Gazzetta n. 277 del 26 novembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 14 giugno 2013
Sospensione dell'autorizzazione d'impiego del prodotto fitosanitario «Bilko», a base della sostanza attiva 8-idrossichinolina.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza
degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalita' per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, cosi' come modificato dai decreti ministeriali 21 luglio 2004, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento di esecuzione 993/2011 del 6 ottobre 2011 che approva la sostanza attiva 8-idrossichinolina a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione;
Visto il decreto 30 luglio 2012 con il quale l'impresa Probelte S.A con sede legale in Ctra de madrid km 384,60 p.i. El tiro 30100 espinardo (murcia) - Spagna, e' stata autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario BILKO registrato al numero 15025;
Considerato che il sopracitato Reg. 993/2011 prevede per la sostanza attiva 8-idrossichinolina l'impiego limitato alla serra;
Tenuto conto che l'Impresa Probelte S.A. ha dichiarato di aver intrapreso, presso lo Stato Membro Relatore, l'iter comunitario di richiesta di modifica delle condizioni di approvazione della sostanza attiva in questione per consentirne l'uso anche in campo;
Vista la richiesta inoltrata dall'Impresa Probelte S.A in data 6 giugno 2013 di sospensione dell'autorizzazione del prodotto in questione per due anni in attesa della conclusione a livello comunitario dell'iter di modifica delle condizioni di approvazione della sostanza attiva 8-idrossichinolina;
Considerato che l'Impresa ha dichiarato che il prodotto in questione non e' stato immesso in commercio e che pertanto non e' necessario applicare un opportuno periodo per lo smaltimento delle scorte;
Ritenuto necessario dover sospendere l'autorizzazione all'immissione in commercio ed impiego del prodotto fitosanitario BILKO, reg. n. 15025, per un periodo di due anni;

Decreta:

E' sospesa, per un periodo di due anni dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario BILKO, registrato al numero 15025 a nome dell'Impresa Probelte S.A, con sede legale in Ctra de madrid km 384,60 p.i. El tiro 30100 espinardo (murcia) - Spagna, contenente la sostanza attiva 8-idrossichinolina, in attesa della conclusione dell'iter comunitario di modifica delle condizioni di approvazione della sostanza attiva stessa;
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 14 giugno 2013

Il direttore generale: Borrello
 
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