies. E' vietata in qualsiasi forma la pubblicita' di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina:
a) sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori;
b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione da parte dei minori.
10-novies. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 10-ter a 10-octies e' punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. La sanzione e' raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.
10-decies. La sanzione di cui al comma 10-novies si applica altresi' alle industrie produttrici e ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonche' ai proprietari delle sale cinematografiche». ))

Riferimenti normativi

Il testo della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione), modificata dalla presente legge, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15,
S.O.
Si riporta il testo della lettera b) dell'art. 4, della
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14
dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11
del 15 gennaio 1996:
"4. Per l'attuazione delle presenti direttive saranno
curati i seguenti adempimenti:
a) (Omissis).
b) i dirigenti preposti alle strutture amministrative e
di servizio individueranno in ciascuna di esse uno o piu'
funzionari incaricati di procedere alla contestazione di
eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne
all'autorita' competente, come previsto dalla legge 24
novembre 1981, n. 689;
c) e d (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 11 novembre
1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su
mezzi di trasporto pubblico), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 5 dicembre 1975, n. 322:
"Art. 7. 1. I trasgressori alle disposizioni
dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura
della sanzione e' raddoppiata qualora la violazione sia
commessa in presenza di una donna in evidente stato di
gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a
dodici anni.
2. Le persone indicate all'articolo 2, che non
ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo,
sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro
2.000; tale somma viene aumentata della meta' nelle ipotesi
contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b).
3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella
presente legge non e' trasmissibile agli eredi.".
Si riporta il testo dell'art. 51 della citata legge n.
3 del 2003, come modificato dalla presente legge.
"Art. 51. Tutela della salute dei non fumatori.
1. E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione
di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali
contrassegnati.
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche
alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del
sistema educativo di istruzione e di formazione.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1,
lettera b), devono essere dotati di impianti per la
ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente
funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del
diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli
impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono
definite, entro centottanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di recepimento di un accordo tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, su proposta del Ministro
della salute. Con lo stesso provvedimento sono definiti i
locali riservati ai fumatori nonche' i modelli dei cartelli
connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma
1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o
piu' locali di superficie prevalente rispetto alla
superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro della
salute, possono essere individuati eventuali ulteriori
luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto
delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale
regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui
le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente
devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente
articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7
della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito
dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448.
6. Al fine di consentire una adeguata attivita' di
informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di
categoria piu' rappresentative, le disposizioni di cui ai
commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso
un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento
di cui al comma 2.
7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono
ridefinite le procedure per l'accertamento delle
infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle
sanzioni nonche' l'individuazione dei soggetti legittimati
ad elevare i relativi processi verbali, di quelli
competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni
accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative
sanzioni
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non
comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11
della legge 11 novembre 1975, n. 584.
10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il
divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.
10-bis. Il Ministero della salute esercita il
monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti
dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di
promuovere le necessarie iniziative anche normative a
tutela della salute.
10-ter. La pubblicita' di marchi di liquidi o ricariche
per sigarette elettroniche contenenti nicotina e'
consentita a condizione che riporti, in modo chiaramente
visibile:
a) la dicitura: "presenza di nicotina";
b) l'avvertimento sul rischio di dipendenza da
nicotina.
10-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, le emittenti
radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie
pubblicitarie, unitamente ai rappresentanti della
produzione, adottano un codice di autoregolamentazione
sulle modalita' e sui contenuti dei messaggi pubblicitari
relativi alle ricariche per sigarette elettroniche
contenenti nicotina.
10-quinquies. E' vietata la pubblicita' di liquidi o
ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina
che:
a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai
minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla
trasmissione degli stessi;
b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che
non siano espressamente riconosciute dal Ministero della
salute;
c) rappresenti minori di anni diciotto intenti
all'utilizzo di sigarette elettroniche.
10-sexies. E' vietata la pubblicita' diretta o
indiretta delle ricariche per sigarette elettroniche
contenenti nicotina nei luoghi frequentati prevalentemente
dai minori.
10-septies. E' vietata la pubblicita' radiotelevisiva
di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche
contenenti nicotina nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
10-octies. E' vietata in qualsiasi forma la pubblicita'
di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche
contenenti nicotina:
a) sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai
minori;
b) nelle sale cinematografiche in occasione della
proiezione di film destinati prevalentemente alla visione
da parte dei minori.
10-novies. La violazione delle disposizioni di cui ai
commi da 10-ter a 10-octies e' punita con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da
euro 5.000 a euro 25.000. La sanzione e' raddoppiata per
ogni ulteriore trasgressione.
10-decies. La sanzione di cui al comma 10-novies si
applica altresi' alle industrie produttrici e ai
responsabili delle emittenti radio-televisive e degli
organi di stampa nonche' ai proprietari delle sale
cinematografiche.".
 
Art. 5
Potenziamento dell'offerta formativa

(( 01. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca avvia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale, come previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, al fine di garantirne l'innovazione permanente, l'aggiornamento agli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica e il confronto con gli indirizzi culturali emergenti, nonche' l'adeguamento alle esigenze espresse dalle universita', dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dagli istituti tecnici superiori e dal mondo del lavoro e delle professioni. Il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale devono concludersi entro dodici mesi dal loro avvio e i relativi risultati sono considerati nella ridefinizione degli indirizzi, dei profili e dei quadri orari di cui ai citati regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 87, n. 88 e n. 89 del 2010. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
1. Nelle more dell'ulteriore potenziamento dell'offerta formativa negli istituti tecnici e professionali, per consentire il tempestivo adeguamento dei programmi, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti (( dai regolamenti di cui ai decreti )) del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi al riordino degli istituti tecnici e professionali, sono integrati, in una delle due classi del primo biennio, da un'ora di insegnamento di «geografia generale ed economica» laddove non sia gia' previsto l'insegnamento di geografia. A tale fine e' autorizzata la spesa di euro (( 3,3 milioni )) nell'anno 2014 e di euro 9,9 milioni a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine di promuovere la formazione continua dei docenti della scuola e la consapevole fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento agli studenti delle scuole, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fermo restando quanto previsto nell'articolo 119 del (( codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al )) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ferma restando la possibilita' di concludere convenzioni con le Regioni per coordinare le rispettive iniziative in materia, bandisce un concorso per la realizzazione di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o (( nelle istituzioni culturali e scientifiche. )) Al concorso possono partecipare le universita', (( le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, )) e le istituzioni scolastiche, le quali elaborano i progetti acquisendo l'assenso dei musei interessati, che partecipano alla progettazione mediante i rispettivi servizi didattici, ed eventuali cofinanziamenti da parte di fondazioni di origine bancaria o di altri enti pubblici o privati. Gli enti e le istituzioni che ricevono finanziamenti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la diffusione della cultura possono cofinanziare i progetti. Non puo' essere finanziato piu' di un progetto per ogni museo. I criteri e le modalita' di selezione, tali da assicurare il finanziamento di un congruo numero di progetti e la loro adeguata distribuzione sul territorio nazionale, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il (( Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. )) Il concorso e' bandito entro il 31 dicembre 2013. I progetti sono realizzati dai docenti delle universita', delle (( istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, )) o delle istituzioni scolastiche, con la partecipazione degli studenti, e possono riguardare l'organizzazione di mostre all'interno dei musei, l'elaborazione di guide e percorsi per i visitatori, la realizzazione di aule o laboratori multimediali, l'elaborazione di libri o di materiale illustrativo (( audio-video e multimediale, anche pubblicati con licenze aperte che ne permettano la diffusione e la distribuzione gratuita senza diritti patrimoniali di autori o eventuali editori, )) relativi al museo. I progetti devono includere tutte le spese per la loro realizzazione senza determinare oneri diretti o riflessi ai musei in cui si svolgono i progetti medesimi.
3. Per l'anno 2014 e' autorizzata, per le finalita' di cui al comma 2, la spesa di euro 3 milioni.
4. All'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte del Fondo di cui al comma 1 e' espressamente destinata al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attivita' didattica laboratoriale secondo parametri di alta professionalita'. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca individua con proprio decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i quali e' possibile presentare proposte di progetto finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi del primo periodo.».
(( 4-bis. L'amministrazione scolastica puo' promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedono attivita' di carattere straordinario, anche ai fini del contrasto della dispersione scolastica, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie d'istituto a seguito della mancata disponibilita' del personale inserito nelle suddette graduatorie provinciali. A tale fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene nell'ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale e' riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 75 del 19 aprile 2001 nonche' nelle graduatorie d'istituto. E' riconosciuta la medesima valutazione del servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio, nelle graduatorie di istituto previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 62 del 13 luglio 2011 e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 104 del 10 novembre 2011. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai progetti promossi nell'anno scolastico 2012-2013. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4-ter. Ai fini dell'implementazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attivita' di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente la definizione dei diritti e dei doveri degli studenti dell'ultimo biennio della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. Il regolamento ridefinisce altresi' le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero impegnati in attivita' di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori. Il regolamento provvede altresi' all'individuazione analitica delle disposizioni legislative con esso incompatibili, che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
4-quater. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, dopo le parole: «formazione integrale delle bambine e dei bambini» sono inserite le seguenti: «, anche promuovendo il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese,». ))

Riferimenti normativi

Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante
norme per il riordino degli istituti professionali, a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 giugno 2010, n. 137, S.O.
Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante
norme per il riordino degli istituti tecnici a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 giugno 2010, n. 137, S.O.
Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 (Regolamento recante
revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 119 del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137.),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004,
n. 45, S.O.:
"Art. 119. Diffusione della conoscenza del patrimonio
culturale.
1. Il Ministero puo' concludere accordi con i Ministeri
della pubblica istruzione e dell'universita' e della
ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio
culturale e favorirne la fruizione.
2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i
responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di
cui all'articolo 101 possono stipulare apposite convenzioni
con le universita', le scuole di ogni ordine e grado,
appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nonche'
con ogni altro istituto di formazione, per l'elaborazione e
l'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento, dei
connessi percorsi didattici e per la predisposizione di
materiali e sussidi audiovisivi, destinati ai docenti ed
agli operatori didattici. I percorsi, i materiali e i
sussidi tengono conto della specificita' dell'istituto di
formazione e delle eventuali particolari esigenze
determinate dalla presenza di persone con disabilita'.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 della legge
21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle
arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per
le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati.), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2:
"1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale
di arte drammatica e gli ISIA, nonche', con l'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di
musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti
musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle
istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della
Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti
autonomi, il sistema dell'alta formazione e
specializzazione artistica e musicale. Le predette
istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle
norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno
espresso riferimento.".
Si riporta il testo della lettera c) del comma 605
dell'art 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2007), .
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n.
299, S.O. :
"605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita'
dell'amministrazione scolastica attraverso misure e
investimenti, anche di carattere strutturale, che
consentano il razionale utilizzo della spesa e diano
maggiore efficacia ed efficienza al sistema
dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della
pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
(omissis)
c) la definizione di un piano triennale per
l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con
il Ministero dell'economia e delle finanze e con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, circa la concreta fattibilita' dello
stesso, per complessive 150.000 unita', al fine di dare
adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di
evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu'
funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese
ad abbassare l'eta' media del personale docente. Analogo
piano di assunzioni a tempo indeterminato e' predisposto
per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA), per complessive 30.000 unita'. Le nomine disposte in
attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono
conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia
di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente
all'applicazione del piano triennale, il Ministro della
pubblica istruzione realizza un'attivita' di monitoraggio
sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, riferisce alle
competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di
individuare nuove modalita' di formazione e abilitazione e
di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di
reclutamento del personale docente, nonche' di verificare,
al fine della gestione della fase transitoria,
l'opportunita' di procedere a eventuali adattamenti in
relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con
effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono
trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi
gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per
il biennio 2007-2008 per i docenti gia' in possesso di
abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di
abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di
entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti
speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97
del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali
accademici di secondo livello ad indirizzo didattico
(COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i
Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza
della formazione primaria. La predetta riserva si intende
sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), e'
successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e
dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie
ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e
titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per
l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente
previsto dalla presente lettera, e' abrogata con effetto
dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3),
lettera h), della tabella di valutazione dei titoli
allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E'
fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi
prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in
possesso dell'abilitazione in educazione musicale,
conseguita entro la data di scadenza dei termini per
l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio
2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di
insegnamento che, alla data di entrata in vigore della
legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi
compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, e' riconosciuto il
diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle
graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola
media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono
comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato
gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso.
Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni
scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta
completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla
nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove
concorsuali della procedura riservata bandita con decreto
del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.
76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa
procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati
ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per
cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione
al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si
procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato
alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite
con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 100 del 20
dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3
ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di
ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime
procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle
rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi
corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a
domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi
a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali
previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive
graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al
corso di formazione previsto dal precedente periodo deve
essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio. Le nomine, fermo restando il regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo
39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime
procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso
riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre
2002 sono, altresi', inseriti, ulteriormente in coda,
coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima
procedura il corso di formazione, superando il successivo
esame finale, ma che risultano privi del requisito di
almeno un anno di incarico di presidenza;
(Omissis).".
Si riporta l'art. 554 del Decreto Legislativo 16 aprile
1994 n. 297 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.:
"Art. 554. Accesso ai ruoli della terza e quarta
qualifica funzionale.
1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono
effettuate mediante concorsi provinciali per titoli,
indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico,
dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del
Ministro della pubblica istruzione, la quale indichera',
fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione .
2. Ai predetti concorsi e' ammesso il personale A.T.A.
non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato,
senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei
ruoli per i quali i concorsi sono indetti. E' consentita la
partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in
cui si presta servizio alla data di pubblicazione del
bando.
3. Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato
almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in
qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono
stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la
qualifica immediatamente inferiore.
4. Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al
presente articolo si prescinde dal limite massimo di eta'
previsto dalle vigenti disposizioni.
5. Le assunzioni nei ruoli della terza qualifica sono
effettuate tramite le apposite liste di collocamento
previste dalla legge, previo esaurimento delle graduatorie
di conferimento delle supplenze annuali gia' compilate alla
data del 5 luglio 1988, salvo quanto previsto dall'art.
587.
6. I titoli di studio richiesti sono stabiliti con
regolamento. Per l'accesso ai posti relativi ai profili
professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore
amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con
propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio
da ritenere equivalenti al diploma di qualifica
professionale richiesto per l'ammissione al concorso.
7. Le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma
1 hanno carattere permanente e sono integrate a seguito di
ciascuno dei successivi concorsi. A tal fine coloro che
presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel
posto spettante in base al punteggio complessivo riportato
e i concorrenti gia' compresi in graduatoria, ma non ancora
nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad
ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei
nuovi titoli, purche' abbiano presentato apposita domanda
di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di
cui al bando di concorso.
8. Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti
disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie permanenti,
integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati. ".
Il Decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 75
del 19 aprile 2001 e' pubblicato sul sito del MIUR.
Il Decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 62 del 13 luglio 2011
e' pubblicato sul sito del MIUR.
Il Decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 104 del 10 novembre
2011 e' pubblicato sul sito del MIUR.
Si riporta il comma 2 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O. :
"Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(Omissis).".
Si riporta l'articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53
(Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n. 77:
"Art. 4. Alternanza scuola-lavoro.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18
della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare
agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di
eta' la possibilita' di realizzare i corsi del secondo
ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalita' di
realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e
valutata dall'istituzione scolastica e formativa in
collaborazione con le imprese, con le rispettive
associazioni di rappresentanza e con le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, che
assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base,
l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del
lavoro, il Governo e' delegato ad adottare, entro il
termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge e ai sensi dell'articolo 1,
commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto
legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni
maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni,
attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro,
sotto la responsabilita' dell'istituzione scolastica o
formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le
rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con
enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo
settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi
di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di
lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito
dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il
sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed
assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le
regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e
formazione professionale di corsi integrati che prevedano
piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi,
coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso
degli operatori di ambedue i sistemi;
b) fornire indicazioni generali per il reperimento e
l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla
realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli
incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese
come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;
c) indicare le modalita' di certificazione dell'esito
positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti
formativi acquisiti dallo studente.
2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti
con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si
avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti
nel quadro della valorizzazione della professionalita' del
personale docente. ".
Il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77
(Definizione delle norme generali relative all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della L. 28 marzo
2003, n. 53), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
maggio 2005, n. 103.
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
aprile 2008, n. 101, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle
norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al
primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della
L. 28 marzo 2003, n. 53.), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1. Finalita' della scuola dell'infanzia.
1. La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di
durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo
affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e
sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le
potenzialita' di relazione, autonomia, creativita',
apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza
delle opportunita' educative; nel rispetto della primaria
responsabilita' educativa dei genitori, contribuisce alla
formazione integrale delle bambine e dei bambini,anche
promuovendo il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei
primi elementi della lingua inglese, e, nella sua autonomia
e unitarieta' didattica e pedagogica, realizza il profilo
educativo e la continuita' educativa con il complesso dei
servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
2. E' assicurata la generalizzazione dell'offerta
formativa e la possibilita' di frequenza della scuola
dell'infanzia. A tali fini si provvede attraverso ulteriori
decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge 28
marzo 2003, n. 53, nel rispetto delle modalita' di
copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8,
della predetta legge.
3. Al fine di realizzare la continuita' educativa di
cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono
appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e
degli enti locali.".
 
