Gazzetta n. 281 del 30 novembre 2013 (vai al sommario)
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
PROVVEDIMENTO 14 novembre 2013
Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della Proprieta' Intellettuale sui risultati della ricerca del CNR. (Provvedimento n. 122).


IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127, recante disposizioni sul «Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche»;
Visto il decreto legislativo del 31 dicembre 2009, n. 213, recante «Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165»;
Visto lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del CNR n. 18 del 10 marzo 2011, in vigore dal 1° maggio 2011, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 90 del 19 aprile 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del CNR del 19 aprile 2013 n. 36/2013, relativa all'adozione del Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della Proprieta' Intellettuale sui risultati della ricerca del CNR;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca prot. n. 19132 del 29 luglio 2013, con la quale sono stati formulati dei rilievi in ordine al predetto Regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del CNR del 13 settembre 2013, n. 128/2013, con la quale, in aderenza ai rilievi ministeriali, e' stato approvato il testo del Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della Proprieta' Intellettuale sui risultati della ricerca del CNR e conferito mandato al Presidente del CNR, con proprio decreto del 9 ottobre 2013, provvedimento n. 000097, di apportare le modifiche redazionali che recepiscano quanto emerso nella discussione;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca prot. n. 26810 del 31 ottobre 2013, con la quale si comunica l'approvazione del Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della Proprieta' Intellettuale sui risultati della ricerca del CNR;

Emana:

1. L'unito Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della Proprieta' Intellettuale sui risultati della ricerca del CNR;
2. Il predetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 14 novembre 2013

Il presidente: Nicolais
 

Allegato

REGOLAMENTO PER LA GENERAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLA
PROPRIETA' INTELLETTUALE SUI RISULTATI DELLA RICERCA DEL CNR

Premesse
1. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito identificato soltanto come "CNR") in un quadro di cooperazione e integrazione europea, ha il compito di svolgere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese;
2. Il CNR ritiene che la valorizzazione dei risultati della ricerca svolta dall'ente avvenga mediante la pubblicazione su riviste a diffusione internazionale, presentazione a conferenze e workshops di alto livello e, nel caso in cui i risultati della ricerca siano stimolo di invenzioni (o di altro presupposto di diritto di proprieta' industriale) mediante il deposito di una domanda di brevetto (o di altro titolo di proprieta' industriale). Infatti tra le finalita' del CNR vi e' sia la diffusione di nuova conoscenza, sia l'impatto del proprio operato sulla societa' e sull'ecosistema economico-industriale del Paese;
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. i) dello Statuto, il CNR ha come missione e obiettivo quelli di promuovere la valorizzazione e la utilizzazione dei risultati della ricerca;
4. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. e dello Statuto, il Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio scientifico, delibera i regolamenti dell'ente;
5. Per previsione statutaria spetta al Direttore generale del CNR la predisposizione di schemi di regolamento da sottoporre al presidente per la presentazione e l'eventuale approvazione del Consiglio di amministrazione;
6. L'attivita' di valorizzazione dei risultati della ricerca presuppone un regolamento interno al CNR che disciplini le fasi di generazione, gestione e valorizzazione della proprieta' intellettuale nonche' presupposti, tipologie, finalita' e procedure delle varie attivita';
7. Il CNR ha adottato un regolamento sull'avvio di imprese spin-off, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, con il quale il testo che segue e' coordinato. Parte I. Norme generali Articolo 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina le fasi di generazione, gestione e valorizzazione della proprieta' intellettuale generata all'interno del CNR da parte del relativo personale, come di seguito definito.
2. Il regolamento vale come disciplina dei rapporti interni tra il CNR e i suoi Inventori anche ai sensi dell'art. 65, comma 2, CPI, anche ai fini del successivo art. 27. Articolo 2. Definizioni
1. Ai sensi del presente Regolamento, i seguenti termini assumono il significato per ciascuno di essi indicato, a prescindere dall'utilizzo al singolare o al plurale, anche la' dove utilizzati in parti precedenti del presente Regolamento:
a. CPI: e' il Codice della Proprieta' Industriale, approvato con Decreto legislativo 10.02.2005 n. 30, e successive integrazioni e modificazioni.
b. Diritti di proprieta' intellettuale: sono i diritti su invenzioni, i modelli di utilita', i marchi, i disegni e modelli, le topografie di prodotti a semiconduttori, le nuove varieta' vegetali, le banche dati, i programmi per elaboratore.
c. Inventore: e' il Personale CNR Strutturato e Non Strutturato che, sulla base della normativa vigente, e' da considerarsi inventore o creatore di proprieta' intellettuale.
d. Know-how: e' l'insieme delle conoscenze, codificate e non, di titolarita' del CNR, derivanti dalle ricerche svolte e che non formano oggetto di specifici diritti di proprieta' intellettuale. Ai fini del presente Regolamento rientrano nella definizione di know-how anche le invenzioni non brevettate.
e. Personale CNR Strutturato: sono i lavoratori subordinati, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, di ogni inquadramento e livello; vi si ricomprendono i ricercatori, i tecnologi, i tecnici esecutivi e i dipendenti amministrativi.
f. Personale CNR Non Strutturato: sono gli addetti pro tempore allo svolgimento delle attivita' di ricerca che non intrattengono con il CNR un rapporto di lavoro subordinato, quali, a titolo meramente esemplificativo, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, gli stagisti presso il CNR, i contrattisti di ogni genere, il personale associato al CNR debitamente autorizzato dalla propria istituzione di appartenenza, gli studenti.
g. Ricerca Autonoma: e' la ricerca che, ai sensi dell'art. 65, comma 1, CPI, e' svolta da Personale CNR Strutturato e Non Strutturato finanziati con risorse proprie del CNR.
h. Ricerca Collaborativa: e' la ricerca ex art. 65, comma 5, CPI, quando non vi siano rapporti di committenza con il soggetto finanziatore.
i. Ricerca Commissionata: e' la ricerca ex art. 65, comma 5, CPI quando il finanziamento deriva in misura integrale da un soggetto, pubblico o privato, che e' interessato a un particolare obiettivo o alla risoluzione di un problema. E' altrimenti detta "conto terzi".
j. Risultati della Ricerca: sono le invenzioni, i modelli di utilita', i marchi, i disegni e modelli, le topografie di prodotti a semiconduttori, le nuove varieta' vegetali, le banche dati, i programmi per elaboratore e il know-how che derivino dalla Ricerca Autonoma, Collaborativa o Commissionata del CNR e che siano suscettibili di formare oggetto di proprieta' intellettuale.
k. Struttura interna: e' la struttura interna individuata dal CNR come responsabile della conduzione delle attivita' amministrative e di gestione del Portafoglio DPI previste nel presente Regolamento. Articolo 3. Tipologie di ricerca rilevanti ai fini dell'applicazione
del presente Regolamento
1. Il presente Regolamento trova applicazione per i risultati della ricerca e i relativi titoli di proprieta' intellettuale derivanti da Ricerca Autonoma, Collaborativa e Commissionata come sopra definite, delle quali sia partecipe il Personale CNR Strutturato e Non Strutturato.
2. Sono fatte salve le specifiche pattuizioni in deroga alle disposizioni del presente Regolamento in quanto dallo stesso consentite, limitatamente alle fattispecie di Ricerca Commissionata e relativamente agli aspetti di titolarita' dei risultati. Articolo 4. Diritti morali sulle creazioni intellettuali del personale CNR
1. I diritti morali sulle creazioni intellettuali degli Inventori del CNR spettano sempre agli inventori, a prescindere dalla titolarita' delle creazioni intellettuali, come disciplinata dai successivi articoli 5 e 6.
2. I diritti morali e patrimoniali d'autore sulle opere di divulgazione scientifica di cui siano autori gli Inventori del CNR spettano comunque a detti soggetti, salvo diverso accordo con i finanziatori della ricerca, ovvero con le case editrici. E' fatto obbligo all'Inventore di indicare la propria affiliazione al CNR in tutte le pubblicazioni scientifiche di cui sia autore. Articolo 5. Titolarita' delle creazioni intellettuali del caso di
Ricerca Autonoma
1. Ai sensi dell'art. 65, comma 1, CPI la titolarita' dei diritti di proprieta' industriale su invenzioni brevettabili spetta agli Inventori quando detti risultati siano stati conseguiti all'interno di attivita' di Ricerca Autonoma.
2. Per le finalita' previste dall'art. 65 CPI, e' fatto obbligo agli Inventori di comunicare alla Struttura Interna entro trenta giorni dal primo deposito di aver dato avvio alle procedure di protezione dei Risultati della Ricerca mediante Diritti di proprieta' intellettuale, nonche' di trasmettere tutta la documentazione rilevante per l'identificazione dei titoli, unitamente a una dichiarazione che confermi il conseguimento dei Risultati della Ricerca all'interno di attivita' di Ricerca Autonoma.
3. Relativamente alla ripartizione di eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento economico dei Risultati della Ricerca Autonoma, valgono le previsioni dell'art. 65, comma 3, CPI. L'Inventore sara' tenuto alla corresponsione del 50% di tutti i proventi o canoni ad esso spettanti per lo sfruttamento commerciale dei Risultati della Ricerca.
4. Prima di dare avvio alle procedure per il conseguimento di Diritti di proprieta' intellettuale sui Risultati della Ricerca Autonoma, l'Inventore puo' offrire al CNR, mediante la Struttura Interna, di acquisire la titolarita' dei Diritti di proprieta' intellettuale. In caso di accettazione da parte del CNR, si applicano agli Inventori le disposizioni dell'art. 6, anche relativamente alla ripartizione dei proventi come corrispettivo della cessione.
5. Ove le procedure per il conseguimento di Diritti di proprieta' intellettuale sui Risultati della Ricerca Autonoma siano state avviate, l'Inventore puo' offrire al CNR la titolarita' della domanda eventualmente depositata, alle condizioni di cui al comma precedente, purche' l'offerta intervenga almeno sei mesi prima della scadenza del termine di priorita' ovvero tre mesi prima qualora il termine di priorita' sia semestrale.
6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo la decisione definitiva di acquisizione e' presa discrezionalmente dal CNR ed e' inoppugnabile. Articolo 6. Titolarita' delle creazioni intellettuali nel caso di
Ricerca Collaborativa
1. La titolarita' dei diritti di proprieta' intellettuale sui Risultati della Ricerca spetta al CNR quando detti risultati siano stati conseguiti all'interno di attivita' di Ricerca Collaborativa, svolta con una o piu' parti, anche private, che abbiano finanziato in parte dette attivita'. Il CNR si fa carico dei costi di protezione.
2. Ai fini della disciplina delle situazioni di co-titolarita' tra uno o piu' Inventori, anche di soggetti diversi dal CNR, dovra' procedersi alla conclusione di accordi interistituzionali per la gestione della co-titolarita', assicurando al CNR i necessari poteri gestori la' dove il CNR abbia la quota maggiore rispetto a quella delle altre parti. E' salvo il diverso accordo eventualmente negoziato all'interno dei contratti di ricerca o di consorzio. Articolo 7. Invenzioni occasionali del personale
1. I Risultati della Ricerca che non rientrano nelle tipologie previste dagli articoli 5, 6 e 9 del presente Regolamento, in quanto condotte al di fuori dell'attivita' di ricerca, ma rientranti in uno dei campi di attivita' del CNR, sono soggetti alla disciplina dell'art. 64, comma 3, CPI.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione, cosi' come per ogni altro aspetto rilevante, l'Inventore e' tenuto a rivolgersi alla Struttura Interna comunicando il conseguimento dell'invenzione, secondo le procedure di cui al successivo art. 11. Articolo 8. Tutela della natura confidenziale delle informazioni
1. Il Personale CNR Strutturato e Non Strutturato e' tenuto alla massima attenzione nella comunicazione di risultati della ricerca rappresentato da Know-how, ovvero contenuto in rapporti di invenzione, ovvero in domande di brevetto depositate e non ancora pubblicate.
2. In tutte le occasioni di contatto con soggetti esterni al CNR che presuppongano la comunicazione di Know-how e di ogni altra conoscenza del CNR, e' fatto obbligo al Personale CNR Strutturato e Non Strutturato di utilizzare gli accordi di confidenzialita' predisposti dalla Struttura interna o da questa autorizzati.
3. Resta inteso che, la' dove gli Inventori del CNR abbiano omesso di informare il CNR circa l'esistenza di pre-divulgazioni di cui gli stessi siano autori, il CNR potra' rivalersi sugli stessi nella misura dei costi sostenuti per le procedure di protezione che, a causa delle pre-divulgazioni, non possano condurre alla concessione del brevetto. Articolo 9. Norme speciali sulla Ricerca Commissionata
1. I risultati della Ricerca Commissionata sono di titolarita' del CNR la' dove conseguiti da Personale CNR Strutturato o Non Strutturato. Sono salve le norme sulla co-titolarita', la' dove i risultati siano stati conseguiti con il concorso di personale del committente.
2. I risultati della Ricerca Commissionata possono essere acquisiti dal committente secondo una delle seguenti modalita', da selezionare all'interno del contratto con il quale viene attribuita la commessa:
a. Mediante cessione a titolo oneroso dei risultati e dei relativi Diritti di proprieta' intellettuale, a partire dal primo giorno successivo alla pubblicazione della domanda di brevetto o della formalita' amministrativa dalla quale risulti pubblicamente la titolarita' del CNR.
b. Mediante licenza esclusiva per campo d'uso a favore del committente, con facolta' di sublicenza.
3. Nel caso di cui alla lett. a) del comma precedente, la cessione avra' effetto alla data in cui il committente corrispondera' il premio convenuto con il CNR nel contratto con il quale viene attribuita la commessa e, ove sostenute dal CNR, tutte le spese sostenute per il conseguimento dei Diritti di proprieta' intellettuale fino alla data della cessione. Saranno a carico del committente tutti i costi connessi con la cessione.
4. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 2, saranno in capo al committente i costi integrali connessi con le formalita' di protezione dei Risultati della Ricerca per il conseguimento di Diritti di proprieta' intellettuale.
5. E' salvo in ogni caso di trasferimento dei Diritti di proprieta' intellettuale al committente il diritto del CNR di continuare ad accedere alle relative conoscenze per finalita' esclusivamente scientifiche, sperimentali e divulgative. Articolo 10. Struttura Interna del CNR
1. Il CNR individua la Struttura interna alla quale gli Inventori dovranno fare riferimento per il compimento di tutte le attivita' previste dal presente Regolamento.
2. La Struttura interna sara' a disposizione del Personale CNR Strutturato e Non Strutturato anche per l'attivita' consultiva relativa alle attivita' di ricerca, quando siano in discussione aspetti relativi alla titolarita', alla generazione e allo sfruttamento di Risultati della Ricerca di cui sia titolare il CNR. Parte II. Generazione della proprieta' intellettuale Articolo 11. Comunicazione dell'invenzione
1. Il Personale CNR Strutturato e Non Strutturato che ritenga di aver conseguito, all'interno della propria attivita' di Ricerca Autonoma, Collaborativa o Commissionata, risultati suscettibili di protezione mediante ricorso a Diritti di proprieta' intellettuale, e' tenuto a darne comunicazione al CNR, mediante la Struttura interna, utilizzando il modello di rapporto di invenzione predisposto dal CNR.
2. Il Personale CNR Strutturato e Non Strutturato e' tenuto a dare tempestiva e completa informazione di tutte le circostanze relative ai risultati conseguiti e a conservare la natura confidenziale delle informazioni per il tempo in cui il CNR da' seguito all'attivita' di valutazione e protezione.
3. La dove l'Inventore abbia inviato, o intenda inviare, a comitati editoriali o organizzativi articoli scientifici e comunicazioni riguardanti le conoscenze che formano oggetto di rapporto di invenzione e' tenuto a specificarlo espressamente in detto rapporto, comunicando anche i tempi massimi entro cui ragionevolmente i procedimenti di revisione dovrebbero compiersi. Articolo 12. Obblighi del CNR
1. Al ricevimento da parte della Struttura interna del rapporto di invenzione compilato a cura del Personale CNR Strutturato e Non Strutturato, la Struttura interna da' avvio all'attivita' di valutazione, volta a verificare l'opportunita' della protezione e la sussistenza dei requisiti per il conseguimento di Diritti di proprieta' intellettuale.
2. Le procedure di valutazione, fino alla decisione conclusiva, devono concludersi entro sessanta giorni dal ricevimento da parte della Struttura interna del rapporto di invenzione compilato a cura del Personale CNR Strutturato e Non Strutturato, sempreche' esso risulti completo in ogni sua parte. La' dove il rapporto di invenzione risulti incompleto, il termine decorre dal giorno in cui l'informazione integrativa e' ottenuta.
3. Per casi di particolare complessita', il termine di cui al comma precedente puo' essere prorogato di una volta soltanto per un periodo di trenta giorni con provvedimento del Direttore generale.
4. Ove in esito al procedimento di valutazione il CNR ritenga di non procedere alla protezione dei Risultati della Ricerca, il relativo diritto spettera' in via esclusiva agli Inventori. Sono salvi i diritti del committente nel caso di Ricerca Commissionata e i diritti del CNR di utilizzo delle relative conoscenze per finalita' di ulteriore ricerca scientifica. Articolo 13. Obblighi dell'Inventore
1. Ai fini delle procedure di valutazione e protezione dei Risultati della Ricerca, gli Inventori del CNR sono tenuti a fornire tempestivamente tutte le informazioni utili alla decisione.
2. Qualora il CNR abbia deciso di procedere alla protezione dei Risultati della Ricerca, gli Inventori dovranno collaborare con la Struttura interna, nonche' con i professionisti incaricati, per lo svolgimento delle prescritte attivita' in tutte le fasi dei procedimenti amministrativi.
3. E' fatto obbligo agli Inventori del CNR di fare quanto necessario per tutelare la natura confidenziale dei Risultati della Ricerca nei limiti in cui cio' sia richiesto per il valido conseguimento dei Diritti di proprieta' intellettuale.
4. Ai fini della corretta ed efficiente valorizzazione dei Risultati di Ricerca e' fatto obbligo agli Inventori di collaborare con la Struttura interna e con eventuali terzi incaricati nelle attivita' di commercializzazione. Articolo 14. Istruttoria e primo deposito
1. La Struttura interna, sentiti i Direttori di Dipartimento e i Direttori di Istituto a cui il Risultato della Ricerca afferisce, procede alla valutazione dei Risultati della Ricerca comunicati dal Personale CNR Strutturato e Non Strutturato e predispone una relazione con una proposta di procedere o non procedere alla protezione.
2. Il Dirigente della Struttura interna decide sulla iniziale protezione di detti Risultati mediante ricorso alle procedure nazionali salvo che non sussistano particolari ragioni, imposte dalle prospettive di commercializzazione dei Risultati della Ricerca, che giustifichino la protezione degli stessi attraverso procedure internazionali. Articolo 15. Spese
1. Le spese del primo deposito per la protezione dei Risultati della Ricerca sono generalmente sostenute dall'Istituto/i di Ricerca cui l'inventore/i afferisce/ono, salvi i casi in cui, all'interno di un rapporto di Ricerca Commissionata, sia stato convenuto diversamente con il committente.
2. Nel caso previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 5, in nessun caso il CNR provvedera' a rimborsare all'Inventore i costi per la protezione dei Risultati della Ricerca sostenuti anteriormente alla data di acquisizione dei diritti da parte del CNR. Articolo 16. Norme speciali sulla Ricerca Commissionata
1. In caso di Risultati derivanti da Ricerca Commissionata, la decisione di protezione di cui al precedente art. 12 e' presa dalla Struttura interna, sentito il committente. A tal fine, la Struttura interna provvede a informare tempestivamente il committente dei rapporti di ricerca ricevuti e di ogni altra circostanza rilevante ai fini della decisione.
2. Nel caso in cui all'interno del contratto di affidamento della commessa dalla quale sono derivati i Risultati della Ricerca sia previsto originariamente l'accollo di tutti i costi di protezione da parte del committente, spettera' a quest'ultimo la decisione in ordine alla scelta dei professionisti incaricati della predisposizione delle domande di protezione e delle relative procedure. Parte III. Gestione della proprieta' intellettuale Articolo 17. Decisione di estensione
1. Il Consiglio di Amministrazione del CNR su proposta del Presidente nomina una commissione di esperti. L'incarico agli esperti, di durata biennale, e' a titolo gratuito. La delibera di istituzione stabilisce i criteri per il riconoscimento dei rimborsi spese e ogni altro aspetto relativo al funzionamento della commissione.
2. La decisione di estensione all'estero dei Diritti di proprieta' intellettuale e' presa con decisione del Dirigente della Struttura interna, sentita la commissione di esperti sulla base delle indicazioni fornite dagli Inventori e dal Dipartimento, anche in ragione delle prospettive di valorizzazione emerse fino al momento di decisione sull'estensione.
3. Relativamente alla decisione di non procedere con l'estensione in uno o piu' Paesi si applica l'art.19 del presente Regolamento. Articolo 18. Revisione periodica del portafoglio
1. Ogni due anni a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la Struttura interna, provvede a una revisione complessiva del portafoglio di Diritti di proprieta' intellettuale del CNR e provvedere a predisporre una relazione da inviare al Consiglio di Amministrazione del CNR.
2. La relazione di cui al comma precedente individua con esattezza il numero di titoli di proprieta' intellettuale attivi in portafoglio, comprensivo delle domande depositate e ancora in regime di segretezza, il numero dei titoli che formano gia' oggetto di accordi di valorizzazione, nonche' i titoli per i quali sono in corso attivita' di valorizzazione.
3. Nella medesima relazione di cui al comma 1, la Struttura interna provvede anche a formare una lista di titoli che, per obsolescenza della tecnologia, criticita' della protezione, costi prevedibili e prospettive commerciali, possono essere avviati a dismissione. Le relative decisioni competono al Consiglio di Amministrazione. Articolo 19. Decisione di abbandono
1. Ove il Dirigente della Struttura interna decida di abbandonare titoli concessi o procedure in corso, anche limitatamente a uno o piu' Paesi, verranno informati, in tempo utile, gli Inventori designati per poter esercitare il diritto a subentrare nella titolarita' dei Diritti di proprieta' intellettuale, previo accollo delle spese future di manutenzione.
2. Le spese per il subentro degli Inventori nella titolarita' saranno a carico di questi ultimi. Articolo 20. Decisioni riguardanti il contenzioso
1. Tutte le decisioni riguardanti il contenzioso attivo e passivo, ivi comprese le opposizioni a diritti di terzi, riguardanti Diritti di proprieta' intellettuale di titolarita' del CNR saranno prese dal Consiglio di Amministrazione, previa istruttoria della Struttura interna. Articolo 21. Norme speciali per la Ricerca Commissionata
1. In caso di Risultati derivanti da Ricerca Commissionata, ogni decisione relativa all'estensione, alla manutenzione e all'abbandono dei Diritti di proprieta' intellettuale di cui sia ancora titolare il CNR e' presa dalla Struttura interna, sentito il committente e il Personale CNR coinvolto nella ricerca.
2. In nessun caso il CNR deliberera' l'abbandono di Diritti di proprieta' intellettuale la' dove il committente licenziatario abbia puntualmente adempiuto alle sue obbligazioni di corresponsione dei costi di manutenzione, salvo che il committente dichiari di essere disposto a subentrare nella titolarita' dei Diritti di proprieta' intellettuale, sollevando il CNR da ogni ulteriore costo, incluso quello per il trasferimento dei titoli. Parte IV. Valorizzazione della proprieta' intellettuale Articolo 22. Obblighi di valorizzazione e forme
1. Il CNR provvede, mediante la Struttura interna e in cooperazione con i Dipartimenti, alla valorizzazione economica dei Risultati della Ricerca, assicurando che l'attivita' di valorizzazione non avvenga in contrasto con le finalita' del CNR.
2. L'attivita' di valorizzazione potra' avvenire mediante partecipazione a progetto di sviluppo, conferimenti a capitale, cessioni, licenze, sia a favore di imprese gia' esistenti che di imprese spin-off.
3. Nella attivita' di valorizzazione, la determinazione dei corrispettivi per lo sfruttamento dei Diritti di proprieta' intellettuale terra' conto delle indicazioni di cui alla Comunicazione della Commissione del 2006 in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01).
4. Negli accordi di valorizzazione il CNR provvede affinche' il titolare che gode dei Diritti di proprieta' intellettuale sopporti, in tutto o in parte, i costi connessi con la manutenzione di Detti diritti, a far data dalla conclusione dell'accordo di valorizzazione. Articolo 23. Indisponibilita' del know-how del CNR
1. In nessun caso l'attivita' di valorizzazione dei Risultati della Ricerca del CNR potra' comportare la compromissione in maniera esclusiva e a titolo definitivo del Know-how.
2. Le conoscenze preesistenti ai progetti di ricerca dai quali scaturiscano Diritti di proprieta' intellettuale di cui sia titolare il CNR possono essere oggetto soltanto di licenza non esclusiva, limitatamente a quanto necessario perche' detti Diritti possano essere legittimamente utilizzati. Articolo 24. Licenze esclusive e campi d'uso
1. Nei limiti in cui la tecnologia che forma oggetto di Diritti di proprieta' intellettuale lo consenta, nell'attivita' di valorizzazione il CNR predilige la concessione di licenze esclusive per campo d'uso e su mercati geografici definiti, riservandosi la facolta' di sfruttamento distinto degli altri campi d'uso, anche nei casi di Diritti di proprieta' intellettuale derivanti da Ricerca Commissionata.
2. Nel caso di licenza esclusiva, gli accordi di valorizzazione conterranno tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'effettivo e adeguato sfruttamento dei Diritti di proprieta' intellettuale da parte del licenziatario. Articolo 25. Cessioni
1. Ove in fase di valorizzazione sia richiesta la cessione dei Diritti di proprieta' intellettuale del CNR a terzi, il corrispettivo della cessione dovra' essere determinato secondo il prezzo di mercato, come previsto dall'art. 3 della Comunicazione della Commissione del 2006 in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01).
2. Il comma precedente non si applica alle cessioni dei Risultati della Ricerca Commissionata di cui alla lett. a), comma 2, art. 9 del presente Regolamento, salvo che nel contratto di affidamento della ricerca non siano stati previsti i criteri per la determinazione del corrispettivo di cessione. Articolo 26. Valorizzazione mediante spin-off
1. La valorizzazione dei Diritti di proprieta' intellettuale mediante spin-off e' disciplinata dal regolamento per la costituzione e la partecipazione del CNR alle imprese spin-off, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del CNR del 17 luglio 2013 n. 103/2013. Articolo 27. Ripartizione dei proventi
1. Ove a seguito dell'attivita' di valorizzazione il CNR consegua proventi economici a qualunque titolo, essi saranno ripartiti secondo la seguente formula:
a. Al corrispettivo lordo ottenuto, andranno preventivamente sottratti i costi sostenuti, fino al momento di conclusione dell'accordo di valorizzazione, per il conseguimento e la manutenzione dei Diritti di proprieta' intellettuale.
b. La somma ottenuta sulla base della lett. a) verra' corrisposta in ragione del 50% all'Inventore (o agli Inventori pro quota, in caso di piu' inventori), in ragione del 10% al Dipartimento dal quale proviene l'Inventore (o ai Dipartimenti pro quota in caso di uno o piu' Inventori provenienti da diversi Dipartimenti), in ragione del 20% all'Istituto dal quale proviene l'Inventore ( o agli Istituti pro quota in caso di uno o piu' Inventori provenienti da diversi Istituti) e in ragione del 20% a un fondo rotativo tenuto dall'amministrazione centrale e destinato alla copertura dei costi brevettuali. Parte V. Norme transitorie e finali Articolo 28. Utilizzo del nome e del marchio del CNR
1. Il nome e il marchio del CNR sono di proprieta' esclusiva del CNR.
2. L'utilizzo del nome e del marchio del CNR puo' essere concesso a titolo gratuito alle imprese spin-off, limitatamente al periodo di permanenza del CNR nel capitale sociale.
3. L'utilizzo del nome e del marchio del CNR per iniziative di tipo scientifico e divulgativo da parte di terzi e' consentito, previa approvazione del Direttore Generale del CNR, purche' sia assicurato il decoro dell'Ente e non vi sia nessuna associazione a iniziative contrarie ai valori del CNR, a norme imperative e al buon costume. Il Direttore Generale informera' periodicamente il Consiglio di Amministrazione del CNR attraverso l'invio di relazioni inerenti le approvazioni concesse.
4. L'utilizzo del nome e del marchio del CNR per iniziative di tipo commerciale puo' essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione su richiesta degli interessati. Il Consiglio di Amministrazione determina il corrispettivo e le modalita' per l'utilizzo. Articolo 29. Disposizioni finali
1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le procedure in corso relative ai Diritti di proprieta' intellettuale del CNR saranno soggette alle disposizioni qui previste.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni del Decreto di riordino del CNR, dello Statuto, di eventuali regolamenti interni, in quanto applicabili.
3. Il presente Regolamento, emanato con Decreto del Presidente, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
 
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