Gazzetta n. 267 del 14 novembre 2013 (vai al sommario)
COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 2 ottobre 2013
Regolamento sugli obblighi di pubblicita' e di trasparenza. (Delibera n. 74/2013).


LA COMMISSIONE INDIPENDENTE per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle
amministrazioni pubbliche

Visto l'art. 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e all'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti»;
Visto l'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» che ha istituito la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 12 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2010, «Definizione delle attribuzioni della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il Regolamento recante l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per la valutazione la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche adottato il 4 luglio 2012;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione» e, in particolare l'art. 1, comma 2 che individua la CiVIT quale Autorita' nazionale anticorruzione;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 11, comma 3 che stabilisce che le autorita' indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti;
Visto, inoltre, l'art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013 in materia di accesso civico e tenuto conto della necessita' di regolamentare il procedimento per l'esercizio di tale diritto e di individuare il titolare del potere sostitutivo;

Adotta
il seguente «Regolamento sugli obblighi di pubblicita' e di trasparenza della CiVIT - Autorita' Nazionale Anticorruzione» in attuazione del decreto legislativo n. 33/2013 e ne dispone la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e la comunicazione alla Gazzetta Ufficiale.
Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per Autorita', la Commissione indipendente per la valutazione, l'integrita' e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni - Autorita' Nazionale Anticorruzione;
b) per sito istituzionale, il sito web dell'Autorita' all'indirizzo www.civit.it;
c) per decreto, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
 
Art. 2
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento individua gli obblighi di pubblicita' e trasparenza che l'Autorita' e' tenuta ad assolvere al fine di assicurare l'accessibilita' totale delle informazioni concernenti la propria organizzazione e la propria attivita', allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 1 e 11, comma 3 del decreto.
2. Il presente regolamento stabilisce, inoltre, le modalita' per l'esercizio dell'accesso civico di cui all'art. 5 del decreto e individua i soggetti responsabili del relativo procedimento.
 
Art. 3
Obblighi di pubblicita' e trasparenza

1. L'Autorita' pubblica tutte le informazioni e i dati inerenti l'organizzazione, l'attivita' e le finalita' istituzionali previsti dal decreto e dalla normativa vigente in materia di obblighi di pubblicazione e di trasparenza.
 
Art. 4
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'

1. L'Autorita', previa consultazione pubblica, predispone e aggiorna annualmente il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'.
 
Art. 5
Limiti alla trasparenza

1. Restano fermi i limiti alla trasparenza previsti dal decreto e dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.
 
Art. 6
Accesso civico

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sull'accesso civico di cui all'art. 5 del decreto, gli interessati presentano apposita istanza, secondo modalita' indicate sul sito istituzionale, al Responsabile della trasparenza dell'Autorita' che si pronuncia sulla richiesta di accesso in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento.
2. L'Autorita', entro trenta giorni, qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 5 del decreto ed in coerenza con l'art. 3 del presente regolamento, procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette, contestualmente, al richiedente ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano gia' pubblicati nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento, l'Autorita' indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
3. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente puo' ricorrere al Segretario generale titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto e in coerenza con l'art. 3 del presente regolamento, provvede ai sensi del comma 2 entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza.
 
Art. 7
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorita'. Dell'approvazione del presente regolamento e delle sue successive modifiche sara' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 2 ottobre 2013

Il presidente: Rizzo
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone