Gazzetta n. 293 del 14 dicembre 2013 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' PER STRANIERI «DANTE ALIGHIERI» DI REGGIO DI CALABRIA |
DECRETO RETTORALE 25 novembre 2013 |
Emanazione dello statuto. |
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IL RETTORE
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca n. 504 del 17 ottobre 2007, con il quale, e' stata istituita l'Universita' per Stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria, non statale, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e ne e' stato approvato lo Statuto; Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168; Visto il Regolamento generale di Ateneo adottato con D.R. n. 265 del 15 luglio 2013; Visto il nuovo Statuto dell'Ateneo che modifica lo Statuto previgente, adeguandolo, a norma dell'art. 1 della legge 29 luglio 1991 n. 243, ai principi generali di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240, compatibili con lo status di Universita' non statale legalmente riconosciuta; Vista la delibera n. 54 del Comitato tecnico organizzativo emanata in esito alla seduta dell'8 agosto 2013, con la quale sono state approvate le norme contenute nello «Statuto» dell'Ateneo; Vista la nota del MIUR, prot. n. 20043 del 1° ottobre 2013, con la quale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168 del 1989, viene comunicata la necessita' di apportare una modifica all'art. 34, I comma, dello Statuto (nel senso di sopprimere la prevista facolta' delle strutture didattiche di potere variare l'inizio dell'anno accademico); Viste le delibere adottate dal Comitato ordinatore, il 16 ottobre 2013 e dal Comitato tecnico organizzativo il 23 ottobre 2013 con le quali e' stata recepita la richiesta espressa dal Miur nella nota predetta; Vista la nota (prot. 2386 del 14 novembre 2013) con la quale il Ministero ha approvato lo Statuto dell'Ateneo come emendato a seguito dell'osservazione formulata nella nota sopracitata;
Decreta:
E' emanato lo «Statuto» dell'Universita' per Stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria, che entrera' in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Reggio Calabria, 25 novembre 2013
Il rettore: Berlingo'
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| Parte I Norme generali Art. 1. Denominazione, natura giuridica e sede
1. L'Universita' per Stranieri "Dante Alighieri", con sede principale nella Citta' Metropolitana di Reggio Calabria, di seguito denominata "Universita'", fondata dal Comitato locale della Societa' Nazionale "Dante Alighieri" e sostenuta dal Consorzio per l'Universita' per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, e' stata istituita, ai sensi delle norme vigenti in materia, con Decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca 17 ottobre 2007, n. 504, "come universita' non statale legalmente riconosciuta, istituto di istruzione universitaria con ordinamento speciale". 2. L'Universita' e' autonoma ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, ha personalita' giuridica ed espleta la sua autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare secondo il presente Statuto e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti sull'ordinamento universitario, in quanto compatibili con la qualificazione giuridica di cui al precedente comma. 3. La vigilanza dello Stato sull'Universita' e' esercitata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca.
Art. 2. Atti normativi
1. Sono atti normativi dell'Universita': a) lo Statuto; b) il Regolamento Generale; c) il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; d) il Regolamento Didattico; e) gli altri Regolamenti di Ateneo, di seguito denominati "Regolamenti", relativi a specifici ambiti e materie. 2. Il presente Statuto modifica, ai sensi e con le procedure di cui all'art. 6, commi 9, 10 e 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo Statuto previgente, adeguandolo, a norma dell'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243, ai principi generali di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, compatibili con lo status di universita' non statale legalmente riconosciuta, istituto di istruzione universitaria con ordinamento speciale. 3. Il presente Statuto, concluse le procedure di cui al citato art. 6 della legge 168 del 1989 per la sua approvazione, viene emanato con decreto rettorale ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 4. Il Regolamento Generale di Ateneo disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'amministrazione e la gestione dei servizi generali dell'Universita', le modalita' di costituzione, nomina e funzionamento degli organi universitari, le cause di incompatibilita' e di decadenza delle rappresentanze negli organismi collegiali dell'Universita', le modalita' di costituzione delle strutture per la didattica e la ricerca nonche' delle speciali strutture autonome e quant'altro previsto dallo Statuto e dalle leggi vigenti. 5. Il Regolamento Generale e' deliberato, sentito il Senato degli studenti, dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente d'intesa con il Rettore, previo parere del Consiglio Accademico, anch'esso espresso a maggioranza assoluta dei componenti, ed e', quindi, sottoposto ai controlli previsti dalla legge. 6. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', detta norme in ordine alla gestione economica patrimoniale e finanziaria dell'Ateneo ed e' approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico che delibera anch'esso con la maggioranza assoluta dei componenti. 7. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento generale degli studi per il conseguimento dei titoli di studio di cui al successivo art. 20, e stabilisce i criteri generali per l'istituzione dei Corsi di formazione finalizzata, di didattica integrativa, di perfezionamento scientifico e professionale, di alta formazione permanente e ricorrente, nonche' di ogni altra iniziativa per la formazione di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle universita', ivi compresi i Corsi di orientamento degli studenti, i Corsi di aggiornamento del personale non docente e le attivita' formative autogestite dagli studenti, nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale dei correlati titoli di studio e/o il rilascio dei relativi certificati ed attestati. 8. Il Regolamento Didattico di Ateneo, sentito il parere del Senato degli studenti, e' deliberato dal Consiglio Accademico, su proposta del Rettore, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, con deliberazioni assunte a maggioranza assoluta dei componenti degli stessi ed e', quindi, sottoposto ai controlli previsti dalla legge.
Art. 3. Finalita'
1. L'Universita' ha lo scopo di diffondere, con le proprie attivita' di insegnamento e di ricerca, la conoscenza della lingua, della letteratura, dell'arte, della cultura e delle istituzioni politiche, sociali, giuridiche ed economiche dell'Italia in tutte le loro forme di espressione. A tal fine aggiorna costantemente la propria azione alle mutevoli condizioni socioeconomiche del Paese ed alle sue esigenze di internazionalizzazione. 2. In modo particolare, l'Universita', cooperando anche con i Comitati italiani ed esteri della Societa' "Dante Alighieri" e con le altre istituzioni culturali italiane operanti all'estero, si propone di: a) promuovere ed agevolare scambi e confronti culturali con le civilta' che nel mondo traggono origine ed alimento dal bacino del Mediterraneo, rivolgendo una peculiare attenzione alle problematiche suscitate dagli insediamenti sul territorio italiano degli immigrati provenienti in ispecie dai Balcani, dall'Oriente e dall'Africa; b) tenere vive, con specifiche iniziative, le tradizioni linguistiche e la memoria storica del Paese d'origine presso le comunita' e le varie generazioni degli Italiani emigrati all'estero; c) tutelare e valorizzare le istanze socio-culturali delle minoranze linguistiche albanesi, grecaniche e occitane insediate sul territorio calabrese, anche mediante la loro riscoperta e diffusione presso gli oriundi, altrove trasferiti, che ad esse appartengono; d) favorire, con opportune collaborazioni nazionali e internazionali, la costituzione di poli formativi e scientifici o di centri di eccellenza nel quadro di una sempre maggiore integrazione dell'Europa con i Paesi delle rive meridionali e orientali del Mediterraneo. 3. L'Universita', contestualmente alle proprie specifiche finalita', promuove la cultura per la pace, il bene comune e l'uguaglianza tra gli uomini, senza discriminazioni di etnia, sesso, lingua, religione, credo o convinzioni politiche, nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo, garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali. 4. L'Universita' promuove, ai sensi della vigente normativa, azioni positive volte a realizzare garanzie generali di pari opportunita' all'interno ed all'esterno dell'Ateneo, adoperandosi per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono l'effettiva attuazione dell'uguaglianza sostanziale e quant'altro costituisca discriminazione, diretta o indiretta, legata al genere come a qualunque altro tipo di differenza. L'Universita' attua un'opera di prevenzione delle discriminazioni anche attraverso opportune politiche di genere. 5. L'Universita', nel perseguimento dei propri fini istituzionali, informa l'attivita' amministrativo-contabile e le correlate procedure ai principi di legalita', imparzialita', efficienza, efficacia, trasparenza, speditezza ed economicita', proponendosi la responsabilizzazione di tutti gli operatori nella gestione delle risorse impegnate per gli obiettivi prefissati. 6. L'Universita' cura l'istruzione universitaria nell'ambito dell'ordinamento didattico previsto dalle leggi vigenti operando, inoltre, mediante la Scuola di alta formazione per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana a stranieri, Scuole di Dottorato, Scuole di specializzazione, Corsi di perfezionamento e di aggiornamento, Master di primo e secondo livello, seminari, nonche' attivita' di orientamento, integrative e propedeutiche all'insegnamento superiore ed all'esercizio delle professioni. 7. L'Universita' istituisce apposite strutture per il controllo di qualita' della didattica, per la valorizzazione del merito, per l'attuazione di modelli innovativi, per la verifica dei risultati, per il controllo di gestione. Assicura, inoltre, l'aggiornamento della formazione del proprio personale.
Art. 4. Attuazione dei fini istituzionali
1. L'Universita' per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, per rendere effettivi al proprio interno, come comunita' di ricerca, di didattica e di servizi, principi, liberta' e garanzie riconosciute dalla Costituzione italiana, adotta un apposito Codice etico, nonche' il Codice di comportamento, approvati dagli Organi dell'Ateneo in linea con le finalita' istituzionali e con le indicazioni del presente Statuto. In particolare: a) Il Codice etico, persegue il fine di far maturare e sostenere all'interno della comunita' universitaria un'etica pubblica orientata al perseguimento del bene comune, condivisa da tutti i suoi operatori, docenti e non docenti, a sostegno: -della promozione della cultura (art. 9 Cost.); - della liberta' d'insegnamento (art. 33 Cost.); - del diritto per i capaci e meritevoli di raggiungere i gradi piu' alti degli studi (art. 34 Cost.); - del buon andamento e dell'imparzialita' amministrativa in base alla legge (artt. 97 e 98 Cost.); b) Il Codice di comportamento della comunita' universitaria, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 62 del 2013 ed in attuazione dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Codice ha lo scopo di adempiere e rendere manifesto l'impegno a dar testimonianza dei principi e dei valori di liberta' e responsabilita', lealta' e collaborazione, ai quali si ispirano la ricerca scientifica e l'insegnamento universitario, evitando ogni forma di discriminazione, di abuso e di conflitto di interesse. 2. Inoltre, l'Universita' attua ogni disposizione generale di legge in materia di prevenzione e repressione della corruzione nella pubblica amministrazione ed individua tra il proprio personale il Responsabile della prevenzione della corruzione; parimenti, in materia di obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, individua tra il proprio personale un Responsabile d'Ateneo per la trasparenza. 3. L'Universita' si dota di un sistema interno di autovalutazione, costituito da organi di controllo e di verifica, volto a valutare l'efficienza, l'efficacia, l'economicita' e la qualita' complessiva delle misure finanziarie, logistiche, organizzative e gestionali poste in essere per il perseguimento delle finalita' istituzionali dell'Ateneo. Il sistema e' volto pure a consentire la piu' ampia e consapevole partecipazione degli studenti e del personale docente e non docente alla vita dell'Universita', nel rispetto dei loro doveri e a tutela dei loro diritti.
Art. 5. Partecipazione di soggetti esterni
1. L'Universita' promuove le attivita' culturali, sociali ed umanitarie e la collaborazione con la Societa' "Dante Alighieri" e con altre Universita' o soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri, per finalita' di didattica o di ricerca, anche ai sensi dell'art. 8 della legge n. 341 del 1990 e delle altre norme vigenti in materia. 2. L'Universita' favorisce la costituzione di organismi e strutture di servizio interuniversitari, sulla base di appositi protocolli e convenzioni. Incentiva, inoltre, la partecipazione a consorzi, a societa' o ad altre forme associative, nel rispetto delle norme dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e di ogni altra disposizione normativa in vigore. 3. L'Universita' favorisce la costituzione di associazioni che riuniscono i soggetti appartenenti alla comunita' universitaria e di organizzazioni poste in essere da soggetti interessati allo sviluppo della stessa. La costituzione di detti organismi si informa a norme e principi dettati da apposito Regolamento. 4. Le strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Universita' possono, nell'ambito e nei limiti della loro autonomia, collaborare per lo svolgimento delle attivita' di ricerca, formazione, consulenza, mediante apposite convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati, secondo quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento Generale e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di Ateneo.
Art. 6. Rapporti internazionali
1. L'Universita' promuove lo sviluppo di rapporti internazionali, attraverso accordi di collaborazione e convenzioni con Atenei di altro Stato e con istituzioni scientifiche e culturali di altri Paesi, finalizzati in modo particolare: a) ad incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori, altri operatori didattici, studenti e, precipuamente, lo sviluppo dello studio e della ricerca, nonche' la diffusione nell'Area mediterranea della lingua e della cultura italiana, con l'impiego di tecniche o metodiche originali e con l'elaborazione di progetti didattici innovativi; b) all'apprestamento di servizi alle imprese, italiane e straniere, in quell'Area impegnate, come pure alla promozione di modelli di rapporti interculturali, volti a favorire il dialogo fra tutti i popoli e le civilta' in essa presenti.
Art. 7. Ricerca scientifica
1. L'Universita' riconosce il ruolo fondamentale della ricerca scientifica in ogni campo e ne promuove lo sviluppo per il tramite delle articolazioni di cui alla Parte II del presente Statuto, utilizzando contributi e risorse nazionali, internazionali e di altre istituzioni e strutture pubbliche, nonche' di enti e soggetti privati. 2. L'Universita' garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformita' ai principi universali del rispetto della vita, del bene comune, della dignita' della persona e della tutela dell'ambiente naturale e antropico. 3. La partecipazione del personale docente e tecnico-amministrativo all'attivita' di ricerca e' disciplinata dall'art. 18, comma 5, lettera e,) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e delle altre disposizioni in atto vigenti.
Art. 8. Risorse patrimoniali e finanziarie
1. L'Universita' e' sostenuta: a) dal Consorzio per l'Universita' per Stranieri "Dante Alighieri", costituito dal Comitato reggino della Societa' Dante Alighieri, dall'Amministrazione comunale e dall'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria, nonche' dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria, ai quali compete, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto del Consorzio medesimo, "di assicurare il funzionamento ordinario dell'Ateneo attraverso (...) erogazioni patrimoniali autonomamente determinate in relazione alle proprie risorse ed alle attivita' dell'Universita', con i vincoli posti dalla normativa vigente in materia di partecipazioni pubbliche"; b) dallo Stato, ai sensi dell'articolo 12 della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, con i contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 e all'art. 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo le modalita' previste dalla stessa normativa e, ove ne ricorrano i presupposti, con le risorse disposte per i piani di sviluppo del sistema universitario nazionale o erogate dalle linee di finanziamento nazionali, comunitarie e internazionali utilizzabili per i programmi e i progetti dell'Universita'; c) dalla Regione Calabria, ai sensi della Legge Regionale n. 32 del 1° dicembre 1988 e successive modifiche, nonche' ai sensi della Legge Regionale n. 34 del 10 dicembre 2001 e successive modifiche (Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria), in esecuzione delle disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), del D.P.C.M. 9 aprile 2001 (Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari) e del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio). 2. Al funzionamento dell'Universita' sono, altresi', destinati contributi, tasse e diritti versati dagli studenti iscritti ai Corsi, nella misura annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione. 3. Al mantenimento e allo sviluppo dell'Universita' possono concorrere altri Enti o Societa' e privati cittadini interessati a sostenerne le finalita' affiancando i soggetti di cui al comma 1, lettera a), anche mediante adesione al Consorzio Promotore con le modalita' dettate nel relativo Statuto.
PARTE II Organi e strutture Capo Primo Gli Organi di Governo Art. 9. Il Consiglio di Amministrazione - Composizione
1. Il Consiglio di Amministrazione e' l'organo di governo e di gestione economico-patrimoniale dell'Universita'. Ne fanno parte undici componenti con diritto di voto: a) otto designati, su proposta del Comitato reggino della Societa' Dante Alighieri - nella qualita' di Ente fondatore - dal Consorzio Promotore dell'Universita', di cui: cinque tra gli aderenti alla medesima Societa' e tre in rappresentanza degli Enti, delle Istituzioni o dei soggetti che contribuiscono a sostenere l'Universita'; b) il Rettore; c) due componenti facenti parte del corpo docente dell'Universita' designati dal Rettore anche tra i ricercatori, i collaboratori ed esperti linguistici della Scuola Superiore di Orientamento e Alta formazione in lingua e cultura italiane per stranieri. 2. Fanno parte, altresi', del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra al raggiungimento del numero legale, ma con diritto di intervenire con dichiarazioni a verbale anche su invito del Presidente: a) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dalla RSU dell'Universita'; b) uno studente in corso all'atto della nomina, designato dal Senato degli studenti, con mandato biennale; c) un rappresentante del Governo nazionale designato dal Ministro dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, salvo che non sia gia' parte del Consiglio di Amministrazione in forza di quanto previsto dal comma 1; d) un rappresentante del Governo Regionale designato dall'Assessore competente, sempre che non sia gia' parte del Consiglio di Amministrazione in forza di quanto previsto dal comma 1. 3. Gli Enti, le Istituzioni o i soggetti che contribuiscono a sostenere l'Universita' con un contributo non inferiore, se calcolato in termini finanziari, a 20.000,00 euro per esercizio, privi di rappresentanza ai sensi di quanto previsto dal primo comma del presente articolo, possono designare un loro rappresentante nella posizione e con i poteri di cui al secondo comma dello stesso articolo. 4. Le previsioni di cui al secondo comma appena richiamato si estendono anche al Collegio dei revisori dei conti e al Pro-Rettore Vicario. 5. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione aventi diritto a voto - ad eccezione del Rettore il cui mandato ha una durata di sei anni - rimangono in carica quattro anni e sono riconfermabili. 6. Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, il Direttore Generale, ovvero, in mancanza o in assenza di quest'ultimo, un dipendente dell'Universita' scelto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Art. 10. Il Consiglio di Amministrazione - Competenze
1. Il Consiglio di Amministrazione ha i piu' ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e determina l'indirizzo generale programmatico dell'azione di governo per il conseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente Statuto. Il Consiglio, al riguardo: a) delibera l'approvazione dello Statuto e le relative modifiche con la maggioranza qualificata dei due terzi, sentito il Consiglio Accademico, che si esprime con la medesima maggioranza; b) delibera il Regolamento Generale, previo parere del Consiglio Accademico; c) delibera il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; d) approva gli altri Regolamenti che il presente Statuto non attribuisca ad organi diversi. 2. Spetta, inoltre, al Consiglio di Amministrazione: a) approvare il documento di programmazione strategica dell'Universita', sentito il Consiglio Accademico, nonche' la programmazione annuale e triennale del personale, tenendo conto della sostenibilita' finanziaria della pianificazione cosi' approvata; b) approvare il bilancio di previsione, annuale e pluriennale e il conto consuntivo dell'Universita'; c) eleggere e, nel caso previsto dall'art. 12, ultimo comma, revocare il Rettore scelto tra i Professori universitari di ruolo di prima fascia, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nei termini e con le modalita' previste dal Regolamento per le elezioni; d) deliberare la nomina o la revoca del Direttore Generale e degli altri dirigenti amministrativi a conclusione delle procedure all'uopo previste; e) nominare, su proposta del Rettore, il Coordinatore della Scuola di Orientamento ed Alta Formazione in lingua e cultura italiane per stranieri, nonche', ove previsto dai rispettivi Regolamenti, i preposti agli altri Centri di Responsabilita' o alle Strutture didattiche e di ricerca ad essi equiparati; f) deliberare in ordine all'organico amministrativo e, su proposta del Consiglio Accademico, riguardo agli organici dei docenti, dei ricercatori e dei collaboratori ed esperti linguistici, nonche' in ordine agli incarichi di docenza con i contratti ed il trattamento economico da conferire per lo svolgimento dell'attivita' didattica; g) deliberare in ordine ai criteri di selezione del personale non docente; h) deliberare annualmente, su conforme parere del Consiglio Accademico, in merito alla istituzione, attivazione o chiusura di Strutture didattiche e di ricerca, di scuole e dei relativi Corsi di studio; i) deliberare, su proposta del Presidente del Consiglio medesimo e di intesa col Rettore e il Direttore Generale, il Piano triennale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti; j) deliberare in ordine ai componenti degli organismi consultivi, di verifica e di disciplina, nei termini previsti dalle norme del presente Statuto e dei rispettivi Regolamenti; k) deliberare, su proposta del Rettore e sentito il Consiglio Accademico, le modalita' di ammissione degli studenti, tenuto conto dell'adeguatezza delle strutture scientifiche, didattiche e logistiche; l) deliberare, sentito il Consiglio Accademico, in materia di tasse e contributi a carico degli studenti e sulle borse di studio e di perfezionamento riservate a studenti e laureati con contratti a termine, indicando i criteri di selezione dei beneficiari; m) deliberare le indennita' di carica di Consiglieri di Amministrazione, Rettore, Pro-Rettore Vicario e preposti ai Centri di Responsabilita' o alle Strutture didattiche e di ricerca ad essi equiparati; n) approvare il Codice etico dell'Universita', previo parere del Consiglio Accademico; o) determinarsi in ordine alle controversie, alle eventuali proposte transattive e anche in merito alla accettazione di donazioni, eredita' e legati; p) deliberare l'assunzione o cessione di partecipazioni finanziarie, nonche' l'affidamento a societa' di gestione e istituti di credito dell'amministrazione del patrimonio finanziario; q) deliberare su tutti gli altri provvedimenti previsti da norme di legge, Statuto e Regolamenti.
Art. 11. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e' eletto a maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto dello stesso Consiglio, secondo le modalita' ed i termini di cui al Regolamento per le elezioni, tra i Consiglieri di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 9 aderenti all'Ente fondatore. 2. Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione l'elezione, tra i componenti del Consiglio medesimo, di un Vice-Presidente delegato a sostituirlo in caso di assenza temporanea o di impedimento. 3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede il Consiglio medesimo e, in particolare: a) ha la rappresentanza legale dell'Universita', e vigila, d'intesa col Rettore, sull'adempimento delle finalita' statutarie con specifico riguardo al rafforzamento degli obiettivi d'internazionalizzazione dell'Ateneo; b) vigila sul buon andamento dell'Amministrazione dell'Universita' e sul funzionamento dei suoi Organi, curando che le direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione siano compiutamente eseguite, avvalendosi dell'opera del Direttore Generale e riferendone semestralmente al Consiglio di Amministrazione; c) propone al Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico ed il Nucleo di valutazione, i documenti di programmazione strategica annuali e pluriennali e l'approvazione del bilancio di previsione e di quello consuntivo; d) adotta, sotto la sua responsabilita', per motivate ragioni di urgenza, atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, richiedendone immediatamente la ratifica in una seduta di quest'ultimo da fissare entro dieci giorni; e) provvede, sotto la sua responsabilita', a sovrintendere all'istruttoria relativa alle procedure di nomina del Direttore Generale, dei responsabili degli organismi dirigenziali interni, nonche' del Collegio dei revisori dei conti, del Nucleo di valutazione e del Comitato unico di garanzia; f) presenta annualmente, di concerto col Rettore, al Consiglio di Amministrazione una relazione sullo stato dell'Universita' e sui i livelli d'innovazione e di crescita dell'Ateneo; g) puo' affidare ad uno o piu' componenti del Consiglio di Amministrazione particolari deleghe in materia amministrativa o propone allo stesso Consiglio la nomina di gruppi o commissioni di esperti con specifici incarichi.
