Gazzetta n. 282 del 2 dicembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 novembre 2013
Attivazione della clausola di salvaguardia, di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 81, quarto comma della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di copertura finanziaria delle leggi;
Visto, in particolare, il comma 1 della predetta legge il quale dispone, tra l'altro, che «In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura.»;
Visto anche il comma 12 della citata legge n. 196 del 2009 il quale, tra l'altro, prevede che «La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria.»;
Visto il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive modifiche, il quale stabilisce che «Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) e f) del comma 3. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 2 dicembre 2013, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per i periodi d'imposta 2013 e 2014, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.»;
Visto il comma 20 dell'articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
Considerato che dal monitoraggio effettuato le entrate derivanti dalla definizione agevolata dei giudizi di responsabilita' amministrativo-contabile dei concessionari dei giochi, risultano introitate sull'apposita contabilita' speciale di tesoreria per l'importo di circa € 340 milioni, a fronte della prevista somma di 600 milioni di euro;
Considerato che l'ammontare delle maggiori entrate per Imposta sul valore aggiunto attribuibili al pagamento dei debiti pregressi delle P.A. che potra' essere incassato nel corrente anno, tenuto conto dei tempi di pagamento dei debiti pregressi e delle modalita' di riversamento della relativa IVA, e' pari a circa 540 milioni di euro, a fronte dei previsti 925 milioni di euro;
Considerato, quindi, che le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 15 del predetto decreto-legge n. 102 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 non risultano realizzate per un importo di 645 milioni di euro;
Vista la necessita' di attivare la clausola di salvaguardia prevista al comma 4 dell'articolo 15 del predetto decreto-legge n. 102 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 e successive modifiche.

Decreta:

Art. 1

1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per il successivo, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle societa', come fissata dalle disposizioni legislative vigenti, e' aumentata di 1,5 punti percentuali.
2. Fermo restando quanto previsto, in materia di aumento delle aliquote dell'accisa, dall'articolo 61, comma 1, lett. e), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 31 dicembre 2014, e' disposto l'ulteriore aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 15 febbraio 2016, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 671,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 17,8 milioni di euro per l'anno 2016; il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2013

Il Ministro: Saccomanni
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone