Gazzetta n. 266 del 13 novembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 10 ottobre 2013
Procedura di cofinanziamento di interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 1° agosto 2013. (Decreto n. 267).


IL DIRETTORE GENERALE
per la politica finanziaria e per il bilancio

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
Vista la Direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 1° agosto 2013 registrata dalla Corte dei conti il 18 settembre 2013, registro 12, foglio 361;
Viste le priorita' politiche del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca contenute nell'atto di indirizzo per l'anno 2013 ed, in particolare, quella concernente l'implementazione e lo sviluppo di modelli ed interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole, che impegna il Ministero nella promozione di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti, nonche' di costruzione di nuovi edifici;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, nonche' il decreto 31 dicembre 2012, n. 111878 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante la ripartizione in capitoli dell'unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013/2015;
Visti i capitoli 7545, 7625, 7645 e 7785 relativi a spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole statali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'anno 2013, integralmente destinabili alle finalita' di cui al presente decreto;
Considerato il prioritario interesse a che l'attivita' scolastica si svolga in ambienti adeguati, sicuri ed a norma, con particolare riferimento all'eliminazione di eventuali rischi collegati alla presenza di amianto nelle strutture dove essa viene esercitata, nonche' alla sussistenza delle necessarie certificazioni in materia di sicurezza, idoneita' igienico sanitaria, superamento barriere architettoniche;
Ritenuta l'esigenza di favorire il tempestivo avvio e la realizzazione delle suindicate attivita', dirette a consentire all'utenza scolastica interessata il miglior esercizio del diritto allo studio in ambienti idonei, adeguati e sicuri;
Ritenuta l'opportunita' - ferme restando le rispettive, autonome competenze, attribuzioni e responsabilita' - di agevolare il piu' tempestivo raggiungimento delle prefate finalita' e, pertanto, di destinare ad esse le suindicate risorse, procedendo alla loro concreta ripartizione in favore delle scuole assegnatarie;
Considerata, altresi', l'opportunita', che, per massimizzare gli interventi ed accelerarne la conclusione, dette risorse si pongano come aggiuntive rispetto a quelle impiegate, al riguardo, dagli Enti Locali direttamente obbligati e, comunque, in misura non superiore al 50% dell'importo complessivo di ciascuna opera da essi attivata;

Decreta:

Art. 1

1) Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, interamente richiamate nel presente dispositivo di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, le risorse disponibili sui capitoli 7545, 7625, 7645, 7785 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 2013, sono destinate integralmente a cofinanziare, in misura non superiore al 50% dell'importo complessivo di ciascuna opera attivata, nuovi interventi edilizi, rispettivamente per euro 6.888.570,00 con riferimento all'istruzione da quella dell'infanzia sino a quella secondaria di I e per euro 3.402.762,00 all'istruzione secondaria di II;
2) i cofinanziamenti di cui al comma 1 sono destinati ad interventi relativi ad immobili di proprieta' dei competenti Enti locali adibiti o per la parte adibita a sede di istituzioni scolastiche statali, e sono finalizzati, in particolare, alla bonifica dell'amianto o ad adeguare la sicurezza o l'idoneita' igienico sanitaria o al superamento delle barriere architettoniche per il conseguimento del certificato di agibilita', o al completamento della messa a norma in materia di sicurezza, idoneita' igienico sanitaria, superamento barriere architettoniche, urgenti ed indifferibili;
3) ciascun Ente locale non puo' richiedere piu' di due contributi ed il limite massimo di cofinanziamento assegnabile ai sensi del presente decreto non puo' superare l'importo di euro 300.000,00 per ogni intervento ammesso al beneficio.
 
MODELLO A
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

Le quote di cofinanziamento di cui al precedente art. 1, riferite ai destinatari rispettivamente interessati, sono attribuite a fronte degli adempimenti previsti dai successivi articoli 3, 4, 5 e 6 secondo le modalita' ed i termini in essi indicati; l'ente provvede con le modalita' di cui all'art. 4, alla comunicazione dell'avvenuta attivazione dell'intervento, entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso del finanziamento ed alla comunicazione della conclusione dell'intervento entro il 31 dicembre 2014.
 
Art. 3

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal precedente art. 2, gli Enti locali, indicati nell'art. 1, sono tenuti a fornire - per ciascuno degli interventi che intendono attivare per le finalita' contemplate dal presente decreto - tutte le attestazioni richieste nel modello A) allegato.
 
Art. 4

La richiesta di contributo, corredata dall'attestazione di cui al precedente art. 3, deve pervenire al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca - Dipartimento per la programmazione, Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio (Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma) - esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dgbilancio@postacert.istruzione.it, a decorrere dal terzo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ed entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Ogni altra modalita' o termine di trasmissione comporta l'inammissibilita' della domanda.
 
Art. 5

1. Il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, dopo il ricevimento - entro i termini e con le modalita' fissati dal precedente art. 4 - delle attestazioni previste dall'art. 3, verificata la relativa regolarita' e completezza provvede alla conseguente assegnazione dei rispettivi importi direttamente a favore delle scuole individuate come destinatarie degli interventi edilizi;
2. il finanziamento e' assegnato, fino a concorrenza delle somme rispettivamente disponibili su ciascuno dei capitoli di bilancio indicati in premessa, sulla base dello stretto ordine cronologico di ricevimento delle relative richieste, come risultante dalla data e dall'orario indicati nella trasmissione di posta certificata prevista dal precedente art. 4. L'elenco degli ammessi al beneficio sara' consultabile sul sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);
3. successivamente, le scuole, di cui al comma 1 del presente articolo, provvederanno al concreto trasferimento al competente Ente locale del finanziamento assegnato, per l'importo e le finalita' previsti, previa acquisizione della documentazione giustificativa all'uopo fornita da quest'ultimo secondo le indicazioni date da questa Direzione Generale politica finanziaria e bilancio, dandone contestuale comunicazione al Ministero dell' istruzione universita' e ricerca al recapito di cui al precitato art. 4.
 
Art. 6

Non si da' luogo all'assegnazione delle quote dei contributi individuati nel precedente art. 1 qualora i rispettivi beneficiari non provvedano al puntuale adempimento di tutti gli oneri posti a loro carico dal presente decreto.
 
Art. 7

1. I soggetti beneficiari, che hanno regolarmente provveduto, nei termini fissati, agli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 ed in relazione ai quali e' stata disposta la conseguente erogazione, entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun intervento finanziato, dovranno inviare al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, all'indirizzo e con le modalita' di cui al precedente art. 4, apposita relazione conclusiva, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale dovra' essere fornita adeguata attestazione del puntuale utilizzo per le previste finalita' dei contributi assegnati, della contabilita' finale e dei risultati ottenuti, allegando, infine, il certificato di regolare esecuzione dei lavori vistato dai competenti organi tecnici;
2. qualora i contributi assegnati per interventi in favore delle istituzioni scolastiche risultino superiori alle reali necessita' di spesa in rapporto agli interventi realizzati, la differenza puo' permanere nei bilanci delle scuole assegnatarie, per interventi in materia di sicurezza inerenti iniziative nazionali definite da questo Ministero.
 
Art. 8

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2013

Il direttore generale: Filisetti
 
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