Art. 12. Il Rettore
1. Il Rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione, aventi diritto a voto, tra i professori universitari di ruolo di prima fascia, secondo le modalita' ed i termini di cui al Regolamento per le elezioni. 2. Il Rettore dura in carica sei anni e non puo' essere rieletto; dell'avvenuta elezione del Rettore e' data tempestiva comunicazione al Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca. 3. Sovrintende a tutte le attivita' scientifiche, didattiche e formative dell'Universita' e la rappresenta nelle connesse manifestazioni culturali e accademiche. 4. Convoca e presiede il Consiglio Accademico ed assicura il coordinamento delle sue attivita' con il Consiglio di Amministrazione. 5. Presiede la Commissione per il reclutamento ed il merito del personale accademico e di ricerca. 6. Propone al Consiglio di Amministrazione la nomina tra i docenti di ruolo di prima fascia a tempo pieno del Pro-Rettore Vicario; nomina, ove previsto dai rispettivi Regolamenti, i preposti ai Centri di Responsabilita' ed alle Strutture didattiche e di ricerca ad essi equiparate. 7. Assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione in materia didattica e scientifica, vigilando sull'espletamento di dette attivita'. 8. Formula proposte al Consiglio di Amministrazione inerenti l'attivita' didattica e scientifica dell'Universita'. 9. Disciplina l'organizzazione generale dei servizi didattici e scientifici al fine di conseguire l'ottimizzazione delle attivita' svolte. 10. Esercita l'azione disciplinare sul corpo docente e di ricerca e sugli studenti, avvalendosi del Collegio di disciplina ed irroga i provvedimenti consequenziali, ove di sua competenza. 11. Stipula convenzioni e contratti concernenti la didattica e la ricerca, previa delibera del Consiglio d'Amministrazione e del Consiglio Accademico, secondo le rispettive competenze. 12. Puo' costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza. 13. Qualora il Consiglio Accademico adotti con voto palese ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti una motivata richiesta per riscontrate gravi e ripetute violazioni di legge, di norme statutarie e dei Codici etico e di comportamento, il Rettore puo' essere revocato dal Consiglio di Amministrazione con voto favorevole assunto a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Consiglio Accademico non puo' presentare richiesta di revoca prima che siano trascorsi due anni dall'assunzione del mandato rettorale.
Capo secondo Organi e Strutture accademiche Art. 13. Il Consiglio Accademico - Composizione
1. Il Consiglio Accademico e' composto da: a) il Rettore; b) il Pro-Rettore Vicario; c) i Direttori di Dipartimento; d) i preposti alle altre strutture didattiche e scientifiche elevate o equiparate a Centri di Responsabilita'; 2. Alle sedute del Consiglio Accademico partecipano senza diritto a voto il Direttore Generale dell'Universita' e i Delegati rettorali se nominati. 3. Intervengono, altresi', alle adunanze con diritto di parola e di proposta: a) due rappresentanti dei professori di ruolo eletti a maggioranza assoluta dai medesimi; b) un rappresentante dei ricercatori eletto, a maggioranza assoluta dagli stessi; c) un rappresentante dei collaboratori didattici ed esperti linguistici eletto a maggioranza assoluta dai medesimi; d) due rappresentanti degli studenti, eletti a maggioranza assoluta dal Senato degli studenti. 4. Le specifiche modalita' delle elezioni di cui al precedente terzo comma sono stabilite nel Regolamento per le elezioni, che dovra' prevedere, tra l'altro, l'obbligo del rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne. 5. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore Generale o, in mancanza, da un componente del Consiglio scelto dal Rettore. 6. I componenti del Consiglio Accademico sono nominati con decreto del Rettore e durano in carica quattro anni con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico, ad esclusione dei rappresentanti degli studenti che entrano in carica subito dopo le relative elezioni per la durata di un biennio. Detti componenti possono essere nuovamente eletti o designati per una sola volta.
