Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005679/XVJ(53) del 19 novembre 2013, i manufatti esplodenti denominati: granata 3 intrecci pace 160 (massa attiva g 3370,00); granata 7 rendini e colori pace 80 (variante rosso) (massa attiva g 223,00); granata 7 rendini e colori pace 80 (variante verde) (massa attiva g 223,00); granata 7 rendini e colori pace 80 (variante blu) (massa attiva g 223,00); granata 7 rendini e colori pace 80 (variante viola) (massa attiva g 223,00); granata 7 rendini e colori pace 80 (variante argento) (massa attiva g 223,00); granata 7 rendini e colori pace 80 (variante pioggia oro) (massa attiva g 223,00); granata a8 pace 130 (massa attiva g 1800,00); granata di giorno pace 110 (massa attiva g 1214,00); miccia nera pace (massa attiva g 6000,00); rendino 19 pace (massa attiva g 12,00); tonante 80/100 pace (massa attiva g 352,00); mini vaso di stelle 30 (variante rosso) (massa attiva g 55,00); mini vaso di stelle 30 (variante verde) (massa attiva g 55,00); mini vaso di stelle 30 (variante blu) (massa attiva g 55,00); mini vaso di stelle 30 (variante viola) (massa attiva g 55,00); mini vaso di stelle 30 (variante argento) (massa attiva g 55,00); mini vaso di stelle 30 (variante tremolante bianca) (massa attiva g 55,00); mini vaso di stelle 30 (variante tremolante gialla) (massa attiva g 55,00); mini vaso di stelle 30 (variante pioggia oro) (massa attiva g 55,00); vaso di stelle e scia 45 (variante scia argento e stelle rosse) (massa attiva g 145,00); vaso di stelle e scia 45 (variante scia cracker e stelle verdi) (massa attiva g 145,00); vaso di stelle e scia 45 (variante scia pioggia oro e stelle blu) (massa attiva g 145,00); max vaso di stelle 55 (variante rosso) (massa attiva g 170,00); max vaso di stelle 55 (variante verde) (massa attiva g 170,00); max vaso di stelle 55 (variante blu) (massa attiva g 170,00); max vaso di stelle 55 (variante viola) (massa attiva g 170,00); max vaso di stelle 55 (variante argento) (massa attiva g 170,00); max vaso di stelle 55 (variante tremolante bianca) (massa attiva g 170,00); max vaso di stelle 55 (variante argento) (massa attiva g 170,00); max vaso di stelle 55 (variante tremolante bianca) (massa attiva g 170,00); max vaso di stelle 55 (variante tremolante gialla) (massa attiva g 170,00); max vaso di stelle 55 (variante pioggia oro) (massa attiva g 170,00); rullo 5 pace 75 (massa attiva g 201,00); rullo 15 pace 90 (massa attiva g 368,00), sono riconosciuti, su istanza del sig. Pace Costantino titolare, in nome e per conto della ditta «Pace Costantino» sita in localita' Pratola Peligna (L'Aquila), della licenza di fabbricazione di fuochi artificiali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico. Il manufatto esplodente denominato: «Ritardo pirico Pace» (massa attiva g 5,00) e' riconosciuto, su istanza del medesimo richiedente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria gruppo «B» dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Inoltre, le etichette di tutti i manufatti oggetto della domanda, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto puo' essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza». Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
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