Gazzetta n. 271 del 19 novembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 4 ottobre 2013
Disciplina, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del decreto 29 luglio 2008, n. 146, dei programmi e delle modalita' di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C, di cui agli articoli 25, 26 e 27 del medesimo decreto.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante il regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

Decreta:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente provvedimento disciplina, ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008, i programmi e le modalita' di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C, di cui agli articoli 25, 26 e 27 del medesimo decreto.
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato E
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato F
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Programmi di esame

1. I programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche sono rispettivamente quelli di cui:
a) all'allegato A, per le patenti nautiche di categoria A e C, per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa;
b) all'allegato B, per le patenti nautiche di categoria A e C, per la navigazione senza alcun limite dalla costa;
c) all'allegato C, per la patente nautica di categoria B.
 
Art. 3
Disposizioni generali sulle prove di esame

1. L'esame per il conseguimento delle patenti nautiche e' pubblico e consiste in una prova teorica e in una prova pratica. E' ammesso alla prova pratica il candidato che abbia superato la prova teorica. L'esame e' concluso con esito positivo qualora il candidato abbia superato entrambe le prove.
2. Il candidato che non abbia superato una delle due prove ha facolta' di ripetere la prova non superata una sola volta nell'ambito della medesima istanza di ammissione agli esami, a condizione che siano decorsi almeno trenta giorni dalla precedente prova non superata, senza obbligo di corrispondere ulteriori tributi.
3. Il candidato che, avendo superato la prova teorica, non abbia superato la prova pratica entro i termini di validita' dell'istanza di ammissione agli esami, qualora presenti una nuova istanza entro e non oltre novanta giorni dalla scadenza della precedente, e' tenuto a sostenere la sola prova pratica. Scaduti inutilmente anche i termini di validita' di tale nuova istanza, la medesima e' archiviata.
4. Il candidato e' tenuto a presentarsi all'esame nella sede ed entro l'orario comunicati dall'autorita' competente, munito di un documento d'identita' in corso di validita'. Ai fini del computo delle assenze, di cui al punto B.3 dell'allegato II del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008, il candidato che, al momento di sostenere la prova pratica, non renda disponibile l'unita' con cui intende svolgere la prova e' considerato assente.
5. Il candidato o il titolare della scuola nautica, a valere per i propri candidati, sottoscrive apposita dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a certificare che l'unita' impiegata in sede di prova pratica e' in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di uso delle unita' da diporto, nonche' con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del successivo art. 6, a cui allega copia dei documenti relativi all'unita'. Tale dichiarazione, comprensiva degli allegati, e' acquisita dall'esaminatore unico ovvero dal presidente della commissione di esame prima dell'inizio della prova pratica.
6. L'unita' impiegata in sede di prova pratica deve essere munita di polizza di assicurazione per responsabilita' civile che includa la copertura assicurativa dei danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento di attivita' d'esame.
7. In assenza dei requisiti prescritti dai precedenti commi 5 e 6, l'unita' non sara' riconosciuta idonea allo svolgimento della prova pratica.
 
Art. 4
Verbale di esame

1. Per ciascuna sessione d'esame, l'autorita' competente predispone apposito verbale, munito di numero progressivo, inserendo l'elenco dei candidati, i numeri di protocollo delle relative istanze, la tipologia di patente richiesta e, nel caso di patenti nautiche di categoria C, le eventuali esplicite richieste di cui al punto B.4 dell'allegato II del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008.
2. Ai fini del computo delle assenze, di cui al punto B.3 dell'allegato II del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008, i candidati iscritti nel verbale, che non si presentino all'esame, sono considerati assenti.
3. Il verbale d'esame e' aperto, sia per la prova teorica sia per quella pratica, dall'appello nominale dei candidati. All'appello segue l'identificazione dei candidati presenti e la verbalizzazione dei candidati assenti.
4. I dati identificativi dell'unita' impiegata per la prova pratica, della sua proprieta' e del soggetto di cui all'art. 6, comma 3, lettera d), ed all'art. 8, comma 3, lettera c), sono annotati nel verbale d'esame.
5. L'esito delle prove d'esame e' annotato dal segretario nel verbale d'esame. Il medesimo verbale e' firmato dall'esaminatore unico e dall'esperto velista, se previsto, oppure dai membri della commissione d'esame, nonche' dal segretario. Gli elaborati scritti e la dichiarazione di cui al comma 5 dell'art. 3, sono acquisiti al fascicolo del candidato. I verbali d'esame sono archiviati dall'Autorita' competente.
 
Art. 5
Prova teorica per le patenti nautiche
di categoria A e C

1. La prova teorica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C e' costituita dalle seguenti prove scritte:
a) per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa, con abilitazione relativa alle sole unita' da diporto a motore: Quiz di carteggio nautico e Quiz Base;
b) per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa, con abilitazione relativa alle unita' da diporto a vela, a motore ed a propulsione mista: Quiz di carteggio nautico, Quiz Base e Quiz Vela;
c) per la navigazione senza alcun limite dalla costa, con abilitazione relativa alle sole unita' da diporto a motore: Prova di carteggio nautico, Quiz Base e Quiz Integrazione senza limiti;
d) per la navigazione senza alcun limite dalla costa, con abilitazione relativa alle unita' da diporto a vela, a motore ed a propulsione mista: Prova di carteggio nautico, Quiz Base, Quiz Integrazione senza limiti e Quiz Vela.
2. Il Quiz di carteggio nautico e' costituito da 5 quesiti a risposta singola, volti a verificare la capacita' del candidato di interpretare correttamente una carta nautica. La prova e' superata se il candidato commette non piu' di 1 errore. L'elaborato e' consegnato dal candidato entro il tempo massimo di 15 minuti dall'inizio della prova.
3. Il Quiz Base e' costituito da 20 quesiti a risposta multipla, per un totale di 60 risposte complessive, distribuiti tra i temi del programma di esame di cui all'allegato A secondo lo schema di cui all'allegato D. La prova e' superata se il candidato commette non piu' di 12 errori nelle 60 risposte complessive richieste. L'elaborato e' consegnato dal candidato entro il tempo massimo di 50 minuti dall'inizio della prova.
4. Il Quiz Vela e' costituito da 5 quesiti a risposta singola, inerenti le competenze di navigazione a vela previste dai programmi di esame, di cui all'allegato A per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa e all'allegato B per la navigazione senza alcun limite dalla costa. La prova e' superata se il candidato commette non piu' di 1 errore. L'elaborato e' consegnato dal candidato entro il tempo massimo di 15 minuti dall'inizio della prova.
5. Il Quiz Integrazione senza limiti e' costituito da 5 quesiti a risposta multipla, per un totale di 15 risposte complessive, distribuiti tra i temi del programma di esame di cui all'allegato B secondo lo schema di cui all'allegato E. La prova e' superata se il candidato commette non piu' di 3 errori nelle 15 risposte complessive richieste. L'elaborato e' consegnato dal candidato entro il tempo massimo di 15 minuti dall'inizio della prova.
6. La Prova di carteggio nautico e' costituita da 4 quesiti indipendenti. La prova e' superata se il candidato risponde correttamente ad almeno 3 quesiti. Il candidato e' tenuto a presentarsi all'esame munito delle carte nautiche 5/D e 42/D pubblicate dall'Istituto Idrografico della Marina, in originale e prive di alterazioni o segni di precedenti esercitazioni, che consegna alla commissione d'esame all'atto dell'appello. L'elaborato e' consegnato dal candidato entro il tempo massimo di 60 minuti dall'inizio della prova.
7. Le prove scritte sono somministrate al candidato in un'unica soluzione, fatta eccezione per la Prova di carteggio nautico che e' sempre somministrata al candidato separatamente dalle altre e il cui superamento e' propedeutico per il proseguimento dell'esame. Il tempo massimo a disposizione del candidato per la consegna degli elaborati e' pari alla somma dei tempi massimi previsti per le singole prove scritte effettivamente svolte.
8. La prova teorica e' conclusa con esito positivo, qualora il candidato abbia superato tutte le prove scritte previste per la navigazione e l'abilitazione richieste. La risposta omessa o rettificata equivale a una risposta errata.
9. Entro i termini di validita' dell'istanza di ammissione agli esami, ai fini del superamento della prova teorica, il candidato e' tenuto a ripetere le sole prove scritte eventualmente non superate.
10. Il candidato che non abbia superato il solo Quiz Vela, in alternativa alla ripetizione della prova scritta, ha facolta' di proseguire l'esame ai fini del conseguimento della patente nautica per la medesima specie di navigazione, con abilitazione limitata alle sole unita' da diporto a motore. L'opzione espressa dal candidato e' annotata nel verbale di esame.
11. Il Quiz Integrazione senza limiti e la Prova di carteggio nautico costituiscono esame integrativo teorico ai sensi dell'art. 30, comma 2, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008. Nel caso previsto dall'art. 30, comma 1, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008, il Quiz Vela e' parte integrante della prova pratica a vela.
 
