Gazzetta n. 288 del 9 dicembre 2013 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2013, n. 114
Testo del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 238 del 10 ottobre 2013), coordinato con la legge di conversione 9 dicembre 2013, n. 135 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 124.536.000 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 40.237.496 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 22.447.777 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 75.320 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 5.090.340 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 285.997 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 30.550 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 63.425 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 66.961 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 11.424.069 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 5.509.576 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 3.689.030 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor, nonche' nell'ambito delle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 2.547.405 per la partecipazione di personale militare ((nonche' civile, ove ne ricorrano le condizioni,)) alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attivita' di assistenza, supporto e formazione in Libia, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 96.139 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
15. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 42.470 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan, denominata United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 726.003 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), di cui alla risoluzione 2100 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 aprile 2013, e per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali, di cui all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 1.346.502 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
18. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 373.640 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 16.070 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 33.220 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 91.430 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013.
21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 2.895.192 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle unita' navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attivita' addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all'articolo 1, comma 25, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 4.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 265.442 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.
24. Il Ministero della difesa e' autorizzato, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate della Repubblica di Gibuti n. 4 veicoli blindati leggeri. Per la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 192.000.
25. Il Ministero della difesa e' autorizzato, per l'anno 2013, a erogare contributi in favore delle associazioni combattentistiche di cui all'articolo 2195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Per la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 674.000((, vincolata alla rendicontazione e alla pubblicazione delle spese effettuate dalle medesime associazioni nelle forme e nei modi finalizzati a garantire la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali)).
((25-bis. Per le finalita' di cui al comma 25 e' altresi' autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di 300.000 euro. Al relativo onere, pari a 300.000 euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. La spesa di cui al presente comma e' soggetta ai medesimi vincoli di rendicontazione e di pubblicazione di cui al comma 25.))
Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre
2012, n. 227 (Proroga delle missioni internazionali delle
Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo
sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e
di stabilizzazione), convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° febbraio 2013, n. 12, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2013, e' il seguente:
«Art. 1 (Missioni internazionali delle Forze armate e
di polizia). - 1. E' autorizzata, a decorrere dal 1°
gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro
426.617.379 per la proroga della partecipazione di
personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate
International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL
AFGHANISTAN, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e
fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 118.540.833 per
la proroga della partecipazione del contingente militare
italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano,
denominata United Nations Interim Force in Lebanon
(UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL
Maritime Task Force, di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e
fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 52.496.423 per
la proroga della partecipazione di personale militare alle
missioni nei Balcani, di cui all'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, di
seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union
Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security
Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e
fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 223.505 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina,
denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione
denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'art. 1,
comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 13.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e
fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 14.191.716 per
la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di
cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 13.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e
fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 848.666 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione denominata Temporary International Presence in
Hebron (TIPH2), di cui all'art. 1, comma 6, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e
fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 90.655 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere
per il valico di Rafah, denominata European Union Border
Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'art.
1, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 13.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e
fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 194.206 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in
Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in
Darfur (UNAMID), di cui all'art. 1, comma 8, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e
fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 198.698 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite denominata United Nations
Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'art. 1,
comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 13.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e
fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 179.319 per la
prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze
armate albanesi, di cui all'art. 1, comma 10, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e
fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 33.952.376 per
la proroga della partecipazione di personale militare
all'operazione militare dell'Unione europea denominata
Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean
Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'art. 1,
comma 11, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 13.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e
fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 15.418.251 per
la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati
Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze
connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'art. 1,
comma 12, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 13.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e
fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 6.928.064 per
la proroga della partecipazione di personale militare alle
missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e
EUCAP Nestor, nonche' alle ulteriori iniziative dell'Unione
europea per la Regional maritime capacity building nel
Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, di cui
all'art. 1, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2011,
n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 13.
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e
fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 7.584.517 per
la proroga dell'impiego di personale militare in attivita'
di assistenza, supporto e formazione in Libia, di cui
all'art. 1, comma 16, del decreto-legge 29 dicembre 2011,
n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 13.
15. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e
fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 285.282 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia,
denominata EUMM Georgia, di cui all'art. 1, comma 16-ter,
del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e
fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 128.026 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud
Sudan, denominata United Nations Mission in South Sudan
(UNMISS), di cui all'art. 1, comma 17, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 13.
17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e
fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 1.900.524 per
la partecipazione di personale militare alla missione
dell'Unione europea denominata EUCAP Sahel Niger, di cui
alla decisione 2012/392/PESC del Consiglio del 16 luglio
2012, e alle iniziative dell'Unione europea per il Mali.
18. E' autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro
143.749.492 per la stipulazione dei contratti di
assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la
realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni
internazionali di cui al presente decreto.
19. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita'
della popolazione locale, compreso il ripristino dei
servizi essenziali, e' autorizzata, a decorrere dal 1°
gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa
complessiva di euro 6.559.400 per interventi urgenti o
acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga
alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato,
disposti nei casi di necessita' e urgenza dai comandanti
dei contingenti militari che partecipano alle missioni
internazionali di cui al presente decreto, entro il limite
di euro 5.635.000 in Afghanistan, euro 800.000 in Libano,
euro 104.400 nei Balcani ed euro 20.000 nel Corno d'Africa.
20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e
fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 4.330.771 per
la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze
di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica, di cui all'art. 1, comma 19, del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e
fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 1.225.680 per
la proroga della partecipazione di personale della Polizia
di Stato alla missione denominata European Union Rule of
Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 46.810 per
la proroga della partecipazione di personale della Polizia
di Stato alla missione denominata United Nations Mission in
Kosovo (UNMIK), di cui all'art. 1, comma 20, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e
fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 96.150 per la
proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione in Palestina, denominata European Union
Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL
COPPS), di cui all'art. 1, comma 21, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 13.
23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e
fino al 30 giugno 2013, la spesa di euro 850.767 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della
guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata
International Security Assistance Force (ISAF), di cui
all'art. 1, comma 23, del decreto-legge 29 dicembre 2011,
n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 13.
24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e
fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 264.252 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della
guardia di finanza alla missione denominata European Union
Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui
all'art. 1, comma 24, del decreto-legge 29 dicembre 2011,
n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 13.
25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e
fino al 30 giugno 2013, la spesa di euro 4.613.612 per la
partecipazione di personale del Corpo della guardia di
finanza alla missione in Libia per procedere al ripristino
dell'efficienza delle unita' navali cedute dal Governo
italiano al Governo libico, per garantire la manutenzione
ordinaria delle medesime unita' navali e per lo svolgimento
di attivita' addestrativa del personale della Guardia
costiera libica, in esecuzione degli accordi di
cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico
per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina
e della tratta degli esseri umani.
26. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e
fino al 31 marzo 2013, la spesa di euro 20.348 per la
partecipazione di un magistrato alla missione integrata
dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq,
denominata EUJUST LEX-Iraq, di cui alla decisione
2012/372/PESC del Consiglio del 10 luglio 2012.
27. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e
fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 10.000.000 per
il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia
informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del
personale delle Forze armate impiegato nelle missioni
internazionali, in attuazione delle missioni affidate
all'AISE dall'art. 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007,
n. 124.
28. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e
fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 812.668 per
l'impiego di personale appartenente al Corpo militare
volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della
Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario
delle missioni internazionali in Afghanistan e negli
Emirati Arabi Uniti.
29. Il Ministero della difesa e' autorizzato, per
l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate
libiche effetti di vestiario e materiali di igiene.
30. Il Ministero della difesa e' autorizzato, per
l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate
della Repubblica di Gibuti n. 3 veicoli blindati leggeri,
n. 10 semoventi M109 L, nonche' effetti di vestiario. Per
la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per
l'anno 2013, la spesa di euro 1.100.000.
31. Il Ministero della difesa e' autorizzato, per
l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, alla Repubblica
islamica del Pakistan n. 500 veicoli M113.
32. Il Governo italiano e' autorizzato, per l'anno
2013, a cedere, a titolo gratuito, al Governo dello Stato
d'Eritrea materiale ferroviario dichiarato fuori
servizio.».
- Il testo dell'art. 6, comma 2, della legge 3 agosto
2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica e nuova disciplina del segreto),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto
2007, e' il seguente:
«2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in materia
di controproliferazione concernenti i materiali strategici,
nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza, che
si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a
protezione degli interessi politici, militari, economici,
scientifici e industriali dell'Italia.».
- Il testo dell'art. 2195 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010, e' il seguente:
«Art. 2195 (Contributi a favore di Associazioni
combattentistiche). - 1. Il Ministro della difesa provvede
al sostegno delle attivita' di promozione sociale e di
tutela degli associati svolte dalle Associazioni
combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93,
sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi
finanziari 2009, 2010 e 2011, mediante ripartizione, con
proprio decreto, con le modalita' di cui alla legge 28
dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo, per
ciascun anno del triennio, di 1,5 milioni di euro.
All'onere derivante dall'attuazione della presente
disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.».
- Il testo dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia
fiscale e di finanza pubblica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre
2004, e' il seguente:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
 
