Gazzetta n. 279 del 28 novembre 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2013, n. 132
Regolamento concernente le modalita' di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante legge di contabilita' e finanza pubblica;
Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che individua le amministrazioni pubbliche ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili, ed in particolare l'articolo 4, il quale ha disposto che le amministrazioni pubbliche in regime di contabilita' finanziaria sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilita' finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione, definendo le caratteristiche del piano dei conti, le voci del piano dei conti e il contenuto di ciascuna voce;
Visto il comma 2 del predetto articolo 4, il quale dispone che le voci del piano dei conti sono definite in coerenza con il sistema delle regole contabili di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, nonche' con le regole definite in ambito internazionale dai principali organismi competenti in materia, con modalita' finalizzate a garantire il rispetto del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al Trattato che istituisce la Comunita' europea, e successive modificazioni;
Visto in particolare il comma 3, lettera a), del predetto articolo 4, il quale dispone che con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le voci del piano dei conti ed il contenuto di ciascuna voce;
Visto l'articolo 5 del decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 91, che individua il piano dei conti come strumento per l'adozione di un sistema integrato di scritturazioni contabili da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante e che assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economico-patrimoniale;
Visto l'articolo 7 del decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 91, relativo al piano dei conti e alla struttura dei documenti contabili;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che detta disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, relativo alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ed in particolare l'articolo 8 che prevede l'adozione di un piano dei conti integrato nella fase di sperimentazione;
Visto l'articolo 19 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che ha disposto, tra l'altro, il differimento al 31 dicembre 2012 del termine previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
Considerato che il Comitato dei principi contabili delle pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha elaborato il piano dei conti integrato in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge, con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 481, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 24 gennaio 2013;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 agosto 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni e denominazioni

1. Ai fini del presente decreto si adottano le seguenti definizioni:
a) amministrazioni pubbliche: le amministrazioni in contabilita' finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, diverse dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) piano dei conti integrato: elenco delle unita' elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, basato su una struttura gerarchica a piu' livelli;
c) livelli della articolazione del piano dei conti: strutture gerarchiche esplicative della natura finanziaria ed economica delle transazioni riconducibili alle unita' elementari di bilancio;
d) livelli minimi di articolazione del piano dei conti: livello base della struttura gerarchica necessario per accedere al sistema integrato di scritturazione contabile;
e) voce del piano dei conti: unita' elementare che costituisce il piano dei conti;
f) contenuto delle voci del piano dei conti: natura economica degli atti gestionali per la loro classificazione al livello elementare;
g) sistema integrato di scritturazione contabile: sistema di scritturazione contabile che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante in modo da assicurare l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale;
h) transazione elementare: ogni atto o fatto rilevante nell'ambito delle finalita' dell'amministrazione pubblica e oggetto delle rilevazioni contabili. La definizione e la codificazione della transazione elementare sono individuate in coerenza con quanto stabilito all'articolo 8 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988,
n. 214, S.O.:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).».
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica), e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della
citata legge n. 196 del 2009, come sostituito dall'art. 5,
comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44:
«2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni.».
- Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
(Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed
armonizzazione dei sistemi contabili), e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 24 giugno 2011, n. 145.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo n. 91 del 2011:
«Art. 4 (Piano dei conti integrato). - 1. Al fine di
perseguire la qualita' e la trasparenza dei dati di finanza
pubblica, nonche' il miglioramento della raccordabilita'
dei conti delle amministrazioni pubbliche con il sistema
europeo dei conti nell'ambito delle rappresentazioni
contabili, le amministrazioni pubbliche che utilizzano la
contabilita' finanziaria, sono tenute ad adottare un comune
piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano
le entrate e le spese in termini di contabilita'
finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatto
secondo comuni criteri di contabilizzazione.
2. Le voci del piano dei conti sono definite in
coerenza con il sistema delle regole contabili di cui
all'art. 2, comma 2, nonche' con le regole definite in
ambito internazionale dai principali organismi competenti
in materia, con modalita' finalizzate a garantire il
rispetto del regolamento (CE) n. 479/2009, del Consiglio,
del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del
protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi,
allegato al Trattato che istituisce la Comunita' europea, e
successive modificazioni.
3. Con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro il 31 dicembre 2012 su proposta del Ministero
dell'economia e delle finanze, sono definiti:
a) le voci del piano dei conti ed il contenuto di
ciascuna voce;
b) la revisione delle disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97,
prevedendo come ambito di applicazione le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), e tenendo
conto anche di quanto previsto dal titolo III del presente
decreto; (3)
c) i principi contabili riguardanti i comuni criteri
di contabilizzazione, cui e' allegato un nomenclatore
contenente le definizioni degli istituti contabili e le
procedure finanziarie per ciascun comparto suddiviso per
tipologia di enti, al quale si conformano i relativi
regolamenti di contabilita'.
4. La disciplina di cui alle lettere a) e c) del comma
3 e' redatta in conformita' a quanto previsto al comma 2. I
successivi aggiornamenti del piano dei conti, predisposti
dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito del medesimo Ministero. Ai
sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, sono definite le codifiche SIOPE secondo la
struttura del piano dei conti di cui al presente comma.