Art. 6
Contenimento del costo dei libri scolastici
e dei materiali didattici integrativi

1. Al fine di consentire la disponibilita' e la fruibilita' a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte degli studenti, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( a) all'articolo 151, comma 1, e all'articolo 188, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,» )) e la parola: «sono» e' sostituita dalle seguenti: «possono essere»;
(( b) all'articolo 15 del )) decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
(( 01) al comma 1, le parole: «fatta salva l'autonomia didattica» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve l'autonomia didattica e la liberta' di scelta dei docenti»; ))
1) al comma 1, le parole: «nell'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'eventuale adozione» (( e dopo le parole: «dei libri di testo» sono inserite le seguenti: «o nell'indicazione degli strumenti alternativi prescelti, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa,»; ))
2) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o monografico.»;
(( 3) (soppresso); ))
(( 3-bis) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al medesimo fine di potenziare la disponibilita' e la fruibilita', a costi contenuti, di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, anche per consentire ai protagonisti del processo educativo di interagire efficacemente con le moderne tecnologie digitali e multimediali in ambienti preferibilmente con software open source e di sperimentare nuovi contenuti e modalita' di studio con processo di costruzione dei saperi, gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto e' affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualita' dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica e' registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali gia' preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'azione "Editoria Digitale Scolastica".
2-ter. All'attuazione del comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine stanziate a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-quater. Lo Stato promuove lo sviluppo della cultura digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica anche tramite una nuova generazione di testi scolastici preferibilmente su piattaforme aperte che prevedano la possibilita' di azioni collaborative tra docenti, studenti ed editori, nonche' la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunita' di arricchimento economico, culturale e civile come previsto dall'articolo 8 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo modificato dal presente articolo, si applicano a tutte le istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado. ))

2. Al fine di contenere la spesa per l'acquisto dei libri scolastici e consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi tempestivamente di libri per l'uso da parte degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca assegna direttamente alle medesime istituzioni scolastiche la somma complessiva di euro 2,7 milioni nell'anno 2013 ed euro 5,3 milioni nell'anno 2014 per l'acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di testo, (( anche usati, di contenuti digitali integrativi )) e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso, (( nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore connessi all'utilizzo indicato, )) a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate le risorse, sulla base del numero di studenti, e sono definiti i criteri per la concessione dei libri agli stessi.
3. Per l'anno scolastico 2013-2014 non puo' essere escluso l'uso da parte dei singoli studenti di libri nelle edizioni precedenti, purche' conformi alle Indicazioni nazionali (( e alle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento negli istituti tecnici e negli istituti professionali. ))
Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 151, comma 1, e 188,
comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado), pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 1994, n.
115, S.O., come modificati dalla presente legge.
"Art. 151. Adozione libri di testo
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i libri di testo
possono essere adottati, secondo modalita' stabilite dal
regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli
d'interclasse."
"Art. 188. Adozione dei libri di testo
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i libri di testo
possono essere adottati, secondo modalita' stabilite dal
regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli
di classe.".
Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo n. 82 del 2005 :
"Art. 8. Alfabetizzazione informatica dei cittadini
1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire
l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con
particolare riguardo alle categorie a rischio di
esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei
servizi telematici delle pubbliche amministrazioni.".
Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), pubblicato nella Gazz. Uff. 25
giugno 2008, n. 147, S.O., come modificato dalla presente
legge
"Art. 15. Costo dei libri scolastici
1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel
rispetto della normativa vigente e fatte salve l'autonomia
didattica e la liberta' di scelta dei docenti
nell'eventuale adozione dei libri di testo
onell'indicazione degli strumenti alternativi prescelti, in
coerenza con il piano dell'offerta formativa, con
l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa, nelle
scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto
dell'organizzazione didattica esistente, i competenti
organi individuano preferibilmente i libri di testo
disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli
studenti accedono ai testi disponibili tramite internet,
gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi
previsti dalla normativa vigente. Itesti consigliati
possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se
hanno carattere di approfondimento o monografico.
2. Al fine di potenziare la disponibilita' e la
fruibilita', a costi contenuti di testi, documenti e
strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e
delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a
decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo
per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli
istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle
versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e
mista. Il collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico
2014-2015 e successivi, esclusivamente libri nella versione
digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista,
costituita da: un testo in formato cartaceo e da contenuti
digitali integrativi, oppure da una combinazione di
contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o
acquistabili in rete anche in modo disgiunto. L'obbligo di
cui al primo periodo riguarda le nuove adozioni a partire
progressivamente dalle classi prima e quarta della scuola
primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di
primo grado e dalla prima e dalla terza classe della scuola
secondaria di secondo grado. La delibera del collegio dei
docenti relativa all'adozione della dotazione libraria e'
soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e
limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa
di cui al comma 3-bis, al controllo contabile di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.
123. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione
di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.
L'esecuzione da parte del dirigente scolastico di delibere
del collegio dei docenti che determinino il superamento dei
predetti tetti di spesa costituisce illecito disciplinare.
2-bis. Al medesimo fine di potenziare la disponibilita'
e la fruibilita', a costi contenuti, di testi, documenti e
strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e
delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a
decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, anche per
consentire ai protagonisti del processo educativo di
interagire efficacemente con le moderne tecnologie digitali
e multimediali in ambienti preferibilmente con software
open source e di sperimentare nuovi contenuti e modalita'
di studio con processo di costruzione dei saperi, gli
istituti scolastici possono elaborare il materiale
didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare
come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina
di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto e' affidata
ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi
di altri docenti, la qualita' dell'opera sotto il profilo
scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti
delle proprie classi in orario curriculare nel corso
dell'anno scolastico. L'opera didattica e' registrata con
licenza che consenta la condivisione e la distribuzione
gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno
scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e resa di-sponibile a tutte le scuole
statali, anche adoperando piattaforme digitali gia'
preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti
scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano
Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per l'azione "Editoria
Digitale Scolastica".

2-ter. All'attuazione del comma 2-bis si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
a tal fine stanziate a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

2-quater. Lo Stato promuove lo sviluppo della cultura
digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda di
servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica
anche tramite una nuova generazione di testi scolastici
preferibilmente su piattaforme aperte che prevedano la
possibilita' di azioni collaborative tra docenti, studenti
ed editori, nonche' la ricerca e l'innovazione
tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e
opportunita' di arricchimento economico, culturale e civile
come previsto dall'articolo 8 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali
delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono
essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad
unita' di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili
di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sono determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella
versione cartacea, anche al fine di assicurarne il
contenimento del peso, tenuto conto dei contenuti digitali
integrativi della versione mista;
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo
nella versione digitale, anche al fine di un'effettiva
integrazione tra la versione digitale e i contenuti
digitali integrativi;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e
i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria
per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado,
nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e
dell'editore, tenendo conto della riduzione dei costi
dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al
digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter;
c-bis) i criteri per ottimizzare l'integrazione tra
libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto
delle specifiche esigenze didattiche.
3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti
digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro
lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3.
3-ter. La scuola assicura la disponibilita' dei
supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti
digitali di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e
con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite
definito con il decreto di cui al comma 3.
4. Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria
autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi
di cui ai commi 1, 2 e 3.".
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
(Definizioni di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59,
comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90.
 
Art. 7
Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica

1. Al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica, particolarmente nelle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo, nell'anno scolastico 2013-2014 e' avviato in via sperimentale un Programma di didattica integrativa che contempla tra l'altro, ove possibile, il prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di studenti, (( per le scuole di ogni ordine e grado. ))
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, (( sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e tenuto conto di quanto disposto dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia )) vengono indicati gli obiettivi, compreso il rafforzamento delle competenze di base, (( le linee guida in materia di metodi didattici, )) che contemplano soluzioni innovative e percorsi specifici per gli studenti maggiormente esposti al rischio di abbandono scolastico, (( anche con percorsi finalizzati all'integrazione scolastica degli studenti stranieri relativamente alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua 2, )) nonche' i criteri di selezione delle scuole in cui realizzare il Programma di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono definite altresi' le modalita' di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche, che possono avvalersi (( della collaborazione degli enti locali e delle figure professionali ad essi collegate, delle cooperative di educatori professionali, nonche' )) di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro, (( incluse le associazioni iscritte al Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, )) tra le cui finalita' statutarie rientrino l'aiuto allo studio, l'aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di disagio, all'uopo abilitate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' le modalita' di monitoraggio sull'attuazione e sui risultati del Programma.
(( 3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e per le finalita' )) di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 11,4 milioni per l'anno 2014, (( destinabili sia alle spese di funzionamento del Programma di cui al comma 1, sia a compenso delle prestazioni aggiuntive del personale docente coinvolto, )) oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalita' coerenti.
(( 3-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di dispersione scolastica, si provvede, nei limiti delle risorse gia' stanziate a legislazione vigente, alla promozione della pratica sportiva nel tessuto sociale, quale fattore di benessere individuale, coesione e sviluppo culturale ed economico, e all'eventuale inserimento dell'attivita' motoria nel piano dell'offerta formativa extracurriculare. ))
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali), pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto
1997, n. 202.
"Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata)
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici .
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 627, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007),
pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299,
S.O.:
"627. Al fine di favorire ampliamenti dell'offerta
formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle
attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello
delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e,
piu' in generale, della popolazione giovanile e degli
adulti, il Ministro della pubblica istruzione definisce,
secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, criteri e parametri sulla base dei quali sono
attribuite le relative risorse alle istituzioni
scolastiche.".
 
Art. 8
Percorsi di orientamento per gli studenti

1. Al fine di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunita' e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti (( all'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e agli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, )) anche allo scopo di realizzare le azioni previste (( dal programma europeo Garanzia per i giovani, di cui alla raccomandazione 2013/C120/01 del Consiglio, del 22 aprile 2013, )) a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( a) all'articolo 2, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le attivita' inerenti ai percorsi di orientamento, che eccedano l'orario d'obbligo, possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione integrativa»; ))

b) all'articolo 2, comma 3, le parole da: «che intendano fornire» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: (( «tra cui le associazioni iscritte al Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e )) agenzie per il lavoro che intendano fornire il loro apporto ai fini predetti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ordinariamente disponibili e nel rispetto dei principi di pluralismo, concorrenza (( e trasparenza, ovvero con proprie risorse tecniche, umane, finanziarie, attrezzature e laboratori»; ))
c) all'articolo 3, comma 2, le parole: «nell'ultimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi due anni» (( e dopo le parole: «secondo grado» sono inserite le seguenti: «e nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado»;
c-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. In presenza di alunni con disabilita' certificata sono previsti interventi specifici finalizzati all'orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la scelta del percorso formativo. Tali percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado e negli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado»; ))

d) all'articolo 3, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Nel Piano dell'offerta formativa e sul sito istituzionale delle istituzioni scolastiche vengono indicate le iniziative di orientamento poste in essere.».
2. Per le finalita' di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, (( come modificato dal presente articolo, )) e' autorizzata la spesa di euro 1,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2014, quale contributo per le spese di (( organizzazione, programmazione e realizzazione )) delle attivita', oltre alle risorse agli stessi fini previste nell'ambito di finanziamenti di programmi regionali, nazionali, europei e internazionali, le quali possono essere utilizzate anche per iniziative di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Le risorse sono assegnate direttamente alle istituzioni scolastiche, ((sulla base del numero totale degli studenti iscritti all'ultimo anno di corso per le scuole secondarie di primo grado e agli ultimi due anni di corso per le scuole secondarie di secondo grado. ))
Riferimenti normativi

Si riportano i testi degli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 14 gennaio 2008, n.21 (Norme per la definizione
dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e
all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il
raccordo tra la scuola, le universita' e le istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
nonche' per la valorizzazione della qualita' dei risultati
scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi
di laurea universitari ad accesso programmato di cui
all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma
dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge
11 gennaio 2007, n. 1), pubblicato nella Gazz. Uff. 7
febbraio 2008, n. 32, come modificato dalla presente legge.
"Art. 2. Raccordi tra le istituzioni
1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore
statali e paritari, nell'ambito della propria autonomia
amministrativa, didattica, organizzativa e di ricerca,
anche tenendo conto dei piani di orientamento predisposti
dalle province, assicurano il raccordo con le universita',
anche consorziate tra loro e le istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, realizzando
appositi percorsi di orientamento e di autovalutazione
delle competenze. Tali percorsi, nonche' le connesse
attivita' di formazione e di sviluppo sono oggetto di
apposite previsioni nel Piano dell'offerta formativa e nel
Piano annuale delle attivita' di formazione in servizio.
1-bis. Le attivita' inerenti ai percorsi di
orientamento, che eccedano l'orario d'obbligo, possono
essere remunerate con il Fondo delle istituzioni
scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di
contrattazione integrativa.
2. Le universita' e le istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, nell'ambito delle
rispettive autonomie, assicurano il raccordo con gli
istituti di istruzione secondaria superiore statali e
paritari, potenziano quanto gia' realizzato attraverso le
pre-iscrizioni o nell'ambito dei progetti o convenzioni in
essere ed individuano nei propri regolamenti specifiche
iniziative, delineandone l'attuazione attraverso piani
pluriennali di intervento.
3. Per la progettazione, realizzazione e valutazione
dei percorsi e delle iniziative previste dai commi 1 e 2 le
istituzioni di cui ai commi medesimi stipulano specifiche
convenzioni, aperte alla partecipazione di altre
istituzioni, enti, associazioni, imprese, rappresentanze
del mondo del lavoro e delle professioni, camere di
commercio e agenzie per il lavoro tra cui le associazioni
iscritte al Forum delle associazioni studentesche
maggiormente rappresentative, camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e agenzie per il
lavoro che intendano fornire il loro apporto ai fini
predetti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio
ordinariamente disponibili e nel rispetto dei principi di
pluralismo, concorrenza e trasparenza, ovvero con proprie
risorse tecniche, umane, finanziarie, attrez-zature e
laboratori.
(Omissis)."
"Art. 3. Percorsi di orientamento
(Omissis).
2. I percorsi di orientamento si inseriscono
strutturalmente negli ultimi due anni di corso della scuola
secondaria di secondo grado enell'ultimo anno di corso
della scuola secondaria di primo grado, anche utilizzando
gli strumenti di flessibilita' didattica e organizzativa
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275.
2-bis. In presenza di alunni con disabilita'
certificata sono previsti interventi specifici finalizzati
all'orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti
utili per indirizzare la scelta del percorso for-mativo.
Tali percorsi di orientamento si inseriscono
strutturalmente nell'ultimo anno di corso della scuola
secondaria di primo grado e negli ultimi due anni di corso
della scuola secondaria di secondo grado.
3. Le istituzioni scolastiche, le universita', le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, gli istituti tecnici superiori, mediante
apposite convenzioni, collaborano, anche in forma
consortile, per la realizzazione di attivita' intese a
migliorare la preparazione di studenti universitari che non
abbiano superato le verifiche previste dall'articolo 6,
comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
(Omissis).".
 
Art. 8-bis
Istruzione e formazione per il lavoro

(( 1. I percorsi di orientamento di cui all'articolo 8 del presente decreto e i piani di intervento di cui all'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, da adottare entro il 31 gennaio 2014, comprendono anche misure per:
a) far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda, agli studenti della scuola secondaria superiore, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, organizzati dai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dall'articolo 14 del presente decreto;
b) sostenere la diffusione dell'apprendistato di alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), anche attraverso misure di incentivazione finanziaria previste dalla programmazione regionale nell'ambito degli ordinari stanziamenti destinati agli ITS nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e di quelli destinati al sostegno all'apprendistato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' avviato un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016. Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato, con oneri a carico delle imprese interessate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto definisce la tipologia delle imprese che possono partecipare al programma, i loro requisiti, il contenuto delle convenzioni che devono essere concluse tra le istituzioni scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti coinvolti, il numero minimo delle ore di didattica curriculare e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 14 del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 (Primi
interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in
particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in
materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure
finanziarie urgenti), pubblicato nella Gazz. Uff. 28 giugno
2013, n. 150:
"Art. 2. Interventi straordinari per favorire
l'occupazione, in particolare giovanile
(Omissis).
14. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con decreto da adottare entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge
fissa i criteri e le modalita' per definire piani di
intervento, di durata triennale, per la realizzazione di
tirocini formativi in orario extracurricolare presso
imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o
enti pubblici, destinati agli studenti della quarta classe
delle scuole secondarie di secondo grado, con priorita' per
quelli degli istituti tecnici e degli istituti
professionali, sulla base di criteri che ne premino
l'impegno e il merito. Con il medesimo decreto sono fissati
anche i criteri per l'attribuzione di crediti formativi
agli studenti che svolgono i suddetti tirocini.
Dall'attuazione delle misure di cui al presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 52 del decreto legge
9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo)convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, pubblicato
nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2012, n. 33, S.O., come
modificato dalla presente legge.
"Art. 52. Misure di semplificazione e promozione
dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti
tecnici superiori - ITS
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per
conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo
delle filiere produttive del territorio e dell'occupazione
dei giovani:
a) realizzare un'offerta coordinata, a livello
territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli
istituti professionali e di quelli di istruzione e
formazione professionale di competenza delle regioni;
b) favorire la costituzione dei poli
tecnico-professionali di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
c) promuovere la realizzazione di percorsi in
apprendistato, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico di
cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche
per il rientro in formazione dei giovani.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee
guida per:
a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli
istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in
modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e
facilitare l'integrazione delle risorse disponibili;
b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e
partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;
c) prevedere, nel rispetto del principio di
sussidiarieta', che le deliberazioni del consiglio di
indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di
diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e
strutturali.
2-bis: La mancata o parziale attivazione dei percorsi
previsti dalla programmazione triennale comporta la revoca
e la redistribuzione delle risorse stanziate sul fondo di
cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base degli
indicatori per il monitoraggio e la valutazione previsti
dalle linee guida di cui al comma 2 del presente articolo.
3. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del
presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
 
Art. 9
Durata del permesso di soggiorno
per la frequenza a corsi di studio o per formazione

1. All'articolo 5, comma 3, (( del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto )) legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio (( di istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica )) o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto (( secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso puo' essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11-bis;». ))
2. Entro sei mesi (( dalla data di entrata )) in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'adeguamento del (( regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del testo unico di cui al )) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle predette norme regolamentari di adeguamento.
3. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), pubblicato nella Gazz. Uff 18 agosto 1998, n.
191, S.O.:
"Art. 5. Permesso di soggiorno (Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 5)
(Omissis).
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato
per motivi di lavoro e' quella prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non puo' comunque
essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) .
c) inferiore al periodo di frequenza, anche
pluriennale, di un corso di studio di istituzioni
scolastiche, universitarie e dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica o per formazione
debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di
profitto secondo le previsioni del regolamento di
attuazione. Il permesso puo' essere prolungato per
ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso
formativo compiuto, secondo quanto disposto dall'articolo
22, comma 11-bis;
d).
e) superiore alle necessita' specificamente
documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione.
(Omissis).".
Il DPR 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante
norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286),
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 258,
S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, del
citato decreto legislativo n. 286 del 1998:
"Art. 1. Ambito di applicazione (Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 1)
(Omissis).
6. Il regolamento di attuazione del presente testo
unico, di seguito denominato regolamento di attuazione, e'
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40.
(Omissis).".
 