((Art. 1-bis

Obblighi informativi verso le Camere

1. Al fine di informare il Parlamento sullo stato di raggiungimento degli obiettivi nel tempo di ciascuna missione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, la relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa aggiornato alla data di scadenza del termine di applicazione del presente decreto che indichi espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato, scadenza nonche' i dettagli attualizzati della missione. La relazione e' integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani.))

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107 (Proroga delle missioni internazionali
delle forze armate e di polizia e disposizioni per
l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011)
adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,
nonche' degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure
urgenti antipirateria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2011, e' il
seguente:
«2. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di
applicazione del decreto semestrale o annuale di proroga
delle missioni, il Governo presenta al Parlamento una
relazione analitica sulle missioni militari e di polizia di
cui al presente decreto con riferimento all'evoluzione di
ciascuna missione, agli obiettivi prefissati e alla
verifica dei risultati conseguiti. In base alla relazione,
ai fini di un contenimento degli oneri relativi alle
missioni di pace e di sicurezza, nel rispetto degli impegni
internazionali assunti, viene indicato un piano per la
rimodulazione dell'impegno militare.».
 
Art. 2

Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.
3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennita' di missione di cui al comma 2 e' calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:
a) missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonche' il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;
b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;
c) missione EUMM Georgia: diaria prevista con riferimento alla Turchia;
d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali, MINUSMA e ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo.
4. Al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 10, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego e' attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.
((4-bis. Al fine di potenziare l'azione di monitoraggio dei flussi migratori nel bacino del Mediterraneo, la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani nonche' la protezione delle vittime, anche per far fronte alle esigenze connesse alle missioni internazionali, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalita' con cui gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza, in possesso di specifiche specializzazioni e documentate esperienze professionali nel settore aeronavale, possono transitare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo.))
Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 3, commi da 1, alinea, a 9, della
legge 3 agosto 2009, n. 108 (Proroga della partecipazione
italiana a missioni internazionali), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2009, e' il
seguente:
«1. Con decorrenza dalla data di entrata nel
territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo
dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli
stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine
missione, al personale che partecipa alle missioni
internazionali di cui alla presente legge e' corrisposta,
al netto delle ritenute, per tutta la durata del periodo,
in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni
a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione
di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure
di seguito indicate, detraendo eventuali indennita' e
contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati
direttamente dagli organismi internazionali:
a)-f) omissis;
2. All'indennita' di cui al comma 1 e al trattamento
economico corrisposto al personale che partecipa alle
attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui
all'art. 2, comma 11, non si applica l'art. 28, comma 1,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
3. Al personale che partecipa ai programmi di
cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e
nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si
applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8
luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui
all'art. 3 della medesima legge, nella misura del 50 per
cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si
applica l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248.
4. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre
2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati
nelle missioni internazionali di cui al presente articolo,
in sostituzione dell'indennita' di impiego operativo ovvero
dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta, se
piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo nella
misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennita' di
impiego operativo di base di cui all'art. 2, primo comma,
della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio
permanente o volontari in ferma breve trattenuti in
servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se volontari
in ferma prefissata. Si applicano l'art. 19, primo comma,
del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, e l'art. 51, comma 6, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
5. Il personale militare, impiegato dall'ONU con
contratto individuale nelle missioni internazionali di cui
alla presente legge, conserva il trattamento economico
fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di missione
prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e
alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali
retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente
dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e
rimborsi per servizi fuori sede, sono versati
all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a
concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del
trattamento economico fisso e continuativo e
dell'indennita' di missione percepiti, al netto delle
ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.
6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di
servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso i comandi,
le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo
svolgimento delle missioni internazionali e per le
attivita' di concorso con le Forze di polizia di cui alla
presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli
obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai
decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre
2000, n. 298, e successive modificazioni.
7. Per esigenze connesse con le missioni internazionali
di cui alla presente legge, in deroga a quanto previsto
dall'art. 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, possono
essere richiamati in servizio a domanda, secondo le
modalita' di cui all'art. 25 del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli
ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei
limiti del contingente annuale stabilito dalla legge di
bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.
8. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e
nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle
disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni
internazionali di cui alla presente legge, il periodo di
ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno puo'
essere prolungato, previo consenso degli interessati, per
un massimo di sei mesi.
9. Al personale che partecipa alle missioni
internazionali di cui alla presente legge si applicano gli
articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.».
- Il testo dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge 4
novembre 2009, n. 152 (Disposizioni urgenti per la proroga
degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno
dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e
disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa),
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n. 197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 31 dicembre 2009, e' il seguente:
«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15, si applica anche al personale del
Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni
internazionali di cui al presente decreto, che abbia
presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni
banditi dal medesimo Corpo.».
- Il testo dell'art. 5, comma 2, del citato
decreto-legge n. 107 del 2011 [Proroga delle missioni
internazionali delle forze armate e di polizia e
disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011)
e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite, nonche' degli interventi di cooperazione
allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria], convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto
2011, e' il seguente:
«2. Il personale militare componente i nuclei di cui al
comma 1 opera in conformita' alle direttive e alle regole
di ingaggio emanate dal Ministero della difesa. Al
comandante di ciascun nucleo, al quale fa capo la
responsabilita' esclusiva dell'attivita' di contrasto
militare alla pirateria, e al personale da esso dipendente
sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficiale
e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui
agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e a
quelli ad essi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di
procedura penale. Al medesimo personale sono corrisposti,
previa riassegnazione delle relative risorse versate
all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del
successivo comma 3, il compenso forfetario di impiego e le
indennita' previste per i militari imbarcati sulle unita'
della Marina negli spazi marittimi internazionali e si
applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e
all'art. 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4
novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2009, n. 197, intendendosi sostituita
alla necessita' delle operazioni militari la necessita' di
proteggere il naviglio di cui al comma 1.».
- Il testo dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171
[Recepimento del provvedimento di concertazione per il
personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)],
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2007, e' il seguente:
«3. Al personale impiegato in esercitazioni o in
operazioni militari caratterizzate da particolari
condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il
normale orario di lavoro, che si protraggono senza
soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore con
l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unita'
operativa o nell'area di esercitazione, continua a essere
corrisposto il compenso forfettario di impiego, istituito
con l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13
giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere attualmente
in vigore e riportate nell'allegata tabella 2, da
corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con
l'orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120
giorni all'anno.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi dall'art.
12-ter, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, il compenso di cui ai precedenti commi 1 e 3
nell'ambito delle risorse disponibili, e' attribuito, con
le stesse modalita' previste dal presente articolo, anche
ai volontari in ferma quadriennale in misura pari al 70 per
cento di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e gradi
corrispondenti.».
- Il testo dell'art. 10, comma 3, della legge 8 agosto
1990, n. 231 (Disposizioni in materia di trattamento
economico del personale militare), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1990, e' il
seguente:
«3. Per la eventuale corresponsione di compensi per
prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore
obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono
istituiti appositi fondi negli stati di previsione del
Ministero della difesa e del Ministero della marina
mercantile, le cui dotazioni non potranno superare,
rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228
miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e
1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con
il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari
individuali, che dovranno tener conto specifica mente delle
particolari situazioni delle Forze di superficie e
subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche
attivita' che abbiano carattere di continuita' o che
comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli
impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonche'
alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del
territorio nazionale.».
- Il testo dell'art. 1791, commi 1 e 2, del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, e' il seguente:
«1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la
qualifica di soldato, comune di 2ª classe e aviere, e'
corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella
misura percentuale del 60 per cento riferita al valore
giornaliero dello stipendio iniziale lordo e
dell'indennita' integrativa speciale costituenti la
retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in
servizio permanente.
2. La misura percentuale e' pari al 70 per cento per i
volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma
annuale, con il grado di caporale, comune di 1ª classe e
aviere scelto, e per i volontari in ferma prefissata
quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui
ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno
e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti
alpini e' attribuito un assegno mensile di cinquanta
euro.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
 