5. Il piano dei conti di cui al comma 1, strutturato
gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio,
individua gli elementi di base secondo cui articolare le
rilevazioni contabili assicurate dalle amministrazioni, ai
fini del consolidamento e del monitoraggio, nelle fasi di
previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle
amministrazioni pubbliche, ed in conformita' con quanto
stabilito dal comma 3.
6. Con decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze, sentite le amministrazioni vigilanti, da adottare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono definiti, per gruppi omogenei di enti che
svolgono attivita' similare, ulteriori livelli gerarchici
di dettaglio del comune piano dei conti, utili alla
rilevazione delle operazioni tipiche svolte dagli stessi e
comuni a tutti gli enti del gruppo. Le strutture delle
codifiche dei vari comparti devono essere coerenti, al fine
di assicurare le informazioni necessarie al consolidamento
dei conti di cui al comma 5.
7. Le amministrazioni pubbliche, in relazione alla
specificita' delle proprie attivita' istituzionali,
definiscono gli ulteriori livelli gerarchici utili alla
rilevazione di ciascuna risorsa, ottimizzandone la
struttura in funzione delle proprie finalita', fermo
restando la riconducibilita' delle voci alle aggregazioni
previste dal piano dei conti di cui ai commi 3 e 5.
8. Gli schemi dei regolamenti di cui al presente art.
sono trasmessi alle Camere affinche' su di essi sia
espresso il parere delle Commissioni parlamentari
competenti entro 60 giorni dalla trasmissione. Decorso tale
termine per l'espressione dei pareri, i regolamenti possono
essere adottati.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 91 del 2011:
«2. Le amministrazioni pubbliche conformano i propri
ordinamenti finanziari e contabili ai principi contabili
generali contenuti nell'allegato 1 che costituisce parte
integrante del presente decreto, e uniformano l'esercizio
delle funzioni di programmazione, gestione, rendicontazione
e controllo a tali principi, che costituiscono regole
fondamentali, nonche' ai principi contabili applicati
definiti con le modalita' di cui all'art. 4, comma 3.».
- Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25
maggio 2009 (Applicazione del protocollo sulla procedura
per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che
istituisce la Comunita' europea), e' pubblicato nella GU L
145 del 10.6.2009, pag. 1.
- Si riporta il testo degli articoli 5, 6 e 7 del
citato decreto legislativo n. 91 del 2011:
«Art. 5 (Finalita' del piano dei conti). - 1. Il piano
dei conti, mediante un sistema integrato di scritturazione
contabile finalizzato alla classificazione delle operazioni
effettuate dalle amministrazioni pubbliche, e all'adozione
del sistema di regole contabili comuni, obiettiva:
a) l'armonizzazione dei sistemi contabili delle
amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui
all'art. 2, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, disciplinate dagli articoli 16 e 17 del
presente decreto;
b) l'integrazione e la coerenza tra le rilevazioni
contabili di natura finanziaria e quelle di natura
economica;
c) il consolidamento nelle fasi di previsione,
gestione e rendicontazione delle entrate, delle spese, dei
costi e dei ricavi, nonche' il monitoraggio in corso d'anno
degli andamenti di finanza pubblica delle amministrazioni
pubbliche, anche secondo l'articolazione nei sottosettori
delle amministrazioni centrali, degli enti di previdenza e
delle amministrazioni locali, in coordinamento con quanto
previsto all'art. 2, comma 2, lettera h), dalla legge 5
maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni;
d) una maggiore tracciabilita' delle informazioni
nelle varie fasi di rappresentazione della manifestazione
contabile in termini di competenza finanziaria, economica,
cassa e patrimonio;
e) una maggiore attendibilita' e trasparenza dei dati
contabili, valutabili anche in sede di gestione dei bilanci
pubblici, attraverso l'analisi delle scritturazioni
contabili rilevate con le modalita' di cui all'art. 4,
comma 1.
2. I macroaggregati di cui agli articoli 10 e 11, sono
determinati in coerenza con la struttura del piano dei
conti.»
«Art. 6 (Sistema integrato di scritturazione
contabile). - 1. Le amministrazioni pubbliche, con
esclusione di quelle di cui all'art. 2, comma 2, lettera
b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, disciplinate
dagli articoli 16 e 17, adottano un sistema integrato di
scritturazione contabile che consenta la registrazione di
ciascun evento gestionale contabilmente rilevante nei
termini di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), e che
assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di
natura finanziaria con quelle di natura economica e
patrimoniale.
2. Il piano dei conti economico-patrimoniale, di cui
all'art. 4, comma 1, comprende i conti necessari per le
operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento,
effettuate secondo le modalita' ed i tempi necessari alle
esigenze conoscitive della finanza pubblica.
3. Il sistema integrato di scritture contabili di cui
al comma 1 consente di:
a) rendere disponibili da parte di ciascuna
amministrazione le informazioni contabili necessarie per la
valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e
dell'economicita' della propria attivita' mediante la
rilevazione dei fatti amministrativi connessi all'impiego
delle risorse umane e strumentali;
b) semplificare il monitoraggio a livello nazionale
della finanza pubblica e favorire l'acquisizione delle
informazioni richieste dagli organismi internazionali,
nonche' il rispetto degli impegni assunti in sede europea.
4. Al fine di permettere alle amministrazioni pubbliche
di cui al comma 1 di adeguare i propri sistemi informativi
e contabili, le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano dall'esercizio finanziario 2014."
«Art. 7 (Piano dei conti e struttura dei documenti
contabili). - 1. Il livello del piano dei conti,
individuato ai sensi dell'art. 4, commi 3, 5 e 6,
rappresenta la struttura di riferimento per la
predisposizione dei documenti contabili e di finanza
pubblica delle amministrazioni pubbliche.
2. Ciascuna voce del piano dei conti deve corrispondere
in maniera univoca ad una unita' elementare di bilancio
finanziario. Nel caso in cui non sia corrispondente
all'articolazione minima del piano, l'unita' elementare di
bilancio deve essere strutturata secondo l'articolazione
che consenta la costruzione degli allegati e degli schemi
di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, con il
dettaglio richiesto per il monitoraggio ed il
consolidamento dei dati di finanza pubblica.
3. Al fine di fornire supporto all'analisi degli
scostamenti tra dati di previsione e di consuntivo, il
bilancio annuale di previsione e il rendiconto
dell'esercizio presentano, in un apposito allegato
conoscitivo, la disaggregazione delle voci del piano dei
conti conformemente a quanto previsto all'art. 4, commi 3,
5 e 6, secondo la rappresentazione sia della contabilita'
finanziaria, sia della contabilita' economica.
4. Le informazioni e gli schemi contabili resi
disponibili dalle amministrazioni pubbliche per il
monitoraggio e il consolidamento dei dati in corso d'anno
sono redatti secondo lo schema di articolazione del piano
dei conti predisposto ai sensi del presente articolo.».
- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 36 del citato
decreto legislativo n. 118 del 2011:
«Art. 8 (Adeguamento SIOPE) - 1. Con le modalita'
definite dall'art. 14, comma 8, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, sono aggiornate le codifiche SIOPE secondo la
struttura del piano dei conti integrato.
2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle
codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni
previste dal piano dei conti integrati.»
«Art. 36 (Sperimentazione) - 1. Al fine di verificare
l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile
definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive
della finanza pubblica e per individuare eventuali
criticita' del sistema e le conseguenti modifiche intese a
realizzare una piu' efficace disciplina della materia, a
decorrere dal 2012 e' avviata una sperimentazione, della
durata di tre esercizi finanziari, riguardante l'attuazione
delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare
riguardo all'adozione del bilancio di previsione
finanziario annuale di competenza e di cassa, e della
classificazione per missioni e programmi di cui all'art.
33.
2. Ai fini della sperimentazione, entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle
riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per
la semplificazione normativa d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalita' della
sperimentazione, i principi contabili applicati di cui
all'art. 3, il livello minimo di articolazione del piano
dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato
di ciascun comparto di cui all'art. 4, la codifica della
transazione elementare di cui all'art. 6, gli schemi di
bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di
individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le
metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un
sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e
riferiti ai programmi del bilancio e le modalita' di
attuazione della classificazione per missioni e programmi
di cui all'art. 17 e le eventuali ulteriori modifiche e
integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema
contabile delle amministrazioni coinvolte nella
sperimentazione di cui al comma 1. Il decreto di cui al
primo periodo prevede la sperimentazione della tenuta della
contabilita' finanziaria sulla base di una configurazione
del principio della competenza finanziaria secondo la quale
le obbligazioni attive e passive giuridicamente
perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente
di riferimento sono registrate nelle scritture contabili
con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a
scadenza, ferma restando, nel caso di attivita' di
investimento che comporta impegni di spesa che vengono a
scadenza in piu' esercizi finanziari, la necessita' di
predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria
per l'effettuazione della complessiva spesa
dell'investimento. Ai fini della sperimentazione il
bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione
pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo
limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le
partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i
rimborsi delle anticipazioni di cassa. Per i comuni con
popolazione inferiore a 5000 abitanti possono essere
sperimentati sistemi di contabilita' e schemi di bilancio
semplificati. La tenuta della contabilita' delle
amministrazioni coinvolte nella sperimentazione e'
disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo I e al
decreto di cui al presente comma, nonche' dalle discipline
contabili vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, in quanto con esse compatibili. Al
termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto
luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi,
il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle
Camere una relazione sui relativi risultati. Nella
relazione relativa all'ultimo semestre della
sperimentazione il Governo fornisce una valutazione sulle
risultanze della medesima sperimentazione, anche ai fini
dell'attuazione del comma 4.
3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 e' trasmesso
alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo
fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta
giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto
puo' comunque essere adottato.
4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e
con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata
ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte
nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto
della collocazione geografica e della dimensione
demografica. Per le amministrazioni non interessate dalla
sperimentazione continua ad applicarsi, sino all'entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5, la
vigente disciplina contabile.
