Gazzetta n. 272 del 20 novembre 2013 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2013, n. 131
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2010 - ed in particolare l'articolo 1 con cui e' stata conferita delega al Governo per l'adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della suddetta legge per i quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative;
Visto il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;
Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, ed il regolamento (CE) n. 1255/1997;
Visti il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile del 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, che modificano la normativa comunitaria applicabile ai macelli di cui alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2013;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2013;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo, di seguito denominato: «decreto», reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, di seguito denominato: «regolamento».
2. Le sanzioni del presente decreto si riferiscono all'oggetto ed all'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 del regolamento.
3. Ai fini del presente decreto si assumono le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'articolo 117 della Costituzione stabilisce che La
potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Il testo dell'articolo 1 della legge 15 dicembre
2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - Legge comunitaria 2010.), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita:
«Art. 1. (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie. -
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in
direttive comunitarie attuate in via regolamentare o
amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o
in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata
in vigore della presente legge, per i quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con
decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche europee e del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti
legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4
giugno 2010, n. 96.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al
presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1 della
legge 4 giugno 2010, n. 96.».
- Il regolamento (CE) 1099/2009 e' pubblicata nella
G.U.C.E. 1 dicembre 1980, n. L 325.
- Il regolamento (CE) 1/2005 e' pubblicata nella
G.U.U.E. 24 marzo 2005, n. L 79.
- Il regolamento (CE) 852/2004 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139. Entrato in vigore il 20
maggio 2004. Il testo del presente regolamento e' stato
cosi' sostituito in base alla rettifica pubblicata nella
G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.
- Il regolamento (CE) 853/2004 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139. Entrato in vigore il 20
maggio 2004. Il testo del presente regolamento e' stato
cosi' sostituito in base alla rettifica pubblicata nella
G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.
- Il decreto legislativo 1º settembre 1998, n. 333
(Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla
protezione degli animali durante la macellazione o
l'abbattimento) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
settembre 1998, n. 226.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi al regolamento (CE)
1099/2009 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2
Autorita' competente e procedimento
di applicazione delle sanzioni

1. Le Autorita' competenti incaricate di garantire il rispetto delle norme del regolamento, nonche' all'accertamento ed alla irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unita' sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
3. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8, comma 1, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente decreto la sanzione amministrativa pecuniaria per la fattispecie violata e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la sospensione dell'attivita' da uno a tre mesi.
Note all'art. 2:
- Per i riferimenti normativi alla legge 24 novembre
1981, n. 689 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3
Violazioni riguardanti le prescrizioni generali per l'abbattimento e
le operazioni correlate, la macellazione e le procedure operative
standard
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile della macellazione secondo i metodi di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento che viola le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non mette a disposizione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente le procedure operative standard in violazione dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore degli animali da pelliccia che viola le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non ottempera alla richiesta del Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.
 
Art. 4
Violazioni riguardanti le procedure di stordimento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro. La sanzione non si applica nel caso di utilizzo di particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, nel caso di macellazione di animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, non comunica all'autorita' sanitaria veterinaria territorialmente competente, per il successivo inoltro al Ministero della salute, di rispettare le condizioni previste dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, in violazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento non ottempera alla richiesta del Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente per l'aumento della frequenza dei controlli di cui all'articolo 5 del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 300 euro a 700 euro.
 
Art. 5
Violazioni riguardanti i dispositivi
di immobilizzazione e di stordimento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 8 del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.
 
Art. 6
Violazioni riguardanti le prescrizioni sull'abbattimento degli
animali destinati al consumo domestico privato e sulla fornitura
diretta di piccoli quantitativi di carni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario che viola le disposizioni di cui all'articolo 10, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla stessa sanzione di cui al comma 2, soggiace il produttore che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.
 
Art. 7
Violazioni riguardanti le importazioni da Paesi terzi

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque importa carni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.
 
Art. 8

Violazioni riguardanti la configurazione, la costruzione e
l'attrezzatura dei macelli

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro ed e' disposta la sospensione dell'attivita' da uno a tre mesi. L'autorita' competente che, in occasione di un successivo controllo, accerta il perdurare della non conformita' della configurazione, della costruzione e dell'attrezzatura del macello dispone la sospensione dell'attivita' fino all'avvenuto adeguamento.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.
 
Art. 9
Violazioni riguardanti il maneggiamento
e le operazioni di immobilizzazione nei macelli

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.
 
Art. 10
Violazioni riguardanti
le procedure di controllo nei macelli

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, in violazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento non ottempera alla richiesta del Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente di modificare le procedure di controllo di cui all'articolo 16 del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.
 
Art. 11
Violazioni riguardanti la figura del responsabile
della tutela del benessere animale

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile della tutela del benessere animale che viola le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.
4. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano alle fattispecie relative all'articolo 17, comma 6, del regolamento.
 
Art. 12
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
di spettanza statale

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale, per le violazioni previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 13
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 14
Clausola di salvaguardia

1. Nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
 
Art. 15
Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'8 dicembre 2019, l'articolo 8, comma 1, si applica esclusivamente ai nuovi macelli o a qualsiasi nuova configurazione, costruzione o attrezzatura che non sono entrati in funzione prima del 1° gennaio 2013.
2. Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, recante l'attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, come modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526, fatte salve le disposizioni di cui all'allegato A, parte I, paragrafo 1, e parte II, paragrafi 1, 3, seconda frase, 6, 7, 8, 9, prima frase, e di cui all'allegato C, parte II, paragrafi 3.A.2), 3.B.1), 3.B.2), 3.B.4), 4.2) e 4.3), la cui abrogazione e' stabilita dal 9 dicembre 2019.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 novembre 2013

NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Cancellieri, Ministro della giustizia

Lorenzin, Ministro della salute

Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze

Zanonato, Ministro dello sviluppo
economico

De Girolamo, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Delrio, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Note all'art. 15:
- Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 1º
settembre 1998, n. 333, modificato dal presente decreto, si
veda nelle note alle premesse.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
1999) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio
2000, n. 13, S.O.
 
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