Gazzetta n. 270 del 18 novembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 31 ottobre 2013
Autorizzazione all'organismo denominato «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualita'», in Moretta ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Marrone della Valle di Susa», registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE GENERALE
per il riconoscimento degli organismi di controllo
e certificazione e tutela del consumatore

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;
Visto il decreto 23 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.106 del 9 maggio 2007, con il quale «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualita'» e' stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione protetta «Marrone della Valle di Susa»;
Visto il regolamento (UE) n. 987 del 3 novembre 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Marrone della Valle di Susa»;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualita'» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Marrone della Valle di Susa» conformemente allo schema tipo di controllo;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1

L'organismo denominato «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualita'» con sede in Moretta, piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione «Marrone della Valle di Susa», registrata con Reg. (UE) 987 del 3 novembre 2010.
 
Art. 2

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha validita' tre anni a decorre dalla data di emanazione del presente decreto.
2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'organismo denominato «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualita'» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
3. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo denominato «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualita'» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
4. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualita'» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3

1. «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualita'» non puo' modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Marrone della Valle di Susa», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
2. «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualita'» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca della autorizzazione concessa.
 
Art. 4

1. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualita'» restera' iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.
 
Art. 5

1. «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualita'» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Marrone della Valle di Susa» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
2. «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualita'» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa.
 
Art. 6

«INOQ - Istituto Nord Ovest Qualita'» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.
Roma, 31 ottobre 2013

Il direttore generale: La Torre
 
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