IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato - Regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle Regioni e Province autonome; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza Stato - Regioni; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) che all'art. 2, comma 283, al fine di dare attuazione al riordino della medicina penitenziaria - comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunita' e negli ospedali psichiatrici giudiziari - prevede che siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, le modalita' e i criteri per il trasferimento delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanita' penitenziaria, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.) del 1° aprile 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 126/2008) recante modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria e in particolare l'art. 6, comma 1, il quale prevede che, ai fini dell'esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilita' del Servizio sanitario nazionale sono quantificate complessivamente in 157.800.000 euro per l'anno 2008, in 162.800.000 euro per l'anno 2009 e in 167.800.000 euro a decorrere dall'anno 2010; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, che all'art. 2, comma 109, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e che, in conformita' con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti; Vista la propria delibera del 21 dicembre 2012, n. 141 (G.U. n. 95/2012) e in particolare il punto 3.10 del deliberato che, nel ripartire le disponibilita' del Fondo sanitario nazionale relative all'anno 2012, dispone l'accantonamento della somma di 167.800.000 euro per il finanziamento della medicina penitenziaria, ai sensi del citato art. 2, comma 283, della legge n. 244/2007, da ripartire per le finalita' individuate nella medesima delibera sulla base di successive proposte del Ministro della salute; Vista la nota del Ministero della salute n. 18067 dell'11 luglio 2013 con la quale e' stata trasmessa la proposta del Ministro relativa al riparto, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dell'importo di 167.800.000 euro destinato al finanziamento della sanita' penitenziaria per l'anno 2012; Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata sancita sulla proposta in esame nella seduta del 13 marzo 2013 (Rep. atti n. 38/CU); Considerato che, nella citata proposta del Ministro della salute, il finanziamento complessivo, pari a 167.800.000 euro, viene destinato per 23.093.111 euro agli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), per 8.674.888 euro ai centri clinici e per 136.032.001 euro a titolo di quota indistinta; Considerato che i nuovi criteri di riparto della sola quota indistinta stanziata per l'anno 2012, pari a 136.032.001 euro, non fanno piu' alcun riferimento alla spesa storica, ma si basano per il 60% sul peso percentuale del numero dei detenuti, per il 30% sul peso percentuale del numero degli ingressi dei detenuti e per il 10% sul peso percentuale del numero degli istituti penitenziari con una capienza inferiore a 200 posti; Considerato che la proposta in esame prevede, ai sensi dell'art. 8 del citato D.P.C.M. del 1° aprile 2008, che il trasferimento delle risorse alle Regioni a statuto speciale e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano sia subordinato all'avvenuta adozione delle norme attuative secondo i rispettivi statuti e secondo le norme di cui al medesimo D.P.C.M.; Considerato altresi' che la medesima proposta, in applicazione del richiamato art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009, prevede che le quote relative alle Province autonome di Trento e Bolzano siano rese indisponibili; Considerato infine che nella detta proposta del Ministro della salute viene fatto presente che - ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 140 - le risorse finanziarie di cui al citato art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 1° aprile 2008 sono trasferite alla Regione Sardegna nella misura e secondo i criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 122/2012); Vista la odierna nota n. 3059-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato; Su proposta del Ministro della salute;
Delibera:
1. L'importo di 167.800.000 euro - accantonato con la delibera di questo Comitato n. 141/2012 richiamata in premessa per il finanziamento della medicina penitenziaria nell'ambito delle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 2012 - viene ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera. 2.. Nell'ambito della ripartizione complessiva di cui al precedente punto 1 viene assegnato, a favore delle Regioni a statuto ordinario e della Regione Sardegna, l'importo di 145.765.637 euro secondo le quote indicate nella medesima tabella allegata alla presente delibera. 3. Le quote relative alle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Valle D'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano di importo complessivo pari a 22.034.363 euro - di cui 19.404.825 euro costituiscono residui a carico del Ministero della giustizia e 2.629.538 euro sono a carico del Ministero della salute - restano accantonate ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del D.P.C.M. del 1° aprile 2008 richiamato in premessa. 3.1 II trasferimento delle risorse a favore della Regione Siciliana per l'espletamento delle funzioni di sanita' penitenziaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale avverra' solo dopo l'emanazione delle relative norme di attuazione secondo il proprio Statuto speciale; per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta il trasferimento delle predette risorse e' subordinato all'applicazione delle procedure previste dalle relative norme di attuazione. Nelle more di tale adempimento l'onere per il funzionamento delle strutture e per il personale dipendente resta a carico del Ministero della giustizia. 3.2 Le quote relative alle Province autonome di Trento e di Bolzano, pari a complessivi 1.109.910 euro, sono rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009 richiamato in premessa, per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato al Capo X, capitolo 2368, art. 6. Roma, 19 luglio 2013
Il Presidente: Letta Il segretario delegato: Girlanda
Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 48
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