Gazzetta n. 285 del 5 dicembre 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 28 novembre 2013
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare l'assistenza alla popolazione della Repubblica delle Filippine colpita dal tifone Haiyan il giorno 8 novembre 2013. (Ordinanza n. 136).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2013 con cui e' stato dichiarato, fino al 14 gennaio 2014, lo stato di emergenza in conseguenza del tifone Haiyan che ha colpito il territorio della Repubblica delle Filippine il giorno 8 novembre 2013;
Vista la Decisione del Consiglio 2007/779/EC, Euratom dell'8 novembre 2007, che ha istituito un meccanismo comunitario di protezione civile;
Considerato che il predetto evento ha causato un numero ingente di vittime, dispersi e sfollati nonche' la distruzione di numerosi centri abitati e l'isolamento di molte parti del Paese;
Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del richiamato meccanismo comunitario, partecipa alle attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita';
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 120 del 15 novembre 2013, con la quale si e' provveduto all'attivazione delle strutture e delle componenti di protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano, in un contesto di solidarieta' internazionale, nell'adozione di tutte le iniziative urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione determinatasi nella Repubblica delle Filippine;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 121 del 18 novembre 2013, con la quale sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni alla sopra citata ordinanza n. 120/2013;
Considerato che le condizioni in cui versano le popolazioni locali e le strutture internazionali impegnate nelle attivita' di soccorso ed assistenza sono tali da richiedere il proseguimento della fruizione di parte delle attrezzature dispiegate nel territorio della Repubblica delle Filippine in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della richiamata ordinanza n. 120/2013;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla donazione alle comunita' locali di parte delle attrezzature di cui trattasi, previa ricostituzione della relativa capacita' operativa da parte dei rispettivi soggetti proprietari componenti del Servizio Nazionale della protezione civile;
Considerato l'impegno straordinario del personale del Dipartimento della protezione civile nelle attivita' esercitative e di preparazione all'emergenza di rilievo nazionale poste in essere, in particolare, nel periodo dal 1° settembre al 30 ottobre 2013;
Ritenuto che la richiamata circostanza non e' compatibile con l'esigenza di garantire l'adeguata disponibilita' di personale idoneo per assicurare, in relazione al presente contesto emergenziale, la necessaria presenza anche nelle ore notturne e nei giorni festivi, e che devono, conseguentemente, essere adottate specifiche misure per l'assolvimento delle richiamate finalita' istituzionali, senza soluzioni di continuita';
Sentito il Ministero degli affari esteri;

Dispone:

Art. 1

Donazione di attrezzature e beni per il soccorso e l'assistenza delle popolazioni della Repubblica delle Filippine colpite dal tifone
Haiyan

1. Per le finalita' di cui in premessa e' autorizzata la donazione a favore delle popolazioni colpite della Repubblica delle Filippine di attrezzature e beni facenti parte del modulo posto medico avanzato di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 novembre 2013, n. 120, necessari ai fini della prosecuzione delle attivita' di assistenza e soccorso, anche in deroga all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.
2. Per le finalita' di cui in premessa e' autorizzata la donazione a favore delle popolazioni colpite della Repubblica delle Filippine di attrezzature e beni facenti parte del modulo di assistenza tecnico-operativa di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 novembre 2013, n. 120, necessari ai fini della prosecuzione delle attivita' di assistenza e soccorso, anche in deroga all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.
3. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla donazione delle attrezzature e dei beni di cui ai commi 1 e 2 mediante scambio di note con l'Ambasciata della Repubblica delle Filippine presso la Repubblica Italiana.
4. Il responsabile in loco delle attivita' del modulo di cui al comma 1 procede, conseguentemente, alla verbalizzazione del trasferimento delle attrezzature e dei beni di cui trattasi alle locali autorita' all'uopo individuate, in accordo con la predetta Ambasciata.
5. Il funzionario del Dipartimento della protezione civile designato responsabile dell'attivita' di supporto del modulo di assistenza tecnico-operativa (TAST) di cui al comma 2 procede, conseguentemente, alla verbalizzazione del trasferimento delle attrezzature e dei beni di cui trattasi al coordinatore dell'European Union Civil Protection Team (EUCPT), per la successiva consegna alle locali autorita' all'uopo individuate, al termine della missione europea.
6. I soggetti proprietari delle attrezzature e dei beni oggetto di donazione sono autorizzati al relativo discarico dai relativi inventari.
7. L'importo corrispondente al costo di riacquisto delle attrezzature e dei beni oggetto di donazione e' posto a carico delle risorse di cui all'art. 6 della citata ordinanza n. 120/2013.
 
Art. 2

Disposizioni per assicurare il costante presidio delle attivita' a
supporto della gestione emergenziale

1. In considerazione dell'esigenza del Dipartimento della protezione civile di assicurare il massimo impiego del personale per garantire il necessario presidio di quest'ultimo nell'attivita' di supporto alla gestione della situazione di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2013 citata in premessa e consentire una adeguata turnazione, composizione e mantenimento del contingente di personale del Dipartimento impiegato nell'ambito delle attivita' svolte durante tutto l'arco della giornata, anche in orario notturno, sul territorio interessato del suddetto evento emergenziale e presso le funzioni di supporto attivate con provvedimento del Capo del Dipartimento, adottato su proposta del Coordinatore della Struttura di Missione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 120 del 15 novembre 2013, sentiti i Direttori di rispettiva assegnazione, puo' essere autorizzata, su richiesta degli interessati, in luogo del riposo compensativo, la parziale monetizzazione delle ore di lavoro effettivamente rese, nel periodo dal 1° settembre al 30 ottobre 2013, in eccedenza ai limiti previsti dalla normativa vigente e per le quali e' stata gia' disposta, alla data della presente ordinanza, la contabilizzazione nella banca delle ore di cui all'art. 86 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. L'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 1 e' posto a carico delle risorse di cui all'art. 6 della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 120/2013.
3. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna il personale, dirigenziale e non, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile che, al 31 dicembre 2013, non ha potuto fruire delle ferie maturate entro i periodi di cui all'articolo 22, comma 11, e di cui all'articolo 42, commi 12 e 13, dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dovra' fruirne in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro il 31 dicembre 2014.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 novembre 2013

Il Capo del Dipartimento
Gabrielli
 
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