IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003; Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del citato regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; Visto il regolamento di Esecuzione (UE) n. 287/2013 della Commissione, del 22 marzo 2013, recante modifica degli allegati IV e VIII del regolamento (CE) n. 73/2009; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 24 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 29 aprile 2005, concernente la gestione della riserva nazionale, e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004 n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Considerato che l'art. 41 del regolamento (CE) n. 73/2009 stabilisce che gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per assegnare diritti all'aiuto in base a criteri oggettivi e in modo da assicurare parita' di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza; Considerato che, a seguito dell'integrazione nel regime di pagamento unico della restante parte del sostegno accoppiato alle prugne dell'Ente destinate alla trasformazione, come stabilito nell'articolo 54 paragrafo 2 e nell'allegato XI del regolamento (CE) n. 73/2009 e dell'entrata in vigore del regolamento di Esecuzione (UE) n. 247/2013, che ha modificato gli importi dei massimali fissati dallo stesso regolamento (CE) n. 73/2009, e' necessario aggiornare gli importi da utilizzare per il calcolo delle medie regionali; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 settembre 2013;
Decreta:
Art. 1
1. L'allegato B del decreto ministeriale 24 marzo 2005 e' sostituito dal seguente:
«Allegato B
1. Ai fini della definizione delle medie regionali di cui all'art. 2 del presente decreto si utilizza la componente di plafond nazionale, prevista all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009, immediatamente associabile all'utilizzo delle superfici nel periodo di riferimento, come riportato nella tabella seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Il plafond nazionale disponibile, ricavato come al punto 1 e decurtato delle percentuali di riduzione previste ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, viene suddiviso tra le diverse zone elencate nell'allegato A, in proporzione alla percentuale di generazione degli importi di riferimento (per stesse componenti di plafond) dei titoli storici nella stessa zona. 3. Ai fini della determinazione delle medie regionali si utilizza il totale delle superfici eleggibili dichiarate nel periodo di riferimento nelle diverse zone. 4. Per ciascuna particella dichiarata nel periodo di riferimento varra' il valore piu' recente seguendo l'ordine di recupero dell'informazione. 5. Il valore medio regionale e' individuato dal rapporto tra importo di riferimento disponibile per la regione di cui al punto 2 e superficie eleggibile regionale di cui al punto 3». Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 ottobre 2013
Il Ministro: De Girolamo
Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 10, foglio n. 200
|