Art. 10

Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale
universitaria e detrazioni fiscali

1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, (( miglioramento, )) messa in sicurezza, (( adeguamento antisismico, )) efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione (( scolastica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, )) per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal (( Ministero dell'economia e delle finanze, )) d'intesa con il Ministero dell'istruzione, (( dell'universita' )) e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, (( sulla base di criteri di economicita' e di contenimento della spesa, )) con oneri di ammortamento a (( totale )) carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, (( con la Banca )) di Sviluppo del Consiglio d'Europa, (( con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa, )) e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. (( Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. )) A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalita' di attuazione della presente disposizione e del comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione, (( dell'universita' )) e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, (( da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in conformita' ai contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'articolo 11, commi da 4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. ))
(( 1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca predispongono congiuntamente una relazione da trasmettere annualmente alle Camere sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi ai sensi del comma 1 del presente articolo, dell'articolo 18, commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dal presente articolo, dell'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche' con riferimento agli ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalita' nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa vigente. Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione sono altresi' richiesti elementi informativi alle amministrazioni territorialmente competenti.
1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nella definizione del decreto attuativo di cui al quarto periodo del comma 1, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani di edilizia scolastica presentati dalle regioni. ))

2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilita' interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito.
3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle universita', fermo restando quanto gia' previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera (( i-octies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto )) del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (( in materia di detrazione per oneri, )) alla medesima lettera (( i-octies) )), dopo le parole: «successive modificazioni, » sono inserite le seguenti: «nonche' a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle universita'», e dopo le parole «edilizia scolastica» sono inserite le seguenti: «e universitaria». Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(( 3-bis. All'articolo 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono definiti le modalita' di individuazione delle attivita' di cui al periodo precedente nonche' gli istituti cui sono affidate tali attivita'».
3-ter. All'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «di cui al comma 8,» sono inserite le seguenti: «per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies, nella misura definita dal decreto di cui al presente periodo,». ))

Riferimenti normativi

Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 75, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005), pubblicata nella Gazz. Uff. 31
dicembre 2004, n. 306, S.O.:
"75. Al fine del consolidamento dei conti pubblici
rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con
l'adesione al patto di stabilita' e crescita le rate di
ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali
e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio
dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori
direttamente dallo Stato.".
Si riporta il testo dell'articolo 11, commi da 4-bis a
4-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese), pubblicato nella Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n.
245, S.O.:
"Art. 11. Libri e centri scolastici digitali
(Omissis).
4-bis. Per consentire il regolare svolgimento del
servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata,
definisce le priorita' strategiche, le modalita' e i
termini per la predisposizione e per l'approvazione di
appositi piani triennali, articolati in singole annualita',
di interventi di edilizia scolastica, nonche' i relativi
finanziamenti.
4-ter. Per l'inserimento in tali piani, gli enti locali
proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico
presentano, secondo quanto indicato nel decreto di cui al
comma 4-bis, domanda alle regioni territorialmente
competenti.
4-quater. Ciascuna regione e provincia autonoma,
valutata la corrispondenza con le disposizioni indicate nel
decreto di cui al comma 4-bis e tenuto conto della
programmazione dell'offerta formativa, approva e trasmette
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca il proprio piano, formulato sulla base delle
richieste pervenute. La mancata trasmissione dei piani
regionali nei termini indicati nel decreto medesimo
comporta la decadenza dai finanziamenti assegnabili nel
triennio di riferimento.
4-quinquies. Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, verificati i piani
trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, in
assenza di osservazioni da formulare li approva e ne da'
loro comunicazione ai fini della relativa pubblicazione,
nei successivi trenta giorni, nei rispettivi Bollettini
ufficiali.
4-sexies. Per le finalita' di cui ai commi da 4-bis a
4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il Fondo
unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono
tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque
destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.
4-septies. Nell'assegnazione delle risorse si tiene
conto della capacita' di spesa dimostrata dagli enti locali
in ragione della tempestivita', dell'efficienza e
dell'esaustivita' dell'utilizzo delle risorse loro
conferite nell'annualita' precedente, con l'attribuzione, a
livello regionale, di una quota aggiuntiva non superiore al
20 per cento di quanto sarebbe ordinariamente spettato in
sede di riparto.
4-octies. Per gli edifici scolastici di nuova
edificazione gli enti locali responsabili dell'edilizia
scolastica provvedono ad includere l'infrastruttura di rete
internet tra le opere edilizie necessarie.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 18, commi da 8 a
8-quinquies del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia),
pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2013, n. 144, S.O.,
come modificato dalla presente legge.
"Art. 18. Sblocca cantieri, manutenzione reti e
territorio e fondo piccoli Comuni
(Omissis).
8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici
scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli
investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei
fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina
fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014
al 2016 a un piano di interventi di messa in sicurezza
degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici
scolastici, anche con strumenti previsti dall'articolo 53,
comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza
del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni.
8-bis. Al fine di predisporre il piano di messa in
sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma 8, e'
autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016 per l'individuazione di un
modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di
monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,
sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, sono definiti le modalita' di individuazione
delle attivita' di cui al periodo precedente nonche' gli
istituti cui sono affidate tali attivita'. Al relativo
onere, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
8-ter. Al fine di attuare misure urgenti in materia di
riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni
scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle
in cui e' stata censita la presenza di amianto, nonche' di
garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico,
ferma restando la procedura prevista dall'articolo 11,
commi da 4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse destinate al
Fondo unico di cui al comma 4-sexies del medesimo articolo
11 e nelle more della completa attuazione della stessa
procedura, per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 150
milioni di euro. Per le suddette finalita', nonche' per
quelle di cui al comma 8, per gli interventi finanziati con
le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies, nella misura
definita dal decreto di cui al presente periodo, fino al 31
dicembre 2014, i sindaci e i presidenti delle province
interessati operano in qualita' di commissari governativi,
con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, che
saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si
provvede ai sensi del comma 8-sexies.
8-quater. Le risorse previste dal comma 8-ter sono
ripartite a livello regionale per essere assegnate agli
enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso
scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici e
degli alunni presenti in ciascuna regione e della
situazione del patrimonio edilizio scolastico ai sensi
della tabella 1 annessa al presente decreto. Le quote
imputate alle province autonome di Trento e di Bolzano sono
rese indisponibili in attuazione dell'articolo 2, comma
109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. L'assegnazione
agli enti locali e' effettuata con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il
30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate
dalle regioni entro il 15 ottobre 2013. A tale fine, gli
enti locali presentano alle regioni entro il 15 settembre
2013 progetti esecutivi immediatamente cantierabili di
messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione
straordinaria degli edifici scolastici. La mancata
trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro
il 15 ottobre 2013 comporta la decadenza dall'assegnazione
dei finanziamenti assegnabili. Le risorse resesi
disponibili sono ripartite in misura proporzionale tra le
altre regioni. L'assegnazione del finanziamento prevista
dal medesimo decreto autorizza gli enti locali ad avviare
le procedure di gara con pubblicazione delle medesime
ovvero le procedure di affidamento dei lavori. Il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca comunica
al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei
finanziamenti assegnati agli enti locali e semestralmente
lo stato di attuazione degli interventi, che sono
pubblicati nel sito internet dei due Ministeri.
8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui
al comma 8-quater entro il 28 febbraio 2014 comporta la
revoca dei finanziamenti. Le eventuali economie di spesa
che si rendono disponibili all'esito delle procedure di cui
al citato comma 8-quater ovvero le risorse derivanti dalle
revoche dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alle
richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo
stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse
agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31
dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori
debitamente certificati.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 4-sexies,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese). .
pubblicato nella Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O. :
"Art. 11. Libri e centri scolastici digitali
(Omissis)
4-sexies. Per le finalita' di cui ai commi da 4-bis a
4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il Fondo
unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono
tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque
destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 15 , comma 1, lettera
i-octies) del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi), pubblicato nella Gazz. Uff. 31
dicembre 1986, n. 302, S.O., come modificato dalla presente
legge.
"Art. 15. Detrazione per oneri
(Omissis).
i-octies) le erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e
paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema
nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
62, e successive modificazioni, nonche' a favore delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e delle universita', finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica euniversitaria e
all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione
spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'
articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
(Omissis).".
 
Art. 10-bis

Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi negli edifici
scolastici

(( 1. Le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica sono attuate entro il 31 dicembre 2015. Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della normativa sulla costituzione delle classi di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11
della L. 29 luglio 2003, n. 229),. pubblicato nella Gazz.
Uff. 5 aprile 2006, n. 80, S.O.
"Art. 15. Norme tecniche e procedurali di prevenzione
incendi.
(articolo 3, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 1,
comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli
3 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577)
1. Le norme tecniche di prevenzione incendi sono
adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Esse sono
fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in
relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e
specificano:
a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti
operativi intesi a ridurre le probabilita' dell'insorgere
degli incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti,
procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad
influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale
combustibile e sull'agente ossidante;
b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti
operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio
attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche
costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza,
dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e
simili.
2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai
beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto dei
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i
beni e le attivita' culturali.
3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1,
alle attivita', costruzioni, impianti, apparecchiature e
prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si
applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalita'
e dai principi di base della materia, tenendo presenti
altresi' le esigenze funzionali e costruttive delle
attivita' interessate.".
Si riportano i testi degli articoli 9, 10, 11 e 12 del
regolamento di cui al DPR 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per
la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed
efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai
sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133), Pubblicato nella Gazz. Uff. 2
luglio 2009, n. 151:
"Art. 9. Disposizioni relative alla scuola
dell'infanzia
1. Le scuole sono organizzate in modo da far confluire
in sezioni distinte i bambini che seguono i diversi modelli
orario di funzionamento. Al fine della progressiva
generalizzazione del servizio le eventuali economie
realizzate, rispetto alla consistenza complessiva
dell'organico determinato per l'anno scolastico 2008-2009,
sono totalmente utilizzate per ampliare le opportunita'
educative offerte alle famiglie.
2. Le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite,
di norma, salvo il disposto di cui all'articolo 5, commi 2
e 3, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non
superiore a 26.
3. Ove non sia possibile ridistribuire i bambini tra
scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono
ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza
superare, comunque, le 29 unita' per sezione, escludendo
dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con
disabilita'. Per l'anno scolastico 2009/2010 restano
confermati i limiti massimi di alunni per sezione previsti
dall'articolo 14 del decreto del Ministro della pubblica
istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive
modificazioni."
"Art. 10. Disposizioni relative alla scuola primaria
1. Salvo il disposto dell'articolo 5, commi 2 e 3, le
classi di scuola primaria sono di norma costituite con un
numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26,
elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Le pluriclassi
sono costituite da non meno di 8 e non piu' di 18 alunni.
Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i
limiti massimi di alunni per classe previsti dall'articolo
15 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in
data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni,
per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito
piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica
adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
2. Il tempo pieno viene confermato nei limiti
dell'organico determinato per l'anno scolastico 2008/2009.
Possono disporsi eventuali incrementi subordinatamente ad
una verifica preventiva da parte del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
anche con le modalita' previste dal comma 6, della
sussistenza di economie aggiuntive realizzate per effetto
degli interventi definiti con il regolamento concernente la
revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico del primo ciclo dell'istruzione, fermi restando
gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Nelle scuole nelle quali si svolgono anche attivita'
di tempo pieno, il numero complessivo delle classi e'
determinato sulla base del totale degli alunni iscritti.
Successivamente si procede alla definizione del numero
delle classi a tempo pieno sulla base delle richieste delle
famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo pieno
ecceda la ricettivita' di posti/alunno delle classi da
formare, spetta ai consigli di istituto l'indicazione dei
criteri di ammissione.
4. Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti
nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree
geografiche abitate da minoranze linguistiche possono
essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un
numero di alunni inferiore al numero minimo previsto al
comma 1 e comunque non inferiore a 10 alunni.
5. L'insegnamento della lingua inglese e' affidato ad
insegnanti di classe della scuola primaria specializzati.
Gli insegnanti attualmente non specializzati sono obbligati
a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione
linguistica, secondo le modalita' definite dal relativo
piano di formazione. I docenti dopo il primo anno di
formazione, sono impiegati preferibilmente nelle prime due
classi della scuola primaria e sono assistiti da interventi
periodici di formazione linguistica e metodologica, anche
col supporto di strumenti e dotazioni multimediali. Fino
alla conclusione del piano di formazione, e comunque fino
all'anno scolastico 2011/2012, sono utilizzati, in caso di
carenza di insegnanti specializzati, insegnanti sempre di
scuola primaria specialisti esterni alle classi, per
l'intero orario settimanale di docenza previsto dal vigente
CCNL.
6. L'istituzione delle classi secondo i criteri ed i
parametri di cui ai commi da 1 a 5 e' effettuata nel limite
delle dotazioni organiche complessive di cui all'annuale
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze
relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del
personale docente.
7. In presenza di particolari ed eccezionali esigenze,
ove non sia possibile procedere all'aggregazione delle
diverse frazioni di orario tra plessi della medesima
istituzione scolastica, sono costituiti posti orario, anche
per l'insegnamento del sostegno, di consistenza inferiore
all'orario settimanale di insegnamento."
"Art. 11. Disposizioni relative all'istruzione
secondaria di primo grado
1. Le classi prime delle scuole secondarie di I grado e
delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma,
con non meno di 18 e non piu' di 27 alunni, elevabili fino
a 28 qualora residuino eventuali resti. Si procede alla
formazione di un'unica prima classe quando il numero degli
alunni iscritti non supera le 30 unita'. Per il solo anno
scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di
alunni per classe previsti dall'articolo 16 del decreto del
Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998,
n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni
scolastiche individuate in un apposito piano generale di
riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Si costituisce un numero di classi seconde e terze
pari a quello delle prime e seconde di provenienza,
sempreche' il numero medio di alunni per classe sia pari o
superiore a 20 unita'. In caso contrario, si procede alla
ricomposizione delle classi, secondo i criteri indicati nel
comma 1.
3. Possono essere costituite classi, per ciascun anno
di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori
minimi stabiliti dai commi 1 e 2 e comunque non al di sotto
di 10, nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti
nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree
geografiche abitate da minoranze linguistiche.
4. Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti
nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree
geografiche abitate da minoranze linguistiche possono
essere costituite classi anche con alunni iscritti ad anni
di corso diversi, qualora il numero degli alunni obbligati
alla frequenza dei tre anni di corso non consenta la
formazione di classi distinte. In tale caso gli organi
collegiali competenti stabiliscono i criteri di
composizione delle classi, che non possono contenere piu'
di 18 alunni e programmano interventi didattici funzionali
al particolare modello organizzativo."
"Art. 12. Classi a tempo prolungato nella scuola
secondaria di I grado
1. Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei
limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna
provincia e tenendo conto delle esigenze formative
globalmente accertate, per un orario settimanale di
insegnamenti e attivita' di 36 ore. In via eccezionale puo'
essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo
di 40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria
delle famiglie e in base a quanto previsto al comma 2.
Possono disporsi eventuali incrementi di posti,
subordinatamente ad una verifica preventiva da parte del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
della sussistenza di economie aggiuntive realizzate per
effetto degli interventi definiti con il regolamento
concernente la revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico del primo ciclo dell'istruzione,
fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all'articolo
64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. In mancanza di servizi e strutture idonee che
consentano lo svolgimento di attivita' in fasce orarie
pomeridiane di un corso intero, non sono autorizzate classi
a tempo prolungato.
3. Nelle scuole e nelle sezioni staccate nelle quali si
svolgono anche attivita' di tempo prolungato, il numero
complessivo delle classi si determina sulla base del totale
degli alunni iscritti secondo i criteri di cui all'articolo
11. Successivamente si procede alla determinazione del
numero delle classi a tempo prolungato sulla base delle
richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande
di tempo prolungato ecceda la recettivita' di posti/alunno
delle classi da formare, e' rimessa ai consigli di istituto
l'indicazione dei criteri di ammissione.".
 
Art. 10-ter
Interventi di edilizia scolastica

(( 1. Le convenzioni relative ai programmi straordinari stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita' degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici, di cui alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 32 del 13 maggio 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 216 alla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2010, e n. 6 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono essere sottoscritte in forma olografa fino al 30 giugno 2014. ))
Riferimenti normativi

La deliberazione 13 maggio 2010, n. 32 (Piano
straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio
scolastico. Assegnazione a carico delle risorse di cui al
punto 1 della delibera CIPE n. 3/2009), e' stata pubblicata
nel supplemento ordinario n. 216 alla Gazzetta Ufficiale n.
215 del 14 settembre 2010.
La deliberazione 20 gennaio 2012, n. 6 (Fondo per lo
sviluppo e la coesione. Imputazione delle riduzioni di
spesa disposte per legge. Revisione della pregressa
programmazione e assegnazione di risorse, ai sensi
dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge n. 183/2011), e'
stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile
2012.
Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 2-bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192:
"Art. 15. Accordi fra pubbliche amministrazioni.
(Omissis).
2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.".
 
Art. 11
Wireless nelle scuole

1. E' autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2013 e di euro 10 milioni nell'anno 2014 per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente (( a quelle )) di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettivita' wireless per l'accesso degli studenti a materiali didattici e a contenuti digitali. Le risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche in proporzione al numero di edifici scolastici.
 
Art. 12
Dimensionamento delle istituzioni scolastiche

1. Al fine di consentire l'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici, all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 la parola «Alle» e' sostituita da «Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle»;
b) al comma 5-bis le parole «A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013» sono sostituite dalle parole «Negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014»;
(( c) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
«5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonche' per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo. Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale e' adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis».
1-bis. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena i criteri di cui al comma 5-ter dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, nonche' ogni azione di dimensionamento sono adottati previo parere vincolante della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38. ))

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(( 3. (soppresso). ))
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto
legge n. 98 del 2011, come modificato dalla presente legge:
(Omissis).
5. Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle
istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero
di alunni inferiore a 600 unita', ridotto fino a 400 per le
istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani,
nelle aree geografiche caratterizzate da specificita'
linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti
scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse
sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con
incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.
5-bis. Negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014,
alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non
puo' essere assegnato in via esclusiva un posto di
direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA);
con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico
regionale competente il posto e' assegnato in comune con
altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle
cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che
ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale,
una indennita' mensile avente carattere di spesa fissa,
entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi
recati dal presente comma.
5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i
criteri per la definizione del contingente organico dei
dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e
amministrativi, nonche' per la sua distribuzione tra le
regioni, sono definiti con decreto, avente natura non
regolamentare, del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e della finanze, previo accordo in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di
cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo. Le regioni
provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico
sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino
al termine dell'anno scolastico nel corso del quale e'
adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5
e 5-bis.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 3, della
legge 23 febbraio 2001, n. 38
(Norme a tutela della minoranza linguistica slovena
della regione Friuli-Venezia Giulia),
pubblicata nella Gazz. Uff. 8 marzo 2001, n. 56:
"Art. 13. Organi per l'amministrazione scolastica.
(Omissis).
3. Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia
dell'istruzione in lingua slovena e' istituita la
Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua
slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al comma
1. La composizione della Commissione, le modalita' di
nomina ed il suo funzionamento sono disciplinati, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Comitato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. La Commissione di cui al
presente comma sostituisce quella prevista dall'articolo 9
della legge 22 dicembre 1973, n. 932, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 24 della presente legge.
(Omissis). ".
 
Art. 13
Integrazione delle anagrafi degli studenti

1. Al fine di realizzare la piena e immediata operativita' e l'integrazione delle anagrafi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, entro l'anno scolastico 2013/2014 le anagrafi regionali degli studenti e l'anagrafe nazionale degli studenti sono integrate nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti (( del sistema educativo di istruzione e di formazione. ))br/>
2. Le modalita' di integrazione delle anagrafi di cui al comma 1 (( del presente articolo )) e di accesso alle stesse sono definite, prevedendo la funzione di coordinamento del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
(( 2-bis. In ottemperanza all'articolo 10 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli enti locali possono accedere ai dati base delle anagrafi degli studenti al fine dell'erogazione dei servizi di loro competenza nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
2-ter. Al fine di consentire il costante miglioramento dell'integrazione scolastica degli alunni disabili mediante l'assegnazione del personale docente di sostegno, le istituzioni scolastiche trasmettono per via telematica alla banca dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti le diagnosi funzionali di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prive di elementi identificativi degli alunni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, i criteri e le modalita' concernenti la possibilita' di accesso ai dati di natura sensibile di cui al presente comma e la sicurezza dei medesimi, assicurando nell'ambito dell'Anagrafe nazionale degli studenti la separazione tra la partizione contenente le diagnosi funzionali e gli altri dati.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme
generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c),
della L. 28 marzo 2003, n. 53), pubblicato nella Gazz. Uff.
5 maggio 2005, n. 103:
"Art. 3. Sistema nazionale delle anagrafi degli
studenti.
1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel rispetto
delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, l'anagrafe nazionale degli studenti presso il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici,
formativi e in apprendistato dei singoli studenti e dei
dati relativi alla valutazione degli studenti, a partire
dal primo anno della scuola primaria, avvalendosi delle
dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero. Il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
acquisisce dalle istituzioni scolastiche statali e
paritarie i dati personali, sensibili e giudiziari degli
studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contrasto
della dispersione scolastica.
2. Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo, gia'
costituite ai sensi dell'articolo 68 della legge 17 maggio
1999, n. 144, e successive modificazioni, sono trasformate
in anagrafi regionali degli studenti, che contengono i dati
sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei
singoli studenti a partire dal primo anno della scuola
primaria.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano assicurano l'integrazione delle anagrafi regionali
degli studenti con le anagrafi comunali della popolazione,
anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 5
del presente decreto, nonche' il coordinamento con le
funzioni svolte dalle Province attraverso i servizi per
l'impiego in materia di orientamento, informazione e
tutorato.
4. Con apposito accordo tra il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e' assicurata l'integrazione delle
anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema nazionale
delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede
a:
a) definire gli standard tecnici per lo scambio dei
flussi informativi;
b) assicurare l'interoperabilita' delle anagrafi;
c) definire l'insieme delle informazioni che permettano
la tracciabilita' dei percorsi scolastici e formativi dei
singoli studenti.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".
Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella Gazz.
Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.:
"Art. 10. Anagrafe nazionale degli studenti e altre
misure in materia scolastica
1. Al fine di accelerare il processo di automazione
amministrativa e migliorare i servizi per gli studenti,
riducendone i costi connessi, le universita' statali e non
statali legalmente riconosciute, a decorrere dall'anno
accademico 2013-2014, costituiscono il fascicolo
elettronico dello studente, che contiene tutti i documenti,
gli atti e i dati inerenti la carriera dello studente,
compresi i periodi di studio all'estero per mobilita', e
che alimentano il diploma supplement, a partire
dall'immatricolazione o dall'avvio di una nuova carriera
fino al conseguimento del titolo.
2. La mobilita' nazionale degli studenti si realizza
mediante lo scambio telematico del fascicolo elettronico
dello studente.
3. Il fascicolo elettronico dello studente favorisce la
mobilita' internazionale degli studenti in entrata e in
uscita, contiene i titoli di studio conseguiti e supporta
gli standard di interoperabilita' definiti a livello
internazionale.
4. Per gli studenti diplomati in Italia a partire
dall'anno solare 2012, il fascicolo dello studente e'
alimentato, per i dati di competenza, dall'anagrafe
nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive
modificazioni.
5. Ai fini di cui ai commi da 1 a 4 e in relazione a
quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre
2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni
sostitutive, le universita' possono accedere in modalita'
telematica alle informazioni disponibili nell'anagrafe
nazionale degli studenti e dei laureati delle universita'
di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
luglio 2003, n. 170.
6. All'attuazione dei commi da 1 a 4 si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
7. All'articolo 5-bis, comma 1-bis, della legge 2
agosto 1999, n. 264, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per i medesimi fini, le universita' possono
altresi' accedere in modalita' telematica alle banche dati
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo
le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, per la consultazione dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari
al calcolo dell'indicatore della situazione economica
equivalente per l'universita' (ISEEU)».
8. Al fine di evitare la duplicazione di banche dati
contenenti informazioni similari, nell'ottica di limitare
l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie,
l'anagrafe nazionale degli studenti, di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, nonche'
quella degli studenti e dei laureati delle universita' di
cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio
2003, n. 170, rappresentano banche dati a livello nazionale
realizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e alle quali accedono le regioni e gli enti
locali ciascuno in relazione alle proprie competenze
istituzionali. All'anagrafe degli studenti e dei laureati
accedono anche le universita'. L'anagrafe nazionale degli
studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 76 e' altresi' alimentata dai dati relativi
agli iscritti alla scuola dell'infanzia.
9. A decorrere dal 1° marzo 2013 i procedimenti
relativi allo stato giuridico ed economico del rapporto di
lavoro del personale del comparto Scuola sono effettuati
esclusivamente con modalita' informatiche e telematiche,
ivi incluse la presentazione delle domande, lo scambio di
documenti, dati e informazioni tra le amministrazioni
interessate, comprese le istituzioni scolastiche, nonche'
il perfezionamento dei provvedimenti conclusivi.
10. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali per quanto concerne le attribuzioni dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, da adottare entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge, sono definite le
modalita' per l'attuazione del comma 9, ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente. ".
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 12 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge -quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate).
pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39,
S.O.:
"Art. 12. (Diritto all'educazione e all'istruzione).
(Omissis).
5. All'individuazione dell'alunno come persona
handicappata ed all'acquisizione della documentazione
risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo
dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano
educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono
congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della
persona handicappata, gli operatori delle unita' sanitarie
locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
specializzato della scuola, con la partecipazione
dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato
secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica
istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche,
psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in
rilievo sia le difficolta' di apprendimento conseguenti
alla situazione di handicap e le possibilita' di recupero,
sia le capacita' possedute che devono essere sostenute,
sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel
rispetto delle scelte culturali della persona handicappata
.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri),
pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214,
S.O.
"Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).".
 
Art. 14
Istituti tecnici superiori

1. All'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono soppresse le parole da «con la costituzione» fino alla fine del periodo.
(( 1-bis. All'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La mancata o parziale attivazione dei percorsi previsti dalla programmazione triennale comporta la revoca e la redistribuzione delle risorse stanziate sul fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione previsti dalle linee guida di cui al comma 2 del presente articolo».
1-ter. Al fine di promuovere l'esperienza lavorativa diretta degli studenti durante la formazione post-secondaria, le universita', con esclusione di quelle telematiche, possono stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese per realizzare progetti formativi congiunti i quali prevedano che lo studente, nell'ambito del proprio curriculum di studi, svolga un adeguato periodo di formazione presso le aziende sulla base di un contratto di apprendistato. All'attuazione del presente comma le universita' provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-quater. Le convenzioni di cui al comma 1-ter stabiliscono i corsi di studio interessati, le procedure di individuazione degli studenti in apprendistato e dei tutori, le modalita' di verifica delle conoscenze acquisite durante il periodo di apprendistato e il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente entro il massimo di sessanta, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))

Riferimenti normativi

Per il testo dell'articolo 52 del citato decreto legge
n. 5 del 2012, come modificato dalla presente legge, si
veda nei riferimenti all'articolo 8-bis.
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 147, del
decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
(Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria),
pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2006, n. 230:
"Art. 2. Misure in materia di riscossione
(Omissis).
147. All'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, nel primo periodo, le parole: «e'
riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere
riconosciuto». Le universita' disciplinano nel proprio
regolamento didattico le conoscenze e le abilita'
professionali, certificate ai sensi della normativa vigente
in materia, nonche' le altre conoscenze e abilita' maturate
in attivita' formative di livello post-secondario da
riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il
numero di tali crediti non puo' essere superiore a dodici.
Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente
sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno
studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite
collettivamente. Le universita' possono riconoscere quali
crediti formativi, entro il medesimo limite, il
conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica
o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale
assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano
assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato
olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano
paralimpico.
(Omissis).".
 
Art. 15
Personale scolastico

1. Per garantire continuita' nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, e' definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (( come modificato dal presente articolo. )) Il piano e' annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, (( commi 3 e 3-bis, )) della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
2. Al fine di assicurare continuita' al sostegno agli alunni con disabilita', all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo e' (( inserito )) il seguente: «La predetta percentuale e' rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al (( 75 per cento e al 90 per cento )) ed e' pari al (( 100 per cento )) a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016».
(( 2-bis. Dall'anno scolastico 2014/2015 il riparto di cui al comma 2 e' assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare una situazione di organico di diritto dei posti di sostegno percentualmente uguale nei territori. Il numero dei posti risultanti dall'applicazione del primo periodo non puo' comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall'attuazione del comma 2. ))
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (( come modificato dal presente articolo, )) ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, (( commi 3 e 3-bis, ))della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(( 3-bis. Anche per le finalita' di cui ai commi 2 e 3, le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate. Al citato comma 5 dell'articolo 13 della legge n. 104 del 1992, le parole: «, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato» sono soppresse. Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-ter. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto, ad esclusione della prima fascia da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, le aree di cui al comma 3-bis del presente articolo, per le predette graduatorie, sono unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie di istituto di prima fascia e alle graduatorie provinciali, a meno che non siano esauriti all'atto dell'aggiornamento da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, sono unificati all'atto dell'aggiornamento per il successivo triennio 2017/2018-2019/2020. Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un unico elenco e graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie. ))

4. A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
1) il comma 13 e' abrogato;
2) al primo periodo del comma 15, le parole «dei commi 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 14»;
3) al secondo periodo del comma 15, le parole «dai predetti commi 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «dal predetto comma 14»;
b) il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e' abrogato.
5. Ai fini della dichiarazione di inidoneita' del personale docente della scuola alla propria funzione per motivi di salute, le commissioni mediche sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca designato dal competente ufficio scolastico regionale.
6. (( Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte da presentare entro trenta giorni dalla dichiarazione di inidoneita', della qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione obbligatoria della mobilita' intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facolta' assunzionali previste dalla legislazione vigente, con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Nelle more dell'applicazione della mobilita' intercompartimentale e comunque fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015-2016, tale personale puo' essere utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 7 del presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attivita' culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche. ))
7. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del presente (( decreto )) e' gia' stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, e' sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, integrate secondo le previsioni di cui al comma 5, per una nuova valutazione dell'inidoneita'. In esito a detta visita, ove la dichiarazione di inidoneita' non sia confermata, il personale interessato torna a svolgere la funzione docente. Al personale per il quale e' confermata la precedente dichiarazione di inidoneita' si applica il comma 6. In tal caso i 30 giorni di cui al comma 6 decorrono dalla data di conferma della inidoneita'. Il suddetto personale puo' comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, l'applicazione del comma 6.
8. In relazione ai trasferimenti di personale inidoneo di cui ai commi 6 e 7, operati in deroga alle facolta' assunzionali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite alle amministrazioni riceventi le corrispondenti risorse finanziarie. Il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca comunica, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica le unita' trasferite e le relative risorse anche ai fini dell'adozione delle occorrenti variazioni di bilancio.
9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche nell'anno scolastico 2013-2014 al relativo personale e' consentito di transitare su altra classe di concorso docente per la quale sia abilitato o in possesso di idoneo titolo, purche' non sussistano condizioni di esubero nella relativa provincia, (( o di permanere negli organici degli uffici tecnici previsti dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, se gia' utilizzato in tali ambiti e in possesso del relativo titolo di studio, subordinatamente all'esistenza di posti in organico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9-bis. Il terzo periodo del comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, e' soppresso. ))

10. Il Comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, verifica gli effetti finanziari delle disposizioni del presente articolo ai fini della determinazione del Fondo di cui al comma 9 dello stesso articolo 64.
(( 10-bis. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarita'».
10-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti relativi al rinnovo o alla modifica dei componenti del comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono adottati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 64 del citato decreto
legge n. 112 del 2008:
"Art. 64. Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica.
1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi
scolastici e di una piena valorizzazione professionale del
personale docente, a decorrere dall'anno scolastico
2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad
incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto
alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno
scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto
ai relativi standard europei tenendo anche conto delle
necessita' relative agli alunni diversamente abili.
2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e
dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio
2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata
per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni
considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad
un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal
presente articolo, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle
Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un piano programmatico di interventi
volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con
uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo
da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di
cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi
previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una
revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi
ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di
formazione delle classi;
d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica
della scuola primaria ivi compresa la formazione
professionale per il personale docente interessato ai
processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
determinazione della consistenza complessiva degli organici
del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per la
determinazione e articolazione dell'azione di
ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la
migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo
Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio
degli utenti ;
4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto
ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo
ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo
di ottimizzare le risorse disponibili, all' articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole
da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali
e specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di
istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al Capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa
messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui al comma 624 del presente articolo».
4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario attivate
presso le universita' sono sospese per l'anno accademico
2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui
alle lettere a) ed e) del comma 4.
4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di
cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno
scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle
istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da
realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni
caso per il predetto anno scolastico la consistenza
numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
2008/2009.
4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e
2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di
un'intesa in sede di Conferenza unificata per discliplinare
l'attivita' di dimensionamento della rete scolastica, ai
sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare
riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
alla riqualificazione del sistema scolastico, al
contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi e alle
modalita' di realizzazione, mediante la previsione di
appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici
scolastici regionali.
4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede
al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli
adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio e'
finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009,
degli eventuali interventi necessari per garantire il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti
scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di
cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e
puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base
delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta
l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita'
dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2,
commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente
articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato
economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di
euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno
2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188
milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di
controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente
all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di
cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti,
segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure
correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la
procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al
comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad
incrementare le risorse contrattuali stanziate per le
iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo
professionale della carriera del personale della Scuola a
decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi
conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi
corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono
iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno
successivo a quello dell'effettiva realizzazione
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in
gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla
verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle
stesse rispetto ai risparmi previsti.".
Si riportano i commi 3 e 3-bis dell'articolo 39, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),
pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.:
"Art. 39. Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time.
(Omissis).
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 414, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008),.
pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300,
S.O. , come modificato dalla presente legge.
" 414. La dotazione organica di diritto relativa ai
docenti di sostegno e' progressivamente rideterminata, nel
triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno
scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al
70 per cento del numero dei posti di sostegno
complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007,
fermo restando il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. La predetta percentuale e'
rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015,
in misura pari rispettivamente al 75 per cento e al 90 per
cento ed e' pari al cento per 100 a decorrere dall'anno
scolastico 2015/2016. Conseguentemente, anche al fine di
evitare la formazione di nuovo personale precario,
all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da:
«nonche' la possibilita'» fino a: «particolarmente gravi,»,
fermo restando il rispetto dei principi sull'integrazione
degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni
vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal
comma 413 e dal presente comma.".
Si riporta il testo dell'articolo 39, comma 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella
Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.:
"Art. 39. Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time.
(Omissis).
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali .
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 14, del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n.
156, S.O.:
"(Omissis).
14. Il personale docente attualmente titolare delle
classi di concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
direttore generale del competente ufficio scolastico
regionale transita nei ruoli del personale non docente con
la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o
collaboratore scolastico in base al titolo di studio
posseduto. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i
posti vacanti e disponibili nella provincia di
appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal
richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale
mediante assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
(Omissis).".
Il DPR 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme
per il riordino degli istituti professionali, a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 15
giugno 2010, n. 137, S.O.
Il DPR 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme
per il riordino degli istituti tecnici a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 15
giugno 2010, n. 137, S.O.
Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 1
della legge 10 marzo n. 62 ( Norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione) , pubblicata nella Gazz. Uff. 21 marzo
2000, n. 67, come modificato dalla presente legge.
"(Omissis).
4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del
titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal
personale in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il
riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso
alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale
della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che
verra' indetta successivamente alla data sopraindicata. Per
il personale docente in servizio nelle scuole dell'infanzia
riconosciute paritarie si applica l'articolo 334 del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 399 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado), pubblicato nella Gazz. Uff.
19 maggio 1994, n. 115, S.O., come modificato dalla
presente legge.
(Omissis).
3. Idocenti destinatari di nomina a tempo indeterminato
possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione
provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo tre
anni di effettivo servizio nella provincia di titolarita'.
La disposizione del presente comma non si applica al
personale di cui all'articolo 21 della legge 5
febbraio1992, n. 104 e al personale di cui all'articolo 33,
comma 5, della medesima legge.".
Si riporta il testo dell'articolo 64, comma 7, del
citato decreto legge n. 112 del 2008:
"7. Ferme restando le competenze istituzionali di
controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente
all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di
cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti,
segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure
correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.".
Riferimenti normativi. art. 16.
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza e per il contrasto della violenza di genere,
nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento
delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge
15 ottobre 2013, n. 119, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale 15 ottobre 2013, n. 242 :
"Art. 5. (Piano d'azione straordinario contro la
violenza sessuale e di genere)
1. Il Ministro delegato per le pari opportunita', anche
avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora,
con il contributo delle amministrazioni interessate, delle
associazioni di donne impegnate nella lotta contro la
violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa intesa
in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un "Piano d'azione
straordinario contro la violenza sessuale e di genere", di
seguito denominato "Piano", che deve essere predisposto in
sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea
per il periodo 2014-2020.
2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni
omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti
finalita':
a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne
attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della
collettivita', rafforzando la consapevolezza degli uomini e
dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza
contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei
rapporti interpersonali;
b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media
per la realizzazione di una comunicazione e informazione,
anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di
genere e, in particolare, della figura femminile anche
attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da
parte degli operatori medesimi;
c) promuovere un'adeguata formazione del personale
della scuola alla relazione e contro la violenza e la
discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle
indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per
gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione
didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di
ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e
la formazione degli studenti al fine di prevenire la
violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di
genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della
tematica nei libri di testo;
d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle
donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso
modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi
territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di
assistenza alle donne vittime di violenza;
e) garantire la formazione di tutte le professionalita'
che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o
di stalking;
f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il
rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni
coinvolte;
g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il
territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie
consolidate e coerenti con linee guida appositamente
predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti
responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive,
al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di
recidiva;
h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente
aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del
fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri
antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle
banche di dati gia' esistenti;
i) prevedere specifiche azioni positive che tengano
anche conto delle competenze delle amministrazioni
impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno
delle vittime di violenza di genere e di stalking e delle
esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel
settore;
l) definire un sistema strutturato di governance tra
tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse
esperienze e sulle buone pratiche gia' realizzate nelle
reti locali e sul territorio.
3. Il Ministro delegato per le pari opportunita'
trasmette annualmente alle Camere una relazione
sull'attuazione del Piano.
4. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' e'
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni.
5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4
del medesimo articolo e dall'articolo 5-bis, si provvede
mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
 
Art. 16
Formazione del personale scolastico

(( 1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica, con particolare riferimento alle zone in cui e' maggiore il rischio socio-educativo, e potenziare le capacita' organizzative del personale scolastico, e' autorizzata per l'anno 2014 la spesa di euro 10 milioni, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali, per attivita' di formazione e aggiornamento obbligatori del personale scolastico, con riguardo:
a) al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun alunno, necessarie ad aumentare l'attesa di successo formativo, anche attraverso la diffusione di innovazioni didattiche e metodologiche, e per migliorare gli esiti nelle valutazioni nazionali svolte dall'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) e degli apprendimenti, in particolare nelle scuole in cui tali esiti presentano maggiori criticita';
b) all'aumento delle competenze per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilita' e bisogni educativi speciali;
c) al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati, rafforzando in particolare le competenze relative all'integrazione scolastica, alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua 2;
d) all'aumento delle competenze relative all'educazione all'affettivita', al rispetto delle diversita' e delle pari opportunita' di genere e al superamento degli stereotipi di genere, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
e) all'aumento delle capacita' nella gestione e programmazione dei sistemi scolastici;
f) all'aumento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica;
g) all'aumento delle competenze per favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche attraverso periodi di formazione presso enti pubblici e imprese. ))

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita' di organizzazione e gestione delle attivita' formative di cui al comma 1, anche attraverso convenzioni con le universita' statali e non statali e con associazioni professionali di docenti accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che possiedano specifica esperienza in questo tipo di interventi, da individuare nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza. (( Il decreto disciplina altresi' lo svolgimento delle iniziative di formazione di cui al comma 1, lettera g), all'interno del contesto aziendale, al fine di promuovere lo sviluppo professionale specifico dei docenti coinvolti, attraverso l'apprendimento degli strumenti tecnico-laboratoriali piu' avanzati. ))
3. Al fine di promuovere la formazione culturale del personale docente della scuola (( di ruolo e con contratto a termine, )) con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' per l'accesso gratuito del suddetto personale ai musei statali e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato in via sperimentale per l'anno 2014, nei limiti del Fondo di cui al periodo successivo. A tal fine e' istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali un Fondo per il recupero delle minori entrate per l'ingresso gratuito al personale docente della scuola, con la dotazione finanziaria di euro 10 milioni per l'anno 2014, a titolo di recupero delle minori entrate di cui al precedente periodo. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono definite le modalita' di monitoraggio degli accessi gratuiti e dei conseguenti oneri, al fine di eventuali interventi per gli esercizi successivi.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza e per il contrasto della violenza di genere,
nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento
delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge
15 ottobre 2013, n. 119, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale 15 ottobre 2013, n. 242 :
"Art. 5. (Piano d'azione straordinario contro la
violenza sessuale e di genere)
1. Il Ministro delegato per le pari opportunita', anche
avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora,
con il contributo delle amministrazioni interessate, delle
associazioni di donne impegnate nella lotta contro la
violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa intesa
in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un "Piano d'azione
straordinario contro la violenza sessuale e di genere", di
seguito denominato "Piano", che deve essere predisposto in
sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea
per il periodo 2014-2020.
2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni
omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti
finalita':
a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne
attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della
collettivita', rafforzando la consapevolezza degli uomini e
dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza
contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei
rapporti interpersonali;
b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media
per la realizzazione di una comunicazione e informazione,
anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di
genere e, in particolare, della figura femminile anche
attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da
parte degli operatori medesimi;
c) promuovere un'adeguata formazione del personale
della scuola alla relazione e contro la violenza e la
discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle
indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per
gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione
didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di
ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e
la formazione degli studenti al fine di prevenire la
violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di
genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della
tematica nei libri di testo;
d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle
donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso
modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi
territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di
assistenza alle donne vittime di violenza;
e) garantire la formazione di tutte le professionalita'
che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o
di stalking;
f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il
rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni
coinvolte;
g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il
territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie
consolidate e coerenti con linee guida appositamente
predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti
responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive,
al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di
recidiva;
h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente
aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del
fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri
antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle
banche di dati gia' esistenti;
i) prevedere specifiche azioni positive che tengano
anche conto delle competenze delle amministrazioni
impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno
delle vittime di violenza di genere e di stalking e delle
esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel
settore;
l) definire un sistema strutturato di governance tra
tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse
esperienze e sulle buone pratiche gia' realizzate nelle
reti locali e sul territorio.
3. Il Ministro delegato per le pari opportunita'
trasmette annualmente alle Camere una relazione
sull'attuazione del Piano.
4. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' e'
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni.
5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4
del medesimo articolo e dall'articolo 5-bis, si provvede
mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
 
Art. 17
Dirigenti scolastici

1. Al fine di garantire continuita' e uniformita' a livello nazionale al reclutamento dei dirigenti scolastici, l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' sostituito dal seguente:
«Art. 29. - (Reclutamento dei dirigenti scolastici). - 1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per tutti i posti vacanti, il cui numero e' comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alla Scuola nazionale dell'amministrazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del venti per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo. Al concorso per l'accesso al corso-concorso puo' partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso del relativo diploma di laurea (( magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianita' complessiva nel ruolo di appartenenza )) di almeno cinque anni. E' previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso puo' comprendere una prova preselettiva e comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano (( l'eventuale preselezione, )) e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con (( l'attivita' didattica svolta dai )) partecipanti, con eventuale riduzione (( del loro carico )) didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.».
(( 1-bis. Le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validita' di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, che deve avvenire prima dell'indizione del nuovo corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo. E' fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
1-ter. Contestualmente al concorso nazionale viene bandito il corso-concorso anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Esso viene bandito dall'ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, deve prevedere lo svolgimento di almeno un modulo in lingua slovena e deve essere integrato con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa commissione giudicatrice deve essere presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena. La prova selettiva e' prevista solo in presenza di un alto numero di candidati e comprende almeno una prova scritta in lingua slovena e una prova orale, da svolgere anche in lingua slovena, a cui segue la valutazione dei titoli. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))

2. Il decreto di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal precedente comma 1, e' adottato entro quattro mesi (( dalla data di entrata )) in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono trasferite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e costituiscono limite di spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui al comma 1.
(( 4. Il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, sono abrogati. Ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici gia' banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del citato comma 618 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2008, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. ))
5. In deroga a quanto previsto dai parametri di cui all'articolo 459, commi 2 e 3, (( del testo unico di cui al decreto legislativo )) 16 aprile 1994, n. 297,(( a decorrere )) dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il solo anno scolastico 2013/2014, nelle regioni nelle quali uno dei concorsi a posti di dirigente scolastico banditi rispettivamente con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, non si e' ancora concluso con la definitiva approvazione delle graduatorie, per un numero non superiore a quello dei posti banditi con (( i suddetti decreti direttoriali, )) vacanti e disponibili, con priorita' per le istituzioni scolastiche con maggior numero di studenti e per quelle situate nelle aree caratterizzate da specificita' linguistiche, i docenti di cui al comma 1 del predetto articolo 459, che prestano la propria attivita' d'insegnamento presso istituzioni scolastiche autonome, non assegnate a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato o alla conferma degli incarichi di presidenza di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ma conferite in reggenza a dirigenti aventi incarico presso altra istituzione scolastica autonoma, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero dall'insegnamento, (( anche in deroga a quanto previsto )) dai commi 2 e 3 dell'articolo 459 suddetto.
(( 5-bis. In attesa di un nuovo corso-concorso di cui al comma 1-bis tale disposizione, in via transitoria, viene estesa anche alle istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano sprovviste di dirigente scolastico titolare. ))
6. Gli incarichi di reggenza ai dirigenti scolastici titolari presso altre istituzioni scolastiche e gli esoneri dall'insegnamento, conferiti nelle scuole individuate al comma 5, cessano alla conclusione, nella relativa regione, della procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetta con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4ª serie speciale, n.94 del 26 novembre 2004, o di quella indetta con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con la nomina in corso d'anno, ove possibile, dei vincitori di concorso, nel limite delle assunzioni gia' autorizzate, ovvero alla assegnazione, alle predette scuole, di un dirigente scolastico titolare, con incarico a tempo indeterminato.
7. Alla sostituzione dei docenti in esonero ai sensi del comma 5 si procede con supplenze temporanee, il cui termine finale di durata e' individuato contestualmente alle cessazioni di cui al comma 6. Alla relativa spesa si da' copertura a valere sulle facolta' assunzionali relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni gia' autorizzate e, in subordine, mediante utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
8. Nell'ipotesi di rinnovazione delle procedure concorsuali (( di cui al decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, )) per il reclutamento dei dirigenti scolastici in seguito ad annullamento giurisdizionale, al fine di assicurare la tempestiva conclusione delle operazioni, qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 300 unita', la composizione della commissione (( puo' essere integrata, )) per ogni gruppo di 300 o frazione di 300 (( candidati, )) con altri componenti in numero sufficiente a costituire sottocommissioni, a ciascuna delle quali e' preposto un presidente aggiunto ed e' assegnato un segretario aggiunto. Il presidente della commissione cura il coordinamento delle sottocommissioni. Anche nel caso di rinnovazione concorsuale, a ciascuna delle sottocommissioni non puo' comunque essere assegnato un numero di candidati inferiore a cento. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 100.000 nell'anno 2013 e di euro 400.000 (( nell'anno 2014. ))
(( 8-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo le parole: «il processo di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89» sono aggiunte le seguenti: «, e il processo in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104». ))
Riferimenti normativi

Si riportano i testi dei commi 3 e 3-bis, dell'articolo
39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.:
"Art. 39. (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time).
1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e
di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
(Omissis).
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
(Omissis).".
Il testo del comma 618 dell'articolo 1 della citata
legge n. 296 del 2006, abrogato dalla presente legge, e'
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n.
299, S.O.
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del
10 luglio 2008 (Regolamento recante la disciplina per il
reclutamento dei dirigenti scolastici , ai sensi
dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296), abrogato dalla presente legge, e' pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2008, n. 211.
Si riportano i testi dei commi 2 e 3 dell'articolo 459
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 ( Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado), pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.:
"Art. 459. (Esoneri e semiesoneri per i docenti con
funzioni vicarie).
1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal
dirigente scolastico per attivita' di collaborazione nello
svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed
amministrative, a norma dell'articolo 25, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo
31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto scuola, di cui all'accordo del 24
luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, puo' essere
disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento sulla
base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5.
2. I docenti di scuola dell'infanzia ed elementare
possono ottenere l'esonero quando si tratti di circolo
didattico con almeno ottanta classi.
3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi,
di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di
istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di
istruzione possono ottenere l'esonero quando si tratti di
istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o il
semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con
almeno quaranta classi.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 1-sexies del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti
per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1
aprile 2005, n. 75:
"Art. 1-sexies. (Incarichi di presidenza).
1. A decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 non sono
piu' conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva
la conferma degli incarichi gia' conferiti. I posti vacanti
di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di
reggenza. I posti vacanti all'inizio del predetto anno
scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria in
vigore in materia di programmazione del fabbisogno di
personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, nonche' i vincoli
di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni
previsti dalla normativa vigente, sono riservati in via
prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che
abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno
un anno di incarico di presidenza.".
Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al DPR 30 maggio
2002, n. 115, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 giugno
2002, n. 139, S.O., come modificato dalla presente legge:
"Art. 10. (Esenzioni)
1. Non e' soggetto al contributo unificato il processo
gia' esente, secondo previsione legislativa e senza limiti
di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni
spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura,
nonche' il processo di rettificazione di stato civile, il
processo in materia tavolare, il processo di cui
all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, e il
processo in materia di integrazione scolastica,
relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del
sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai
sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
(Omissis).".
 
Art. 18
Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione

1. Per le necessita' di cui all'articolo 2, comma (( 4-undevicies, )) lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad assumere, (( a decorrere dall'anno 2014, )) i vincitori e gli idonei della procedura concorsuale a 145 posti (( di dirigente tecnico, di cui al decreto del Direttore generale del Ministero della pubblica istruzione 30 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale )) del 5 febbraio 2008, n. 10 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», in aggiunta alle facolta' assunzionali di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, (( n. 244, e successive modificazioni. )) Al relativo onere, pari ad euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 2.
2. All'articolo 4, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, le parole da «, provinciale» fino a «interregionale.» sono sostituite da «e provinciale.». Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, (( come integrata dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, )) e' ridotta di euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 4-undevicies, lett c)
dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e
di sostegno alle imprese e alle famiglie), pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2011, n. 47, S.O. :
"Art. 2. Proroghe onerose di termini
(Omissis).
4-undevicies. Con regolamento da emanare, ai sensi
dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, e'
individuato il sistema nazionale di valutazione definendone
l'apparato che si articola:
a) nell'Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai
processi di miglioramento e innovazione educativa, di
formazione in servizio del personale della scuola e di
documentazione e ricerca didattica;
b) nell'Istituto nazionale per la valutazione del
sistema di istruzione e formazione, con compiti di
predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti
per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione
alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle
indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;
c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il
compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150.".
Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 102 della
citata legge n. 244 del 2007:
" 102. Per il quinquennio 2010-2014, le amministrazioni
di cui all' articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per
ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure
di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al personale cessato nell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unita' di
personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno,
il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente.".
Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 6, della
legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore), pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale 12 dicembre 1997, n. 289, come modificato dalla
presente legge:
" 6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni
sono effettuate avuto riguardo, con esclusione dei
presidenti e dei commissari provenienti da istituti
scolastici appartenenti allo stesso distretto, nell'ordine,
all'ambito comunale eprovinciale.".
Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2 della
legge 11 gennaio 2007 (Disposizioni in materia di esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore e delega al Governo in materia di
raccordo tra la scuola e le universita'), pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2007, n. 10:
"Art. 3. Disposizioni transitorie, finali, finanziarie
e abrogazioni.
1. Per i candidati agli esami di Stato a conclusione,
rispettivamente, dell'anno scolastico 2006-2007 e dell'anno
scolastico 2007-2008, continuano ad applicarsi,
relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del
punteggio per il credito scolastico, le disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. In fase di prima attuazione e in mancanza di norme
contrattuali al riguardo, alla determinazione dei compensi
di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 10 dicembre
1997, n. 425, come sostituito dall'articolo 1 della
presente legge, si provvede, a decorrere dal 2007, nel
limite massimo di euro 138.000.000 .".
 
Art. 19
Alta formazione artistica, musicale e coreutica

(( 01. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' emanato il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al fine di consentire le relative procedure di assunzione in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016. ))
1. Al fine di (( consentire il regolare svolgimento delle attivita' per l'anno accademico 2013-2014, )) fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, (( del testo unico di cui al decreto legislativo )) 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
(( 2. Il personale docente che non sia gia' titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e' inserito, fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento e' disposto con modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. (soppresso).
3-bis. Il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area «Elevata professionalita'» o all'area terza di cui all'allegato A al contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2010, puo' essere assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. ))

4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficolta' finanziarie degli stessi, e' autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti gli enti locali finanziatori, si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, (( che devono tenere conto anche della spesa di ciascun istituto nell'ultimo triennio e delle unita' di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
5-bis. Al fine di rimediare alle gravi difficolta' finanziarie delle accademie non statali di belle arti che sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, e' autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 1 milione di euro.
5-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 5-bis, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengano conto della spesa di ciascuna accademia nell'ultimo triennio e delle unita' di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 7, lettera
e) della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2:
"7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le
competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono
dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge,
sono disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica
e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneita' delle sedi;
c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2;
d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le
modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di
autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalita' per la
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta
didattica nel settore;
h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione
dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma
3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione
degli accessi;
i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di
cui all'articolo 1.".
Si riporta il testo del comma 270 dell'articolo1 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.:
"Art. 270. Accesso ai ruoli del personale docente,
degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei
pianisti accompagnatori.
1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed
assistente, delle assistenti educatrici, degli
accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori
dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e
delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha
luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente
assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per
il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie
nazionali permanenti.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 6 della
citata legge n. 508 del 1999:
"6. Il rapporto di lavoro del personale delle
istituzioni di cui all'articolo 1 e' regolato
contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato
in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per
il personale docente e non docente. Limitatamente alla
copertura dei posti in organico che si rendono disponibili
si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste
dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n.
124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del
citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie
ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla
presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito
delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente
mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di
durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove
temporaneamente conferiti a personale incluso nelle
predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di tali
graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti
con contratti di durata non superiore al quinquennio,
rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono
comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il
personale docente e non docente, in servizio nelle
istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in
vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, e' inquadrato presso di esse in appositi
ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il
trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto
stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente
comma, nei predetti ruoli ad esaurimento e' altresi'
inquadrato il personale inserito nelle graduatorie
nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di
entrata in vigore della presente legge.".
Si riporta il testo dell'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 1997, n. 302, S.O.:
"Art. 39. Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time.
1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e
di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'articolo 40, il numero
complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi
statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto
decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno,
con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale
in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non
inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita'
in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre
1999 viene assicurata una riduzione complessiva del
personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per
cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data
del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.
68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
pubblici non economici con organico superiore a 200 unita'
sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 2002.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter....
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al Servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente
nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo,
della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di
graduatoria unica nazionale, quelle dell'articolo 10,
ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di
qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma
2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'articolo
55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12. ...
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto
dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea
di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31
dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni
autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad
ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie
assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle
unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di
uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico
secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita'
restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni
e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi di un contingente integrativo di personale in
posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di
cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti
pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Il personale di cui al presente comma mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o
degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il
trattamento economico accessorio spettanti al personale di
ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se piu'
favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e' valutabile ai fini della
progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre
1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998».
Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera
c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole «31
dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
1998». L'eventuale trasformazione dei contratti previsti
dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito
della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo.
24...
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1,
comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al
comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di
lavoro a tempo parziale, si applicano al personale
dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non
diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto
normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo
1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste
dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, non e' opponibile il segreto d'ufficio .".
Si riporta il testo dell'articolo 2-bis del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143
(Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami
di Stato e di Universita'), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 5 giugno 2004, n. 130:
"Art. 2-bis. (Graduatorie dell'AFAM ).
1. I docenti precari che hanno prestato servizio per
360 giorni nelle istituzioni dell'alta formazione artistica
e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche
graduatorie, previa valutazione dei titoli
artistico-professionali e culturali da svolgersi secondo
modalita' definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.".
L'Allegato A al contratto collettivo nazionale di
lavoro del 4 agosto 2010 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.180 del 4 agosto 2010.
Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 39,
della citata legge n. 449 del 1997:
"Art. 39. (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time).
1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e
di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
(Omissis).
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
(Omissis).".
 
Art. 20
Corsi di laurea ad accesso programmato

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 e' abrogato. L'articolo 4 del citato decreto legislativo non e' applicato alle procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari gia' indette e non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(( 1-bis. I partecipanti agli esami di ammissione per l'anno accademico 2013/2014 ai corsi universitari di medicina e chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria nonche' a quelli finalizzati alla formazione di architetto, che avrebbero avuto diritto al punteggio relativo alla valutazione del percorso scolastico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2013, e che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto sarebbero stati collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili fissato dai relativi decreti ministeriali di programmazione, sono ammessi nel medesimo anno accademico 2013/2014 a iscriversi in sovrannumero, secondo il punteggio complessivo ottenuto e l'ordine di preferenza delle sedi indicate al momento dell'iscrizione al test d'accesso, nella sede alla quale avrebbero potuto iscriversi in base alla graduatoria di diritto che sarebbe conseguita all'applicazione del suddetto decreto, in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria. I suddetti partecipanti possono altresi' scegliere di iscriversi in sovrannumero, nell'anno accademico 2014/2015, al primo o al secondo anno del corso di studi prescelto, secondo le previsioni del periodo precedente. Ove i suddetti partecipanti scelgano di iscriversi in sovrannumero nell'anno accademico 2014/2015, l'ammissione al primo o al secondo anno di corso e' effettuata con il riconoscimento, da parte degli atenei, dei crediti gia' acquisiti nell'anno accademico 2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.
1-ter. Coloro che nell'anno accademico 2013/2014 si sono iscritti ai corsi di cui al comma 1-bis in una sede diversa da quella alla quale avrebbero avuto diritto ad iscriversi ai sensi del medesimo comma 1-bis possono trasferirsi nella suddetta sede nell'anno accademico 2014/2015, con il riconoscimento, da parte degli atenei, dei crediti gia' acquisiti nell'anno accademico 2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.
1-quater. Ai fini dei commi 1-bis e 1-ter, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al termine delle immatricolazioni dell'anno accademico 2013/2014 relative alla graduatoria del 30 settembre 2013, riapre la procedura per l'inserimento del voto di maturita' da parte di tutti i candidati che hanno ottenuto almeno 20 punti nel test d'accesso e che non abbiano provveduto al predetto inserimento entro i termini previsti dal citato decreto ministeriale 12 giugno 2013.
1-quinquies. Le universita' sedi di corsi di laurea in professioni sanitarie e scienze della formazione primaria ammettono a iscriversi in sovrannumero nell'anno accademico 2013/2014 o nell'anno accademico 2014/2015, in analogia a quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, i partecipanti agli esami di ammissione per l'anno accademico 2013/2014 che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1º luglio 2013, e dall'articolo l, comma 6, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 615 del 15 luglio 2013, come recepiti dai rispettivi bandi, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili. ))

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 14
gennaio 2008, n. 21, abrogato dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 7 febbraio 2008, n. 32.
Si riporta il testo del comma 3, lett b), dell'articolo
10 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2013
(Modalita' e contenuti delle prove di ammissione ai corsi
di laurea ad accesso programmato a livello nazionale - anno
accademico 2013/2014):
"Art. 10. Graduatorie, Soglia di punteggio minimo e
Valutazione delle prove.
1. Nell'ambito dei posti disponibili per le
immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea e di
laurea magistrale, di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 i
candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 26
della legge n. 189/2002 nonche', nell'ambito della relativa
riserva di posti, i candidati non comunitari residenti
all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio
conseguito. Sono ammessi ai corsi i candidati appartenenti
a tutte le predette categorie e che abbiano ottenuto nel
test un punteggio minimo pari a venti (20) punti.
2. I posti eventualmente non utilizzati nella
graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti
all'estero, verranno utilizzati per lo scorrimento della
graduatoria dei cittadini comunitari e non comunitari di
cui all'articolo 26 della legge n. 189 del 2002, qualora
previsto nei successivi specifici decreti di
programmazione.
3. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli
2, 4, 5, 6 e 7 si tiene conto dei seguenti criteri:
a) valutazione del test (max 90 punti):
- 1,5 punti per ogni risposta esatta;
- meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata;
- 0 punti per ogni risposta non data;
b) valutazione del percorso scolastico (max 10 punti).
Il punteggio viene attribuito esclusivamente ai
candidati che hanno ottenuto un voto all'esame di stato
almeno pari a 80/100 e il cui voto sia non inferiore
all'80esimo percentile della distribuzione dei voti della
propria commissione d'esame nell'anno scolastico 2012/13
secondo la seguente tabella:
Voto dell'esame di Stato non inferiore all'80 esimo
percentile e pari a: Punteggio
100 e lode 10 punti
99-100 9 punti
97-98 8 punti
95-96 7 punti
93-94 6 punti
91-92 5 punti
89-90 4 punti
86-87-88 3 punti
83-84-85 2 punti
80-81-82 1 punto

Per i soli corsi di cui all'articolo 7, il punteggio e'
attribuito dalle singole universita' secondo criteri
autonomamente determinati in conformita' a quanto stabilito
dal D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21.
Per i candidati che hanno conseguito il diploma di
Stato di istruzione secondaria di secondo grado non
valutato in centesimi, il voto viene convertito in
centesimi con i criteri di cui all'allegato 2.
Per i candidati che hanno conseguito un titolo estero,
il voto dell'esame di stato viene convertito in centesimi
con i criteri di cui all'allegato 2 e rapportato alla
distribuzione dei voti di diploma degli studenti di tutte
le scuole di istruzione secondaria di secondo grado
appartenenti al sistema nazionale di istruzione nell'anno
scolastico 2012/13.
Per i candidati che hanno conseguito il diploma in anni
scolastici antecedenti all'a.s. 2012/2013 e nei casi in
cui, comunque, non sia possibile associare il candidato
alla propria commissione di esame, si applicano,
nell'ordine, i seguenti criteri:
- i percentili a livello provinciale dell'a.s. 2012/13
relativi alla medesima tipologia di diploma;
- i percentili a livello nazionale dell'a.s. 2012/13
relativi alla medesima tipologia di diploma.
I voti dell'esame di stato riferiti all'80esimo
percentile di riferimento sono pubblicati sul portale
Universitaly del Ministero (www.universitaly.it) entro il
30 agosto 2013.
(Omissis).".
Si riporta il testo del dell'articolo 1, comma 6 del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 165 del 15 luglio 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 agosto
2013, n. 183 (Definizione delle modalita' di svolgimento e
delle caratteristiche delle prove di accesso ai corsi di
laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico, di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
10 settembre 2010, n. 249, per l'insegnamento nella scuola
dell'infanzia e nella scuola primaria, e di valorizzazione,
agli stessi fini, del servizio eventualmente svolto e di
particolari titoli accademici, ai sensi dell'articolo 5,
comma 3 del medesimo decreto):
"Art. 1. Accesso al corso di laurea magistrale per
l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola
primaria
(Omissis).
6. Per la valutazione della prova si tiene conto dei
seguenti criteri:
a) valutazione del test (max 90 punti):
1,125 punti per ogni risposta esatta;
0 punti per ogni risposta errata o non data;
b) valutazione del percorso scolastico (max 10 punti).
Il punteggio di cui alla lettera b) e' attribuito dalle
singole universita' secondo criteri autonomamente
determinati in conformita' a quanto stabilito dal decreto
legislativo 14 gennaio 2008, n. 21.
(Omissis).".
 
Art. 21
Formazione specialistica dei medici

1. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( a) all'alinea, )) le parole «delle commissioni giudicatrici» sono sostituite dalle seguenti: «della commissione»;
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) all'esito delle prove e' formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, (( del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto )) legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».
2. All'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, le parole «ed e' determinato annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «e, a partire dall'anno accademico 2013-2014, e' determinato ogni tre anni,».
(( 2-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 31 marzo 2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresi' le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinati all'incremento dei contratti di formazione specialistica medica.
3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica agli specializzandi che nell'anno accademico successivo all'emanazione del medesimo decreto sono immatricolati al primo anno di corso. Per gli specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al secondo o al terzo anno di corso, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede, con proprio decreto, ad adeguare l'ordinamento didattico alla durata cosi' definita. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta valido l'ordinamento previgente»;
b) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 35, le parole da: «determina» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonche' del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attivita' del Servizio sanitario nazionale».
2-ter. I periodi di formazione dei medici specializzandi si svolgono ove ha sede la scuola di specializzazione e all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale previste dalla rete formativa, in conformita' agli ordinamenti e ai regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia e agli accordi fra le universita' e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'inserimento non puo' dare luogo a indennita', compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi. I medici in formazione specialistica assumono una graduale responsabilita' assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalita' individuate dal tutore, d'intesa con la direzione delle scuole di specializzazione e con i dirigenti responsabili delle unita' operative presso cui si svolge la formazione, fermo restando che tale formazione non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e non da' diritto all'accesso ai ruoli del medesimo Servizio sanitario nazionale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 36 e 39 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della
direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CE), pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1999, n.
250, S.O., come modificati dalla presente legge:
"Art. 36. 1. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica sono determinati le modalita' per
l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e
le modalita' delle prove, nonche' i criteri per la
valutazione dei titoli e per la composizione della
commissione nel rispetto dei seguenti principi:
a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale,
in una medesima data per ogni singola tipologia, con
contenuti definiti a livello nazionale, secondo un
calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente
pubblicizzato;
b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo
parametri oggettivi;
c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri
oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi;
d) all'esito delle prove e' formata una graduatoria
nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati
alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte
salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma
1 del presente articolo si applica l'articolo 3 del decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
(Omissis)."
"Art. 39. 1. Al medico in formazione specialistica, per
tutta la durata legale del corso, e' corrisposto un
trattamento economico annuo onnicomprensivo.
2.
3. Il trattamento economico e' costituito da una parte
fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la
durata del corso, e da una parte variabile, e, a partire
dall'anno accademico 2013-2014, e' determinato ogni tre
anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso
formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima
applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e
2007-2008, la parte variabile non potra' eccedere il 15 per
cento di quella fissa.
4. Il trattamento economico e' corrisposto mensilmente
dalle universita' presso cui operano le scuole di
specializzazione.
4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle
universita' delle risorse previste per il finanziamento
della formazione dei medici specialisti per l'anno
accademico di riferimento si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
dell'economia e delle finanze
(Omissis).".
Si riportano i testi degli articoli 20 e 35 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della
direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CE),
pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1999, n. 250,
S.O., come modificati dalla presente legge:
"Art. 20. 1. La formazione che permette di ottenere un
diploma di medico chirurgo specialista nelle
specializzazioni indicate negli allegati B e C, risponde ai
seguenti requisiti:
a) presupporre il conferimento e validita' del titolo
conseguito a seguito di un ciclo di formazione di cui
all'articolo l8 nel corso del quale siano state acquisite
adeguate conoscenze nel campo della medicina generale;
b) insegnamento teorico e pratico;
c) formazione a tempo pieno sotto il controllo delle
autorita' o enti competenti;
d) formazione effettuata in un ateneo universitario o
in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a
tal fine dalle autorita' competenti;
e) partecipazione personale del medico chirurgo
candidato alla specializzazione, alle attivita' e
responsabilita' proprie della disciplina.
2. Il rilascio di un diploma di medico chirurgo
specialista e' subordinato al possesso di un diploma di
medico chirurgo.
3. Le durate minime delle formazioni specialistiche non
possono essere inferiori a quelle indicate per ciascuna di
tali formazioni nell'allegato C. Tali durate minime sono
modificate secondo la procedura prevista dall'articolo
44-bis, paragrafo 3, della direttiva 93/16/CEE
3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della salute, da emanare entro il 31 marzo 2014,
la durata dei corsi di formazione specialistica viene
ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 1° agosto
2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 5 novem-bre 2005, con l'osservanza dei
limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia,
riorganizzando altresi' le classi e le tipologie di corsi
di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti
dall'applicazione del presente comma sono destinati
all'incremento dei contratti di formazione specialistica
medica.
3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica,
come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica
agli specializzandi che nell'anno accademico successivo
all'emanazione del medesimo decreto sono immatricolati al
primo anno di corso. Per gli specializzandi che nel
medesimo anno sono iscritti al secondo o al terzo anno di
corso, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca provvede, con proprio decreto, ad adeguare
l'ordinamento di-dattico alla durata cosi' definita. Per
gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono
iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta valido
l'ordinamento previgente.

(Omissis)."
"Art. 35. 1. Con cadenza triennale ed entro il 30
aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze
sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della
situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei
medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero
della sanita' e dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno del terzo
anno il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero
globale degli specialisti da formare annualmente, per
ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto
dell'obiettivo di migliorare progressivamente la
corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a
frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e
quello dei medici ammessi alla formazione specialistica,
nonche' del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per
i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
con riferimento alle attivita' del Servizio sanitario
nazionale.
2. In relazione al decreto di cui al comma 1, il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, acquisito il parere del Ministro della
sanita', determina il numero dei posti da assegnare a
ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi
dell'articolo 43, tenuto conto della capacita' ricettiva e
del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite
nella rete formativa della scuola stessa.
3. Nell'ambito dei posti risultanti dalla
programmazione di cui al comma 1, e' stabilita, d'intesa
con il Ministero dell'interno, una riserva di posti
complessivamente non superiore al cinque per cento per le
esigenze della sanita' della Polizia di Stato, nonche'
d'intesa con il Ministero degli affari esteri, il numero
dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai
Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra le singole
scuole dei posti riservati e' effettuata con il decreto di
cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della
sanita', puo' autorizzare, per specifiche esigenze del
servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole,
nel limite di un dieci per cento in piu' del numero di cui
al comma 1 e della capacita' recettiva delle singole
scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a
specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie
diverse da quelle inserite nella rete formativa della
scuola.
5. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3
e per accedere in soprannumero ai sensi del comma 4, i
candidati devono aver superato le prove di ammissione
previste dall'ordinamento della scuola. ".
Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421),
pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.:
"2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio
sanitario nazionale, connesse alla formazione degli
specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del
Servizio sanitario nazionale, le universita' e le regioni
stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare
le modalita' della reciproca collaborazione. I rapporti in
attuazione delle predette intese sono regolati con appositi
accordi tra le universita', le aziende ospedaliere, le
unita' sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e gli istituiti zooprofilattici
sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione
specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate
presso le predette strutture sanitarie in possesso dei
requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del citato decreto
legislativo n. 257/1991, la titolarita' dei corsi di
insegnamento previsti dall'ordinamento didattico
universitario e' affidata ai dirigenti delle strutture
presso le quali si svolge la formazione stessa, in
conformita' ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai
fini della programmazione del numero degli specialisti da
formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche
conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni
sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente
decreto. Il diploma di specializzazione conseguito presso
le predette scuole e' rilasciato a firma del direttore
della scuola e del rettore dell'universita' competente.
Sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni
rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalita'
per l'istituzione dei corsi di specializzazione possono
essere previste per i presidi ospedalieri delle unita'
sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso dei
requisiti di idoneita' previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 8
agosto 1991, n. 257.".
 