Art. 6
Prova pratica per patenti nautiche
di categoria A e C

1. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C e' svolta su unita' di lunghezza minima di 5,90 metri, se con propulsione a motore, ovvero di lunghezza minima di 9 metri, se con propulsione a vela con motore ausiliario. Nel solo caso di esami per il conseguimento di patenti nautiche per la navigazione senza alcun limite dalla costa, le unita' utilizzate in sede d'esame devono anche essere iscritte nei registi delle imbarcazioni da diporto.
2. L'unita' da diporto impiegata in sede di prova pratica deve avere a bordo dotazioni di sicurezza minime non inferiori a quelle previste dalle norme vigenti per la navigazione entro le 6 miglia dalla costa, con aggiunta di bussola magnetica e apparato VHF.
3. Nel corso della prova pratica devono obbligatoriamente trovarsi a bordo dell'unita', nel rispetto del numero massimo di persone trasportabili:
a) il candidato;
b) l'esaminatore unico, ovvero il presidente e il membro della commissione esaminatrice;
c) nel caso di patenti nautiche relative alle unita' a vela ed a propulsione mista, l'esperto velista di cui all'art. 29, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008;
d) un soggetto in possesso da almeno tre anni di patente nautica per una specie di navigazione almeno corrispondente a quella richiesta dal candidato, designato dal candidato ovvero dalla scuola nautica, a valere per i propri candidati, che assume il comando dell'unita'.
4. La prova pratica inizia nel momento in cui, su invito dell'esaminatore unico o del presidente della commissione, il soggetto di cui alla lettera d) del comma 3, mantenendo le funzioni di comando dell'unita', lascia al candidato l'esecuzione delle manovre richieste dall'esaminatore unico o dal presidente della commissione, nonche' dall'esperto velista per la prova di vela, e termina con la dichiarazione pubblica dell'esito della prova.
5. Il candidato valutato non idoneo nella prova pratica a vela ha facolta' di optare per il conseguimento della corrispondente patente nautica relativa alle sole unita' a motore. L'opzione espressa dal candidato e' annotata nel verbale di esame.
6. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa si svolge in mare, ovvero in laghi o in specchi acquei navigabili, adeguati allo svolgimento in sicurezza delle manovre previste dai programmi di esame e sui quali sia autorizzata la navigazione ai fini dello svolgimento di attivita' di esame per il conseguimento delle patenti nautiche. La sussistenza di tale autorizzazione e' comprovata dal candidato o dalla scuola nautica.
7. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C per la navigazione senza alcun limite dalla costa si svolge in mare.
 
Art. 7
Prova teorica per patente nautica
di categoria B

1. La prova teorica per il conseguimento della patente nautica di categoria B verte sulle materie previste dal programma d'esame di cui all'allegato C ed e' costituita:
a) da una prova scritta di nautica, basata sugli argomenti inclusi nel 2° gruppo del programma di esame, comprensiva della risoluzione pratica di un problema di cinematica navale anticollisione. L'elaborato e' consegnato dal candidato entro il tempo massimo di 90 minuti dall'inizio della prova;
b) da un'interrogazione orale.
 
