Gazzetta n. 287 del 7 dicembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA SORVEGLIANZA GRANDI OPERE
COMUNICATO
Seconda edizione delle Linee-Guida per i controlli antimafia di cui all'art. 3-quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, inerente la realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015. (Deliberazione 20 novembre 2013).


Premessa.
Il presente atto di indirizzo viene adottato ai sensi dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n.166. Il comma 4 del medesimo articolo, prevede difatti che i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture vengano effettuati con l'osservanza delle linee-guida adottate dal Comitato, anche in deroga alla vigente normativa antimafia.
In base a tale previsione sono state approvate le prime linee-guida del Comitato, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, con le quali sono state definite le modalita' di controllo sugli appalti connessi alla realizzazione dell'EXPO, accentrando nel Prefetto di Milano, anche in considerazione della sua funzione di organo di coordinamento delle attivita' di prevenzione antimafia sull'EXPO e di presidente della sezione specializzata del Comitato attivata presso la locale Prefettura, la competenza al rilascio delle informazioni di tutte le ditte interessate ai lavori, servizi e forniture, indipendentemente dal loro importo o valore economico.
Il processo di accelerazione impresso alle procedure connesse all'evento, e' stato avviato con l'adozione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge 24 giugno 2013, n.71, e con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013. In tale ambito si colloca, altresi', la recente Direttiva del Ministro dell'interno del 28 ottobre 2013 che individua nella D.I.A., in coerenza con la sua missione istituzionale, l'organismo sul quale verranno a gravitare le attivita' info-investigative di preventivo controllo, anche a supporto dei riscontri e delle verifiche propedeutiche al rilascio della documentazione antimafia o all'iscrizione degli operatori nelle cosiddette white-list
Le presenti linee-guida intendono porsi nella stessa scia, in quanto dirette, in coerenza con i contenuti della citata direttiva ministeriale, ad indicare soluzioni di velocizzazione delle procedure di controllo e verifica antimafia.
Con l'intento di rendere piu' agevole la lettura e l'interpretazione del presente documento, si reputa opportuno suddividerne i contenuti in due partizioni, la prima finalizzata al reindirizzamento delle modalita' procedurali di rilascio delle informazioni antimafia, la seconda contenente soluzioni a quesiti posti dalla Prefettura di Milano in merito allo svolgimento delle verifiche che attengono a problematiche di applicazione della normativa antimafia, replicabili in altre parti del Paese, sulle quali il Comitato ravvisa l'opportunita' di condividerne i contenuti con il presente atto d'indirizzo.

Parte I

Reindirizzamento delle modalita' procedurali di rilascio delle
informazioni antimafia
I.1 La fase «speditiva» del controllo
Il procedimento di rilascio delle informazioni antimafia per gli appalti di lavori, servizi e forniture connessi all'EXPO dovra' continuare a svilupparsi secondo un procedimento in due steps: il primo finalizzato all'emissione della «liberatoria provvisoria»; il secondo finalizzato all'emissione del provvedimento conclusivo del procedimento.
Nella fase «speditiva» del controllo, la Prefettura di Milano e' chiamata, in particolare, a verificare l'esistenza o meno delle situazioni ex artt. 67 e 84, comma 4, lett. a), b) e c) del d.lgs. n. 159/2011 (riportate per comodita' di riferimento indicati nel quadro sinottico allegato, riquadro B) nei confronti dell'impresa esaminata e della sua compagine proprietaria e gestionale.
Si tratta di un accertamento che focalizza l'attenzione su provvedimenti dell'Autorita' Giudiziaria che attestano l'esistenza di appartenenze o contiguita' con ambienti criminali o, per quelli non ancora definitivi, la qualificata probabilita' di simili situazioni.
La fase speditiva dei controlli, rispetto alle precedenti linee-guida, potra' ora giovarsi di ulteriori strumenti di riscontro, il cui accesso viene reso possibile dalla proattiva collaborazione assicurata dalla Direzione Nazionale Antimafia (DNA).
Si tratta della possibilita' per la Prefettura di Milano, esclusivamente nell'ambito dei controlli EXPO, di riscontrare l'attualita' delle eventuali iscrizioni rinvenute nel CED Interforze, attinenti a procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., o a provvedimenti di prevenzione attraverso i sistemi informatici della DNA ed in modalita' PEC, come regolato nel sottostante punto d). Cio' in particolare, consentira', nei limiti del doveroso rispetto del segreto di indagine ex art. 329 c.p.p., di verificare la sussistenza di pronunce e lo stato dei procedimenti in corso per i citati reati, tipica espressione della criminalita' di stampo mafioso, elencati nell'allegato I, quadro B), nonche' l'esito delle misure di prevenzione nei vari gradi.
Il presente documento non puo' certamente trascurare l'esigenza di armonizzazione dei flussi procedimentali con le indicazioni contenute nella citata direttiva del sig. Ministro dell'interno del 28 ottobre 2013.
In piena sintonia con «l'effetto accelerativo» dei controlli, perseguito con l'atto d'indirizzo ministeriale, l'intervento delle articolazioni della DIA, sia centrali che periferiche, dovra' quindi trovare adeguata ed efficace collocazione anche nella fase speditiva dei controlli, ossia in quella fase ove lo «specifico patrimonio informativo di cui la DIA dispone» puo' svolgere un ruolo di particolare incisivita'.
In questo senso il procedimento verra' ad articolarsi secondo le seguenti modalita' procedurali:
a) la stazione appaltante richiede alla Prefettura di Milano il rilascio dell'informazione antimafia nei confronti dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, o affidataria del subappalto o subcontratto, indipendentemente dal luogo di residenza o sede legale di quest'ultima.
La richiesta deve essere corredata dei dati indicati all'art. 91, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011. Qualora la richiesta risulti incompleta, perche' mancante dell'indicazione di dati essenziali per la conclusione del procedimento, la Prefettura di Milano provvede a dichiararne l'improcedibilita' secondo le modalita' semplificate stabilite oggi dall'art. 2 della legge n. 241/1990, come modificato dalla legge «anticorruzione» n. 190/2012, indicando, in una logica di leale collaborazione, i dati con i quali la domanda deve essere integrata;
b) alla luce della citata direttiva del Ministro dell'interno, si rende necessario che la Prefettura di Milano coinvolga, fin dall'avvio delle verifiche, la DIA nelle attivita' istruttorie in modo da consentire a quest'ultima di fornire appieno il proprio contributo conoscitivo. Fermo restando che l'espletamento delle verifiche delle iscrizioni presso il CED resta di competenza della Prefettura di Milano, nella fase speditiva puo' tuttavia risultare necessario che la stessa Prefettura venga supportata, in tale specifico compito, dalle Forze di polizia territoriali e anche dalla DIA. In tale prospettiva, nell'intento di favorire la piu' razionale organizzazione procedurale, che ottimizzi i carichi di lavoro e i tempi di espletamento delle verifiche, si forniscono le ulteriori, seguenti indicazioni: i) a seguito della presentazione della richiesta di informazione, verranno definite, nell'ambito del Gruppo interforze della Prefettura di Milano, di cui e' componente il rappresentante del C.O. della DIA, anche in considerazione dello stock di richieste che comportano l'interessamento di altre prefetture, i rispettivi carichi di lavoro ai fini delle preliminari verifiche delle iscrizioni al CED interforze circa l'esistenza o meno delle situazioni ex artt. 67 e 84, comma 4, lett. a), b) e c) del d.lgs. n. 159/2011; ii) nella suddetta suddivisione dei carichi di lavoro, appare opportuno, in linea di massima e salvo altre esigenze istruttorie, che le verifiche relative ad operatori aventi sede legale o residenza nella provincia di Milano vengano affidate alle forze di polizia locali, in ragione della prevalente «territorialita'» degli accertamenti, e che la DIA, invece, curi direttamente le stesse verifiche relativamente ad imprese fuori della provincia di Milano; iii) in questa fase, quale che sia l'ente o l'ufficio che procede alle verifiche CED, la DIA dovra' fornire tempestivamente il proprio contribuito conoscitivo, comunicando alla Prefettura di Milano, con la massima celerita', l'esistenza di eventuali evidenze positive al sistema informativo SIRAC; iv) nella fase delle preliminari verifiche speditive andra' accertata l'eventuale esistenza di iscrizioni a carico dell'impresa e degli altri soggetti rilevanti indicati all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 che indichino l'esistenza:
