Gazzetta n. 273 del 21 novembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 novembre 2013
Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto ministeriale dell'11 luglio 2013.


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il Reg. (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP), ed in particolare l'art. 24, paragrafo I, lettera v) che stabilisce la possibilita' di finanziare misure di aiuto all'arresto temporaneo delle attivita' di pesca a favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci, per una durata massima di «otto mesi nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'art. 21, lettera a), punto iv), e dei piani di gestione adottati a livello nazionale nel contesto delle misure comunitarie di conservazione, qualora tali piani prevedano riduzioni graduali dello sforzo di pesca;
Visto il Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalita' di applicazione del Regolamento di base, relativo al Fondo europeo per la pesca;
Visto il Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del Regolamento (CE) n. 1860/2004;
Visto il Programma operativo dell'intervento comunitario del FEP per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da ultimo dalla Commissione europea con Decisione (CE) C(2013) 119 dell'17 gennaio 2013 recante modifica della Decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, quale modificata dalla Decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 22 maggio 2013 che deroga alla soglia fissata dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio per l'aiuto finanziario dell'Unione a favore delle misure di aiuto istituite dall'Italia per l'arresto temporaneo delle attivita' di pesca (GUUE C143/03 del 23 maggio 2013);
Vista la revisione del Programma operativo, predisposta in conformita' al disposto dell'art. 18, comma 2, del citato Regolamento (CE) n. 1198/2006, che ha determinato anche una modifica del riparto delle risorse finanziarie tra Organismi intermedi e autorita' di gestione di cui all'Accordo multiregionale approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato-regioni nella seduta del 22 febbraio 2012;
Considerato che la revisione del Programma operativo (PO), approvata per procedura scritta dal Comitato di sorveglianza ed inviata ufficialmente alla Commissione europea in data 1° agosto 2013, ha determinato, tra l'altro, un aumento della dotazione finanziaria inerente l'attuazione delle misure dell'Asse prioritario 1 di competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2013 che ha adottato il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 49 del 18 giugno 2013;
Visto il decreto ministeriale dell'11 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 167 del 18 luglio 2013, che dispone le interruzioni temporanee obbligatorie delle attivita' di pesca inerenti le unita' per le quali la licenza autorizza al sistema strascico e/o volante comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia per l'annualita' 2013;
Visto il decreto ministeriale del 14 ottobre 2013, registrato alla Corte dei conti in data 4 novembre 2013 registro n. 10 foglio n. 100, recante l'individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto ministeriale dell'11 luglio 2013;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 8, del suddetto decreto ministeriale del 14 ottobre 2013 che rinvia ad un successivo decreto direttoriale la definizione delle modalita' di attuazione dello stesso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministro 27 febbraio 2013, n. 105, Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale, da ultimo, con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011;
Visto il decreto direttoriale n. 11 del 27 giugno 2013 con il quale e' stato adottato il documento «Criteri di ammissibilita' per la concessione degli aiuti FEP 2007/2013», modificato nella seduta della Cabina di regia del 27 giugno 2013;
Considerato necessario dare attuazione al predetto art. 1, comma 8, del decreto ministeriale del 14 ottobre 2013;

Decreta:

Art. 1
Presentazione dell'istanza

1. L'armatore autorizzato all'esercizio della pesca marittima con il sistema strascico, il quale comprende le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che ha aderito all'arresto temporaneo obbligatorio previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale dell'11 luglio 2013 deve, previa autorizzazione del proprietario/i dell'unita', trasmettere al Ministero delle politiche alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - EX PEMAC V, viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma, per il tramite dell'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione, apposita istanza a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, redatta secondo lo schema riportato in allegato al presente decreto (Allegato 1).
2. L'armatore autorizzato all'esercizio della pesca marittima con il sistema volante, il quale comprende le reti da traino pelagiche a divergenti e le reti da traino pelagiche a coppia, che ha aderito all'arresto temporaneo obbligatorio previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale dell'11 luglio 2013 deve, previa autorizzazione del proprietario/i dell'unita', trasmettere al Ministero delle politiche alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - EX PEMAC IV, viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma, per il tramite dell'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione, apposita istanza, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, redatta secondo lo schema riportato in allegato al presente decreto (Allegato 1-Bis).
3. Sono considerate irricevibili le istanze depositate presso l'Autorita' marittima, nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione, oltre il termine ultimo del 31 luglio 2014. Ai fini dell'irricevibilita' fara' fede il numero di protocollo apposto dall'Autorita' marittima.
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Requisiti di ammissibilita'

