Gazzetta n. 265 del 12 novembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 21 ottobre 2013
Dichiarazione di importanza internazionale della zona umida denominata «Padule di Scarlino».


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visti l'art. 1, commi 2 e 5 e l'art. 5, comma 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, successivamente abrogata e sostituita integralmente dalla versione codificata della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, di seguito denominata direttiva «Uccelli»;
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003, n. 120 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e fauna selvatiche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale e' stata data piena ed intera esecuzione alla Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;
Considerato che la predetta Convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, e' entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;
Considerato altresi', che con il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1987, e' stato reso esecutivo in Italia il Protocollo di Emendamento alla Convenzione, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982;
Considerato che, a norma dell'art. 2, comma 4, della Convenzione sopracitata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale proposti nella «Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici» tenutasi a Heilingenhafen (Germania dal 2 al 6 dicembre 1974), adottati al IV Incontro delle Parti Contraenti come Annesso alla Raccomandazione 4.2 della COP IV (Montreaux, Svizzera, 1990); e approvati con la Risoluzione VI.2 della COP VI (Brisbane, Australia, 1996), sono state a suo tempo designate alcune zone umide di importanza internazionale, che sono state quindi inserite nell'apposito elenco di cui all'art 2, n. 1, della convenzione medesima;
Considerato che a norma dell'art. 2, comma 5, le parti contraenti di tale Convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;
Considerato, peraltro, che l'art. 4, comma 1, della Convenzione di Ramsar prevede che ciascuna parte contraente favorisca la tutela delle zone umide creando delle riserve naturali nelle zone umide, indipendentemente dal fatto se siano o meno riconosciute di importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione;
Considerato, inoltre che l'art. 4, comma 3, della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna), ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 dell'11 settembre 1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati II e III alla convenzione medesima e in particolare, per cio' che concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in quanto aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;
Vista la Strategia nazionale per la biodiversita' approvata con l'intesa espressa il 7 ottobre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la richiesta pervenuta dall'Assessore all'ambiente e tutela del territorio, protezione civile, politiche per la montagna della regione Toscana con nota del 29 marzo 2004 prot. n. 124/40187/12;
Vista la delibera di Giunta della regione Toscana n. 231 del 15 marzo 2004, trasmessa con nota prot. 124/40187/12 del 29 marzo 2004, con la quale e' stata approvata la richiesta di riconoscimento dell'area «Padule di Scartino», quale zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione Ramsar;
Riconosciuto l'importante ruolo ecologico che il «Padule di Scarlino», situato nell'omonimo comune lungo la fascia costiera toscana, svolge nel settore meridionale della regione, quale testimonianza di un caratteristico paesaggio maremmano oggi in gran parte scomparso in seguito agli interventi di bonifica;
Riconosciuto, altresi', il particolare valore naturalistico degli habitat inclusi nell'area, rappresentati da ambienti altamente significativi e diversificati sotto gli aspetti floristico-vegetazionali, che si caratterizza con importanti fitocenosi idro-glicofitiche dei bordi degli stagni e delle paludi rappresentate da canneti a dominanza di cannuccia di palude (Phragmites australis) con specie alofite scarse, da formazioni a dominanza di mazzasorda (Typha latifolia), da formazioni delle depressioni umide subsalse a dominanza del giunco sfrangiato (Bolboschoenus maritimus), da giuncheti con Juncus sp. pl., da praterie alofite a dominanza di Puccinellia festuciformis, da formazioni a dominanza di erba bacicci (Limbarda crithmoides) e di gramigna litoranea (Elymus athericus) lungo i fossi e i canali, a dominanza di limonio comune (Limonium narbonense) e assenzio litorale (Artemisia caerulescens) ai bordi delle depressioni non sommerse, da suffruticeti alofili mediterranei con l'obione (Atriplex portulacoides), la salicornia perenne (Sarcocornia perennis) e la salicornia glauca (Arthrocnemum macrostachyum) nel padule salmastro, da pratelli terofitici crassulenti a dominanza di suaeda (Suaeda maritima) e di Salicornia patula su suoli limoso-sabbiosi, da vegetazione prativa e da vegetazione arbustiva rappresentata da lembi di macchia mediterranea e formazioni di argine a dominanza di prugnolo selvatico (Prunus spinosa) e di olmo campestre (Ulmus minor) e individui isolati di marruca (Paliurus spina-christi) con frassino meridionale (Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa);
