Gazzetta n. 273 del 21 novembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 novembre 2013
Modifica del disciplinare di produzione della IGT dei vini «Sillaro» o «Bianco del Sillaro», concernente l'inserimento della deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa.


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive,
della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2011 della Commissione del 12 luglio 2011 con il quale e' stato modificato il citato regolamento (CE) n. 607/2009, ed in particolare la disposizione transitoria di cui all'art. 73, par. 2, dello stesso regolamento, in base alla quale la procedura ordinaria «prevista all'art. 118 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applica alle modifiche di un disciplinare di produzione introdotte in uno Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e trasmesse da quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 30 giugno 2014 se lo scopo di tali modifiche e' esclusivamente quello di adeguare all'art. 118 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al presente regolamento il disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione a norma dell'art. 118 vicies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il D.M. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;
Considerato che in talune IGP, per le quali i produttori interessati effettuavano tradizionalmente le operazioni di vinificazione nelle aree limitrofe alla zona di produzione delle uve delimitata, negli specifici disciplinari non e' stata ancora inserita la deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata nelle immediate vicinanze o in un'area amministrativa limitrofa (ai sensi dell'art. 6, par. 4, lett. a) e b) del Reg. CE n. 607/2009), mediante l'ordinaria procedura di valutazione e recepimento delle relative domande di modifica prevista dalla richiamata normativa comunitaria e nazionale;
Considerato altresi' che per le predette IGP, ai sensi della citata normativa comunitaria, a partire dalla corrente campagna vendemmiale i produttori interessati non potrebbero piu' effettuare le operazioni di vinificazione o elaborazione nelle richiamate aree limitrofe alla zona di produzione delle uve, in quanto, in assenza di inserimento di apposita deroga negli specifici disciplinari, la zona di vinificazione verrebbe a corrisponde con quella delimitata di produzione delle uve, essendo peraltro scaduta il 31 dicembre 2012 la deroga prevista dal citato art. 6, par. 4, 2° capoverso, che consentiva l'espletamento delle operazioni in questione anche al di fuori delle immediate vicinanze della zona di produzione delimitata;
Ritenuto, al fine di non pregiudicare l'attivita' economica dei sopra citati produttori interessati, di procedere con carattere d'urgenza alla modifica dei disciplinari delle citate IGP per inserire la richiamata deroga, per consentire di effettuare, a partire dalla corrente vendemmia, la vinificazione nelle aree amministrative limitrofe alla zona di produzione delimitata, consentendo ai soggetti rappresentanti i produttori delle IGP in questione ed a questa Amministrazione di avvalersi della procedura transitoria di cui al citato art. 73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009;
Vista la lettera circolare n. 30202 del 25 luglio 2013, indirizzata alle Regioni ed alle Organizzazioni di categoria vitivinicole, con la quale questo Ministero ha impartito i criteri procedurali per la presentazione delle istanze relative alla modifica dei disciplinari in questione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGP «Sillaro» o «Bianco del Sillaro»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, ai sensi del quale i disciplinari consolidati ed i relativi fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP italiani, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il fascicolo tecnico della IGP «Sillaro» o «Bianco del Sillaro», sono stati inoltrati alla Commissione U.E., entro il 31 dicembre 2011, conformemente alla procedura di cui all'art. 70 bis del Reg. CE n. 607/2009, e sono stati pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' e Sicurezza - Vini DOP e IGP;
Vista la domanda presentata, ai sensi dell'art. 73, par. 2, del citato Reg. (CE) n. 607/2009, in data 25 ottobre 2013 dal Consorzio «Ente Tutela Vini di Romagna», quale soggetto richiedente legittimato che a suo tempo ha presentato a questo Ministero il disciplinare consolidato della IGT dei vini «Sillaro» o «Bianco del Sillaro» che e' stato approvato con il citato D.M. 30 novembre 2011, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione della predetta IGT «Sillaro» o «Bianco del Sillaro», al fine di inserire la deroga per consentire la vinificazione o elaborazione dei relativi prodotti vitivinicoli in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'art. 6, par. 4, lett. b) del Reg. CE n. 607/2009;
Considerato che a seguito dell'esame della predetta domanda da parte di questo Ministero, conformemente alla richiamata procedura semplificata di cui all'art. 73, par. 2, del citato Reg. (CE) n. 607/2009, e' risultato che la citata richiesta di modifica del disciplinare e' risultata conforme all'art. 6, par. 4, lett. b) dello stesso Reg. (CE) n. 607/2009;
Visto il parere favorevole della Regione Emilia Romagna sulla citata domanda;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica «Sillaro» o «Bianco del Sillaro» in accoglimento della predetta domanda;
Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino IGP «Sillaro» o «Bianco del Sillaro» cosi' come approvato con il citato D.M. 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70 bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1

1. All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Sillaro» o «Bianco del Sillaro», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente:
«Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di frizzantatura, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3.
Tuttavia, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della Regione Emilia Romagna».
 
Art. 2

1. La modifica al disciplinare consolidato della IGP «Sillaro» o «Bianco del Sillaro», di cui all'art. 1, sara' inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.
2. La modifica di cui all'art. 1 e' applicabile a decorrere dalla campagna vendemmiale 2013/2014 e nei confronti delle eventuali scorte di prodotti vitivinicoli provenienti dalle campagne vendemmiali precedenti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2013

Il capo dipartimento: Esposito
 
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