1. Al fine di ottenere l'aiuto di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 14 ottobre 2013 devono essere soddisfatti, a pena di inammissibilita', i seguenti requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento:
l'autorizzazione rilasciata dal proprietario/i dell'unita' da pesca all'armatore per la presentazione dell'istanza;
il possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validita' alla data dell'arresto temporaneo obbligatorio;
l'unita' deve essere regolarmente armata ed equipaggiata alla data di inizio fermo e per tutto il periodo di arresto temporaneo obbligatorio;
l'unita' deve aver effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data dell'arresto, fatti salvi eventi non imputabili ai beneficiari, opportunamente documentati dalle competenti autorita';
il rispetto dell'intero periodo di fermo obbligatorio definito dal decreto ministeriale 11 luglio 2013;
l'unita' deve essere in possesso, alla data dell'arresto temporaneo obbligatorio, del titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita' di pesca in corso di validita' ed essere autorizzata all'esercizio dell'attivita' di pesca con uno degli attrezzi di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del presente decreto.
2. Per le unita' da pesca individuate nell'elenco allegato al decreto ministeriale 11 luglio 2013, facenti base logistico-operativa nel Porto di Pescara, costituisce ulteriore requisito di ammissibilita', il soddisfacimento di quanto previsto dall'art. 2 comma 4 del citato decreto ministeriale 11 luglio 2003 inerente la compilazione dei log-book, per l'attivita' di pesca esercitata nel periodo dal 4 al 15 settembre 2013 attestanti, i valori giornalieri di cattura in peso per cala per ogni specie e/o categoria, corredata di coordinate geografiche e orario di pesca.
 
Art. 3
Attestazione del periodo di arresto

1. Entro sessanta giorni decorrenti dalla data di acquisizione dell'istanza, l'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione, trasmette alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per ciascuna unita', l'istanza ricevuta ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 e un'attestazione, predisposta secondo lo schema in allegato (Allegato 2), che certifichi il deposito dei documenti di bordo nei termini indicati all'art. 2, comma 6 del decreto ministeriale dell'11 luglio 2013, l'effettivo rispetto del periodo di arresto temporaneo obbligatorio, nonche' i controlli effettuati per l'accertamento dello stesso.
2. Per le unita' da pesca individuate nell'elenco allegato al decreto ministeriale 11 luglio 2013, facenti base logistico-operativa nel Porto di Pescara, la competente Autorita' marittima trasmette alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per ciascuna unita', l'istanza ricevuta ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 e un'attestazione, predisposta secondo lo schema in allegato (Allegato 3), che certifichi il deposito dei documenti di bordo nei termini indicati all'art. 2, comma 6 del decreto ministeriale dell'11 luglio 2013, l'effettivo rispetto del periodo di arresto temporaneo obbligatorio, i controlli effettuati per la verifica dello stesso e l'accertamento di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del presente decreto.
 
Art. 4
Ulteriori adempimenti

1. L'unita', posta in disarmo per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, in data antecedente l'inizio dell'interruzione e che permane in stato di disarmo durante il periodo d'interruzione, non e' ammessa all'aiuto di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 14 ottobre 2013.
2. Per usufruire dell'opzione di cui all'art. 5, comma 3 del decreto ministeriale dell'11 luglio 2013, l'armatore deve presentare, contestualmente alla comunicazione all'ufficio di iscrizione e all'Autorita' marittima del porto di base logistica, apposita autocertificazione attestante l'avvenuto sbarco delle reti per l'esercizio dell'attivita' a strascico e/o volante ovvero l'apposizione dei sigilli sugli attrezzi presenti a bordo.
3. L'opzione di cui al precedente comma comporta la mancata ammissione all'aiuto di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 14 ottobre 2013.
 
Art. 5
Ulteriori disposizioni

Il presente decreto si applica anche alle unita' iscritte nei compartimenti della Regione Sardegna e Sicilia che effettuano il periodo di interruzione obbligatoria ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale dell'11 luglio 2013.
Il presente decreto e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 novembre 2013

Il direttore generale ad interim: Gatto
 
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