IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Visto l'art. 20, n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195; Visto il testo attualmente vigente del Regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura; Vista la delibera in data 6 novembre 2013 con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha modificato il comma 4 dell'art. 45 del Regolamento interno;
Decreta:
La modifica del comma 4 dell'art. 45 R.I. nei termini di seguito indicati: «Art. 45 (Formazione dell'ordine del giorno). - 4. Oltre all'ordine del giorno ordinario di cui al primo comma e' predisposto un ordine del giorno speciale, distinto in sezioni autonome, rispettivamente denominate "sezione A" e "sezione B". Nella "sezione A" sono inserite le proposte che siano state deliberate con voto unanime dei componenti delle singole commissioni e che alcuno dei consiglieri presenti alla deliberazione non abbia richiesto di inserire nell'ordine del giorno ordinario, sempre che si tratti di: a) proposte della Prima commissione di archiviazione per palese infondatezza o per incompetenza; di autorizzazione, prese d'atto e non luogo a provvedere in materia di incarichi extragiudiziari; b) proposte della Terza commissione relative ai trasferimenti ad uffici di merito non semidirettivi in cui non siano stati attribuiti ai candidati punteggi differenziati per merito o attitudini o punteggi per stato di salute, salvaguardia dell'unita' familiare, esercizio delle funzioni in sedi disagiate; al rilascio di copia di atti della procedura di concorso per l'accesso in magistratura; a prese d'atto e non luogo a provvedere; c) proposte della Quarta commissione relative alla progressione in carriera, ad assenze dal servizio per aspettativa, per congedo straordinario o per astensione obbligatoria, al trattenimento in servizio oltre il settantesimo anno di eta', alle cessazioni per collocamento a riposo, a presa d'atto o non luogo a provvedere, all'inserimento e all'eliminazione di atti nei fascicoli personali dei magistrati; d) proposte della Quinta commissione relative a presa d'atto o non luogo a provvedere non riguardanti provvedimenti giurisdizionali; e) proposte della Sesta commissione di archiviazione, di non luogo a provvedere, di presa d'atto, o relative al tirocinio dei magistrati ordinari; f) proposte della Settima commissione relative a: pratiche tabellari, comprese le variazioni, unanimemente valutate dal Consiglio giudiziario e prive di osservazioni degli interessati; applicazioni endodistrettuali; supplenze; ferie; prese d'atto o non luogo a provvedere; rigetto di richieste di applicazioni extradistrettuali; g) proposte dell'Ottava commissione, escluse quelle in tema di incompatibilita', dispensa, revoca dell'ufficio o decadenza non dipendente da dimissioni o rinuncia, nonche' in tema di sanzioni disciplinari nei confronti dei giudici di pace. Nella ''sezione B'' e' inserita ogni altra proposta, diversa dalle precedenti (con esclusione di quelle attinenti al conferimento di uffici direttivi e alle modificazioni del regolamento interno), che sia stata deliberata all'unanimita' e per la quale sia stato ulteriormente deliberato, pure con voto unanime dei componenti della relativa commissione, l'inserimento nell'ordine del giorno speciale senza che alcuno dei consiglieri eventualmente presenti alla deliberazione abbia richiesto l'inserimento nell'ordine del giorno ordinario.». Roma, 11 novembre 2013
NAPOLITANO Il segretario generale Visconti
|