Art. 3

Disposizioni in materia penale

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonche' al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. All'articolo 4, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, dopo le parole «missioni militari all'estero», sono inserite le seguenti: «o di utilizzazione programmata nell'anno di riferimento con determinazione del Capo di stato maggiore di Forza armata».
3. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, dopo le parole «svolte nel corso di missioni internazionali», sono inserite le seguenti: «ovvero al di fuori del territorio nazionale o nell'alto mare o negli spazi aerei internazionali».
Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 209 (Proroga della partecipazione italiana a
missioni internazionali), convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2009, e' il
seguente:
«Art. 5 (Disposizioni in materia penale). - 1. Al
personale militare che partecipa alle missioni
internazionali di cui al presente decreto si applicano il
codice penale militare di pace e l'art. 9, commi 3, 4,
lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1°
dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nei territori o
nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi e le
missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno
dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli
interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a
richiesta del Ministro della giustizia e sentito il
Ministro della difesa per i reati commessi a danno di
appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di
cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli
interventi e alle missioni medesimi, la competenza e'
attribuita al Tribunale di Roma.
4. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del
codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi
dell'art. 12 del codice di procedura penale, se commessi a
danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto
mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree
in cui si svolge la missione di cui all'art. 3, comma 14,
sono puniti ai sensi dell'art. 7 del codice penale e la
competenza e' attribuita al tribunale di Roma.
5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo ovvero di
interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva
della custodia cautelare in carcere per i reati di cui al
comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre
tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione
dell'autorita' giudiziaria, si applica l'art. 9, commi 5 e
6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. Negli
stessi casi l'arrestato o il fermato possono essere
ristretti in appositi locali del vettore militare.
6. A seguito del sequestro, l'autorita' giudiziaria
puo' disporre l'affidamento in custodia all'armatore,
all'esercente ovvero al proprietario della nave o
aeromobile catturati con atti di pirateria.
6-bis. Fuori dei casi di cui al comma 4, per
l'esercizio della giurisdizione si applicano le
disposizioni contenute negli accordi internazionali. In
attuazione dell'Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio,
del 10 novembre 2008, e della decisione 2009/293/PESC del
Consiglio, del 26 febbraio 2009, sono autorizzate le misure
previste dall'art. 2, primo paragrafo, lettera e), della
citata Azione comune e la detenzione a bordo del vettore
militare delle persone che hanno commesso o che sono
sospettate di aver commesso atti di pirateria, per il tempo
strettamente necessario al trasferimento previsto dall'art.
12 della medesima Azione comune. Le stesse misure, se
previste da accordi in materia di contrasto alla pirateria,
e la detenzione a bordo del vettore militare possono essere
altresi' adottate se i predetti accordi sono stipulati da
Organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data della
sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti e le
comunicazioni sono trasmessi con modalita' telematica.».
- Il testo dell'art. 4, commi 1-sexies e 1-septies, del
citato decreto-legge n. 152 del 2009, e' il seguente:
«1-sexies. Non e' punibile il militare che, nel corso
delle missioni di cui all'art. 2, in conformita' alle
direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini
legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso
delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione
fisica, per le necessita' delle operazioni militari.
1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti
dal comma 1-sexies si eccedono colposamente i limiti
stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di
ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero
imposti dalla necessita' delle operazioni militari, si
applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se
il fatto e' previsto dalla legge come delitto colposo.».
- Il testo dell'art. 4, comma 1-bis, del citato
decreto-legge n. 152 del 2009 , come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
«1-bis. Gli accertamenti, i rilievi descrittivi o
fotografici od ogni altra operazione tecnica disposti dal
pubblico ministero su mezzi militari utilizzati per le
missioni militari all'estero o di utilizzazione programmata
nell'anno di riferimento con determinazione del Capo di
stato maggiore di Forza armata e sottoposti a sequestro
devono essere considerati urgenti e, pertanto, devono
essere effettuati entro il termine di dieci giorni
dall'avvenuto sequestro. Il termine di cui al primo periodo
puo' essere prorogato per ulteriori dieci giorni con
decreto motivato del pubblico ministero.».
- Il testo dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge 1
gennaio 2010, n. 1 (Disposizioni urgenti per la proroga
degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno
dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e
disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo
per l'azione esterna e per l'Amministrazione della difesa),
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.
30, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8 marzo
2010, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«4. Non e' punibile a titolo di colpa per violazione di
disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e tutela
della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, in
relazione alle peculiarita' organizzative di cui all'art.
3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
all'art. 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, per fatti commessi nell'espletamento del
servizio connesso ad attivita' operative o addestrative
svolte nel corso di missioni internazionali ovvero al di
fuori del territorio nazionale o nell'alto mare o negli
spazi aerei internazionali, il militare e l'appartenente
alla Polizia di Stato dai quali non poteva esigersi un
comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle
competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in
relazione ai compiti affidatigli.».
 
Art. 4

Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuita', entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma pari al settanta per cento delle spese autorizzate dagli articoli 1, 5 e 6, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1.
Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 5, commi 1 e 2, del citato
decreto-legge n. 152 del 2009, e' il seguente:
«1. Per esigenze connesse con le missioni
internazionali di cui al presente decreto, in presenza di
situazioni di necessita' e urgenza, gli Stati maggiori di
Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando
generale del Corpo della guardia di finanza, il
Segretariato generale della difesa e per esso le competenti
Direzioni generali, anche in deroga alle vigenti
disposizioni di contabilita' generale dello Stato, possono:
a) accertata l'impossibilita' di provvedere attraverso
contratti accentrati gia' eseguibili, disporre
l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla
vigente normativa per l'acquisizione di forniture e
servizi;
b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture,
per la revisione generale di mezzi da combattimento e da
trasporto, l'esecuzione di opere infrastrutturali
aggiuntive e integrative, il trasporto del personale, la
spedizione di materiali e mezzi, l'acquisizione di apparati
di comunicazione, apparati per la difesa nucleare,
biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti
individuali, materiali informatici, mezzi e materiali
sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro
annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le
missioni internazionali.
2. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al
presente decreto, le spese per i compensi per lavoro
straordinario reso nell'ambito di attivita' operative o di
addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle
missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite
di cui all'art. 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.».
 
Art. 5

Iniziative di cooperazione allo sviluppo

1. Per iniziative di cooperazione volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e il sostegno alla ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Paesi ad essi limitrofi e' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 23.600.000, ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013). ((Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e la promozione del lavoro femminile.)) Nell'ambito del predetto stanziamento e nel periodo di applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro degli affari esteri con proprio decreto, ((da trasmettere alle Camere,)) puo' destinare risorse, fino ad un massimo del quindici per cento, ad iniziative di cooperazione in altre aree di crisi e puo' costituire strutture operative temporanee per assicurare il coordinamento delle attivita' e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative previste. ((Tutti gli interventi previsti dal presente comma sono adottati coerentemente con le direttive del Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del Millennio e con i principi del diritto internazionale in materia.))
2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, puo' essere inviato o reclutato in loco personale presso la sede della cooperazione civile italiana ad Herat, e, previa verifica delle condizioni di sicurezza, puo' essere inviato personale nel territorio della Repubblica Federale Somala. Detto personale e' coordinato dall'unita' tecnica competente per territorio, istituita ai sensi dell'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
3. Il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1.
4. E' autorizzata la spesa di euro 750.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, nei Paesi di cui al comma 1, nonche' in altre aree e territori.
5. Agli stanziamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 229 (legge di bilancio 2013).
6. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle unita' tecniche, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n 49, e delle Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, delle medesime strutture, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui al comma 1, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 138, all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 1, commi 141 e 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'articolo 1, commi da 1 a 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo. ((L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale in missione sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.))
Riferimenti normativi

- La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina
della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di
sviluppo) e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - Legge di stabilita' 2013), e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 29
dicembre 2012. La tabella C prevede gli stanziamenti
autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui
quantificazione annua e' demandata alla legge di
stabilita'.
- Il testo dell'art. 13 della citata legge n. 49 del
1997, e' il seguente:
«Art. 13 (Unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in
via di sviluppo). - 1. Le unita' tecniche di cui agli
articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo
dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto
presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di
cooperazione.
2. Le unita' tecniche sono costituite da esperti di cui
all'art. 16, comma 1, lettere c) ed e), e da esperti
tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo nonche' da personale
assumibile in loco con contratti a tempo determinato.
3. I compiti delle unita' tecniche consistono:
a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
dati e di ogni elemento di informazione utile
all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione
delle iniziative di cooperazione suscettibili di
finanziamento;
b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di
sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione
allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e
da organismi internazionali;
c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle
iniziative di cooperazione in atto;
d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna
delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo;
e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a
garantire il buon andamento delle iniziative di
cooperazione nel Paese.
4. Ciascuna unita' tecnica e' diretta da un esperto di
cui all'art. 16, comma 1, lettera c) ed e), che risponde,
al capo della rappresentanza diplomatica competente per
territorio.
5. Le unita' tecniche sono dotate dalla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e
delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei
compiti ad esse affidati.».
- La legge 7 marzo 2001, n. 58 (Istituzione del Fondo
per lo sminamento umanitario), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001.
- Il testo dell'art. 6, comma 6, della legge 24
dicembre 2012, n. 229 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il
triennio 2013-2015), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, e' il
seguente:
«6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli
affari esteri e del Ministro per la cooperazione
internazionale e l'integrazione, variazioni compensative in
termini di competenza e di cassa tra i capitoli allocati
nel programma "Cooperazione allo sviluppo", nell'ambito
della missione "L'Italia in Europa e nel mondo" dello stato
di previsione del Ministero degli affari esteri,
relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo
sviluppo determinati nella tabella, allegata alla legge di
stabilita', di cui all'art. 11, comma 3, lettera d), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta fermo quanto previsto
dall'art. 15, comma 9, primo periodo, della legge 26
febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.».
- Il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177
(Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26
febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3
giugno 1988, e' il seguente:
«2. Alle unita' tecniche di cooperazione puo' essere
attribuita una competenza limitata al Paese in cui ha sede
la rappresentanza diplomatica presso la quale sono
istituite, oppure estesa anche ad altri Paesi. In tali
altri Paesi possono essere istituite sezioni distaccate
dell'unita' tecnica. Le unita' tecniche competenti per piu'
di un Paese rispondono, per ciascuno di essi, alla
competente rappresentanza diplomatica.».
- Il testo degli articoli 6, comma 14, e 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, e' il
seguente:
«14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di
buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti
pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica.»;
«28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'art. 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al
presente comma costituiscono principi generali ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano
le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli
enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali
in sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il
limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60 per
cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013
gli enti locali possono superare il predetto limite per le
assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio
delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e
del settore sociale nonche' per le spese sostenute per lo
svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro
accessorio di cui all'art. 70, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Resta fermo che
comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno
2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni
di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 188, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca
resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma 187
dell'art. 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
successive modificazioni. Al fine di assicurare la
continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari
della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5,
secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il
presente comma non si applica altresi', nei limiti di
cinquanta unita' di personale, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo
svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del
relativo onere si provvede mediante l'attivazione della
procedura per l'individuazione delle risorse di cui
all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'art. 38, commi
13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla
struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera
a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il
mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.».
- Il testo dell'art. 12, comma 1-quater, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio
2011, e' il seguente:
«1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi
dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e successive modificazioni, nonche' le autorita'
indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (CONSOB), non possono acquistare
immobili a titolo oneroso ne' stipulare contratti di
locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di
contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire,
a condizioni piu' vantaggiose, la disponibilita' di locali
in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare
ad avere la disponibilita' di immobili venduti. Sono
esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i
quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15
dell'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Sono fatte salve, altresi', le operazioni di
acquisto di immobili gia' autorizzate con il decreto
previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di
entrata in vigore del presente decreto.».
- Il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012, e' il seguente:
«2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le
autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob), e le
societa' dalle stesse amministrazioni controllate non
possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per
cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto,
la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture,
nonche' per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite
puo' essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente
per effetto di contratti pluriennali gia' in essere. La
predetta disposizione non si applica alle autovetture
utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i
servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti
per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero
per i servizi istituzionali svolti nell'area
tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione o
noleggio in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto possono essere ceduti, anche senza
l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia,
con il trasferimento delle relative risorse finanziarie
sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare
espletate da Consip S.p.A. nell'anno 2012 per la
prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di
autoveicoli senza conducente, nonche' per la fornitura in
acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a
1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni.».
- Il testo dell'art. 1, commi 141 e 143, della citata
legge n. 228 del 2012 , e' il seguente:
«141. Ferme restando le misure di contenimento della
spesa gia' previste dalle vigenti disposizioni, negli anni
2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, nonche' le
autorita' indipendenti e la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese
di ammontare superiore al 20 per cento della spesa
sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di
mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei
servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale
alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli
immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o
l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i
risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla
minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma.
La violazione della presente disposizione e' valutabile ai
fini della responsabilita' amministrativa e disciplinare
dei dirigenti.»;
«143. Ferme restando le misure di contenimento della
spesa gia' previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al
comma 141 non possono acquistare autovetture ne' possono
stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad
oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto
iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.».
- Il testo dell'art. 1, commi da 1 a 4, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre
2013, e' il seguente:
«1. All'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015". Per
il periodo di vigenza del divieto previsto dal citato art.
1, comma 143, della legge n. 228 del 2012, il limite di
spesa previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, si calcola al netto delle
spese sostenute per l'acquisto di autovetture.
2. Ferme restando le vigenti disposizioni di
contenimento della spesa per autovetture, e, in
particolare, l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, le
amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del
censimento permanente delle autovetture di servizio,
all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 5 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14
settembre 2011, adottato in attuazione dell'art. 2, comma
4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non
possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal
comma 1, spese di ammontare superiore al 50 per cento del
limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la
manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture,
nonche' per l'acquisto di buoni taxi. Si applicano altresi'
le sanzioni previste dall'art. 46 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa
per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono, altresi',
puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico
del responsabile della violazione, da mille a cinquemila
euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita'
amministrativa competente in base a quanto previsto dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di
responsabilita' amministrativa per danno erariale.
4. Con modifiche al decreto di cui all'art. 2, comma 4,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalita' e limiti
ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio, ferme
le esclusioni di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito delle quali sono
comprese le autovetture utilizzate per le attivita' di
protezione civile dalle amministrazioni di cui all'art. 6
della legge 24 febbraio 1992, n. 225.».
 
Art. 6
Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 4.160.000 per interventi a sostegno del processo di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilita', di conflitto o post-conflitto. Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto ((da trasmettere alle Camere)), puo' destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di intervento nel periodo di applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 139.872 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico nell'area di confine turco-siriana. Al medesimo funzionario sono corrisposti un'indennita' pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e il rimborso forfettario degli oneri commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno della Turchia. Per l'espletamento delle sue attivita' il predetto funzionario puo' avvalersi del supporto di due unita' di personale, da reperire in loco.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 800.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 600.000 per assicurare la partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno all'esercito nazionale afghano, al fondo del NATO-Russia Council, destinato al settore elicotteristico, al fondo fiduciario NATO-Serbia IV per la distruzione delle munizioni convenzionali in eccedenza ed esplosivi e al fondo fiduciario NATO-Moldova III per la distruzione di pesticidi e agenti chimici pericolosi.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 151.600 per assicurare la partecipazione italiana alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonche' ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 1.500.000 ad integrazione degli stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2013 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, per la partecipazione italiana alle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nei Paesi dell'Africa sub-sahariana.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 1.150.000 per il coordinamento delle politiche dei Paesi partecipanti all'Iniziativa Adriatica Ionica (IAI) finalizzate al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area e per assicurare la partecipazione italiana al Fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 4.288.027 per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani situati nei territori bellici, nelle aree ad alto rischio e nei Paesi di conflitto e post-conflitto.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 1.052.562 per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva e per la messa in sicurezza informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad alta conflittualita'. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. E' altresi' autorizzata la spesa di euro 40.000 per il rafforzamento del contingente dei Carabinieri con compiti di protezione e scorta del personale operante nelle sedi esposte ad alto rischio sicurezza. Se ragioni di sicurezza lo impongono, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a provvedere alla sistemazione, in alloggi provvisori del personale del Ministero degli affari esteri in servizio in Libia. Per la copertura dei relativi oneri e' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 395.250.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 303.907 per l'invio in missione di personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen, Siria, Somalia ed in altre aree di crisi. Al predetto personale e' corrisposta una indennita', senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Al personale inviato in missione e' riconosciuto il viaggio aereo nella classe spettante.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 78.190 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto personale e' corrisposta un'indennita', detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del medesimo contingente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 36.152 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre aree di crisi che dovessero manifestarsi nel corso del periodo.
((11-bis. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale impiegato nelle missioni di cui al presente articolo sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.))
Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 171 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 18
febbraio 1967, e' il seguente:
«Art. 171 (Indennita' di servizio all'estero). - 1.
L'indennita' di servizio all'estero non ha natura
retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri
derivanti dal servizio all'estero ed e' ad essi
commisurata. Essa tiene conto della peculiarita' della
prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle
specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare.
2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita:
a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella A;
b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici
determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sentita la commissione di cui all'art. 172.
Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere
fissati coefficienti differenti per i singoli posti di
organico in uno stesso ufficio.
3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti
delle disponibilita' finanziarie, sulla base:
a) del costo della vita, desunto dai dati statistici
elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con
particolare riferimento al costo degli alloggi e dei
servizi. Il Ministero puo' a tal fine avvalersi di agenzie
specializzate a livello internazionale;
b) degli oneri connessi con la vita all'estero,
determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro
connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni
esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari,
nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero
e delle rappresentanze all'estero;
c) del corso dei cambi.
4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle
variazioni del costo della vita si seguono i parametri di
riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale
adeguamento sara' ponderato in relazione agli oneri
indicati nel comma 3, lettera b).
5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e
disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza,
alle condizioni sanitarie ed alle strutture
medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di
inquinamento, al grado di isolamento, nonche' a tutte le
altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza
geografica dall'Italia, il personale percepisce una
apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista
dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con
decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la commissione permanente di
finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle
sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione
dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun caso superare
l'80 per cento dell'indennita' ed e' soggetta a verifica
periodica, almeno biennale.
6. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano
destinati a prestare servizio nello stesso ufficio
all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi,
l'indennita' di servizio all'estero viene ridotta per
ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.
7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono essere
periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli
affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per tener conto
della variazione percentuale del valore medio dell'indice
dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione
dell'indennita' base non potra' comunque comportare un
aumento automatico dell'ammontare in valuta delle
indennita' di servizio all'estero corrisposte. Qualora la
base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni
vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennita'
integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei
contributi previdenziali verra' effettuato sulla base di
tale indennita'. Restano escluse dalla base contributiva
pensionabile le indennita' integrative concesse ai sensi
dell'art. 189.».
- La legge 6 febbraio 1992, n. 180 (Partecipazione
dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede
internazionale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
51 del 2 marzo 1992.
- Il testo dell'art. 8, comma 1, del citato
decreto-legge n. 78 del 2010 , e' il seguente:
«1. Il limite previsto dall'art. 2, comma 618, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili
utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato a decorrere dal 2011 e' determinato nella
misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato.
Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del
citato art. 2 e i limiti e gli obblighi informativi
stabiliti, dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed
undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le
deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse
dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per
materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si
applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente
la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni
diverse dallo Stato, e' compito dell'organo interno di
controllo verificare la correttezza della qualificazione
degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate
disposizioni.».
- Il testo dell'art. 186 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 18
febbraio 1967, e' il seguente:
«Art. 186 (Viaggi di servizio). - Il personale che per
ragioni di servizio dalle sedi all'estero venga chiamato
temporaneamente in Italia o sia ivi trattenuto durante o
allo scadere del congedo ordinario conserva, per un periodo
massimo di 10 giorni oltre quelli previsti per il viaggio,
l'intera indennita' personale. Tale trattamento puo' essere
attribuito per un ulteriore periodo di 10 giorni con
decreto motivato del Ministro. L'indennita' personale e'
ridotta della meta' per un periodo successivo che non puo'
superare in ogni caso cinquanta giorni e cessa dopo tale
termine. Durante i predetti periodi viene inoltre
corrisposta la meta' del trattamento di missione previsto
per il territorio nazionale.
Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o
in altri Paesi esteri, oltre all'indennita' personale in
godimento, spetta:
1) nei casi di viaggi nel Paese in cui presta servizio,
una indennita' giornaliera pari a un ottantesimo, un
sessantesimo, un quarantacinquesimo dell'indennita' mensile
di servizio all'estero a seconda che trattisi
rispettivamente di capi di rappresentanza diplomatica, di
funzionari direttivi o di altro personale;
2) nei casi di viaggi dalla sede di servizio in altri
Paesi, una indennita' giornaliera pari a un ottantesimo, un
sessantesimo, un quarantacinquesimo dell'indennita' base
mensile a seconda che trattisi rispettivamente di capi di
rappresentanza diplomatica, di funzionari direttivi o di
altro personale. A tale indennita' si applica:
a) il coefficiente di maggiorazione previsto per il
posto di rango corrispondente nella sede dove si svolge la
missione;
b) in mancanza di posto di organico corrispondente, il
coefficiente previsto per la carriera corrispondente con
esclusione, se differente, del coefficiente stabilito per
il capo di rappresentanza diplomatica;
c) in mancanza anche di coefficiente per la carriera
corrispondente, il coefficiente previsto per il restante
personale della sede con esclusione, se differente, di
quello stabilito per il capo di rappresentanza diplomatica;
d) qualora vi siano piu' coefficienti di maggiorazione
oltre quello fissato per il capo di rappresentanza
diplomatica o qualora la missione si svolga in localita'
dove non esistano uffici diplomatici o consolari e in ogni
altro caso non determinabile a norma del presente comma, il
coefficiente di maggiorazione stabilito con decreto del
Ministro per gli affari esteri, sentita la Commissione di
cui all'art. 172.
Per i viaggi di servizio compiuti ai sensi del presente
articolo sono corrisposte, oltre alle spese di viaggio di
cui agli articoli 191, 192, 193 e 194, aumentate
dell'indennita' supplementare prevista dall'ultimo comma
dell'art. 195, anche le spese per la spedizione del
bagaglio-presso fino ad un peso di 50 kg.
I viaggi di servizio sono disposti dal Ministero.
Se per esigenze di servizio il capo di una
rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare debba,
a giudizio del Ministero, essere accompagnato dal coniuge,
spetta anche per il coniuge il trattamento previsto dal
presente articolo per il dipendente.».
 
Art. 7

Regime degli interventi

1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 5 e 6 , si applica la disciplina di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5 e 6.
2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 5 e 6, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni gia' effettuate dal 1° ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto. Le somme di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, possono essere impegnate nell'intero esercizio 2013.
3. ((All'articolo 7-bis)) della legge 9 luglio 1990, n. 185, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Il trattamento economico del personale militare comandato presso l'Autorita' nazionale - UAMA e' a carico del Ministero della difesa per le competenze fisse e continuative, a carico del Ministero degli affari esteri per le competenze accessorie.».
((3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))
Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10, del
decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227 (Proroga delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative
delle organizzazioni internazionali per il consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione), convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio
2013, e' il seguente:
«Art. 7 (Regime degli interventi). - 1. Per le
finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 5 e
6, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei
casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e
lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle
vigenti disposizioni, ricorrendo preferibilmente
all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.
2. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli
5 e 6, al personale inviato in missione per le attivita' e
le iniziative di cui ai medesimi articoli 5 e 6, incluso
quello di cui all'art. 16 della legge 26 febbraio 1987, n.
49, e successive modificazioni, e' corrisposta l'indennita'
di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941,
nella misura intera incrementata del trenta per cento,
calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia
Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.
3. Omissis.
4. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita'
e alle iniziative di cui agli articoli 5 e 6 si applicano
le disposizioni di cui all'art. 57, commi 6 e 7, del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, nonche' l'art. 3, commi 1 e 5, e
l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n.
165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003, n. 219.
5. Alle spese previste dagli articoli 5 e 6 non si
applicano le disposizioni di cui all'art. 60, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e le
disposizioni di cui all'art. 6, comma 14, del decreto-legge
n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 122 del 2010. All'effetto derivante sui saldi di finanza
pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa
di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto.
6. Per le finalita', nei limiti temporali e nell'ambito
delle risorse di cui agli articoli 5 e 6, il Ministero
degli affari esteri puo' conferire incarichi temporanei di
consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonche'
a personale estraneo alla pubblica amministrazione in
possesso di specifiche professionalita', e stipulare
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in
deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 7, e
all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,
all'art. 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e all'art. 61, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del
2008, nonche' in deroga alle disposizioni di cui all'art.
7, commi 6 e 6-bis, e all'art. 36, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto
del principio di pari opportunita' tra uomo e donna, a
persone di nazionalita' locale, ovvero di nazionalita'
italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero
degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano
le professionalita' richieste.
7-9. Omissis.
10. Fermo restando il divieto di artificioso
frazionamento, in presenza di difficolta' oggettive di
utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo
missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000
euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a
valere sui fondi di cui all'art. 5, loro accreditati, non
si applica l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e
successive modificazioni.».
- Il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012, e' il seguente:
«2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le
autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob), e le
societa' dalle stesse amministrazioni controllate non
possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per
cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto,
la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture,
nonche' per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite
puo' essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente
per effetto di contratti pluriennali gia' in essere. La
predetta disposizione non si applica alle autovetture
utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i
servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti
per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero
per i servizi istituzionali svolti nell'area
tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione o
noleggio in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto possono essere ceduti, anche senza
l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia,
con il trasferimento delle relative risorse finanziarie
sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare
espletate da Consip S.p.A. nell'anno 2012 per la
prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di
autoveicoli senza conducente, nonche' per la fornitura in
acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a
1.600 cc per le Pubbliche amministrazioni.».
- Il testo dell'art. 1, comma 143, della citata legge
n. 228 del 2012 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di
stabilita' 2013), pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, e' il
seguente:
«143. Ferme restando le misure di contenimento della
spesa gia' previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al
comma 141 non possono acquistare autovetture ne' possono
stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad
oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto
iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.».
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013, e' il seguente:
«Art. 1 (Disposizioni per l'ulteriore riduzione della
spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica
amministrazione). - 1. All'art. 1, comma 143, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "fino al 31 dicembre
2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre
2015". Per il periodo di vigenza del divieto previsto dal
citato art. 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012, il
limite di spesa previsto dall'art. 5, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si
calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di
autovetture.
2. Ferme restando le vigenti disposizioni di
contenimento della spesa per autovetture, e, in
particolare, l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, le
amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del
censimento permanente delle autovetture di servizio,
all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 5 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14
settembre 2011, adottato in attuazione dell'art. 2, comma
4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non
possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal
comma 1, spese di ammontare superiore al 50 per cento del
limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la
manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture,
nonche' per l'acquisto di buoni taxi. Si applicano altresi'
le sanzioni previste dall'art. 46 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa
per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono, altresi',
puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico
del responsabile della violazione, da mille a cinquemila
euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita'
amministrativa competente in base a quanto previsto dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di
responsabilita' amministrativa per danno erariale.
4. Con modifiche al decreto di cui all'art. 2, comma 4,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalita' e limiti
ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio, ferme
le esclusioni di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito delle quali sono
comprese le autovetture utilizzate per le attivita' di
protezione civile dalle amministrazioni di cui all'art. 6
della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4-bis. Nei casi in cui e' ammesso l'acquisto di nuove
autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a
modelli a basso impatto ambientale e a minor costo
d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni.
5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza,
inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza
conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonche' dalle autorita' indipendenti e dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB),
escluse le universita', gli enti e le fondazioni di ricerca
e gli organismi equiparati, nonche' gli istituti culturali
e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi
di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario, non puo' essere superiore, per l'anno 2014,
all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per
l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 cosi' come
determinato dall'applicazione della disposizione di cui al
comma 7 dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'art. 6,
comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio
2010, n. 122.
5-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5
trasmettono, entro il 31 dicembre 2013, i dati inerenti
alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di
consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di
consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonche' per gli
incarichi e i contratti a tempo determinato.
5-ter. La mancata trasmissione nei termini indicati dal
comma 5-bis comporta l'applicazione della sanzione di cui
al comma 7 al responsabile del procedimento.
5-quater. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione
presenta alle Camere una relazione contenente i dati di cui
al comma 5-bis.
6. Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel
bilancio di previsione o strumento contabile equipollente
sono previsti specifici capitoli di bilancio in coerenza
con la struttura di bilancio adottata, per il conferimento
di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente
salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da
disposizioni di legge o regolamentari da articolarsi
coerentemente con il piano dei conti integrato di cui al
titolo II del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
7. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni
di cui al comma 5 e i relativi contratti sono nulli.
L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni
di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare
ed e', altresi', punito con una sanzione amministrativa
pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da
mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede
l'autorita' amministrativa competente in base a quanto
previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva
l'azione di responsabilita' amministrativa per danno
erariale.
8. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato dispongono almeno una volta
all'anno visite ispettive, a cura dell'Ispettorato per la
funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del
medesimo Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato, al fine di verificare il rispetto dei vincoli
finanziari in materia di contenimento della spesa di cui al
presente articolo, denunciando alla Corte dei conti le
irregolarita' riscontrate.
8-bis. Resta fermo per gli enti di previdenza di
diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, quanto previsto
sui risparmi di gestione derivanti dagli interventi di
razionalizzazione per la riduzione della spesa dall'art.
10-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
9. Le disposizioni del presente articolo costituiscono
norme di diretta attuazione dell'art. 97 della
Costituzione, nonche' principi di coordinamento della
finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della
Costituzione.».
- Il testo dell'art. 7-bis della legge 9 luglio 1990,
n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione,
importazione e transito dei materiali di armamento),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio
1990, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«7-bis (Ministero degli affari esteri - Unita' per le
autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA)). - 1.
L'Unita' per le autorizzazioni dei materiali d'armamento
(UAMA) del Ministero degli affari esteri e' individuata
quale autorita' nazionale competente per il rilascio delle
autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento
e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per
gli adempimenti connessi alla materia di cui alla presente
legge. L'UAMA e' diretta da un funzionario della carriera
diplomatica di grado non inferiore a Ministro
plenipotenziario nominato dal Ministro degli affari esteri.
L'UAMA si avvale anche di personale di altre
Amministrazioni, tra cui, in particolare, personale
militare appartenente al Ministero della difesa, distaccato
al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 30.
1-bis. Il trattamento economico del personale militare
comandato presso l'Autorita' nazionale - UAMA e' a carico
del Ministero della difesa per le competenze fisse e
continuative, a carico del Ministero degli affari esteri
per le competenze accessorie.
2. Restano ferme le competenze del Ministero della
difesa circa il registro nazionale delle imprese, di cui
all'art. 3.».
 
Art. 8

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, ((ad esclusione del comma 25-bis,)) dall'articolo 5, commi 1 e 4 e dall'articolo 6, pari complessivamente a euro 265.801.614 per l'anno 2013, si provvede:
a) quanto a euro 66.387.523 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;
b) quanto a euro 154.650.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
c) quanto a euro 5.700.000 mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
d) quanto a euro 39.064.091 mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono state versate all'entrata e non ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali somme restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di 39.064.091 milioni di euro e' accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili ((di parte corrente)) delle missioni di spesa del ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera d).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria 2007), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, e' il
seguente:
«1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.».
- Il testo dell'art. 1, comma 139, della citata legge
n. 228 del 2012 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di
stabilita' 2013), pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, e' il
seguente:
«139. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere
dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di
locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o
piu' fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo e'
di 249 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,5 milioni di
euro per l'anno 2014, di 590 milioni di euro per l'anno
2015 e di 640 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.».
- Il testo dell'art. 8, comma 11, del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, e' il seguente:
«11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale
corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate
italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di
pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di
pace previsto dall'art. 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i
limiti stabiliti dall'art. 1, comma 46, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma
si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora
riassegnati.».
- Il testo dell'art. 21, comma 5, della citata legge n.
196 del 2009, e' il seguente:
«5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili.».
 
Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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