Art. 22
Organizzazione dell'Anvur e degli enti di ricerca

1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo sono premessi i seguenti: «I componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, (( previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, )) formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per due anni. La durata del mandato dei suddetti componenti, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica, e' di quattro anni.»;
b) alla lettera b) le parole «la nomina e la durata in carica» sono sostituite dalle seguenti: «i requisiti e (( le modalita' di selezione ». ))
2. In via di prima applicazione del presente articolo, per la nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), fino alla nomina del nuovo comitato di selezione e' utilizzato l'elenco di persone definito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, (( del regolamento di cui al decreto )) del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i componenti del Consiglio direttivo dell'ANVUR in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, (( del citato regolamento di cui al decreto )) del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010.
3. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. I nominativi proposti ai sensi del comma 2 possono essere utilizzati entro (( due anni )) dalla formulazione della proposta».
4. In via di prima applicazione del presente articolo, per le nomine di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, (( come modificato dal presente articolo, )) successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura ivi prevista viene seguita con la nomina di un nuovo comitato di selezione.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 140, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
(Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2006, n.
277, S.O., come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Misure in materia di riscossione
(Omissis).
140. Icomponenti dell'organo direttivo dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR) sono nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, formulata sulla base
di un elenco di persone, definito da un comitato di
selezione, che rimane valido per due anni. La durata del
mandato dei suddetti componenti, compresi quelli
eventualmente nominati in sostituzione di componenti
cessati dalla carica, e' di quattro anni. Con regolamento
emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:
a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo
principi di imparzialita', professionalita', trasparenza e
pubblicita' degli atti, e di autonomia organizzativa,
amministrativa e contabile, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
b) irequisiti e le modalita' di selezione dei
componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra
qualificati esperti stranieri, e le relative indennita',
prevedendo che, ferma restando l'applicazione delle
disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo,
la carica di presidente o di componente dell'organo
direttivo puo' essere ricoperta fino al compimento del
settantesimo anno di eta'.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 3 del citato
regolamento di cui al DPR n. 76 del 2010:
"Art. 8. Il Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo e' costituito da sette
componenti, scelti con le modalita' di cui al comma 3, tra
personalita', anche straniere, di alta e riconosciuta
qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione
superiore e della ricerca, nonche' della valutazione di
tali attivita', provenienti da una pluralita' di ambiti
professionali e disciplinari.
2. Il Consiglio direttivo determina le attivita' e gli
indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonche' i criteri e
i metodi di valutazione, predispone il programma delle
attivita', approva il bilancio preventivo, il conto
consuntivo e i rapporti di valutazione. Nomina il
Direttore, su proposta del Presidente, e provvede in ordine
al conferimento degli incarichi ai soggetti di cui
all'articolo 12, commi 4, lettera d), e 6, e all'articolo
14, comma 4.
3. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro, sentite le competenti Commissioni
parlamentari. Nel Consiglio direttivo devono comunque
essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. Ai
fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un
elenco composto da non meno di dieci e non piu' di quindici
persone definito da un comitato di selezione appositamente
costituito con decreto del Ministro. Il comitato di
selezione e' composto da cinque membri di alta
qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal
Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti
dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e
del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di
selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con
relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad
evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli
interessati, da istituzioni, accademie, societa'
scientifiche, da esperti, nonche' da istituzioni ed
organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. Ai
componenti del comitato di selezione spetta esclusivamente
il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione
alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i
dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello
dirigenziale, con onere a carico dell'apposito capitolo di
bilancio dello stato di previsione del Ministero.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 4 del citato
regolamento di cui al DPR n. 76 del 2010:
"Art. 6. Organi
(Omissis).
4. In sede di prima applicazione del presente
regolamento, previo sorteggio, sono individuati due
componenti del Consiglio direttivo che durano in carica tre
anni, e tre componenti che durano in carica quattro anni.
Gli altri componenti, tra cui il Presidente, durano in
carica cinque anni.".
Si riporta l'articolo 11 del decreto legislativo 31
dicembre 2009, n. 213 (Riordino degli enti di ricerca in
attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007,
n. 165), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio
2010, n. 25, come modificato dalla presente legge:
"Art. 11. Comitati di selezione dei presidenti e dei
componenti dei consigli di amministrazione degli enti di
ricerca di designazione governativa
1. Ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del
consiglio di amministrazione di designazione governativa,
con decreto del Ministro e' nominato un comitato di
selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte
tra esperti della comunita' scientifica nazionale ed
internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui
uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comitato di
selezione agisce nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal
Ministro nel decreto di nomina e, per gli adempimenti
aventi carattere amministrativo, e' supportato dalle
competenti direzioni generali del Ministero. Il personale
del Ministero non puo', in nessun caso, fare parte del
comitato di selezione.
2. Il comitato di selezione fissa, con avviso pubblico,
le modalita' e i termini per la presentazione delle
candidature e, per ciascuna posizione ed ove possibile in
ragione del numero dei candidati, propone al Ministro:
a) cinque nominativi per la carica di presidente;
b) tre nominativi per la carica di consigliere.
2-bis. I nominativi proposti ai sensi del comma 2
possono essere utilizzati entro due anni dalla formulazione
della proposta.
3. Nei consigli di amministrazione composti da tre
consiglieri, due componenti, incluso il presidente, sono
individuati dal Ministro. Il terzo consigliere e' scelto
direttamente dalla comunita' scientifica o disciplinare di
riferimento sulla base di una forma di consultazione
definita negli statuti.
4. Nei consigli di amministrazione composti da cinque
consiglieri, tre componenti e tra questi il presidente,
sono individuati dal Ministro. Gli altri due componenti
sono scelti direttamente dalla comunita' scientifica o
disciplinare di riferimento sulla base di una forma di
consultazione definita negli statuti, fatto salvo quanto
specificamente disposto all'articolo 9.
5. I decreti ministeriali di nomina dei presidenti e
dei consigli di amministrazione sono comunicati al
Parlamento.".
 
Art. 23
Finanziamento degli enti di ricerca

1. All'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola «anche» e' sostituita dalle seguenti: «ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del (( Fondo ordinario per gli enti di ricerca o del Fondo per il finanziamento )) ordinario delle universita', fatta eccezione per quelli».
2. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e' sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Finanziamento degli enti di ricerca). - 1. La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo (( 5 del presente decreto, )) e considerando la specifica missione dell'ente nonche' tenendo conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del fondo e soggetta ad incrementi annuali, (( dei risultati della valutazione della qualita' della ricerca scientifica condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) )) e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro.
1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche finalita' e che non possono essere piu' utilizzate per tali scopi, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre attivita' o progetti attinenti alla programmazione degli enti.».
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 188, della
citata legge n. 266 del 2005, come modificato dalla
presente legge:
"188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di
sanita' (ISS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S),
l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale
italiana (ASI), l'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA), l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nonche' per
le universita' e le scuole superiori ad ordinamento
speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali,
sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato
e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di
innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al
miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti,
i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di
funzionamento degli enti o del Fondo ordinario per gli enti
di ricerca o del Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', fatta eccezione per quelli finanziati con le
risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 13.".
 
Art. 24
Personale degli enti di ricerca

1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attivita' di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e' autorizzato ad assumere, nel quinquennio 2014-2018, complessive 200 unita' di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 40 unita' di personale, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 2 milioni nell'anno 2014, (( a euro )) 4 milioni nell'anno 2015, (( a euro )) 6 milioni nell'anno 2016, (( a euro )) 8 milioni nell'anno 2017 e (( a euro )) 10 milioni a partire dall'anno 2018.
2. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono (( disposte )) ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni (( dalla data di entrata )) in vigore del presente decreto.
3. Per il periodo dal 2014 al 2018, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), (( determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, )) e' incrementato degli oneri derivanti dal comma 1 (( del presente articolo.
3-bis. Fino al completamento delle procedure per l'assunzione del personale di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, l'INGV puo' prorogare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La proroga puo' essere disposta, in relazione all'effettivo fabbisogno dell'Istituto e alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti relativi al medesimo tipo di professionalita' da assumere a tempo indeterminato ai sensi del comma 1 e comunque nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti a legislazione vigente. ))

4. Gli enti (( pubblici di ricerca )) possono procedere al reclutamento per i profili di ricercatore e tecnologo, nei limiti delle facolta' assunzionali, senza il previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 4, del
decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 (Riordino
degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della
legge 27 settembre 2007, n. 165), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1 febbraio 2010, n. 25:
"Art. 5. Piani triennali di attivita' - PTA e Documento
di visione strategica decennale degli enti di ricerca - DVS
1. In conformita' alle linee guida enunciate nel PNR,
ai fini della pianificazione operativa i consigli di
amministrazione dei singoli enti di ricerca, previo parere
dei rispettivi consigli scientifici, adottano un piano
triennale di attivita', aggiornato annualmente, ed
elaborano un documento di visione strategica decennale, in
conformita' alle particolari disposizioni definite nei
rispettivi statuti e regolamenti.
2. Il predetto piano e' valutato e approvato dal
Ministero, anche ai fini della identificazione e dello
sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del
coordinamento dei piani triennali di attivita' dei diversi
enti di ricerca, nonche' del riparto del fondo ordinario
per il finanziamento degli enti di ricerca.
3. Per il perseguimento delle finalita' di
coordinamento ed armonizzazione di cui al comma 2, il
Ministero, tenuto conto degli obiettivi del Programma
nazionale della ricerca ed in funzione della elaborazione
di nuovi indirizzi, svolge una specifica funzione di
preventiva valutazione comparativa e di indirizzo
strategico. Tale funzione e' prevalentemente esercitata
sulla base dei PTA e dei DVS ovvero anche impartendo
dirette indicazioni volte a favorire il perseguimento di
obiettivi di sistema o esperendo iniziative basate su
modalita' di carattere selettivo atte a sollecitare la
collaborazione tra i diversi enti in funzione della
promozione e realizzazione di progetti congiunti.
A tale fine il Ministero puo' avvalersi del supporto,
anche individuale, di dipendenti di enti di ricerca e
universita', anche in forma di comando, sulla base di
apposite intese con le amministrazioni di appartenenza.
4. Nell'ambito dell'autonomia e coerentemente al PTA,
gli enti di ricerca determinano la consistenza e le
variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del
personale, sentite le organizzazioni sindacali.
L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza
e le variazioni dell'organico da parte del Ministero
avviene previo parere favorevole del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della
funzione pubblica.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 116, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2013) , pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.
"(Omissis).
116. Per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639,
640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 34-bis del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
"Art. 34-bis. Disposizioni in materia di mobilita' del
personale
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste
dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di
assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai
soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il
livello e la sede di destinazione per i quali si intende
bandire il concorso nonche', se necessario, le funzioni e
le eventuali specifiche idoneita' richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture
regionali e provinciali di cui all' articolo 34, comma 3,
provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad
assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo
elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi
degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e
provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di
personale da assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse
amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento
della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso il personale inserito nell'elenco
previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito
dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive
il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il
rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha
comunicato l'intenzione di bandire il concorso.
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare
percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi
del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione
della comunicazione di cui al comma 1 da parte del
Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le
amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non
economici nazionali, comprese le universita', e per
conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere
all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per
le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente
articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le
disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu'
tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita'
iscritto nell'elenco di cui all' articolo 34, comma 2, il
Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni
presso le amministrazioni pubbliche per verificare
l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi
dipendenti. Si applica l' articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273. ".
 
Art. 25
Disposizioni tributarie in materia di accisa

1. A decorrere dal 10 ottobre 2013, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi (( e relative )) sanzioni penali e amministrative, (( di cui )) al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:
a) birra: euro 2,66 per ettolitro e per grado-Plato;
b) prodotti alcolici intermedi: euro 77,53 per ettolitro;
c) alcol etilico: euro 905,51 per ettolitro anidro.
2. Per l'anno 2014 e poi a decorrere dall'anno 2015, le aliquote di accisa rideterminate dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, sono stabilite nelle misure indicate al comma 3 del presente articolo.
3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:
a) a decorrere dal 1º gennaio 2014:
birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato;
prodotti alcolici intermedi: euro 78,81 per ettolitro;
alcol etilico: euro 920,31 per ettolitro anidro;
b) birra: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato;
prodotti alcolici intermedi: euro 87,28 per ettolitro;
alcol etilico: euro 1019,21 per ettolitro anidro.».
Riferimenti normativi

Il testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (Disposizioni urgenti
per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo), convertito in
legge dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2013, n. 236:
"Art. 14. Oli lubrificanti e accisa su alcool
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota
dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui
all'allegato I al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni, e' fissata in euro 787,81
per mille chilogrammi.
2. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e le relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa
relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate
nelle seguenti misure:
a) per l'anno 2014
Birra: euro 2,39 per ettolitro e per grado-Plato;
Prodotti alcolici intermedi: euro 69,78 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 814,81 per ettolitro anidro;
b) a decorrere dall'anno 2015
Birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato;
Prodotti alcolici intermedi: euro 72,28 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 844,01 per ettolitro anidro.
3. Con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il 30 novembre
2013, e' incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il
prelievo fiscale sui prodotti da fumo in misura tale da
assicurare maggiori entrate pari a euro 50.000.000 annui a
partire dal medesimo anno.
Il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro il 30 novembre 2013 e con aggiornamento
quadrimestrale, i dati previsionali correlati al maggior
gettito previsto ai sensi del primo periodo. In caso di
scostamento, il Direttore della predetta Agenzia provvede
ad adeguare la misura del prelievo fiscale, al fine di
assicurare le predette maggiori entrate.".
 
Art. 26
Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale

1. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' sostituito dal seguente: «3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalita' direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.».
2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1º gennaio 2014 e' elevato ad euro 200.
3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1º gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonche' per le formalita' di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.
 
Art. 27
Norme finanziarie

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e' incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, comma 4, 5, commi 1 e 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, comma 2, 10, commi 1 e 3, 11, 15, 16, commi 1 e 3, (( 17, commi 1, 8 e 8-bis, )) 19, comma 4, 24, comma 1, e 25 e dal comma 1 del presente articolo, (( pari a 13,385 milioni di euro per l'anno 2013, a 328,556 milioni di euro per l'anno 2014, a 452,394 milioni di euro per l'anno 2015, a 473,845 milioni di euro per l'anno 2016, a 475,845 milioni di euro per l'anno 2017 e a 477,845 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, )) si provvede:
a) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 315,539 milioni di euro per l'anno 2014, a 411,226 milioni di euro per l'anno 2015 e a 413,243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 25 e 26;
b) quanto a 8,717 milioni di euro per l'anno 2014, a 34,868 milioni di euro per l'anno 2015 e a 52,302 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n.92.
c) identica;
d) quanto a (( 1 milione di euro )) a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma «Istituti di alta cultura» della missione «Istruzione universitaria»;
(( e) quanto a 385.000 euro per l'anno 2013, a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 3,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, )) mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria»;
f) quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2015, a 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 6,6 milioni di euro a decorrere dal 2018 mediante (( corrispondente )) riduzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre
2004, n. 280):
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
Si riporta l'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n.
92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del
lavoro in una prospettiva di crescita), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2012, n. 153, S.O. :
"Art. 2. Ammortizzatori sociali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai
nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere
dalla predetta data e' istituita, presso la Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la
funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione un'indennita'
mensile di disoccupazione.
2. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'ASpI
tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti
e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito,
con la propria adesione o successivamente all'instaurazione
del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma
subordinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, con
esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei confronti degli operai agricoli a tempo
determinato o indeterminato, per i quali trovano
applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
successive modificazioni, all'articolo 25 della legge 8
agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio
1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 247, e successive modificazioni.
4. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta ai
lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria
occupazione e che presentino i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni;
b) possano far valere almeno due anni di assicurazione
e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente
l'inizio del periodo di disoccupazione.
5. Sono esclusi dalla fruizione dell'indennita' di cui
al comma 1 i lavoratori che siano cessati dal rapporto di
lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del
rapporto, fatti salvi i casi in cui quest'ultima sia
intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal
comma 40 dell'articolo 1 della presente legge.
6. L'indennita' di cui al comma 1 e' rapportata alla
retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi
due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non
continuativi e delle mensilita' aggiuntive, divisa per il
numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il
numero 4,33.
7. L'indennita' mensile e' rapportata alla retribuzione
mensile ed e' pari al 75 per cento nei casi in cui la
retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2013
all'importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati
intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la
retribuzione mensile sia superiore al predetto importo
l'indennita' e' pari al 75 per cento del predetto importo
incrementata di una somma pari al 25 per cento del
differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto
importo. L'indennita' mensile non puo' in ogni caso
superare l'importo mensile massimo di cui all'articolo
unico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto
1980, n. 427, e successive modificazioni.
8. All'indennita' di cui al comma 1 non si applica il
prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28
febbraio 1986, n. 41.
9. All'indennita' di cui al comma 1 si applica una
riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di
fruizione. L'indennita' medesima, ove dovuta, e'
ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il dodicesimo
mese di fruizione.
10. Per i periodi di fruizione dell'indennita' sono
riconosciuti i contributi figurativi nella misura
settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili
ai fini previdenziali di cui al comma 6 degli ultimi due
anni. I contributi figurativi sono utili ai fini del
diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; essi
non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei
casi in cui la normativa richieda il computo della sola
contribuzione effettivamente versata.
10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto,
assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che
fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI)
di cui al comma 1 e' concesso, per ogni mensilita' di
retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo
mensile pari al cinquanta per cento dell'indennita' mensile
residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il
diritto ai benefici economici di cui al presente comma e'
escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati
licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa
dello stesso o diverso settore di attivita' che, al momento
del licenziamento, presenta assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che
assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di
collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara,
sotto la propria responsabilita', all'atto della richiesta
di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni
ostative.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai
nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere
dalla predetta data:
a) per i lavoratori di eta' inferiore a cinquantacinque
anni, l'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta per
un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di
indennita' eventualmente fruiti negli ultimi dodici mesi,
anche in relazione ai trattamenti brevi di cui al comma 20
(mini-ASpI);
b) per i lavoratori di eta' pari o superiore ai
cinquantacinque anni, l'indennita' e' corrisposta per un
periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle
settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti
i periodi di indennita' eventualmente fruiti negli ultimi
diciotto mesi ai sensi del comma 4 ovvero del comma 20 del
presente articolo .
12. L'indennita' di cui al comma 1 spetta dall'ottavo
giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo
rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in
cui sia stata presentata la domanda.
13. Per fruire dell'indennita' i lavoratori aventi
diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita
domanda, esclusivamente in via telematica, all'INPS, entro
il termine di due mesi dalla data di spettanza del
trattamento.
14. La fruizione dell'indennita' e' condizionata alla
permanenza dello stato di disoccupazione di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni.
15. In caso di nuova occupazione del soggetto
assicurato con contratto di lavoro subordinato,
l'indennita' di cui al comma 1 e' sospesa d'ufficio, sulla
base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo
9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un
massimo di sei mesi; al termine di un periodo di
sospensione di durata inferiore a sei mesi l'indennita'
riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta
sospesa.
16. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione
legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti
valere ai fini di un nuovo trattamento nell'ambito
dell'ASpI o della mini-ASpI di cui al comma 20.
17. In caso di svolgimento di attivita' lavorativa in
forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al
limite utile ai fini della conservazione dello stato di
disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare
l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita',
dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale
attivita'. Il predetto Istituto provvede, qualora il
reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai
fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a
ridurre il pagamento dell'indennita' di un importo pari
all'80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al
tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e
la data di fine dell'indennita' o, se antecedente, la fine
dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e'
conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi, e' richiesta al beneficiario un'apposita
autodichiarazione concernente i proventi ricavati
dall'attivita' autonoma.
18. Nei casi di cui al comma 17, la contribuzione
relativa all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti versata in
relazione all'attivita' di lavoro autonomo non da' luogo ad
accrediti contributivi ed e' riversata alla Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
19. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla
corresponsione dell'indennita' di cui al comma 1 puo'
richiedere la liquidazione degli importi del relativo
trattamento pari al numero di mensilita' non ancora
percepite, al fine di intraprendere un'attivita' di lavoro
autonomo, ovvero per avviare un'attivita' in forma di auto
impresa o di micro impresa, o per associarsi in
cooperativa. Tale possibilita' e' riconosciuta nel limite
massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di natura non regolamentare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono determinati limiti,
condizioni e modalita' per l'attuazione delle disposizioni
di cui al presente comma.
20. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti di cui
al comma 2 che possano far valere almeno tredici settimane
di contribuzione di attivita' lavorativa negli ultimi
dodici mesi, per la quale siano stati versati o siano
dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, e'
liquidata un'indennita' di importo pari a quanto definito
nei commi da 6 a 10, denominata mini-ASpI.
21. L'indennita' di cui al comma 20 e' corrisposta
mensilmente per un numero di settimane pari alla meta'
delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno; ai fini
della durata non sono computati i periodi contributivi che
hanno gia' dato luogo ad erogazione della prestazione. (
22. All'indennita' di cui al comma 20 si applicano le
disposizioni di cui ai commi 3, 4, lettera a), 5, 6, 7, 8,
9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19.
23. In caso di nuova occupazione del soggetto
assicurato con contratto di lavoro subordinato,
l'indennita' e' sospesa d'ufficio sulla base delle
comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma
2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque
giorni; al termine del periodo di sospensione l'indennita'
riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta
sospesa.
24. Le prestazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si
considerano assorbite, con riferimento ai periodi
lavorativi dell'anno 2012, nelle prestazioni della
mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
24-bis. Alle prestazioni liquidate dall'Assicurazione
sociale per l'Impiego si applicano, per quanto non previsto
dalla presente legge ed in quanto applicabili, le nomine
gia' operanti in materia di indennita' di disoccupazione
ordinaria non agricola.
25. Con effetto sui periodi contributivi maturati a
decorrere dal 1° gennaio 2013, al finanziamento delle
indennita' di cui ai commi da 1 a 24 concorrono i
contributi di cui agli articoli 12, sesto comma, e 28,
primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.
26. Continuano a trovare applicazione, in relazione ai
contributi di cui al comma 25, le eventuali riduzioni di
cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, nonche' le misure compensative di cui all'articolo
8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
successive modificazioni.
27. Per i lavoratori per i quali i contributi di cui al
comma 25 non trovavano applicazione, e in particolare per i
soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, il
contributo e' decurtato della quota di riduzione di cui
all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, che non sia stata ancora applicata a causa della
mancata capienza delle aliquote vigenti alla data di
entrata in vigore delle citate leggi n. 388 del 2000 e n.
266 del 2005. Qualora per i lavoratori di cui al periodo
precedente le suddette quote di riduzione risultino gia'
applicate, si potra' procedere, subordinatamente
all'adozione annuale del decreto di cui all'ultimo periodo
del presente comma in assenza del quale le disposizioni
transitorie di cui al presente e al successivo periodo non
trovano applicazione, ad un allineamento graduale alla
nuova aliquota ASpI, come definita dai commi 1 e seguenti,
con incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli anni
2013, 2014, 2015, 2016 e pari allo 0,27 per cento per
l'anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari allo 0,06
per cento annuo si procedera' all'allineamento graduale
all'aliquota del contributo destinato al finanziamento dei
Fondi interprofessionali per la formazione continua ai
sensi dell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.
845. A decorrere dall'anno 2013 e fino al pieno
allineamento alla nuova aliquota ASpI, le prestazioni di
cui ai commi da 6 a 10 e da 20 a 24 vengono annualmente
rideterminate, in funzione dell'aliquota effettiva di
contribuzione, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre di ogni
anno precedente l'anno di riferimento, tenendo presente, in
via previsionale, l'andamento congiunturale del relativo
settore con riferimento al ricorso agli istituti di cui ai
citati commi da 6 a 10 e da 20 a 24 e garantendo in ogni
caso una riduzione della commisurazione delle prestazioni
alla retribuzione proporzionalmente non inferiore alla
riduzione dell'aliquota contributiva per l'anno di
riferimento rispetto al livello a regime.
28. Con effetto sui periodi contributivi di cui al
comma 25, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo
indeterminato si applica un contributo addizionale, a
carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della
retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si
applica:
a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di
lavoratori assenti;
b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento
delle attivita' stagionali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonche', per i
periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31
dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai
contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31
dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative.
Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della
presente disposizione, valutate in 7 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214;
c) agli apprendisti;
d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
30. Nei limiti delle ultime sei mensilita' il
contributo addizionale di cui al comma 28 e' restituito,
successivamente al decorso del periodo di prova, al datore
di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo
indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il
datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di
lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi
dalla cessazione del precedente contratto a termine. In
tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle
mensilita' spettanti un numero di mensilita' ragguagliato
al periodo trascorso dalla cessazione del precedente
rapporto di lavoro a termine.
31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente
dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI,
intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e' dovuta, a
carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento
del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di
anzianita' aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo
dell'anzianita' aziendale sono compresi i periodi di lavoro
con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se
il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuita' o
se comunque si e' dato luogo alla restituzione di cui al
comma 30.
32. Il contributo di cui al comma 31 e' dovuto anche
per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse
dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso
il recesso del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera m), del testo unico dell'apprendistato, di
cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
33. Il contributo di cui al comma 31 non e' dovuto,
fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il
contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23
luglio 1991, n. 223.
34. Per il periodo 2013-2015, il contributo di cui al
comma 31 non e' dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti
effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali
siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro,
in attuazione di clausole sociali che garantiscano la
continuita' occupazionale prevista dai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per
completamento delle attivita' e chiusura del cantiere. Alle
minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12
milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
35. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di
licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di
eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato
oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma
31 del presente articolo e' moltiplicato per tre volte.
36. A decorrere dal 1° gennaio 2013 all'articolo 2,
comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«e-bis) assicurazione sociale per l'impiego in
relazione alla quale, in via aggiuntiva a quanto previsto
in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di
cui alle precedenti lettere ai sensi della disciplina di
cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati
a decorrere dal 1° gennaio 2013 e' dovuta dai datori di
lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una
contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali. Resta fermo che con
riferimento a tale contribuzione non operano le
disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183».
37. L'aliquota contributiva di cui al comma 36, di
finanziamento dell'ASpI, non ha effetto nei confronti delle
disposizioni agevolative che rimandano, per
l'identificazione dell'aliquota applicabile, alla
contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti.
38. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, dopo le parole:
«provvidenze della gestione case per lavoratori» sono
aggiunte le seguenti: «; Assicurazione sociale per
l'impiego».
39. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota
contributiva di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' ridotta al 2,6
per cento.
40. Si decade dalla fruizione delle indennita' di cui
al presente articolo nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attivita' in forma autonoma senza che
il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17;
c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato;
d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di
invalidita', sempre che il lavoratore non opti per
l'indennita' erogata dall'ASpI.
41. La decadenza si realizza dal momento in cui si
verifica l'evento che la determina, con obbligo di
restituire l'indennita' che eventualmente si sia continuato
a percepire.
42. All'articolo 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989,
n. 88, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) le prestazioni dell'Assicurazione sociale per
l'impiego».
43. Ai contributi di cui ai commi da 25 a 39 si applica
la disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera
e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.
44. In relazione ai casi di cessazione dalla precedente
occupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012, si
applicano le disposizioni in materia di indennita' di
disoccupazione ordinaria non agricola di cui all'articolo
19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,
n. 1272, e successive modificazioni.
45. La durata massima legale, in relazione ai nuovi
eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1°
gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, e' disciplinata
nei seguenti termini:
a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi
nell'anno 2013: otto mesi per i soggetti con eta'
anagrafica inferiore a cinquanta anni e dodici mesi per i
soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta
anni;
b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi
nell'anno 2014: otto mesi per i soggetti con eta'
anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i
soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta
anni e inferiore a cinquantacinque anni, quattordici mesi
per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a
cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di
contribuzione negli ultimi due anni;
c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi
nell'anno 2015: dieci mesi per i soggetti con eta'
anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i
soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta
anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici mesi per i
soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a
cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di
contribuzione negli ultimi due anni.
46. Per i lavoratori collocati in mobilita' a decorrere
dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016 ai sensi
dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, il periodo massimo di diritto
della relativa indennita' di cui all'articolo 7, commi 1 e
2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' ridefinito nei
seguenti termini:
a) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1°
gennaio 2013 al 31 dicembre 2014:
1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici
mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
hanno compiuto i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2:
ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che
hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i
lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
b).
1).
2).
c) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1°
gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:
1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici
mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori
che hanno compiuto i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici
mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
hanno compiuto i cinquanta anni;
d) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1°
gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:
1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici
mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno
compiuto i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici
mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori
che hanno compiuto i cinquanta anni.
46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, entro il 31 ottobre 2014, procede, insieme alle
associazioni dei datori di lavoro e alle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, ad una ricognizione
delle prospettive economiche e occupazionali in essere alla
predetta data, al fine di verificare la corrispondenza
della disciplina transitoria di cui al comma 46 a tali
prospettive e di proporre, compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative.
47. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le maggiori somme
derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui
all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal comma 48
del presente articolo, sono riversate alla gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge
9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.
48. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «e' destinato» sono
inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale
comunale di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di
servizi aeroportuali, con le modalita' in uso per la
riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte
delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del
mese in cui sorge l'obbligo.
3-ter. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente
all'INPS da parte dei gestori di servizi aeroportuali con
le modalita' stabilite dall'Istituto e riversate allo
stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello
di riscossione, secondo le modalita' previste dagli
articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si
applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione
previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi
previdenziali obbligatori.
3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter
costituisce accertamento del credito e da' titolo, in caso
di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva,
secondo le modalita' previste dall'articolo 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni».
49. I soggetti tenuti alla riscossione di cui
all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7 del
2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del
2005, come modificato dal comma 48 del presente articolo,
trattengono, a titolo di ristoro per le spese di
riscossione e comunicazione, una somma pari allo 0,25 per
cento del gettito totale. In caso di inadempienza rispetto
agli obblighi di comunicazione si applica una sanzione
amministrativa da euro 2.000 ad euro 12.000. L'INPS
provvede all'accertamento delle inadempienze e
all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689.
50. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni».
51. A decorrere dall'anno 2013, nei limiti delle
risorse di cui al comma 1 dell'articolo 19 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, e' riconosciuta un'indennita' ai
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata
presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti
individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta
le seguenti condizioni:
a) abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in
regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito
lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non
superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta
nell'anno precedente;
c) con riguardo all'anno di riferimento sia
accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un
numero di mensilita' non inferiore a uno;
d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni, ininterrotto di almeno due mesi nell'anno
precedente;
e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno
quattro mensilita' presso la predetta Gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
52. L'indennita' e' pari a un importo del 5 per cento
del minimale annuo di reddito di cui all'articolo 1, comma
3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il
minor numero tra le mensilita' accreditate l'anno
precedente e quelle non coperte da contribuzione.
53. L'importo di cui al comma 52 e' liquidato in
un'unica soluzione se pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero
in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro se
superiore.
54. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura
del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per
coloro che hanno maturato il diritto entro tale data ai
sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
55. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le lettere a), b) e
c) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogate.
56. In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015:
a) il requisito di cui alla lettera e) del comma 51,
relativo alle mensilita' accreditate, e' ridotto da quattro
a tre mesi;
b) l'importo dell'indennita' di cui al comma 52 e'
elevato dal 5 per cento al 7 per cento del minimale annuo;
c) le risorse di cui al comma 51 sono integrate nella
misura di 60 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni
e al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Nel corso del periodo transitorio, in sede di
monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della presente legge, con particolare riferimento alle
misure recate dai commi 23 e seguenti del medesimo articolo
1, si provvede a verificare la rispondenza dell'indennita'
di cui al comma 51 alle finalita' di tutela, considerate le
caratteristiche della tipologia contrattuale, allo scopo di
verificare se la portata effettiva dell'onere corrisponde
alle previsioni iniziali e anche al fine di valutare, ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, eventuali correzioni della
misura stessa, quali la sua sostituzione con tipologie di
intervento previste dal comma 20 del presente articolo.
57. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura
pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per
cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per
cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento
per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per
cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al
33 per cento a decorrere dall'anno 2018» e, al secondo
periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per
gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al 20
per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014,
al 22 per cento per l'anno 2015 e al 24 per cento a
decorrere dall'anno 2016».
58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli
articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del
codice penale, nonche' per i delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni
previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la
sanzione accessoria della revoca delle seguenti
prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione
vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare:
indennita' di disoccupazione, assegno sociale, pensione
sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima
sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti
previdenziali a carico degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme
sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati
al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato gia'
accertato con sentenza in altro procedimento
giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in
parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di
attivita' illecite connesse a taluno dei reati di cui al
primo periodo.
59. I condannati ai quali sia stata applicata la
sanzione accessoria di cui al comma 58, primo periodo,
possono beneficiare, una volta che la pena sia stata
completamente eseguita e previa presentazione di apposita
domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente
in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.
60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono
comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione
dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti previdenziali
e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai
fini della loro immediata esecuzione.
61. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco
dei soggetti gia' condannati con sentenza passata in
giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della
revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di
cui al medesimo comma 58, primo periodo.
62. Quando esercita l'azione penale, il pubblico
ministero, qualora nel corso delle indagini abbia acquisito
elementi utili per ritenere irregolarmente percepita una
prestazione di natura assistenziale o previdenziale,
informa l'amministrazione competente per i conseguenti
accertamenti e provvedimenti.
63. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di
cui ai commi da 58 a 62 sono versate annualmente dagli enti
interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di
rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di
tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di
cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
64. Al fine di garantire la graduale transizione verso
il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori
sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione
delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di
debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni
2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi
e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla
normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di
continuita', di trattamenti di integrazione salariale e di
mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e ad
aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal
fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.
65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni
2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di euro
400 milioni per l'anno 2016.
66. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate
alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche
senza soluzione di continuita', di trattamenti di
integrazione salariale e di mobilita', i trattamenti
concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge
12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del
presente articolo possono essere prorogati, sulla base di
specifici accordi governativi e per periodi non superiori a
dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di
cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per cento nel
caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe
successive alla seconda, possono essere erogati
esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi
di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione
professionale. Bimestralmente il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e
delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni
delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga. (29)
67. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a
tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano
anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di
integrazione salariale in deroga e di mobilita' in deroga,
rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8,
comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n. 223.
68. Con effetto dal 1° gennaio 2013 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
di cui alle tabelle B e C dell'allegato 1 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano ai
lavoratori iscritti alla gestione autonoma coltivatori
diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non fossero gia'
interessati dalla predetta disposizione incrementale. Le
aliquote di finanziamento sono comprensive del contributo
addizionale del 2 per cento previsto dall'articolo 12,
comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) articolo 19, commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n. 160;
c) articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
aprile 1936, n. 1155.
70. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni, le parole:
«qualora la continuazione dell'attivita' non sia stata
disposta o sia cessata» sono sostituite dalle seguenti:
«quando sussistano prospettive di continuazione o di
ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale,
dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri
oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali».
L'articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991, come
da ultimo modificato dal presente comma, e' abrogato a
decorrere dal 1° gennaio 2016.
70-bis. I contratti e gli accordi collettivi di
gestione di crisi aziendali che prevedono il ricorso agli
ammortizzatori sociali devono essere depositati presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo
modalita' indicate con decreto direttoriale. Dalla presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
71. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23 luglio
1991, n. 223;
b) articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991, n.
223;
c) articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223;
d) articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio
1991, n. 223;
e) articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.
223;
f) articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451;
g) articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n.
427.
72. All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le procedure di mobilita'»
sono sostituite dalle seguenti: «la procedura di
licenziamento collettivo»;
b) al comma 3, le parole: «la dichiarazione di
mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «il
licenziamento collettivo» e le parole: «programma di
mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «programma di
riduzione del personale»;
c) al comma 8, le parole: «dalla procedura di
mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «dalle procedure
di licenziamento collettivo»;
d) al comma 9, le parole: «collocare in mobilita'» sono
sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole:
«collocati in mobilita'» sono sostituite dalla seguente:
«licenziati»;
e) al comma 10, le parole: «collocare in mobilita'»
sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole:
«posti in mobilita'» sono sostituite dalla seguente:
«licenziati».
73. All'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223, le parole: «collocare in mobilita'» sono
sostituite dalla seguente: «licenziare»".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 131, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 ( Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005) , pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, S.O. :
"(Omissis).
131. Per la realizzazione di interventi di edilizia e
per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali
di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui
all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e'
autorizzata a decorrere dall'anno 2005 la spesa di 10
milioni di euro.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 870, della
citata legge n. 296 del 2006:
" 870. Al fine di garantire la massima efficacia degli
interventi nel settore della ricerca, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse
nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo
per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per
gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo
104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di
competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca,
del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.".
 
Art. 28
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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