Gazzetta n. 290 del 11 dicembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 18 novembre 2013
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Montasio» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.


IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e
della pesca

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta "Montasio";
Considerato che e' stata richiesta, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;
Considerato che con Regolamento (UE) n. 1127/2013 della Commissione del 7 novembre 2013 e' stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. "Montasio", affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Montasio", nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 1127/2013 della Commissione del 7 novembre 2013.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta "Montasio", sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 18 novembre 2013

Il capo dipartimento: Esposito
 
Allegato
Disciplinare di Produzione della Denominazione di origine protetta
"Montasio"
Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta "Montasio " e' riservata al prodotto avente i requisiti fissati con il presente disciplinare con riguardo ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dalla zona di produzione delimitata nel successivo art. 3.

Art. 2.
Caratteristiche del prodotto

La denominazione di origine "Montasio " e' riservata al formaggio a pasta dura, cotto, prodotto esclusivamente con latte di vacca, di media e lunga stagionatura, di forma cilindrica a scalzo dritto, con facce piane o leggermente convesse.
Al sessantesimo giorno di stagionatura il formaggio a DOP "Montasio" deve presentare le seguenti caratteristiche:
1) umidita' massima non superiore a 36,72%;
2) grasso nella sostanza secca: minimo 40%;
3) peso: 6-8 kg;
4) diametro: forma 30-35 cm;
5) scalzo: massimo 8 cm;
6) crosta: liscia, regolare ed elastica;
7) pasta: compatta con leggera occhiatura;
8) colore: naturale, leggermente paglierino;
9) aroma: caratteristico;
10) sapore: gradevole e tendente al piccante nel Montasio di lunga stagionatura
Sono ammessi valori di analisi di umidita' a 60 giorni superiori a tale limite a condizione che il formaggio atto a diventare DOP Montasio, opportunamente identificato, al solo successivo controllo effettuato entro il 90° giorno di stagionatura, presenti valori di umidita' conformi alla specifica prevista per il 60° giorno di stagionatura prima di avere la qualifica della DOP formaggio Montasio.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione della DOP Montasio comprende:
Friuli-Venezia Giulia: l'intero territorio;
Veneto: l'intero territorio delle province di Belluno e Treviso e parte del territorio delle province di Padova e Venezia cosi' come delimitato: "dall'intersecare della linea di confine della provincia di Treviso con quella di Padova, si prosegue lungo quest'ultima fino ad incontrare l'autostrada Serenissima. Si prosegue lungo questa linea fino al ponte autostradale sul fiume Brenta quindi lungo detto fiume fino alla foce".

Art. 4.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo di tutti i componenti della filiera, nonche' attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di ottenimento

Gli allevamenti che forniscono latte ai fini della trasformazione in formaggio a DOP "Montasio" devono essere ubicati nella zona di produzione. L'intero processo produttivo (coagulazione, trattamenti del coagulo, formatura, spurgatura, salatura e stagionatura) deve avvenire all'interno dell'area individuata all'art. 3. Le razze principalmente allevate sono la Bruno alpina la Pezzata Rossa Italiana e la Pezzata Nera.
L'alimentazione delle bovine e' costituita per l'75% - 85% da cereali, foraggi secchi e verdi e insilati sul tal quale. Il restante 15%-25% sul tal quale e' costituito da concentrati, nuclei proteici. E' consentito l'uso di integratori minerali e vitaminici. Almeno il 60% degli alimenti provengono dalla zona geografica. Sono vietati quei alimenti che la tradizione casearia ritiene abbiano effetti anticasari come i foraggi da terreni acquitrinosi o da bordi strade a denso traffico. Sono vietati inoltre gli ortaggi, la frutta, la colza, i sottoprodotti della lavorazione riso utilizzati tal quale; le farine di origine animale, i mangimi industriali medicati, le polpe di bietola fresche, umide o insilate e i sottoprodotti della birra e dei distillati, gli insilati (con esclusione del fieno-silos e del silo-mais) e sostanze fermentate provenienti dalle lavorazioni industriali di frutta, bietole, birra e distillati.
Nel periodo di conservazione del latte presso la stalla e' vietato aggiungere conservanti ed effettuare qualsiasi trattamento termico, eccettuato il raffreddamento fino ad un minimo di 4 °C.
Il latte utilizzato deve provenire da munte consecutive e raccolto entro 48 ore dalla prima mungitura. Deve essere lavorato entro 30 ore dalla raccolta. Deve essere ricevuto e stoccato a temperatura non inferiore a 4 °C. Per quanto attiene il tenore in germi a 30° C (x ml) e le cellule somatiche (per ml) il latte utilizzato deve essere conforme e rispettare il disposto del Reg. CE 853 del 29 aprile 2004, sezione IX, capitolo III, punto 3 a) i).
II latte destinato alla DOP «Montasio» non deve essere sottoposto a trattamenti di pastorizzazione. Eventuali analisi sul latte trattato termicamente e destinate alla trasformazione nella DOP Montasio, devono presentare valori della fosfatasi chiaramente positiva.
E' utilizzato caglio di vitello, liquido o in polvere e sale alimentare secondo la normativa vigente.
E' consentito l'uso del lisozima.
La produzione del formaggio a DOP "Montasio" avviene secondo le seguente sequenza operativa:
01) riscaldamento del latte a 32-36°C;
02) aggiunta innesto/fermento naturale selezionato;
03) aggiunta caglio in polvere o liquido;
04) coagulazione del latte;
05) rottura della cagliata;
06) cottura a + 42-48°C e seguente spinatura fuori fuoco per minimo di 10 minuti;
07) estrazione della cagliata;
08) pressatura e rivoltamento delle forme;
09) marchiatura all'origine con fascere personalizzate con apposizione sullo scalzo del "marchio d'origine" costituito dalla parola "montasio" riportata in maniera obliqua in diritto e rovescio, del codice del caseificio e della sigla della provincia e la data di produzione (anno, mese e giorno) come riportato in figura 1;
10) salatura a secco oppure in salamoia leggera con eventuale completamento a secco;
11) stagionatura minima di 60 giorni a temperature non inferiori a 8 °C per i primi 30 giorni e superiori nel prosieguo della stagionatura.
Al decimo giorno di stagionatura il formaggio a DOP "Montasio" deve presentare una umidita' massima non superiore al 42,84%.
Sono ammessi valori di analisi entro i 10 giorni superiori a tale limite a condizione che il formaggio atto a diventare DOP Montasio, opportunamente identificato, al solo successivo controllo effettuato al 60° giorno di stagionatura, presenti valori di umidita' conformi alla specifica prevista per tale stagionatura.
E' consentita l'utilizzazione di protettivi della superficie esterna del formaggio, purche' gli stessi siano trasparenti, privi di coloranti e rispettino il colore della crosta.
Il formaggio Montasio puo' essere commercializzato in forme intere o porzionato dopo una stagionatura minima di 60 giorni.
Il formaggio DOP "Montasio" viene usato da grattugia quando la stagionatura ha raggiunto almeno dodici mesi e si presenta friabile, di colore paglierino, con pochi e piccolissimi occhi.

Art. 6.
Legame con l'ambiente

I fattori naturali sono connessi con le condizioni climatiche della zona di produzione, in larga misura montana e pedemontana ove si pratica tuttora l'alpeggio e il pascolo, che influenzano la qualita' dei foraggi destinati all'alimentazione delle lattifere.
Il formaggio Montasio viene inserito nel preziario di San Daniele e di Udine (1773/1775). Cio' dimostra che del Montasio si fa commercio e quindi non e' una produzione locale o destinata solo all'autoconsumo. Inoltre dal confronto dei prezzi, il Montasio viene quotato molto di piu' degli altri formaggi simili prodotti nelle zone limitrofe. Questo e' indubbiamente dovuto oltre al sapore e al gusto, alla sua caratteristica principale che e' quella di essere un formaggio che dura nel tempo, che si stagiona e che quindi puo' diventare oggetto di scambio o commercio.
Il forte legame del Montasio con la zona di produzione e' dimostrato anche dal forte impulso che la produzione di questo formaggio ha dato allo sviluppo delle forme cooperative. Verso il 1880 in Cadore nasce la prima forma cooperativa anche nel settore caseario, la latteria turnaria, che ben presto si diffondono nel Friuli e nel Veneto tanto da raggiungere verso il 1915 (alla vigilia della 1° Guerra Mondiale) la ragguardevole cifra di circa 350 strutture cooperative presenti nel territorio con lo scopo di produrre e commercializzare il formaggio Montasio.
Un ulteriore legame con il territorio di produzione della DOP Montasio e' dato dall'istituzione della Scuola di Caseificio sorta nel 1925 nel Friuli Venezia Giulia che nel tempo ha preparato i tecnici caseari destinati ai caseifici del Veneto orientale e del Friuli Venezia Giulia.
Gia' negli anni venti la zona di produzione gia' era sovrapponibile a quella sancita dai successivi documenti.
Il formaggio Montasio e la sua specifica tecnica di produzione si diffondono velocemente nel Friuli e nel Veneto orientale non solo per fattori umani e strumentali (come l'invenzione dei caseifici turnari o la fondazione di una Scuola per Tecnici Caseari), tanto da raggiungere negli anni sessanta la ragguardevole cifra di oltre 650 caseifici attivi, ma questo sviluppo non avrebbe avuto la consistenza che ha avuto senza l'apporto dell'ambiente in cui la tecnica si e' inizialmente diffusa.
Innanzi tutto l'area orientale dell'Italia e' sempre stata, e lo e' tutt'oggi, caratterizzata da un'alta piovosita' primaverile ed autunnale e questo ha favorito la diffusione di prati e la coltivazione dei cereali (frumento e orzo) che sono la base alimentare delle bovine. Successivamente di notevole importanza deve essere annoverato lo sviluppo della maiscoltura e quindi dell'utilizzo del mais come alimento fresco ed insilato. Mentre da pochi anni l'area di produzione si e' anche caratterizzata per la coltivazione della soia, utilizzato come integratore proteico.
L'ambiente pedo-climatico in cui il formaggio Montasio si e' sviluppato possedeva le caratteristiche microbiologiche adatte alla suo sviluppo e diffusione. Infatti il Montasio si e' caratterizzato per la presenza di una flora microbica termofila che permette di avere un prodotto unico nel panorama caseario.
Infatti la sua tecnica di produzione permette di avere un formaggio Montasio da consumare fresco (oggi con un minimo di 2 mesi di stagionatura in quanto proviene da latte non pastorizzato) ma anche stagionato fino e oltre 36 mesi senza alterarsi ma cambiando continuamente caratteristiche organolettiche, consistenza, sapori ed odori grazie proprio alla carica batterica presente naturalmente nei prati/pascoli e foraggi dell'area di produzione.
Successivamente, con il miglioramento delle tecniche di allevamento degli animali, della razionalizzazione delle coltivazioni e l'introduzione di modalita' sempre piu' igieniche di mungitura, si e' sentita la necessita' di arricchire il latte solamente di questi microrganismi termofili filocaseari utili per la produzione del Montasio e per questo si e' sperimentato e diffuso l'uso dei lattoinnesti (ricco di cocchi e pochi bastoncini), a partire dal latte della zona di produzione.

Art. 7.
Controlli

Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto conformemente a quanto stabilito dagli artt. 10 e 11 del Reg. CE 510/06, dall'organismo di controllo CSQA Certificazioni srl, Via San Gaetano, 74, 36016 Thiene -Vi ; Tel. 0445313011; Fax 0445313070; email:csqa@csqa.it.

Art. 8.
Etichettatura

L'identificazione del prodotto avviene mediante marchiatura all'origine con fascere personalizzate con apposizione del codice del caseificio (4), della sigla della provincia (5), della data di produzione: anno, mese e giorno (VI/2/3).
Il "marchio di origine" della DOP Montasio e' costituito dalla parola "montasio" riportata in maniera obliqua in diritto e rovescio (fig. 1). Detto "marchio di origine" si appone su tutta la produzione delle aziende associate al Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio o meno, purche' ottenuta nel rispetto del Disciplinare di Produzione.

Parte di provvedimento in formato grafico

1) Marchio a fuoco della denominazione "Montasio" e targhetta recante la dicitura PDM
2) Mese di produzione / 3) Giorno di produzione / 4) N. di codice del caseificio / 5) Sigla della Provincia / VI) Anno di produzione
Il logo della denominazione, e' composto da una M in carattere maiuscolo stilizzato e dalla sottostante scritta "MONTASIO", in carattere "HORATIO". Le dimensioni del logo devono rispettare le proporzioni della figura 2 (es: 8 cm di larghezza per 6 di altezza).

Parte di provvedimento in formato grafico

Qualora l'intero processo produttivo, dalla produzione del latte alla stagionatura minima di 60 giorni, avvenga nelle aree considerate di montagna, cosi' come definite dalla legislazione nazionale vigente, comprese nella zona di produzione della DOP formaggio Montasio, il formaggio puo' riportare in etichetta la dicitura "prodotto della montagna". A tale scopo, sullo scalzo verra' impressa una apposita targhetta recante la dicitura PDM, acronimo della dicitura "prodotto della montagna" .
Sul formaggio DOP "Montasio" con eta' superiore a 100 giorni di stagionatura, puo' essere impresso a fuoco, su richiesta volontaria di tutti i produttori associati o meno, nell'apposita area dello scalzo, dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio, previa verifica dello stesso, il logo della denominazione (fig.2).
Gli indici colorimetrici del logo della denominazione d'origine protetta "Montasio" sono i seguenti:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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