Considerato, altresi', l'importante ruolo che la zona umida riveste nel suo complesso per l'avifauna acquatica, soprattutto quale habitat di sosta ed alimentazione durante il periodo delle migrazioni per numerose specie di uccelli acquatici fra cui molte comprese nell'elenco di cui alla Direttiva «Uccelli», negli allegati II e III della gia' citata «Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa» e nei successivi annessi di emendamento II e III alla convenzione, entrati in vigore con il decreto del Ministero degli affari esteri del 6 marzo 1998, n. 4503, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998, ed in particolare tra quelle di cui all'annesso II «specie di fauna rigorosamente protette» si rinvengono il fenicottero (Phoenicopterus ruber), svernano il calandro (Anthus campestris), l'airone rosso (Ardea purpurea), il tarabuso (Botaurus stellaris), l'albanella reale (Circus cyaneus), l'airone bianco maggiore (Egretta alba), e nidificano il forapaglie castagnolo (Acrocephalus melanopogon), il Martin pescatore (Alcedo atthis), il succiacarpe (Caprimulgus europaeus), il falco di palude (Circus aeruginosus), il gheppio (Falco tinnunculus), il cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), il tarabusino (Ixobgchus minutus), l'averla piccola (Lanius collurio), la cannaiola (Acrocephalus scirpaceus) e il torcicollo (Jynx torquilla), lo svasso piccolo (Podiceps nigricollis);
Considerato, infine, che la zona in questione assume valore particolare per il mantenimento della diversita' ecologica e genetica della regione mediterranea grazie alla ricchezza ed alla originalita' della sua flora e della sua fauna, e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di sistema di zone umide caratteristiche della propria regione biogeografica;
Atteso, quindi, che la zona in questione soddisfa i criteri di identificazione delle zone di importanza internazionale, cosi' come adottati in occasione delle Conferenze delle parti contraenti;
Visti l'art. 4, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e gli articoli 4 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Considerato che la zona umida denominata «Padule di Scarlino» fa parte dell'Oasi di protezione faunistica di Scarlino istituita ai sensi della legge regionale n. 3 del 12 gennaio 1994, con D.G.P. n. 317 del 10 aprile 1996 e include il Sito di importanza comunitaria, ai sensi della direttiva 92/43/CEE recepita con il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni «IT51A0006 Padule di Scarlino»;
Vista la nota prot. n. 5015 del 9 marzo 2012 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso il decreto di designazione della zona umida in oggetto per l'acquisizione del necessario parere della Regione Toscana;
Vista la delibera di Giunta della regione Toscana n. 739 del 9 settembre 2013, trasmessa con posta certificata n. 233183 del 16 settembre 2013, con la quale e' stato espresso parere positivo in merito al detto decreto in riferimento all'inclusione nella Convenzione di Ramsar della zona umida in questione;
Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione della zona umida di importanza internazionale denominata «Padule di Scarlino» ai sensi della citata Convenzione Internazionale di Ramsar;

Decreta:

Art. 1

La zona umida denominata «Padule di Scarlino», ubicata nel comune di Scarlino (Provincia di Grosseto) e' dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della «Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici», firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto.
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la regione Toscana, l'Oasi di protezione faunistica di Scarlino, la Provincia di Grosseto, il comune di Scarlino assicureranno, per quanto di propria competenza, il rispetto degli obiettivi di tutela previsti dalla Convenzione di Ramsar nell'ambito del territorio individuato al precedente art. 1.
 
Art. 3

La sorveglianza sul territorio individuato all'art. 1 e' affidata al Corpo Forestale dello Stato, nonche' alle altre Forze di Polizia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 ottobre 2013

Il Ministro: Orlando
 
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