Gazzetta n. 277 del 26 novembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 ottobre 2013
Attuazione della misura di arresto definitivo mediante demolizione, ai sensi degli artt. 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, nelle Regioni Fuori Convergenza.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41 inerente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, e successive modifiche;
Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto il regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP);
Visto il regolamento (CE) n. 498 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalita' di applicazione del Regolamento relativo al Fondo europeo per la pesca, cosi' come modificato dal regolamento (CE) n. 1249 della Commissione del 22 dicembre 2010;
Visto il Vademecum della Commissione Europea del 26 marzo 2007;
Visto il Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la Pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da ultimo dalla Commissione Europea con Decisione C (2013) 119 del 17 gennaio 2013 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, quale modificata dalla Decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010;
Considerato che la revisione del Programma Operativo (PO), approvata per procedura scritta dal Comitato di Sorveglianza ed inviata ufficialmente alla Commissione Europea in data 1° agosto 2013, ha determinato, tra l'altro, un aumento della dotazione finanziaria inerente l'attuazione delle misure dell'Asse prioritario 1 di competenza della Direzione generale della Pesca marittima e dell'acquacoltura;
Visti in particolare gli artt. 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, inerenti l'Asse prioritario 1 misura "Arresto definitivo";
Visto il decreto 19 maggio 2011, recante adozione del Piano di adeguamento dello sforzo di pesca che si articola in 18 Piani nazionali di disarmo, ai sensi dell'art. 21, lettera a), punto vi) del regolamento (CE) n. 1198/2006, inerente la flotta da pesca mediterranea con esclusione delle unita' oggetto di accordi internazionali;
Visto il decreto direttoriale 5 dicembre 2011 con il quale sono stati modificati gli obiettivi di riduzione della capacita' di pesca di cui ai Piani nazionali di disarmo in cui si articola il Piano di adeguamento adottato con il citato decreto direttoriale 19 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 2012, n. 73;
Visto il decreto del Ministro del 26 gennaio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
Visto il decreto 8 agosto 2008, recante modalita' di arresto definitivo delle attivita' delle unita' da pesca come successivamente modificato ed integrato;
Visto il decreto direttoriale del 27 maggio 2010 che ha approvato la graduatoria delle imbarcazioni da demolire, articolata in Geographical Sub-Area (GSA) e sistemi di pesca in conformita' agli obiettivi di ritiro della capacita' di pesca di cui al citato piano di adeguamento;
Considerato che le demolizioni realizzate in esecuzione del citato decreto 8 agosto 2008 non hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della capacita' di pesca con riferimento alla flotta operante con i sistemi di circuizione e/o volante nelle GSA 9 ed in relazione alla flotta operante con altri sistemi, esclusi gli attrezzi trainati, nelle GSA 9, 11;
Considerato che gli obiettivi di riduzione sono stati individuati tenuto conto della distribuzione e della consistenza della flotta italiana alla data di adozione del citato decreto 5 dicembre 2011;
Considerato, altresi', che per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della capacita' di pesca e' necessario articolare la graduatoria in sub-graduatorie con riferimento a GSA, sistemi di pesca e iscrizione in uno dei Compartimenti marittimi dell'Obiettivo Fuori Convergenza alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 27 marzo 2012, del citato decreto direttoriale 5 dicembre 2011;
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla emanazione di nuove norme di applicazione dei suddetti regolamenti in materia di arresto definitivo delle attivita' di pesca delle imbarcazioni ed a definire i criteri e le modalita' per la concessione dei relativi premi, con riferimento alle suddette GSA in cui gli obiettivi di disarmo non sono stati raggiunti, destinando le risorse residue dell'Asse 1 per un importo pari ad Euro 1.000.000,00;

Decreta:

Art. 1

Attuazione della misura arresto definitivo

1. Il presente decreto riguarda l'attuazione della misura arresto definitivo per la flotta da pesca mediterranea con esclusione delle unita' oggetto di accordi internazionali mediante demolizione ai sensi degli artt. 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 ed in esecuzione del piano di adeguamento citato in premessa.
2. Il premio di arresto definitivo e' destinato ai proprietari di pescherecci italiani autorizzati all'esercizio della pesca marittima con uno dei seguenti sistemi ed iscritti in un Compartimento marittimo di cui all'allegato F, ricadente in una delle GSA di seguito esplicitate:
per la GSA 9, le unita' autorizzate all'esercizio della marittima con i sistemi circuizione (reti a circuizione a chiusura meccanica; reti a circuizione senza chiusura) e/o volante (reti da traino pelagiche a coppia e reti da traino pelagiche divergenti);
per le GSA 9 e 11, le unita' autorizzate all'esercizio della pesca marittima con altri sistemi (rete da posta calate; rete da posta circuitanti; reti a tremaglio; incastellate, combinate; nazze e cestelli; cogolli e bertovelli; palangari fissi; palangari derivanti; lenze a mano e a canna; arpione) esclusi gli attrezzi trainati.
3. Per l'attuazione della misura si applicano le norme previste dal regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 e dal regolamento applicativo n. 498 del 2007, nonche' le indicazioni del Programma operativo citato in premessa.
4. Attraverso l'attuazione della misura di cui al presente decreto si intende completare il conseguimento degli obiettivi di riduzione della capacita' di pesca della flotta italiana mediterranea con esclusione delle unita' oggetto di accordi internazionali, come individuati dai Piani nazionali di disarmo in cui si articola il Piano di adeguamento adottato con il citato decreto direttoriale 19 maggio 2011, assegnando le risorse residue per Regioni Fuori Convergenza di cui all'Asse 1, pari ad Euro 1.000.000,00.
5. Gli obiettivi minimi di disarmo da conseguire per il completamento dei piani di disarmo sono definiti dalla seguente tabella che individua i valori minimi di stazza da ritirare per GSA e sistema di pesca con il presente provvedimento:
Parte di provvedimento in formato grafico