5. In considerazione degli esiti della sperimentazione,
con i decreti legislativi di cui all'art. 2, comma 7, della
legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definiti i contenuti
specifici del principio della competenza finanziaria di cui
al punto 16 dell'allegato 1 e possono essere ridefiniti i
principi contabili generali; inoltre sono definiti i
principi contabili applicati di cui all'art. 3, il livello
minimo di articolazione del piano dei conti integrato
comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto
di cui all'art. 4, la codifica della transazione elementare
di cui all'art. 6, gli schemi di bilancio di cui agli
articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi
sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi
enti per la costruzione di un sistema di indicatori di
risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del
bilancio, le modalita' di attuazione della classificazione
per missioni e programmi di cui all'art. 17, nonche' della
definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di cui
all'art. 16.
6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al comma 2, individua un sistema premiante, senza
oneri per la finanza pubblica, a favore delle
amministrazioni pubbliche che partecipano alla
sperimentazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative), convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14:
«Art. 19 (Proroga dei termini per l'emanazione di
provvedimenti in materia di adeguamento e armonizzazione
dei sistemi contabili). - 1. Al decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 91, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 4, comma 3, le parole: «centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre
2012»;
b) all'art. 8, comma 7, le parole: «centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
c) all'art. 11, comma 3, le parole: «centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre
2012»;
d) all'art. 11, comma 4, le parole: «centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre
2012»;
e) all'art. 12, comma 1, le parole: «novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
f) all'art. 14, comma 2, le parole: «entro novanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012»;
g) all'art. 16, comma 2, le parole: «novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
h) all'art. 18, comma 1, le parole: «centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre
2012»;
i) all'art. 23, comma 1, le parole: «31 dicembre
2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
l) all'art. 25, comma 1, le parole: «novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012» e le
parole: «a partire dal 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «a partire dal 2013».
1-bis. All'art. 6, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, dopo le
parole: « legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono aggiunte le
seguenti: «, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalita'
previste dall'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'art. 4
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88». ".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 5, della
citata legge n. 196 del 2009:
«5. Ai fini della predisposizione dei decreti
legislativi di cui al comma 1 e' istituito, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il
comitato per i principi contabili delle amministrazioni
pubbliche, composto da ventitre' componenti, cosi'
suddivisi:
a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia
e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente,
e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri
dell'interno, della difesa, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, nonche' un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione
della Camera dei deputati e uno dell'amministrazione del
Senato della Repubblica, designati dai rispettivi
Presidenti, come invitati permanenti, e un rappresentante
della Corte dei conti;
c) un rappresentante dell'ISTAT;
d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di
cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato
dall'Unione delle province d'Italia (UPI), uno designato
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno
designato dall'Unione nazionale comuni, comunita', enti
montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative
regionali e delle province autonome, d'intesa tra di loro
nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea,
dei Consigli regionali e delle province autonome di cui
agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
e) tre esperti in materia
giuridico-contabile-economica.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 5 maggio
2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo
fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione):
«Art. 4 (Commissione tecnica paritetica per
l'attuazione del federalismo fiscale). - 1. Al fine di
acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la
predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di
cui all' art. 2, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' istituita,
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale, di seguito denominata «Commissione»,
formata da trentadue componenti, due dei quali
rappresentanti dell'ISTAT, e, per i restanti trenta
componenti, composta per meta' da rappresentanti tecnici
dello Stato e per meta' da rappresentanti tecnici degli
enti di cui all' art. 114, secondo comma, della
Costituzione. Partecipano alle riunioni della Commissione
un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno
del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi
Presidenti, nonche' un rappresentante tecnico delle
Assemblee legislative regionali e delle province autonome,
designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza
dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e
delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15
della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2. La Commissione e' sede di condivisione delle basi
informative finanziarie, economiche e tributarie, promuove
la realizzazione delle rilevazioni e delle attivita'
necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori
fabbisogni informativi e svolge attivita' consultiva per il
riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province,
citta' metropolitane e regioni e delle relazioni
finanziarie intergovernative. A tale fine, le
amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i
necessari elementi informativi sui dati finanziari,
economici e tributari.
3. La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da
convocare entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 1, la tempistica e la
disciplina procedurale dei propri lavori.
4. La Commissione opera nell'ambito della Conferenza
unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica della
Conferenza di cui all' art. 5 a decorrere dall'istituzione
di quest'ultima. Trasmette informazioni e dati alle Camere,
su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e
delle province autonome, su richiesta di ciascuno di
essi.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della
citata legge n. 42 del 2009:
«2. Fermi restando gli specifici principi e criteri
direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24,
25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1
del presente articolo sono informati ai seguenti principi e
criteri direttivi generali:
a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore
responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e
contabile di tutti i livelli di governo;
b) lealta' istituzionale fra tutti i livelli di
governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale
in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai
trattati internazionali;
c) razionalita' e coerenza dei singoli tributi e del
sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del
sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico
dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza
nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi
sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui
alla legge 27 luglio 2000, n. 212;
d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali
nell'attivita' di contrasto all'evasione e all'elusione
fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;
e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle regioni, in
relazione alle rispettive competenze, secondo il principio
di territorialita' e nel rispetto del principio di
solidarieta' e dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza di cui all' art. 118 della
Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle
entrate propri di regioni ed enti locali, dalle
compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal
fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il
normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;
f) determinazione del costo e del fabbisogno standard
quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e
l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale
comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli
obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni
regionali e locali nell'esercizio delle funzioni
riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o
alle funzioni fondamentali di cui all' art. 117, secondo
comma, lettere m) e p), della Costituzione;
g) adozione per le proprie politiche di bilancio da
parte di regioni, citta' metropolitane, province e comuni
di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione
del patto di stabilita' e crescita;
h) adozione di regole contabili uniformi e di un
comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi
di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con
la classificazione economica e funzionale individuata dagli
appositi regolamenti comunitari in materia di contabilita'
nazionale e relativi conti satellite; adozione di un
bilancio consolidato con le proprie aziende, societa' o
altri organismi controllali, secondo uno schema comune;
affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilita' economico-patrimoniale ispirati a comuni
criteri di contabilizzazione; raccordabilita' dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio degli enti
territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini
della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di
una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili
e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla
presente legge tenute al regime di contabilita'
civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili
uniformi; definizione di un sistema di indicatori di
risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli
articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale
regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i
propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e
previsione di sanzioni ai sensi dell'art. 17, comma 1,
lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine;
i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti
internet dei bilanci delle regioni, delle citta'
metropolitane, delle province e dei comuni, tali da
riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro
capite secondo modelli uniformi concordati in sede di
Conferenza unificata;
l) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il
criterio della progressivita' del sistema tributario e
rispetto del principio della capacita' contributiva ai fini
del concorso alle spese pubbliche;
m) superamento graduale, per tutti i livelli
istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:
1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei
livelli essenziali di cui all' art. 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, e delle funzioni
fondamentali di cui all' art. 117, secondo comma, lettera
p), della Costituzione;
2) della perequazione della capacita' fiscale per
le altre funzioni;
n) rispetto della ripartizione delle competenze
legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario;
o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo
presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge
statale o regionale;
p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e
beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio
in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilita'
finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilita'
nell'imposizione di tributi propri;
q) previsione che la legge regionale possa, con
riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da
parte dello Stato:
1) istituire tributi regionali e locali;
2) determinare le variazioni delle aliquote o le
agevolazioni che comuni, province e citta' metropolitane
possono applicare nell'esercizio della propria autonomia
con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1);
r) previsione che la legge regionale possa, nel
rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti
dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise
sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio
liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle
imprese con sede legale e operativa nelle regioni
interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'
art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e
successive modificazioni;
s) facolta' delle regioni di istituire a favore degli
enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e
delle compartecipazioni regionali;
t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e
sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio
livello di governo; ove i predetti interventi siano
effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle
aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli
di cui all' art. 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2),
essi sono possibili, a parita' di funzioni amministrative
conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di
misure per la completa compensazione tramite modifica di
aliquota o attribuzione di altri tributi e previa
quantificazione finanziaria delle predette misure nella
Conferenza di cui all' art. 5; se i predetti interventi
sono accompagnati da una riduzione di funzioni
amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono
oggetto degli interventi medesimi, la compensazione e'
effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle
funzioni;
u) previsione di strumenti e meccanismi di
accertamento e di riscossione che assicurino modalita'
efficienti di accreditamento diretto o di riversamento
automatico del riscosso agli enti titolari del tributo;
previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano
integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato;
v) definizione di modalita' che assicurino a ciascun
soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle
anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attivita' di
gestione tributaria, assicurando il rispetto della
normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;
z) premialita' dei comportamenti virtuosi ed
efficienti nell'esercizio della potesta' tributaria, nella
gestione finanziaria ed economica e previsione di
meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli
equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli
essenziali delle prestazioni di cui all' art. 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle
funzioni fondamentali di cui all' art. 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche
modalita' attraverso le quali il Governo, nel caso in cui
la regione o l'ente locale non assicuri i livelli
essenziali delle prestazioni di cui all' art. 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione, o l'esercizio delle
funzioni fondamentali di cui all' art. 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione, o qualora gli scostamenti
dal patto di convergenza di cui all' art. 18 della presente
legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche,
adotta misure sanzionatorie ai sensi dell' art. 17, comma
1, lettera e), che sono commisurate all'entita' di tali
scostamenti e possono comportare l'applicazione di misure
automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed
extra-tributarie, e puo' esercitare nei casi piu' gravi il
potere sostitutivo di cui all' art. 120, secondo comma,
della Costituzione, secondo quanto disposto dall' art. 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio
di responsabilita' amministrativa e finanziaria;
aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z)
a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel
caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione
dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel
caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini
del coordinamento della finanza pubblica;
bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello
di flessibilita' fiscale nella costituzione di insiemi di
tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e
agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in
misura rilevante da tributi manovrabili, con
determinazione, per ciascun livello di governo, di un
adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali
tributi;
cc) previsione di una adeguata flessibilita' fiscale
articolata su piu' tributi con una base imponibile stabile
e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul
territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni
ed enti locali, comprese quelle a piu' basso potenziale
fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialita',
il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali
delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti
locali;
dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di
entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva
attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed
economicita' di cui all' art. 5, comma 1, lettera b);
ee) riduzione della imposizione fiscale statale in
misura corrispondente alla piu' ampia autonomia di entrata
di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e
corrispondente riduzione delle risorse statali umane e
strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle
previsioni di spesa relative al finanziamento delle
funzioni attribuite a regioni, province, comuni e citta'
metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle
risorse per gli interventi di cui all' art. 119, quinto
comma, della Costituzione;
ff) definizione di una disciplina dei tributi locali
in modo da consentire anche una piu' piena valorizzazione
della sussidiarieta' orizzontale;
gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la
piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della
Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione
della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti;
hh) territorialita' dei tributi regionali e locali e
riferibilita' al territorio delle compartecipazioni al
gettito dei tributi erariali, in conformita' a quanto
previsto dall' art. 119 della Costituzione;
ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia
impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse
umane e strumentali da parte del settore pubblico;
previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi
livelli di governo nella gestione della contrattazione
collettiva;
ll) certezza delle risorse e stabilita' tendenziale
del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle
funzioni attribuite;
mm) individuazione, in conformita' con il diritto
comunitario, di forme di fiscalita' di sviluppo, con
particolare riguardo alla creazione di nuove attivita' di
impresa nelle aree sottoutilizzate.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del citato
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91:
«Art. 1 (Definizioni fondamentali). - 1. Ai fini del
presente decreto:
a) per amministrazioni pubbliche si intendono le
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, ad esclusione delle regioni, degli
enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli
enti del Servizio sanitario nazionale;
b) per unita' locali di amministrazioni pubbliche si
intendono le articolazioni organizzative, anche a livello
territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile,
individuate con propri provvedimenti dalle amministrazioni
di cui alla lettera a), non indicate autonomamente
nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e ivi recepite;
c) per soggetti utilizzatori del sistema di bilancio
si intendono i cittadini, gli organi di governo dell'ente,
gli amministratori pubblici, gli organi di controllo, le
altre amministrazioni pubbliche ed ogni altro organismo
strumentale alla gestione dei servizi pubblici, le
istituzioni preposte al controllo della finanza pubblica,
gli organismi internazionali competenti per materia, i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, i finanziatori,
i creditori ed altri soggetti che utilizzano il sistema dei
bilanci per soddisfare esigenze informative al fine di
sviluppare la propria attivita' decisoria di tipo
istituzionale.».
- Si riporta il testo dell'art. 40 della citata legge
31 dicembre 2009, n. 196:
«Art. 40 (Delega al Governo per il completamento della
revisione della struttura del bilancio dello Stato). - 1.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo e'
delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il completamento della riforma della
struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo
alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle
missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone
una maggiore certezza, trasparenza e flessibilita'.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) revisione delle missioni in relazione alle
funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la
spesa pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra
missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni
trasversali;
b) revisione del numero e della struttura dei
programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai
risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi
finali, in modo da assicurare:
1) l'univoca corrispondenza tra il programma, le
relative risorse e strutture assegnate, e ciascun
Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni
istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando
ove possibile la condivisione di programmi tra piu'
Ministeri;
2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad
un unico centro di responsabilita' amministrativa;
3) il raccordo dei programmi alla classificazione
COFOG di secondo livello;
c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun
programma e della relativa legislazione in coerenza con gli
obiettivi da perseguire;
d) revisione, per l'entrata, delle unita' elementari
del bilancio per assicurare che la denominazione richiami
esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unita'
promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di
gettito sia chiaramente e univocamente individuabile;
e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e
di rendicontazione, delle azioni quali componenti del
programma e unita' elementari del bilancio dello Stato
affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il
loro raccordo alla classificazione COFOG e alla
classificazione economica di terzo livello. Ai fini
dell'attuazione del precedente periodo, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, avvia, per l'esercizio
finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si da'
conto nel rapporto di cui all'art. 3;
f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative
di spesa debbano essere formulate in termini di
finanziamento di uno specifico programma di spesa;
g) introduzione della programmazione triennale delle
risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato
e individuazione di metodologie comuni di definizione di
indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili
ai programmi del bilancio;
g-bis) introduzione in via sperimentale di un
bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto
della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in
termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito;
h) introduzione di criteri e modalita' per la
fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato,
tenendo conto della peculiarita' delle spese di cui
all'art. 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in via
di massima nel DEF e adottati con la successiva legge di
bilancio, devono essere coerenti con la programmazione
triennale delle risorse;
i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa
stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui
vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio
e i relativi tempi;
l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti
di variazione al bilancio in corso d'anno;
m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali
iscritti nel bilancio dello Stato;
n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema di contabilita'
economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei
risultati conseguiti dalle amministrazioni;
o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo
scopo di garantire maggiore chiarezza e significativita'
delle informazioni in esso contenute attraverso
l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato
e di quelli della tesoreria;
p) progressiva eliminazione, entro il termine di
ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a
valere su contabilita' speciali o conti correnti di
tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti
mediante il versamento di somme originariamente iscritte in
stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad
eccezione della gestione relativa alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonche' delle gestioni fuori
bilancio istituite ai sensi dellalegge 25 novembre 1971, n.
1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge,
dei programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti,
organismi pubblici e privati, nonche' dei casi di urgenza e
necessita'. A tal fine, andra' disposto il contestuale
versamento delle dette disponibilita' in conto entrata al
bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella
competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno
dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero
piu' esistenti in bilancio, a nuove imputazioni
appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori
bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di
rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle
spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati
con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili
a livello di dettaglio sufficientemente elevato;
q) previsione della possibilita' di identificare i
contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato
finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119, quinto
comma, della Costituzionee destinati ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle regioni.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia,
limitatamente agli stati di previsione di rispettivo
interesse, e per i profili finanziari, entro sessanta
giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti
possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i
testi alle Camere con le proprie osservazioni e con
eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a
ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della
nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque
adottati in via definitiva dal Governo.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere
adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e con le stesse modalita' previsti dal presente
articolo».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91:
«Art. 8 (Definizione della transazione elementare e sua
codificazione). - 1. Ogni atto gestionale posto in essere
dal funzionario responsabile per realizzare le finalita'
proprie di ciascun programma, definiti ai sensi
degliarticoli 10e11, costituisce nelle rilevazioni
contabili una transazione elementare.
2. Ciascuna transazione elementare e' caratterizzata da
un codice che consente di tracciare le operazioni contabili
movimentando contemporaneamente i piani dei conti
finanziario, economico e patrimoniale.
3. In mancanza di una codifica univoca e completa che
identifichi la transazione elementare nelle varie fasi
dell'entrata e della spesa i funzionari responsabili non
possono dare esecuzione alle relative transazioni.
4. Le transazioni elementari consentono la
tracciabilita' di tutte le operazioni contabili e la
movimentazione delle relative voci elementari di bilancio,
come definite dall'art. 7, comma 2. La movimentazione delle
unita' elementari di bilancio, per la parte della spesa,
deve essere contenuta entro i limiti delle risorse
finanziarie ivi appostate.
5. Ciascuna transazione elementare deve contenere le
seguenti informazioni:
a) Codice identificativo della missione, per le
spese;
b) Codice identificativo del programma, per le spese;
c) Codice identificativo della classificazione COFOG
al secondo livello, per le spese;
d) Codice identificativo del centro di
responsabilita';
e) Codice identificativo del centro di costo cui la
transazione fa riferimento, per le spese;
f) Codice della voce del piano dei conti, per
entrate, spese, costi, oneri, ricavi e proventi;
g) Codici identificativi del soggetto erogatore e del
destinatario del trasferimento ove la transazione
intervenga tra due amministrazioni pubbliche; Codice
identificativo delle entrate ricorrenti e non ricorrenti;
h) Codice identificativo delle transazioni con
l'Unione europea;
i) Codice unico di progetto, identificativo del
progetto d'investimento pubblico realizzato
dall'amministrazione.
6. In mancanza di uno o piu' codici di cui al comma 5,
i funzionari responsabili non possono eseguire le relative
transazioni.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano
in vigore a partire dall'esercizio finanziario 2014. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31
dicembre 2012, sono stabiliti criteri e modalita' per
l'attuazione del presente articolo. Lo schema di decreto e'
trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da
rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso
tale termine, i decreti possono essere adottati. Il decreto
di cui al presente comma e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del
Ministero dell'economia e delle finanze».
 
Allegato 1 - PIANO DEI CONTI INTEGRATO
Allegato 1.1 - Piano finanziario
Parte di provvedimento in formato grafico



Allegato 1.2 - Piano Economico
Parte di provvedimento in formato grafico



Allegato 1.3 - Piano Patrimoniale
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Contabilita' finanziaria ed economica

1. Le amministrazioni pubbliche affiancano, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, la contabilita' economico-patrimoniale alla contabilita' finanziaria e realizzano un sistema integrato di contabilita', in conformita' a quanto previsto nell'allegato 1.
2. Ciascun atto o fatto gestionale deve trovare corrispondenza in una transazione elementare, cosi' come definita dall'articolo 8 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, ed e' rilevato in modo da assicurare una corrispondenza univoca con:
a) una voce del piano relativo alla contabilita' finanziaria secondo il principio contabile della competenza finanziaria contenuto nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
b) una voce del conto economico e del conto patrimoniale, ove la transazione elementare generi un evento rilevante ai fini della manifestazione economica e patrimoniale, secondo il principio della competenza economica contenuto nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
3. Al fine di garantire l'integrazione contabile tra i moduli del piano di cui all'allegato 1, ciascuna voce del piano relativo alla contabilita' finanziaria viene correlata alle corrispondenti voci del piano relativo alla contabilita' economico-patrimoniale mediante schemi di transizione predisposti periodicamente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e pubblicati sul sito Internet.
4. Le amministrazioni che non provvedano ad effettuare la correlazione come indicato al comma 3 devono darne opportuna motivazione. Tali amministrazioni sono tenute a definire al quinto livello di articolazione del piano finanziario le correlazioni effettuate tra quest'ultimo e il piano relativo alla contabilita' economico-patrimoniale, indicando per ogni scostamento dalla matrice di correlazione i criteri contabili applicati tra quelli individuati dalle norme e dai regolamenti vigenti in ambito nazionale ed internazionale. Le informazioni che le amministrazioni producono ai sensi del presente comma sono inviate al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato contestualmente a tutti i documenti contabili.
5. Restano ferme le rilevazioni delle scritture contabili rispettivamente della contabilita' finanziaria e della contabilita' economico-patrimoniale di cui all'allegato 1.
6. Restano altresi' ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, relativo alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ed in particolare l'articolo 8 che prevede l'adozione di un piano dei conti integrato nella fase di sperimentazione.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 6 del decreto legislativo n.
91 del 2011, vedasi nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo n. 91 del 2011, vedasi nelle note all'art. 1.
- Per il riferimento al decreto legislativo n. 118 del
2011, vedasi nelle note alle premesse.
- Per il testo degli articoli 1 e 2 della citata legge
n. 42 dl 2009, vedasi nelle note alle premesse.
- Per il testo degli articoli 8 e 36 del citato decreto
legislativo n. 118 del 2011, vedasi nelle note alle
premesse.
 
Art. 3
Schema del piano dei conti integrato

1. Le amministrazioni pubbliche in regime di contabilita' finanziaria, a partire dall'esercizio 2015, adottano un piano dei conti integrato - finanziario ed economico-patrimoniale - secondo lo schema di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto, pubblicato nel sito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. Il piano dei conti integrato e' costituito dall'elenco delle unita' elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali e rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica di ciascuna amministrazione pubblica.
3. L'articolazione del piano dei conti di cui all'allegato 1 costituisce il livello minimo di dettaglio comune a tutte le amministrazioni di cui al comma 1.
4. Il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, e' costituito dal quarto livello in fase di previsione; in fase di gestione e a fini di consolidamento e monitoraggio, il livello minimo di articolazione del piano dei conti e' costituito dal quinto livello.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le amministrazioni pubbliche, in relazione alla specificita' delle proprie attivita' istituzionali, definiscono gli ulteriori livelli gerarchici utili alle proprie rilevazioni contabili, ottimizzandone la struttura in funzione delle proprie finalita', fermo restando la riconducibilita' delle voci a quelle di quinto livello del piano dei conti definito all'allegato 1.
6. Al fine di facilitare la corretta classificazione delle transazioni elementari nelle voci del piano dei conti, il contenuto delle stesse viene esemplificato in un glossario pubblicato periodicamente sul sito Internet del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 4, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 91 del 2011, vedasi nelle note alle
premesse.
 
Art. 4
Sperimentazione del piano dei conti

1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente regolamento alle esigenze della finanza pubblica e la necessita' di eventuali adeguamenti e modifiche a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 per le amministrazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento e' avviata una sperimentazione della durata di un esercizio finanziario.
2. La sperimentazione riguardera', tra l'altro, la valutazione del livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato, i livelli gerarchici da definire in relazione alle peculiarita' contabili delle amministrazioni, i principi contabili da applicare in relazione alla tenuta del sistema di scritturazione contabile di cui il piano dei conti fa parte e la valutazione delle scritture di correlazione tra i moduli costituenti il piano dei conti integrato di cui all'allegato 1.
3. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione secondo criteri di rilevanza del loro bilancio in termini di spesa e di rappresentativita' nei sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali, diverse da quelle soggette al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e agli enti di previdenza e assistenza sociale, come individuati dall'articolo 10, comma 2, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Alla sperimentazione partecipa, per ciascuno dei sottosettori, almeno una amministrazione con le caratteristiche soprarichiamate.
4. Gli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 sono tenuti in considerazione ai fini dell'attuazione della delega di cui all'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 2, della
citata legge n. 196 del 2009:
«2. La prima sezione del DEF reca lo schema del
Programma di stabilita', di cui all'art. 9, comma 1. Lo
schema contiene gli elementi e le informazioni richieste
dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e
dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di
stabilita' e crescita, con specifico riferimento agli
obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del
debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene:
a) gli obiettivi di politica economica e il quadro
delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno
per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i
sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche
relativi alle amministrazioni centrali, alle
amministrazioni locali e agli enti di previdenza e
assistenza sociale;».
- Per il testo dell'art. 40 della citata legge n. 196
del 2009, vedasi nelle note all'art. 1.
 
Art. 5
Aggiornamenti del piano dei conti

1. Eventuali aggiornamenti del piano dei conti sono adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del medesimo Ministero.
 
Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 ottobre 2013

NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 85
 
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