1. dei provvedimenti giudiziari di cui ai ripetuti artt. 67 e 84, comma 4, lett. a), b) e c), del d.lgs. n. 159/2011;
2. di denunce e segnalazioni di notizie di reato all'Autorita' Giudiziaria relative a procedimenti penali concernenti i delitti menzionati ai predetti artt. 67 e 84, comma 4, lett. a), b) e c);
3. di segnalazioni riferibili anche a fatti potenzialmente suscettibili di sfociare nell'avvio di un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali. In questo contesto, andranno prese in considerazione anche le iscrizioni riguardanti l'irrogazione di misure quali il rimpatrio con foglio di via obbligatorio e l'avviso orale del Questore (artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 159/2011).
Nel contempo, la Prefettura di Milano verifichera' l'eventuale sussistenza o meno di comunicazioni indirizzatele dall'Autorita' Giudiziaria circa i casi di omessa denuncia delle condotte concussive ed estorsive di cui all'art. 84, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 159/2011 riguardanti i soggetti che, nella compagine dell'impresa scrutinata, ricoprono gli incarichi di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici);
c) qualora dalla consultazione del CED, dei propri atti d'archivio e dalle evidenze positive riscontrate presso il SIRAC e fornite dalla DIA, non emerga l'esistenza di alcuna delle situazioni sopra descritte, la Prefettura di Milano rilascia immediatamente la «liberatoria provvisoria» alla stazione appaltante che procede alla stipula del contratto o all'autorizzazione del subcontratto con la condizione risolutiva di cui all'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011;
d) qualora invece emerga l'esistenza di iscrizioni o di risultanze indicate al precedente punto b), la Prefettura di Milano avvia il procedimento volto a verificare la loro attualita'. Tale verifica e', in particolare, finalizzata ad appurare se nei confronti dei soggetti interessati permangano condizioni ostative o situazioni marcatamente indizianti di cui ai ripetuti artt. 67 e 84, comma 4, lett. a), b) e c) del d.lgs. n. 159/2011.
Di conseguenza, la Prefettura di Milano, dandone contestualmente notizia alla Prefettura competente nel caso in cui l'impresa abbia residenza o sede legale in altra provincia, provvedera' ad interpellare:
1. l'Autorita' Giudiziaria per conoscere lo stato del procedimento penale o di prevenzione. In tali casi, quale che sia l'Autorita' interpellata, si richiama l'attenzione sulla necessita' di acquisire il provvedimento giudiziario dalla cui lettura potranno emergere ulteriori elementi utili per stabilire, in via definitiva, se nei riguardi dell'impresa esaminata sussistano o meno tentativi di infiltrazione mafiosa.
Risultera' di fondamentale importanza la collaborazione offerta dalla Direzionale Nazionale Antimafia, che rappresenta un aspetto di novita' assai significativo. La DNA ha espresso, infatti, la propria disponibilita' a riscontrare direttamente ed immediatamente le richieste della Prefettura di Milano relative ad iscrizioni contenute nel CED, purche' attinenti ai reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.
In tali casi, ove a carico di un nominativo risulti emesso un provvedimento giudiziario «ostensibile» per uno di tali reati, come pure ove risulti emessa o proposta una misura di prevenzione, il documento sara' estratto dalla Banca dati della D.N.A. (SIDNA), o se assente, sara' richiesto all'A.G. competente, e trasmesso con modalita' PEC alla Prefettura di Milano.
Pertanto, allorquando risultino dal CED iscrizioni attinenti ai reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. (indicati nel quadro sinottico allegato, riquadro B) ovvero ad una misura di prevenzione personale o patrimoniale, l'istanza di conoscere lo stato del procedimento e la richiesta di trasmissione dei provvedimenti giudiziari, potra' essere rivolta, oltre che all'A.G. competente, anche alla D.N.A., che riscontrera' direttamente l'istanza del Prefetto.
Si sottolinea che la collaborazione offerta dalla D.N.A. riguarda esclusivamente il reperimento e la trasmissione di atti giudiziari ostensibili, come le misure cautelari eseguite, i decreti che dispongono il giudizio, le sentenze, i decreti di applicazione e le proposte di misure di prevenzione (queste ultime solo dopo l'esecuzione dell'eventuale sequestro anticipato ovvero della notifica al proposto della fissazione dell'udienza in camera di consiglio).
Laddove invece i procedimenti instaurati per reati ex art. 51, comma 3-bis, c.p.p. risultino pendenti nella fase delle indagini preliminari e nel loro ambito non sia stato adottato alcun provvedimento ostensibile (ad esempio, misura cautelare), la D.N.A. inviera' una risposta con la seguente dicitura: «non risultano informazioni suscettibili di comunicazione», dovendosi intendere che l'espressione utilizzata comprende sia i casi in cui non risultano iscrizioni a carico del soggetto, sia i casi in cui non possono essere fornite informazioni, in quanto coperte da segreto.
Infine, nel caso in cui l'esame del CED abbia evidenziato iscrizioni relative a reati diversi da quelli elencati nel ex art. 51, comma 3 bis, c.p.p. - i cd. reati spia che ai sensi dell'art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011 hanno comunque valenza indiziante (indicati nell'allegato 1, quadro C) - la richiesta di copia dei provvedimenti giudiziari dovra' essere rivolta alle Procure, distrettuali o circondariali, ovvero agli organi di P.G. procedenti.
Si precisa al riguardo che tutte le comunicazioni e dati di scambio dovranno intercorrere tramite apposito canale dedicato, che sara' comunicato separatamente;
2. la Questura competente, allo scopo di conoscere se le situazioni indicate al precedente punto b), n. 3, siano da considerarsi tuttora attuali e se esse abbiano portato all'adozione di iniziative sul piano penale o dell'avvio di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;
e) all'esito di questa attivita', la Prefettura di Milano:
1. ove non risulti confermata l'attualita' delle iscrizioni rilevate dalla consultazione del CED, rilascia immediatamente la «liberatoria» provvisoria;
2. ove, pur risultando confermata l'attualita' delle situazioni di cui all'art. 84, comma 4, lett. a), b) e c) del d.lgs. n. 159/2011, gli elementi contenuti nei provvedimenti giudiziari siano tali da non consentire di desumere, con il necessario grado di attendibilita' prognostica, l'esistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa, la Prefettura di Milano ne informa la stazione appaltante.
Nello speciale modello dei controlli antimafia previsto per l'EXPO, la suddetta informazione equivale alla comunicazione della particolare complessita' degli accertamenti da espletare ai fini del rilascio dell'informazione antimafia - prevista dall'art. 92, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011 - in conseguenza della quale il tempo di conclusione del procedimento viene prolungato di ulteriori trenta giorni, rispetto al termine ordinariamente previsto. Ne consegue che in tali ipotesi, le stazioni appaltanti potranno procedere alla stipula del contratto non allo scadere dei primi quarantacinque giorni, ma soltanto decorsi gli ulteriori trenta giorni;
3. ove, infine, risulti confermata l'esistenza delle situazioni ostative di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011, emette, sulla base di tali circostanze, un'informazione antimafia interdittiva ai sensi del successivo art. 84, comma 3. Il provvedimento adottato deve essere trasmesso, oltreche' ai soggetti di cui all'art. 91, comma 7-bis, del decreto legislativo appena citato, anche alla Prefettura nel cui territorio l'impresa ha la propria residenza o la sede legale, nel caso che si tratti di altra provincia;
Nella fase speditiva di controllo, la Prefettura di Milano contestualmente all'eventuale rilascio della «liberatoria provvisoria» dovra' contestualmente darne comunicazione alla prefettura del luogo in cui l'impresa o l'operatore economico abbia la propria sede o la propria residenza. A seguito di tale comunicazione la prefettura destinataria dovra', infatti, immediatamente avviare le verifiche di propria competenza in ambito locale, finalizzate alla fase di cui al punto I.2.