 


Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

Requisiti di ammissibilita' delle navi

1. L'imbarcazione da pesca deve essere iscritta nel Registro Comunitario nonche' in uno dei Compartimenti marittimi dell'obiettivo fuori convergenza di cui all'allegato F.
2. L'imbarcazione da pesca deve aver effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
3. L'imbarcazione da pesca deve avere eta' pari o superiore a dieci anni, calcolati ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2930/1986 del Consiglio, del 22 settembre 1986 e successive modifiche. L'eta' della nave e' un numero intero pari alla differenza tra l'anno di pubblicazione del presente decreto e l'anno di entrata in servizio.
4. Le navi per le quali e' richiesto il premio di arresto definitivo devono essere in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita' di pesca in corso di validita' ed essere autorizzate all'esercizio dell'attivita' di pesca con uno dei sistemi di cui all'art. 1 comma 2 del presente decreto.
 
Art. 3

Modalita' di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione al premio di arresto definitivo, redatta in carta semplice dal proprietario dell'unita' secondo il modello allegato A, deve essere presentata all'Ufficio Marittimo di iscrizione della nave, entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Copia della domanda, recante il timbro di ricezione dell'Ufficio marittimo, deve essere trasmessa, a cura degli interessati, a mezzo raccomandata a.r. al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare e della pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, Viale dell'Arte 16 - 00144 Roma, (di seguito Ministero), ovvero, purche' l'istante sia identificato ai sensi dell'art. 65 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale), con posta elettronica certificata (PEC) - esclusivamente all'indirizzo pemac.direzione@pec.politicheagricole.gov.it.
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute via fax o consegnate direttamente al Ministero.
2. Nella domanda, da redigere secondo il modello allegato A, devono essere indicati:
a) per le persone fisiche: generalita' complete del proprietario/i: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, indirizzo mail, telefono e fax; per le persone giuridiche: ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale o partita IVA, telefono, fax, indirizzo mail e generalita' complete del legale rappresentante;
b) elementi identificativi della nave: numero di matricola o numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM. e GG., ufficio di iscrizione della nave, numero UE;
c) coordinate bancarie per l'accreditamento del premio: istituto di credito, numero di conto corrente, codice ABI, codice CAB e codice IBAN ;
d) dichiarazione: «Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati per il perseguimento delle finalita' per le quali vengono acquisiti».
3. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identita' del/i sottoscrittore/i in corso di validita'.
 
