Gazzetta n. 265 del 12 novembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 25 settembre 2013
Modalita' di erogazione dei progetti ammessi a finanziamento con decreto n. 789/Ric. del 21 novembre 2012 (Programma Futuro in Ricerca 2012). (Prot. n. 1741).


IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2008 n. 121, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;
Visto il decreto n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei Conti il 24 giugno 2004, recante: "Criteri e modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base", pubblicato nella G.U. n. 173 del 26 luglio 2004 (Regolamento FIRB);
Visto il decreto n. 1153/Ric. del 27 dicembre 2011, modificato dal decreto n. 3/Ric. del 12 gennaio 2012, con il quale il MIUR ha emanato un bando per la realizzazione di un apposito programma denominato "Futuro in Ricerca 2012";
Visto il decreto n. 789/Ric. del 21 novembre 2012 di ammissione a finanziamento;
Visto in particolare l'art. 9 del predetto decreto n. 789/Ric. del 21 novembre 2012 che dispone, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento FIRB, per ciascuna unita' di ricerca, un'erogazione in anticipazione del 30% della quota di contributo, e stabilisce altresi' di determinare con successivo provvedimento le ulteriori erogazioni;
Tenuto conto che nel mese di dicembre 2012, sulla base della disponibilita' di cassa esistente, e' stato possibile erogare, in anticipazione, una prima quota di contributo pari a circa il 14,365%;
Considerato che l'attuale disponibilita' di cassa, a seguito dell'avvenuta reiscrizione dei fondi da parte del MEF, risulta sufficiente per completare l'erogazione in anticipazione fino alla concorrenza del 30%;
Considerata altresi' la necessita' di stabilire le modalita' di erogazione della restante parte di contributo, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 378/Ric. del 26 marzo 2004;
Ritenuto di procedere all'erogazione della ulteriore quota del 70% di contributo all'accertamento, per ogni unita' di ricerca, dell'avvenuta stipula del contratto con il responsabile di unita' e del conseguente positivo avvio del progetto stesso;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1

Ad avvenuta corresponsione dell'intero anticipo del 30% del contributo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 del decreto n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, l'erogazione della ulteriore quota del 70% del contributo sara' disposta, per ogni unita' di ricerca, a seguito di accertamento da parte del MIUR dell'avvenuta stipula del contratto col responsabile di unita' di ricerca e del conseguente positivo avvio del progetto stesso.
 
Art. 2

1. Alla conclusione del progetto, effettuate le necessarie verifiche sulle rendicontazioni pervenute, il MIUR provvedera' a determinare a consuntivo il costo ammissibile e, di conseguenza, la relativa quota di contributo effettivamente spettante, provvedendo ove necessario al recupero della quota eccedente.
2. Il calcolo di tale contributo sara' effettuato sull'insieme di tutte le rendi-contazioni presentate, e in particolare sulla base del 70% dei costi sostenuti ed accertati per le attivita' di ricerca e del 100% dei costi sostenuti ed accertati per i giovani ricercatori. In particolare, qualora le somme precedentemente erogate risultino superiori al contributo effettivamente spettante, il MIUR procedera' al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche attraverso la compensazione su altre erogazioni o contributi assegnati o da assegnare in base ad altro titolo.
 
Art. 3

Le verifiche di cui all'art. 2 saranno effettuate nel rispetto di quanto previsto nella circolare MIUR n. 661/SEGR/DGR/12 del 4 maggio 2012.
 
Art. 4

Fatto salvo quanto con il presente decreto espressamente modificato, vengono confermate tutte le clausole e le condizioni di cui al citato decreto n. 789/Ric. del 21 novembre 2012.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 25 settembre 2013

Il direttore generale: Fidora
 
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