Gazzetta n. 273 del 21 novembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 ottobre 2013
Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria, di cui al decreto ministeriale dell'11 luglio 2013.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio2012, n. 41 inerente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in particolare l'art. 98;
Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e le relative disposizioni attuative;
Vista la legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna e le relative disposizioni attuative;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 21-ter inerente l'esecutorieta' dei provvedimenti amministrativi;
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo decreto di attuazione;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) n. 1626/94;
Visto il Reg. (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'art. 24, paragrafo I, lettera v);
Visto il Programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la Pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da ultimo dalla Commissione europea con Decisione C (2013) 119 del 17 gennaio 2013 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, quale modificata dalla Decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010;
Vista la revisone del Programma operativo, predisposta in conformita' al disposto dell'art. 18, comma 2, del citato Regolamento (CE) n. 1198/2006, che ha determinato anche una modifica del riparto delle risorse finanziarie tra organismi intermedi e Autorita' di gestione di cui all'Accordo multiregionale approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato-regioni nella seduta del 22 febbraio 2012;
Considerato che la revisione del Programma operativo (PO) e' stata approvata per procedura scritta dal Comitato di sorveglianza ed inviata ufficialmente alla Commissione europea in data 1° agosto 2013 che ha determinato, tra l'altro, un aumento della dotazione finanziaria inerente l'attuazione delle misure dell'Asse prioritario 1 di competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;
Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale, da ultimo, con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 22 maggio 2013 che deroga alla soglia fissata dal Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio per l'aiuto finanziario dell'Unione a favore delle misure di aiuto istituite dall'Italia per l'arresto temporaneo delle attivita' di pesca (GUUE C143/03 del 23 maggio 2013);
Visto il decreto direttoriale n. 11 del 27 giugno 2013 con il quale e' stato adottato il documento «Criteri di ammissibilita' per la concessione degli aiuti FEP 2007/2013», modificato nella seduta della Cabina di regia del 27 giugno 2013;
Considerato che la dotazione finanziaria complessiva, per l'attuazione delle misure dell'Asse prioritario 1 - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 che rientrano nella competenza dell'Autorita' di gestione, per effetto della suddetta revisione del PO, risulta essere pari complessivamente ad Euro 229.291.265,00 di cui Euro 166.140.932,00 destinati alle regioni dell'Obiettivo convergenza ed Euro 63.150.333,00 destinati alle regioni dell'Obiettivo non di convergenza;
Visto il Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del Regolamento (CE) n. 1860/2004;
Visto il Regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;
Visto il decreto ministeriale dell'11 luglio 2013 che dispone le interruzioni temporanee obbligatorie delle attivita' di pesca inerenti le unita' per le quali la licenza autorizza al sistema strascico e/o volante comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia per l'annualita' 2013;
Ritenuto di dare attuazione all'art. 1, comma 3 del suddetto decreto dell'11 luglio 2013 che rinvia ad un successivo provvedimento ministeriale l'individuazione delle risorse per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria ai sensi del citato provvedimento;
Considerato che ai sensi del citato Programma operativo l'aiuto in favore delle imprese di pesca, deve essere determinato in funzione della stazza dell'imbarcazione e del numero dei giorni di pesca effettivamente oggetto di arresto temporaneo calcolati nel rispetto dei massimali della tabella ivi previsti;
Ritenuto necessario, a tal fine, conformarsi alle norme di cui al citato Regolamento FEP n. 1198/2006 per il cofinanziamento della Misura 1. 2 Arresto temporaneo obbligatorio dell'attivita' di pesca - Asse prioritario 1 del Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006;

Decreta:

Art. 1
Aiuto alle imprese di pesca

1. Per le imprese di pesca, autorizzate all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema «strascico» includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che hanno attuato il fermo obbligatorio di cui al decreto ministeriale dell'11 luglio 2013 e' erogato un aiuto con le modalita' indicate nel presente articolo.
2. All'onere derivante dall'attuazione della misura di fermo obbligatorio di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza massima di Euro 11.000.000,00 si provvede con le specifiche assegnazioni dell'Asse prioritario 1 - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006.
3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi in applicazione dell'art. 24, paragrafo I, lettera v) del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca.
4. Per le imprese di pesca, autorizzate all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema «volante» includente le reti da traino pelagiche a divergenti e le reti da traino pelagiche a coppia, che hanno attuato il fermo obbligatorio in esecuzione di quanto previsto dall'art. 24, paragrafa I, lettera v) del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 e non abilitate al sistema strascico, sono erogati degli aiuti a valere sulle risorse recate dal capitolo 1482 di cui al decreto legislativo n. 226/2001, tenendo conto dei limiti previsti nel Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione relativo agli aiuti di Stato de minimis nel settore della pesca.
5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono corrisposti nella misura indicata nella tabella allegata al presente decreto, calcolati per il numero di giorni lavorativi di fermo effettuati nei periodi stabiliti dall'art. 2 del decreto dell'11 luglio 2013, in conformita' al disposto del Programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013.
6. Non accedono agli aiuti previsti dal presente articolo le imprese che abbiano sbarcato personale imbarcato nei dieci giorni precedenti l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al beneficiario dell'aiuto di cui al presente decreto.
7. Con decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sono stabilite le modalita' attuative del presente decreto.
8. Gli eventuali aiuti concessi alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea, disposta con provvedimento regionale ai sensi dell'art. 6 del decreto dell'11 luglio 2013, gravano in via esclusiva sui pertinenti fondi regionali compatibilmente con le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca, e con le prescrizioni del Regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008.
 
Allegato

Tabella 1 per la determinazione dell'aiuto



--------------------------------------------------------------- Categoria di navi | Importo giornaliero per nave (euro)
per stazza (GT) | escluso sabato e festivi --------------------|------------------------------------------
| Valori* GT | + --------------------|---------------------|-------------------- 0<10 | 5,2 | 20 --------------------|---------------------|-------------------- 10<25 | 4,3 | 30 --------------------|---------------------|-------------------- 25<50 | 3,2 | 55 --------------------|---------------------|-------------------- 50<100 | 2,5 | 90 --------------------|---------------------|-------------------- 100<250 | 2 | 140 --------------------|---------------------|-------------------- 250<500 | 1,5 | 265 --------------------|---------------------|-------------------- 500<1.500 | 1,1 | 465 --------------------|---------------------|-------------------- 1.500<2.500 | 0,9 | 765 --------------------|---------------------|-------------------- 2.500 e oltre | 0,67 | 1.340 ---------------------------------------------------------------



 
Art. 2
Ammortizzatori sociali in deroga

1. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attivita' di pesca non imputabile alla volonta' dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unita' che eseguono l'interruzione temporanea di cui al decreto dell'11 luglio 2013, verra' attivata presso il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali la procedura per la erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, a copertura dell'intero periodo di interruzione obbligatoria dell'attivita' di pesca.
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 ottobre 2013

Il Ministro: De Girolamo

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2013 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 100
 
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