Art. 4

Istruttoria della domanda e obblighi connessi

1. L'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unita' da pesca provvede al procedimento istruttorio delle domande presentate. In caso di esito positivo trasmette al Ministero entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, la certificazione di cui all'allegato B comprensivo dell'estratto del Registro NN.MM.GG. e/o delle Matricole aggiornato.
2. Qualora l'importo del premio risulti superiore ad euro 150.000,00, ai sensi di quanto previsto dall'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, all'allegato B deve essere inclusa copia della richiesta di certificazione antimafia formulata dall'Ufficio Marittimo di iscrizione del natante. Analoga richiesta deve essere anche presentata alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per il certificato di iscrizione con la dicitura non fallimentare o il nulla osta del Tribunale con la dicitura non fallimentare. In tale fattispecie, il premio e' erogato solo previa acquisizione di regolare Informativa Prefettizia antimafia.
In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'Autorita' marittima comunica al richiedente, e per conoscenza al Ministero, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, il mancato accoglimento dell'istanza, indicando la motivazione del rigetto e le modalita' per impugnare il provvedimento.
3. Il Ministero, acquisita l'istruttoria di cui al comma 1, e verificata la disponibilita' finanziaria, provvede a redigere una graduatoria in base ai criteri di cui all'art. 5, che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tale graduatoria e' articolata in sub-graduatorie con riferimento a GSA, sistemi di pesca e iscrizione in uno dei Compartimenti marittimi di cui all'art. 2 comma 1 del presente decreto, alla data del 27 marzo 2012.
4. Pubblicata la graduatoria, il Ministero predispone i decreti di concessione seguendo l'ordine delle sub-graduatorie come descritto al paragrafo 3 a partire dalle imbarcazioni che risultano iscritte in uno dei Compartimenti marittimi di cui all'art. 2 comma 1 del presente decreto, alla data del 27 marzo 2012, al fine di assicurare il raggiungimento dei citati obiettivi di riduzione della capacita' di pesca e fino ad esaurimento delle risorse assegnate. Raggiunti i suddetti obiettivi, le eventuali risorse residue sono assegnate scorrendo, in base al punteggio assegnato ai sensi del successivo art. 5, prima la graduatoria inerente il sistema circuizione e/o volante e successivamente quella inerente altri sistemi.
Successivamente, trasmette il relativo decreto di concessione agli aventi diritto e all'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unita', che dovra' provvedere tempestivamente alla notifica dell'atto al richiedente nonche' comunicarne la data di avvenuta notifica al Ministero.
Il termine per la restituzione all'Ufficio marittimo di iscrizione del titolo abilitativo alla pesca e' fissato in 15 giorni a far data dal giorno successivo alla notifica della concessione.
L'Ufficio Marittimo trasmette tempestivamente al Ministero il titolo abilitativo alla pesca, unitamente all'allegato C, completo di tutta la documentazione prevista.
La riconsegna del titolo e' atto irrevocabile e il titolo e' annullato.
La mancata restituzione del titolo, entro il termine perentorio suindicato, comporta l'archiviazione della domanda, senza preavviso, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.
5. Entro il termine di 4 mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo alla pesca, il richiedente procede alla demolizione dell'unita'. Il mancato rispetto di detto termine, salvo casi di forza maggiore, da verificare e certificare, caso per caso, dall'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unita', determina la perdita del diritto al premio.
L'Autorita' marittima puo' concedere una sola proroga di trenta giorni.
L'Ufficio Marittimo trasmette al Ministero la certificazione comprovante l'avvenuta demolizione, redatta secondo l'allegato D, completo di tutta la documentazione prevista.
Il Ministero provvede alla cancellazione della nave dall'Archivio licenze (ALP) e dal Registro comunitario.
6. Nel caso indicato al comma 4 del presente articolo, nonche', in caso di formale rinuncia da parte del beneficiario del premio, lo stesso non potra' ripresentare istanza di finanziamento nei due anni successivi alla rinuncia e/o disinteresse.
 
Art. 5

Criteri di selezione

1. La selezione delle richieste di arresto definitivo tiene conto dei seguenti criteri:
a) livello di vetusta' dell'imbarcazione: 5 punti per ogni anno eccedente l'eta' minima di cui al precedente art. 2, comma 3;
b) stazza espressa in GT: 1 punto per ogni GT.
 
Art. 6

Calcolo del premio

1. Il premio, arrotondato alle dieci unita' inferiori, e' determinato, in conformita' a quanto previsto dal Programma Operativo, secondo il calcolo indicato nella tabella di cui all'allegato E del presente decreto, diminuito dell'1,5% per ogni anno in piu' rispetto ai 15 anni ovvero del 22,5% per i natanti di eta' pari o superiore a 30 anni.
2. La stazza, espressa in GT, e' rilevata dall'Ufficio Marittimo dai registri in proprio possesso.
3. La perdita della nave, avvenuta per cause accidentali comprovate dall'Ufficio marittimo competente, nel periodo compreso tra la concessione del premio e l'arresto definitivo effettivo, e' considerata quale demolizione.
L'importo del premio spettante, calcolato con le modalita' di cui al comma 1, e' ridotto dell'eventuale indennizzo pagato dalla Compagnia di assicurazione.
 
Art. 7

Modalita' di erogazione del premio

1. Il premio di arresto definitivo e' liquidato in un'unica soluzione ad avvenuta demolizione della nave.
 
Art. 8

Cumulabilita' degli aiuti pubblici

1. L'entita' del premio, determinato con le modalita' di cui all'art. 6, e' diminuito:
a) dell'intero importo riscosso per le misure finanziate ai sensi del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP).
b) di una parte dell'importo riscosso, calcolata pro rata temporis per il periodo vincolativo residuo ai sensi del regolamento (CE) 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca;
2. Per il calcolo della quota pro rata temporis di cui alla lettera b) del comma 1, si tiene conto del numero dei mesi interi (la frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata mese intero) che intercorrono tra la scadenza del vincolo e la data del provvedimento di decisione del premio di arresto definitivo.
 
Art. 9

Registrazione dei vincoli

1. Al fine di consentire il rispetto dei vincoli derivanti dalla concessione di agevolazioni, gli Enti pubblici erogatori sono tenuti a comunicare all'Ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, le agevolazioni concesse e la data di scadenza del relativo vincolo.
2. L'Autorita' Marittima deve annotare i vincoli tra i gravami o, in caso di intervenuto trasferimento del peschereccio, di darne comunicazione all'Ufficio Marittimo di destinazione.
Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 14 ottobre 2013

Il Ministro: De Girolamo

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2013 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 98
 
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