Art. 8
Prova pratica per patente nautica
di categoria B

1. La prova pratica per il conseguimento della patente nautica di categoria B e' svolta su una nave da diporto o su un'unita' da traffico di lunghezza non inferiore a 24 metri, ovvero, in caso di indisponibilita', annotata nel verbale di esame, su un'imbarcazione da diporto o su un'unita' da traffico di lunghezza non inferiore a 20 metri.
2. L'unita' impiegata in sede di prova pratica deve avere a bordo dotazioni di sicurezza minime non inferiori a quelle previste dalle norme vigenti per la navigazione entro le cinquanta miglia dalla costa.
3. Nel corso della prova pratica devono obbligatoriamente trovarsi a bordo dell'unita':
a) il candidato;
b) la commissione esaminatrice;
c) un soggetto in possesso da almeno tre anni di patente nautica di categoria B, designato dal candidato ovvero dalla scuola nautica, a valere per i propri candidati, che assume il comando dell'unita' ovvero, nel solo caso di impiego di unita' da traffico, il comandante della medesima unita', in possesso del previsto titolo professionale marittimo, che mantiene il comando dell'unita', nonche' il relativo equipaggio, come stabilito dalla tabella minima di armamento approvata.
4. La prova pratica inizia nel momento in cui, su invito del presidente della commissione, il soggetto di cui alla lettera c) del comma 3, mantenendo le funzioni di comando dell'unita', lascia al candidato l'esecuzione delle manovre richieste dal presidente della commissione e termina con la dichiarazione pubblica dell'esito della prova.
5. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria B si svolge in mare.
 
Art. 9
Gestione informatizzata
delle prove scritte

1. I quesiti che compongono le prove scritte di cui all'art. 5 sono estratti da un database approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con apposito decreto direttoriale e sono somministrati al candidato tramite schede di esame. L'estrazione e la distribuzione dei quesiti in ogni singola scheda d'esame avviene secondo criteri di casualita', che garantiscano la differenziazione delle singole schede e la verifica della preparazione del candidato su ciascuno dei temi previsti dal programma d'esame per la patente nautica richiesta.
2. Il database dei quesiti che compongono le prove scritte e' soggetto a revisione periodica almeno biennale.
3. L'elaborazione del software per la gestione informatica delle prove scritte e gli aggiornamenti conseguenti alla revisione del suddetto database o ad eventuali modifiche delle modalita' d'esame sono effettuati dal Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione.
 
Art. 10
Attivita' di monitoraggio

1. Ciascuna autorita' competente trasmette con cadenza annuale, anche per via telematica:
a) agli enti territoriali competenti al controllo delle scuole nautiche:
1) gli elenchi dei candidati presentati dalle scuole nautiche che hanno sostenuto gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, corredato dagli estremi identificativi delle relative scuole nautiche;
2) per i soli candidati privatisti, l'elenco nominativo dei soggetti eventualmente da loro delegati all'espletamento degli adempimenti amministrativi;
3) gli esiti degli esami dei candidati presentati dalle scuole nautiche;
4) i dati identificativi delle unita' su cui si sono svolte le prove pratiche, della loro proprieta' e dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera d), ed all'articolo 8, comma 3, lettera c).
b) alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
1) gli elenchi dei candidati presentati dai centri di istruzione per la nautica, di cui all' art. 43 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008, che hanno sostenuto gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, corredato dagli estremi identificativi dei relativi centri;
2) i dati statistici di cui all'allegato F;
3) le schede di rilevazione dei costi e degli introiti di cui all'allegato G, ai fini dell'eventuale adeguamento dei diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, previsti dall'art. 64 e determinati nella Tabella A dell'Allegato XVI del decreto legislativo n. 171 del 2005.
 
Art. 11
Disposizioni finali, transitorie
e abrogative

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di entrata in vigore del decreto direttoriale di approvazione del database previsto dall'art. 9.
2. Coloro che presentano l'istanza di ammissione agli esami nel periodo transitorio di cui al comma 1 e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora superato la prova teorica hanno facolta' di sostenere l'esame secondo i programmi e le modalita' vigenti all'atto di presentazione dell'istanza entro i termini di validita' temporale della medesima.
3. Le unita' eventualmente non conformi ai requisiti di cui all'art. 6 che, ai sensi dei regolamenti provinciali, siano nella disponibilita' delle scuole nautiche alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere impiegate in sede di prova pratica non oltre i 36 mesi successivi alla medesima data.
4. Gli allegati al presente decreto sono modificabili con appositi decreti direttoriali.
5. Ai sensi dell'articolo 93, comma 1, numero 5), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008, con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le restanti parti ancora in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante il regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto procede a seguito della verifica dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure adottate, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto direttoriale di cui all'art. 9, ad una eventuale revisione e riduzione dei quiz in conformita' con i criteri di semplificazione delle procedure.
7. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 ottobre 2013

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lupi

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela, del territorio e del mare, registro n. 10, foglio n. 251
 
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