Gazzetta n. 267 del 14 novembre 2013 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 19 luglio 2013
Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2011 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare (decreto-legge n. 314/2003, art. 4, comma 1-bis, come convertito dalla legge n. 368/2003 e successive modifiche e integrazioni). (Delibera n. 41/2013).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi;
Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 314/2003 che stabilisce misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare, prevedendo che alla data della messa in esercizio del deposito nazionale di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, tali misure siano trasferite al territorio che ospita il deposito in misura proporzionale all'allocazione dei rifiuti radioattivi;
Visto in particolare il comma 1-bis del medesimo art. 4 il quale stabilisce che l'assegnazione annuale del contributo sia effettuata con deliberazione del CIPE, sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
Considerato che il medesimo comma 1-bis del citato articolo, come modificato dall'art. 7-ter della legge n. 13/2009, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente prevede che il contributo sia ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio e' ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito e che il contributo spettante a questi ultimi sia calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto;
Considerato altresi' che l'ammontare complessivo annuo del contributo, ai sensi del richiamato comma 1-bis, e' definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
Visto l'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005) il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bis del richiamato art. 4;
Visto l'art. 1 comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) che conferma, fra l'altro, quanto disposto dall'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che all'art. 28 istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) al quale e' attribuito il compito di svolgere le funzioni dell'APAT di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la nota n. 3197 del 23 maggio 2012 con la quale la Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) ha comunicato l'entita' delle risorse disponibili per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale relative all'anno 2011, pari a 15.564.611 euro, determinate in sede di contabilizzazione dei valori relativi al bilancio per il medesimo anno;
Vista la nota n. 39911 del 3 luglio 2013 con la quale il Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha trasmesso a questo Comitato: il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 177 del 7 giugno 2013, con il quale viene approvata la ripartizione percentuale, per l'anno 2011, delle misure di compensazione territoriale a favore dei comuni e alle province beneficiarie, la relativa relazione predisposta dall'ISPRA nel febbraio 2013, nonche' la proposta di riparto con indicazione delle assegnazioni spettanti a detti comuni e province;
Visto in particolare il citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 177/2013, con il quale viene approvata la ripartizione percentuale, per l'anno 2011, delle misure di compensazione territoriale relative ai comuni e alle province ospitanti centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile radioattivo, nonche' ai comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito, ai sensi del citato comma 1-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003, come modificato dall'art. 7-ter della legge n. 13/2009;
Vista altresi' la relazione predisposta dall'ISPRA nel febbraio 2013, concernente le quote di ripartizione delle misure compensative in applicazione dei criteri relativi all'inventario radiometrico dei siti nucleari italiani esplicitati nella relazione medesima;
Considerato che nella proposta in esame viene espresso l'avviso di mantenere il vincolo di destinazione delle risorse alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale, con indicazione dei relativi settori di intervento;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);
Vista l'odierna nota, n. 3059-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Ritenuto di dover approvare tale proposta;

Delibera:
1. Criteri di ripartizione.
Le risorse destinate come misura compensativa ai comuni e alle province che ospitano gli impianti di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003 convertito dalla legge n. 368/2003 e alle successive modifiche ed integrazioni richiamate in premessa, vengono ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:
la radioattivita' presente nelle strutture stesse dell'impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che potra' essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione dell'impianto stesso;
i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno;
il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato eventualmente presente. 2. Ripartizione tra comuni e province.
In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e di quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003 richiamato in premessa, le risorse disponibili come misure compensative per l'anno 2011, pari a 15.564.611 euro, sono ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra gli enti beneficiari in misura del 50 per cento a favore del comune nel cui territorio e' ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.
Il contributo spettante ai comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito viene calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto. 3. Modalita' di erogazione delle somme.
Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla Cassa conguaglio per il Settore elettrico agli enti locali sopra individuati, secondo le modalita' previste dal sistema di Tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, sul capitolo all'uopo istituito da ciascun ente locale interessato.
Le suddette risorse finanziarie dovranno essere destinate alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale e in particolare in materia di: tutela delle risorse idriche; bonifica dei siti inquinati; gestione dei rifiuti; difesa e assetto del territorio; conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della biodiversita'; difesa del mare e dell'ambiente costiero; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico; interventi per lo sviluppo sostenibile.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' chiamato a relazionare a questo comitato, entro il 31 dicembre 2014, sullo stato di utilizzo delle risorse ripartite con la presente delibera, con particolare riferimento al rispetto del suddetto vincolo di destinazione delle risorse, in base alla rendicontazione che gli enti beneficiari sono chiamati a presentare al Ministero dell'ambiente.
Roma, 19 luglio 2013

Il Presidente
Letta Il segretario delegato
Girlanda

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 1
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone