Gazzetta n. 289 del 10 dicembre 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, LE AUTONOMIE E LO SPORT
DIRETTIVA 8 agosto 2013
Direttiva all'Istituto per il Credito sportivo - Attuazione dell'articolo 4, comma 14, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.


IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE
e
IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, recante la "Costituzione di un Istituto per il Credito Sportivo con sede in Roma";
Visto l'art. 4, comma 14 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)";
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri e, in particolare, l'art. 1, comma 19, lettera a) che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le competenze in materia di sport;
Visto l'art. 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", come modificato dall'art. 11-sexies del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;
Visto l'art. 6, commi 2 e 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante le "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 2011, n. 207 "Regolamento recante adeguamento della disciplina di organizzazione dell'Istituto per il Credito Sportivo, a norma dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
Visto il decreto interministeriale 6 marzo 2013, "Annullamento d'ufficio della direttiva 14 dicembre 2004 e del decreto 4 agosto 2005 di approvazione dello Statuto dell'Istituto per il Credito Sportivo";
Considerata, pertanto, la necessita' di procedere alla definizione di un nuovo Statuto sulla base di una nuova direttiva da emanare anche in attuazione dell'art. 4, comma 14, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Tutto cio' premesso, ai sensi del citato art. 4, comma 14, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si impartiscono le necessarie istruzioni e direttive per riformulare lo Statuto dell'Istituto per il Credito Sportivo: 1. Natura - Attivita' - Patrimonio.
1.1 Attivita'.
L'Istituto esercitera' in via diretta ed indiretta:
(a) l'attivita' bancaria, raccogliendo risparmio tra il pubblico sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma, ed esercitando il credito sotto qualsiasi forma. Esercitera' ogni altra attivita' finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna di esse e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni. L'Istituto potra' finanziare ogni attivita' ed investimento connessi al settore dello sport e dei beni e delle attivita' culturali. L'Istituto potra' altresi' svolgere servizio di tesoreria a favore di soggetti, pubblici e privati, che operino nel settore dello sport, dei beni e delle attivita' culturali ovvero di altri soggetti pubblici e, nei limiti consentiti dall'ordinamento, costituire imprese o assumere partecipazioni al capitale di imprese operanti nei predetti settori;
(b) la gestione dei Fondi Speciali, di cui infra e con le modalita' di seguito descritte.
Per lo svolgimento delle suddette attivita' l'Istituto potra' svolgere, nei limiti della disciplina vigente, ogni operazione strumentale connessa ed accessoria e, tra l'altro, compiere operazioni commerciali ed industriali, ipotecarie, mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e passive.
Potra' altresi' svolgere, direttamente o indirettamente, attivita' di consulenza, anche tecnica, nel settore dello sport e della cultura, nonche' qualsiasi altra attivita' consentita alle banche, nessuna esclusa.
1.2 Patrimonio.
La disciplina del "Patrimonio" dell'Istituto tiene conto:
del provvedimento di annullamento d'ufficio della Direttiva 14 dicembre 2004 e del decreto 4 agosto 2005 di approvazione dello Statuto dell'Istituto;
della imputazione delle Riserve dell'Istituto ad ogni singolo "Partecipante" secondo i criteri di ripartizione per la rideterminazione delle quote di partecipazione al "Capitale" (o "Fondo di Dotazione")", indicati nel documento allegato (cfr. all. 1);
della natura patrimoniale, disattesa dallo Statuto del 4 agosto 2005, del "Fondo Patrimoniale" ex lege n. 50/83 (conferito dallo Stato e espressamente qualificato da quest'ultima come "elemento patrimoniale dell'Istituto") e del "Fondo di Garanzia" ex lege n. 1295/57 (conferito dal CONI e espressamente qualificato da quest'ultima come elemento costitutivo del Patrimonio dell'Istituto).
Il "Patrimonio" dell'Istituto sara' quindi costituito:
(a) dal "Capitale" (o "Fondo di Dotazione");
(b) dal "Fondo di riserva ordinaria";
(c) dalle eventuali Riserve statutarie e straordinarie.
Il "Capitale" (o "Fondo di Dotazione") dell'Istituto, in cui confluiranno l'attuale "Fondo di Dotazione" (o "Capitale") ex lege n. 1295/57, il "Fondo di Garanzia" ex lege n. 1295/57, conferito dal CONI, e il "Fondo Patrimoniale" ex lege n. 50/83, conferito dallo Stato, oltre alle "Riserve" dell'Istituto risultanti al 31.12.2011, sara' suddiviso in quote del valore unitario pari ad 1 Euro e sara' ripartito tra i seguenti soggetti partecipanti, nel rispetto dei citati criteri di ripartizione per la rideterminazione delle quote di partecipazione al "Capitale" (o "Fondo di Dotazione"):
Ministero dell'economia e delle finanze;
Coni Servizi S.p.a.;
Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.;
Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.;
Dexia Crediop S.p.a.;
Assicurazioni Generali S.p.A.;
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.;
Intesa San Paolo S.p.a.;
UniCredit S.p.a.;
Banco di Sardegna S.p.a.
1.3 Conferimento e trasferimento di quote.
Il "Capitale" (o "Fondo di Dotazione") potra' essere aumentato con versamenti di quote non inferiori ad Euro 1.000.000,00.
Lo Statuto determinera':
1. le condizioni per procedere a nuovi conferimenti ed ai trasferimenti delle quote di partecipazione, con esclusione di quelle infragruppo; il valore dei nuovi apporti patrimoniali sara' determinato secondo i principi previsti dall'art. 2437-ter c.c. per quanto compatibili;
2. le ipotesi nelle quali e' attribuito il diritto di recesso ai Partecipanti al "Capitale" (o "Fondo di dotazione");
3. le condizioni e le modalita' di eventuale liquidazione dei Partecipanti al "Capitale" (o "Fondo di Dotazione") tenendo conto, per quanto compatibile, dei criteri per la determinazione del valore delle azioni di cui agli articoli 2437 e seguenti del codice civile.
Le relative delibere assunte dal Consiglio di amministrazione saranno sottoposte alla successiva approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' di Governo con la delega allo sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Operativita'.
2.1 Operativita'.
Nell'esercizio delle attivita' di finanziamento, l'Istituto operera' con ogni soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalita' sportive, ricreative e di sviluppo dei beni e delle attivita' culturali.
Con delibere del Consiglio di amministrazione saranno indicate le modalita' con le quali l'Istituto dara' attuazione al criterio di connessione. 3. Fondi Speciali.
3.1 Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva.
L'Istituto potra' concedere contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalita' sportive, anche se accordati da altre banche e dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., utilizzando le disponibilita' di un Fondo speciale costituito presso l'istituto medesimo e previsto dall'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Il Fondo sara' alimentato con il versamento da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'aliquota ad esso spettante, a norma dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179.
3.2 Fondo di Garanzia ex lege 289/02 per l'impiantistica sportiva.
Ai sensi dell'art. 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, presso l'Istituto sara' istituito il Fondo di Garanzia per la fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di societa' o associazioni sportive, nonche' di ogni altro soggetto pubblico e privato che persegua anche indirettamente finalita' sportive.
3.3 Disciplina generale dei Fondi Speciali.
Il Fondo Speciale per la concessione di contributi in conto interessi ed il Fondo di Garanzia ex lege n. 289/02 per l'impiantistica sportiva, di titolarita' dello Stato e cumulativamente indicati come Fondi Speciali, saranno gestiti ed amministrati dall'Istituto a titolo gratuito.
Le disponibilita' dei Fondi Speciali, previa deliberazione del Comitato di gestione dei Fondi Speciali, potranno essere depositate su conti correnti accesi presso l'Istituto o altre banche e potranno essere investiti, in titoli, emessi o garantiti dallo Stato o da altre entita' sovranazionali o in quote di fondi comuni di investimento. I Fondi dovranno assicurare, in ogni momento, le disponibilita' liquide sufficienti per l'erogazione dei contributi concessi e per l'assolvimento delle obbligazioni a fronte delle garanzie prestate.
I proventi netti dei suddetti investimenti, cosi' come periodicamente accertati dal Comitato di gestione dei Fondi Speciali, saranno portati ad incremento dei Fondi Speciali sopra richiamati. 4. Organizzazione.
4.1 Organi dell'Istituto.
Organi dell'Istituto saranno:
(a) il Consiglio di amministrazione ed il Presidente;
(b) il Comitato di gestione dei Fondi Speciali;
(c) il Collegio dei Sindaci;
(d) il Direttore Generale.
Lo statuto dell'Istituto dovra', tuttavia, prevedere modalita' di consultazione tra i soggetti designanti, finalizzate a garantire che negli organi di amministrazione e controllo, a composizione collegiale, il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo. (a) Consiglio di amministrazione e Presidente.
Il Consiglio di amministrazione sara' composto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 2011, n. 207:
(1) dal Presidente, rappresentante legale dell'Istituto, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' di Governo con la delega allo sport, ove nominata, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
(2) da un membro designato dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
(3) da un membro designato dalla Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
(4) da due membri designati dai soggetti partecipanti al "Capitale" (o "Fondo di Dotazione") dell'Istituto.
I membri designati del Consiglio di amministrazione saranno nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' di Governo con la delega allo sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Consiglio di amministrazione durera' in carica 4 esercizi. I Consiglieri potranno essere confermati una sola volta. Almeno un amministratore tra quelli designati ai sensi del precedente numero 4 e' indipendente nel senso che non dovra' intrattenere o avere intrattenuto, direttamente o indirettamente, con i soggetti designanti o soggetti a questi legati relazioni tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio.
Non dovra' essere prevista la figura dell'Amministratore Delegato.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente sara' sostituito a tutti gli effetti dal membro del Consiglio di amministrazione designato dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
Ai membri del Consiglio di amministrazione competera' un compenso annuo fisso, oltre al rimborso delle eventuali spese documentate per l'esercizio delle loro funzioni, ove consentito dalle disposizioni vigenti. L'ammontare del compenso annuo sara' fissato nel decreto di nomina.
Il Consiglio di amministrazione, cui spetteranno i piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Istituto, mediante appositi regolamenti nei quali dovranno essere espressamente precisati i limiti degli affari e delle operazioni oggetto di delega nel rispetto delle norme statutarie, potra' delegare per determinati atti o categorie di atti poteri al Direttore Generale, ai Dirigenti, singolarmente o riuniti in Comitati, o ad altro personale, tenendo conto delle esigenze organizzative e nel rispetto dei ruoli e delle responsabilita' ad esso assegnato. Le decisioni assunte dai titolari dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio, secondo le modalita' che quest'ultimo dovra' determinare. Il Consiglio dovra' inoltre deliberare in merito ai casi in cui talune decisioni assunte dai titolari dei poteri delegati dovranno, altresi', essere comunicate al Collegio dei Sindaci.
Saranno assunte con la maggioranza qualificata di quattro consiglieri su cinque le deliberazioni in materia di:
(a) modifiche dello Statuto che comportino modificazione dei diritti amministrativi e patrimoniali dei partecipanti al capitale;
(b) acquisto e alienazione di immobili nonche' assunzione e dismissione di partecipazioni di aziende o rami di aziende nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
(c) nomina del Direttore Generale e determinazione del relativo trattamento economico;
(d) operazioni di finanziamento che, tenuto conto anche delle eventuali esposizioni gia' in essere con la medesima controparte e/o gruppo, comportino il superamento del 10% del Patrimonio di vigilanza.
(b) Comitato di Gestione dei Fondi Speciali.
Il Comitato di gestione dei Fondi Speciali sara' composto dal Presidente del Consiglio di amministrazione e da due membri, diversi dai componenti del Consiglio di amministrazione, di cui:
(1) uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' di Governo con la delega allo sport, ove nominata;
(2) uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. I membri del Comitato di gestione dei Fondi Speciali saranno nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' di Governo con la delega allo sport, ove nominata, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali avra' la medesima durata del Consiglio di Amministrazione.
Al Comitato spettera' lo svolgimento delle attivita' di gestione dei Fondi Speciali nel rispetto delle modalita' e dei criteri stabiliti dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso inoltre fornira' un'informativa semestrale al Consiglio di amministrazione in merito all'attivita' svolta.
(c) Collegio dei Sindaci.
Il Collegio dei Sindaci sara' composto da un numero non superiore a tre membri, di cui:
(1) il Presidente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
(2) un componente designato dalla Conferenza Unificata, in rappresentanza delle Regioni e degli Enti locali;
(3) un componente designato da tutti i soggetti partecipanti al "Capitale" (o "Fondo di Dotazione") dell'Istituto.
I Sindaci saranno nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' di Governo con la delega allo sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; dureranno in carica 4 esercizi; potranno essere confermati una sola volta. Ai Sindaci spettera' un emolumento fisso, ove consentito dalle disposizioni vigenti e il rimborso delle eventuali spese documentate per l'esercizio delle loro funzioni.
L'ammontare del compenso annuo sara' fissato nel decreto di nomina.
Il Collegio, oltre ai compiti di controllo sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili dell'Istituto secondo le previsioni e con i poteri stabiliti della vigente normativa per le societa' per azioni, svolgera' altresi' le funzioni dell'Organismo di Vigilanza, di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
I Sindaci dovranno assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato di gestione dei Fondi Speciali.
(d) Direttore Generale.
Il Direttore Generale dovra' rispondere al Consiglio di amministrazione, sovrintendere alla gestione aziendale e dare esecuzione alle delibere assunte dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato di gestione dei Fondi Speciali.
4.2 Utili di Bilancio.
Dagli utili netti annuali dell'Istituto sara' prelevata una quota del 50% da destinare alla "Riserva ordinaria". Una ulteriore quota del 5% sara' destinata dal Consiglio di amministrazione:
(a) a Fondi di riserva straordinari;
(b) ad un Fondo da destinare a finalita' culturali e sociali, entro l'importo massimo di € 500.000,00, secondo le modalita' fissate dal Consiglio di amministrazione. La quota residua del 45% sara' assegnata ai partecipanti come dividendo in misura proporzionale alla quota di Capitale di pertinenza di ciascun partecipante.
Nel caso in cui un esercizio si chiuda in perdita, gli utili netti degli esercizi successivi saranno destinati a reintegrare la perdita subita.
4.3 Vigilanza.
L'Istituto, banca pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sara' soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia, in conformita' alla disciplina del suddetto decreto legislativo n. 385/1993. La verifica del rispetto delle finalita' pubblicistiche dell'Istituto spettera' al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, ove nominata, all'Autorita' di Governo con la delega allo sport, al Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli interventi in materia di beni ed attivita' culturali, al Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
Il bilancio annuale, le situazioni periodiche dei conti ed ogni altro dato richiesto dovranno trasmettersi all'Organo di Vigilanza, nei modi e nei termini da esso stabiliti.
Si allegano i criteri per la rideterminazione delle quote di partecipazione al "Capitale" (o "Fondo di Dotazione") dell'Istituto per il Credito Sportivo e la relativa appendice tecnica.
Roma, 8 agosto 2013

Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie
Delrio
Il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo
Bray
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Saccomanni
Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 8, foglio n. 125
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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