Si raccomanda che tali verifiche vengano sempre svolte nell'ambito del Gruppo interforze della prefettura tenuta al contributo informativo.
L'esigenza di immediato inizio della piu' complessa fase successiva e' altrettanto evidente per le verifiche che dovranno essere disposte direttamente dalla Prefettura di Milano nei riguardi delle imprese o degli operatori economici con sede o residenza in quella provincia.
Resta, infatti, impregiudicato che il completamento dello scrutinio antimafia avvenga nei tempi piu' solleciti, ai fini sia della conferma dei sottostanti rapporti giuridici, sia della tempestivita' degli interventi di interdizione dell'impresa inquinata. I.2 La fase di accertamento degli eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa
Il secondo step delle verifiche finalizzato all'emissione del provvedimento conclusivo del procedimento resta incentrato sull'accertamento degli eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.
In questa fase vengono in rilievo gli elementi ulteriori che attengono a tutto quel ventaglio di situazioni indizianti che prescindono dal riscontro dell'esistenza di pronunce/provvedimenti giudiziari o di prevenzione.
In una lettura diacronica degli accertamenti, si puo' senz'altro riconfermare che questi elementi sono quelli ricavabili dagli accertamenti e riscontri eseguiti ai sensi dell'art. 84, comma 4 lettere d) ed f), nonche' dell'art. 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011.
Ne deriva che rilevano a questo fine i contributi che provengono:
1. dall'attivita' informativa disposta dal Prefetto di Milano e da quella disposta dal Prefetto di altra provincia nel caso in cui l'impresa esaminata abbia la residenza o la sede legale fuori da quella di Milano. In tale contesto, si sottolinea l'importanza di corroborare il quadro informativo disponibile, utilizzando gli strumenti che consentono di effettuare verifiche dinamiche sull'esecuzione dell'appalto (attraverso gli accessi ai cantieri espletati dai Gruppi Interforze), nonche' i poteri conoscitivi di cui al d.l. n. 629/1982 che sono stati delegati ai Prefetti con decorrenza 1° gennaio 1993. E' evidente come in questa fase gli accertamenti assumano i contorni di un indagine amministrativa di prevenzione in cui campeggia la necessita' che il Prefetto, Autorita' procedente, venga a disporre di ogni elemento ritenuto indispensabile all'emissione del giudizio prognostico. Non si trascuri, pertanto, la possibilita' di attivare gli ulteriori poteri conoscitivi previsti dall'art. 14, commi dal 3-bis al 3-septies, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203;
2. dalle analisi della DIA che sono svolte sulla base delle attivita' dei Gruppi Interforze e in considerazione degli eventuali contributi pervenuti dal GICEX. Alla luce della direttiva del Ministro dell'interno del 28 ottobre 2013, si ravvisa l'opportunita' che gli accertamenti continuino a svolgersi secondo un modello che implichi una costante interazione tra la Prefettura di Milano, nel suo ruolo di «capo-maglia», e le Prefetture del luogo di residenza/sede legale ed i rispettivi Gruppi Interforze.
Le Prefetture trasmetteranno gli esiti degli approfondimenti e delle analisi svolti a livello territoriale al Gruppo interforze della Prefettura di Milano ed al Centro Operativo DIA di Milano. Quest'ultimo avra' cura di compendiare gli elementi acquisiti nell'iter istruttorio, cosi' come sopra definito, in un proprio rapporto che verra' inviato alla Prefettura di Milano. Si richiamano a questo proposito le istruzioni fornite dal Gabinetto del Ministero dell'interno con circolare n. 17505/123 del 2 aprile 2012, nella quale «in una logica di massima efficienza e partecipazione» si prescrive che le comunicazioni verso la Prefettura di Milano utilizzino sempre l'apposito canale dedicato antimafiaexpo.prefmi@pec.interno.it.

Parte II

Soluzioni a quesiti posti circa lo svolgimento dei controlli
antimafia
II.1 Individuazione della «filiera» delle imprese da sottoporre ai controlli antimafia
Nell'ambito del presente atto di indirizzo, il Comitato ritiene opportuno fornire alcune indicazioni per risolvere le problematiche segnalate relativamente all'individuazione della nozione di «filiera» delle imprese, rilevante ai fini dei controlli antimafia previsti dalle Linee Guida di questo Comitato.
Il Comitato ritiene che la questione debba essere risolta sulla base della definizione di «filiera» delle imprese dettata dall'art. 6, comma 3, del d.l. n. 187/2010 - concernente la tracciabilita' dei flussi finanziari derivanti dagli appalti pubblici - nonche' dagli indirizzi espressi in materia dall'Autorita' di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011.
In tale provvedimento l'AVCP ha rilevato che sia dal ricordato art. 6, comma 3, del d.l. n. 187/2010, sia dalle indicazioni normative rinvenibili nelle disposizioni sugli accessi «antimafia» effettuati dai Gruppi Interforze delle Prefetture (cfr. oggi art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011), emerge una chiara indicazione di estendere il piu' possibile la nozione di «filiera» delle imprese, ricomprendendovi in essa, attraverso la categoria dei subcontratti, rapporti negoziali, diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale.
La stessa Autorita' ha, nel contempo, precisato che le citate previsioni di legge devono essere applicate, secondo un criterio di ragionevolezza, che eviti di ricondurre nell'ambito della nozione di «filiera» rilevante fattispecie contrattuali lontane dall'appalto principale.
Mutuando le indicazioni formulate dall'AVCP, il Comitato ritiene che siano riconducibili a tale nozione anche i subcontratti che presentano un filo di derivazione dal contratto principale, nel senso di essere attinenti all'oggetto di tale contratto, presentando, rispetto a quest'ultimo, una dipendenza funzionale. Un simile nesso di continuita' deve quindi ritenersi esistente non solo nei casi in cui il sub-contratto presenti un asservimento esclusivo rispetto al rapporto negoziale principale (cioe' all'appalto), ma anche quando il nesso di funzionalita' appaia meno evidente e diretto, riguardando ad esempio attivita' collaterali.
In questi casi, infatti, secondo le indicazioni dell'AVCP, la fattispecie contrattuale potra' essere esclusa dalla «filiera» rilevante solo quando il filo di derivazione dall'appalto principale venga sensibilmente a scemare.
Invero, come osserva l'AVCP nella richiamata determinazione, la definizione dei confini perimetrali presenta aspetti piu' problematici per il settore delle forniture e dei servizi, mentre per i lavori pubblici essa si giova dell'intervento chiarificatore operato dalla legge.
E' alla luce di tale intervento che vanno ad esempio ricomprese nella «filiera» rilevante fattispecie sub-contrattuali come quelle attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo ed inerti e altre consimili. E cio' indipendentemente dal loro carattere «sensibile» ossia particolarmente vulnerabile rispetto al rischio di infiltrazione mafiosa.
Per ulteriori esemplificazioni pratiche sul punto, si ritiene di rinviare alle indicazioni recate dalla citata determinazione dell'AVCP n. 4/2011 e in particolare a quelle nel paragrafo 3.2.1. II.2 Applicazione del modello dei controlli agli appalti di servizi e ai contratti di sponsorizzazione
Il Comitato corrispondendo alle esigenze presentatesi successivamente alle Linee Guida pubblicate nella G.U.R.I. del 19 aprile 2011, ritiene di dover fornire alcune indicazioni suppletive.
Il Comitato - in coerenza con l'art. 3-quinquies del d.l. n. 135/2009 - ritiene necessario che le indicazioni sulle modalita' di svolgimento dei controlli antimafia, recate dalle Linee Guida del 19 aprile 2011, come integrati dal presente atto di indirizzo, trovino applicazione nei riguardi di tutti i contratti pubblici, compresi quelli aventi ad oggetto servizi e forniture connessi allo svolgimento dell'Esposizione o degli eventi programmati nell'ambito di essa.
Sono pertanto da assoggettarsi alle particolari modalita' di controllo previste dalle Linee guida di questo Comitato, i contratti di sponsorizzazione di qualunque importo, in quanto rapporti negoziali finalizzati all'acquisizione di una prestazione strumentale agli interessi pubblici sottesi allo svolgimento della manifestazione espositiva e soggetti ai principi generali dell'evidenza pubblica stabiliti dal diritto comunitario e nazionale (artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 163/2006). La normativa sulla tracciabilita' dei flussi finanziari e' applicabile all'ipotesi della sponsorizzazione cd. tecnica, correlata alla realizzazione di lavori, servizi e forniture pubblici nonostante l'impiego di denaro privato (cfr. parere sulla Normativa dell'11 settembre 2013 - rif. AG 45/2013, Deliberazione Avcp n. 9 dell'8 febbraio 2012; Determinazione n. 4/2011)
Restano, invece, fuori dal «perimetro» di applicazione delle Linee Guida unicamente i contratti che la societa' EXPO 2015 S.p.A. e gli altri soggetti attuatori stipulano per l'acquisizione dei beni e servizi necessari alle proprie esigenze di funzionamento, quali, ad esempio, quelli concernenti i contratti per le utenze di servizio e gli acquisti di materiali di facile deperimento. Tali rapporti, infatti, non possono considerarsi strettamente correlati allo svolgimento dell'Esposizione, per cui ad essi continueranno ad applicarsi le ordinarie procedure di rilascio della documentazione antimafia stabilite dal d.lgs. n. 159/2011. II.3 Modalita' dei controlli antimafia relativi alle imprese impegnate nella realizzazione delle arterie «Pedemontana» e BRE.BE.MI.
Come e' noto, il D.P.C.M. 22 ottobre 2008 annovera, tra le progettualita' connesse allo svolgimento dell'Esposizione Universale, anche alcune opere essenziali da realizzarsi a cura di Amministrazioni ed Enti diversi dalla EXPO S.p.A.. Rientrano in questo novero la costruzione delle autostrade «Pedemontana» e «Brescia-Bergamo-Milano» (BRE.BE.MI) destinate ad attraversare diverse province della Lombardia e per le quali il soggetto attuatore e' stato individuato nell'Amministrazione regionale.
In relazione a tali opere sono stati stipulati protocolli di legalita', antecedenti alle Linee Guida del 19 aprile 2011, che mantengono la responsabilita' delle verifiche antimafia in capo e la competenza all'adozione delle informazioni, liberatorie e interdittive, ai Prefetti dei territori coinvolti dai due tracciati. Il Comitato, ha preso atto di tale situazione e della circostanza che i lavori relativi alle infrastrutture sono in via di ultimazione. Pertanto, valuta l'opportunita' di conservare, limitatamente ai predetti interventi e alle loro estensioni, l'impianto iniziale non derogatorio per le verifiche antimafia, preesistente alle linee guida. Di conseguenza il Comitato conferma l'assetto originario, pur ravvisando la necessita' di rafforzare i meccanismi di interscambio informativo tra i Gruppi Interforze delle Prefetture coinvolte dalle due opere pubbliche in questione e di coinvolgimento del GICEX, in modo da realizzare ancora piu' compiutamente il coordinamento e l'unitarieta' d'azione delle iniziative di prevenzione. Inoltre, e' necessario che anche per le suddette opere venga confermato il coinvolgimento nelle attivita' istruttorie delle articolazioni della DIA, in coerenza con le indicazioni contenute nella piu' volte citata direttiva ministeriale del 28 ottobre 2013.
Il Comitato sottolinea altresi' l'importanza che, accanto a moduli tradizionali d'azione (realizzati attraverso l'interscambio delle determinazioni antimafia adottate dalle rispettive Prefetture), i citati Gruppi Interforze diano vita a forme di collaborazione sistemica e piu' stretta.
In particolare, si ravvisa l'opportunita' che tali organismi si riuniscano periodicamente per sviluppare un regolare punto di situazione sulle questioni di interesse comune e concordare le iniziative di approfondimento e di analisi da intraprendere.
In questo contesto, potra' essere messa a punto anche una strategia condivisa e collaborativa degli accessi presso le aree di cantiere. II.4 Rapporti negoziali stipulati in Italia dagli Stati esteri e dalle Organizzazioni internazionali partecipanti all'EXPO
Il Comitato ha fornito il proprio supporto ad iniziative avviate dal Commissario Straordinario per l'EXPO e dalla EXPO 2015 S.p.A. per presentare un'iniziativa condivisa innanzi al Bureau International des Expositions (BIE) al fine di delineare un sistema ad hoc di misure atte a prevenire tentativi di ingerenza mafiosa negli affidamenti di esecuzione di contratti che gli Stati, le Organizzazioni internazionali (cd. «Partecipanti ufficiali») e le altre entita' straniere (cd. «Partecipanti non ufficiali») dovessero conferire per la realizzazione dei propri stand.
Si tratta di fattispecie particolari. La «parte pubblica» e' costituita da un soggetto giuridico non riconducibile sotto la nozione di pubblica amministrazione rilevante ai fini del d.lgs. n. 163/2006 e del d.lgs. n. 159/2011.
Nel quadro cosi' delineato, e' comunque emersa la necessita' di approntare misure, cui verra' data adesione su base volontaria, che possano comunque «intercettare» eventuali ingerenze criminali nel «segmento» dei subappalti e dei subcontratti stipulati dai Partecipanti stranieri sul territorio dello Stato.
In questo senso, e' stato ipotizzato un pacchetto di clausole negoziali che, accettate dai Partecipanti stranieri che vi aderiranno, consentiranno:
1) di far affluire i dati delle imprese operanti nei cantieri attivati a seguito degli affidamenti conferiti dai Partecipanti stranieri nella piattaforma informatica «Anagrafe degli esecutori», tenuta dalla EXPO 2015 S.p.A;
2) alla Prefettura di Milano di sviluppare un controllo di legalita' sulle imprese affidatarie e sub affidatarie degli appalti (a questo proposito si ravvisa l'esigenza che la Prefettura ne riferisca gli esiti a questo Comitato);
3) di agevolare ogni eventuale comunicazione riguardante possibili situazioni «anomale» ascrivibili a fenomeni criminali, attraverso l'istituzione, da parte di ciascun Paese Partecipante aderente, di un Punto di Contatto, deputato a mantenere i rapporti con la Prefettura di Milano.
Resta ferma, trattandosi di interventi che vengono realizzati sul territorio nazionale, la facolta' del Prefetto di Milano di disporre, nell'ambito delle proprie competenze, mirati controlli sulle aree interessate.

Efficacia delle Linee Guida

Le presenti Linee Guida si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ad eccezione dei procedimenti che risultino gia' in corso sulla base delle Linee Guida pubblicate in data 19 aprile 2011, i quali verranno conclusi secondo la previgente disciplina.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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