Estratto determinazione N. 1002/2013 del 14 novembre 2013
Medicinale: DOXORUBICINA ACCORD HEALTHCARE ITALIA Titolare AIC: Accord Healthcare Italia S.r.l. Centro Direzionale Colleoni - Palazzo Taurus A/1 Viale Colleoni 1/3/5 - 20864 Agrate Brianza (MB) Confezione: "2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro da 20 mg/10 ml AIC n. 040581047 (in base 10) 16QFXR (in base 32) Forma farmaceutica: Concentrato per soluzione per infusione Composizione: 1 ml contiene: Principio attivo: 2 mg di doxorubicina cloridrato. Ogni flaconcino da 10 ml contiene 20 mg di doxorubicina cloridrato
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Confezione: "2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro da 20 mg/10 ml AIC n. 040581047 (in base 10) 16QFXR (in base 32) Classe di rimborsabilita': H Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 15,00 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 24,76
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Doxorubicina Accord Healthcare Italia e' la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)
Stampati
Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR
Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali. Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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