Art. 14. Il Consiglio Accademico - Competenze
1. Il Consiglio Accademico e' l'organo di indirizzo, di programmazione, di sviluppo dell'attivita' formativa e di ricerca dell'Universita'. A tal fine, fornisce indicazioni, per il tramite del Rettore, al Consiglio di Amministrazione per la predisposizione del bilancio di previsione e alle altre strutture dell'Universita' per la predisposizione dei rispettivi piani di attivita'. 2. Il Consiglio Accademico, in particolare: a) formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, nonche' di attivazione, modifica o soppressione di Corsi e sedi; b) sovrintende all'attivita' didattica e scientifica, coordinando i programmi e le attivita' delle relative strutture; c) delibera, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, in ordine alla istituzione, di cui al successivo art. 20, di nuovi Corsi ed alle relative discipline; d) promuove l'organizzazione di attivita' formative finalizzate e di servizi didattici integrativi; e) formula al Consiglio di Amministrazione proposte per la ripartizione delle risorse disponibili; f) predispone le relazioni sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita'; g) esprime pareri al Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali modifiche dello Statuto, del Regolamento Generale d'Ateneo e del Codice etico; h) approva, sentiti il Senato degli studenti e il Consiglio di Amministrazione il Regolamento Didattico d'Ateneo; i) esprime parere vincolante al Consiglio di Amministrazione sui Regolamenti delle Strutture didattiche e di ricerca e delle altre strutture equiparate ai Centri di Responsabilita'; j) formula richieste al Consiglio di Amministrazione in ordine ai posti di ruolo di professore e di ricercatore; k) da' pareri e formula proposte sugli argomenti che il Rettore e il Consiglio di Amministrazione ritengono opportuno sottoporre al suo esame; l) procede periodicamente ad una valutazione dei programmi formativi e dei risultati accademici; m) delibera, fatte salve le competenze del Consiglio di Amministrazione, su ogni altra questione inerente a materie didattiche o scientifiche, nonche' allo stato giuridico dei docenti, quando la correlata competenza non sia espressamente attribuita ad altri Organi o Strutture didattiche e di ricerca previsti dal presente Statuto. 3. Le modalita' di convocazione, di svolgimento delle sedute, di validita' e pubblicita' delle deliberazioni sono definite nel Regolamento Generale di Ateneo o nello specifico Regolamento.
Art. 15. Dipartimenti
1. Ogni Dipartimento e' costituito tenendo conto dell'omogeneita' e/o dell'affinita' dei propri Corsi di studio. 2. Afferisce al Dipartimento il personale accademico e di ricerca operante in aree scientifico-disciplinari omogenee e/o affini, che condivide una prospettiva didattica comune o gli stessi interessi di ricerca. Ai fini dell'immissione nei ruoli dell'Universita', il personale accademico e di ricerca e' incardinato nel Dipartimento per il quale e' stato approvato il procedimento di chiamata. Il passaggio ad altro Dipartimento e' autorizzato dal Consiglio Accademico su richiesta del singolo docente. 3. Collaboratori ed esperti linguistici sono assegnati, con delibera del Consiglio accademico, a quei Dipartimenti in cui si evidenziano esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attivita' didattiche. 4. Ogni Dipartimento e' articolato nel Consiglio di Dipartimento e nella Giunta di Dipartimento. La composizione, le competenze ed il funzionamento di detti organismi, nonche' dei Corsi di studio ad essi afferenti, sono disciplinati dal Regolamento di Dipartimento, proposto dal Dipartimento medesimo in conformita' ai principi dettati dal presente Statuto, dal Regolamento Generale, dal Regolamento Didattico, dal Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilita' e approvato, previo parere vincolante del Consiglio Accademico, dal Consiglio di Amministrazione dell'Universita'. 5. Il Consiglio di Dipartimento e' presieduto dal Direttore, che ne assicura a norma di Regolamento il governo e il buon funzionamento. Il Direttore e' membro di diritto del Consiglio Accademico e nomina un Vice-Direttore tra i docenti di ruolo membri della Giunta di Dipartimento. 6. Il Consiglio di Dipartimento: a) adotta un Regolamento interno da sottoporre al vaglio ed alla approvazione degli Organi competenti a norma del presente Statuto; b) determina l'indirizzo generale del Dipartimento in conformita' ai piani di sviluppo dell'Universita'; c) esprime parere al Consiglio Accademico in merito all'istituzione, alla trasformazione e alla soppressione di Corsi di studio e di insegnamenti; d) propone al Consiglio Accademico l'assegnazione dei posti di ruolo per il Dipartimento; e) organizza la didattica e la ricerca del Dipartimento, verificando l'assolvimento degli impegni didattici di ricerca e gestionali e assumendo le conseguenti delibere; f) propone al Consiglio Accademico l'attivazione di Corsi di perfezionamento e/o aggiornamento, di Scuole di specializzazione e di Corsi di dottorato, di Master; g) approva le proposte di bando per il conferimento delle supplenze, degli incarichi e dei contratti di insegnamento predisposte dalla Giunta di Dipartimento; h) elegge tra i docenti di ruolo del Dipartimento i Coordinatori dei Corsi di studio; i) delibera su tutte le altre materie ad esso demandate dalle norme di legge di Statuto e di Regolamento.
Art. 16. Scuola Superiore di Orientamento e Alta formazione in lingua e cultura italiane per Stranieri
1. La Scuola superiore di Orientamento e di Alta formazione in lingua e cultura italiane per stranieri, di seguito denominata "Scuola", programma e realizza Corsi ordinari e straordinari di lingua e cultura italiane per stranieri e Corsi per docenti di lingua italiana a stranieri. 2. Per il funzionamento della Scuola l'Universita' si avvale di: a) docenti incaricati o comandati stabilizzati ad esaurimento (collaboratori didattici ai sensi del contratto collettivo nazionale ANINSEI); b) collaboratori ed esperti linguistici: per i Corsi di lingua e cultura italiana requisito indispensabile e' essere di madre lingua italiana. 3. I Docenti della Scuola si costituiscono in Collegio per la programmazione e la realizzazione dei Corsi inerenti alla Scuola medesima. 4. Il coordinamento del Collegio dei Docenti e' affidato ad un Professore universitario di ruolo di prima fascia dell'Universita', che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno, scelto dai membri del Collegio e coadiuvato da un Vice Coordinatore eletto tra gli stessi. Entrambi durano in carica quattro anni accademici e possono essere immediatamente rieletti una sola volta. 5. In ordine alla programmazione dei Corsi di competenza del Collegio dei Docenti, esso delibera nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento Didattico dell'Universita' e formula proposte e pareri da sottoporre all'esame del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 6. L'assolvimento di compiti didattici integrativi in seno ai Corsi attivati presso i Dipartimenti, concernenti attivita' di tutoraggio ed esercitazioni per l'apprendimento della lingua italiana da parte degli studenti stranieri, o di tirocinio anche da parte degli studenti italiani, e' svolto per incarico, in via prioritaria, dal personale di cui alla lettera a) del precedente secondo comma; detto incarico e' attribuito sulla base di criteri prefissati dal Consiglio di Dipartimento e recepiti da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. 7. I collaboratori e gli esperti linguistici, di cui alla lettera b) del precedente secondo comma, in possesso del diploma di laurea conseguito in Italia o di titolo universitario straniero, adeguati alle funzioni da svolgere, e dotati di sperimentata qualificazione e competenza, sono assunti, dopo idonea selezione pubblica, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato, secondo quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali ANINSEI. 8. La selezione, le modalita' di svolgimento delle competenti attivita', la verifica dei risultati connessi all'attivita' predetta, il trattamento economico sono definiti dal Regolamento Generale e dal Regolamento specifico. 9. La Scuola e' dotata di autonomia gestionale ed equiparata, sotto questo aspetto, ai Dipartimenti ed ai Centri di Responsabilita'. Le attivita' sono coordinate dal Coordinatore scelto ai sensi del precedente quarto comma e nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 17. Scuole di Dottorato di Ricerca
1. L'Universita' istituisce Scuole di Dottorato sulla base di proposte favorevolmente valutate dal Consiglio Accademico e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. 2. Le Scuole di Dottorato dell'Universita' sono normate da apposito Regolamento, conforme alla vigente normativa e adottato secondo la procedura prevista dal Regolamento Generale d'Ateneo.
Art. 18. Scuole di Specializzazione
1. L'Universita', nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, istituisce Scuole di Specializzazione sulla base di proposte favorevolmente valutate dal Consiglio Accademico e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. 2. Le Scuole di Specializzazione dell'Universita' sono normate da apposito Regolamento, conforme alla vigente normativa e adottato secondo la procedura prevista dal Regolamento Generale d'Ateneo.
Art. 19. Centri di Responsabilita' con autonomia gestionale
1. L'Universita' puo' istituire, anche in collaborazione con altre Universita' e con enti pubblici e/o privati, su proposta del Dipartimento o dei Dipartimenti competenti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Consiglio Accademico, Centri di Responsabilita' per l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' di ricerca, di formazione, di specializzazione, di perfezionamento e di assistenza agli allievi, dotati di autonomia gestionale e amministrativa, alle condizioni e con i limiti introdotti dagli articoli 5, comma 3, e 11 del D.lgs. 27 gennaio 2012, n. 18, in attuazione dell'art. 5, commi 1, lettera b), 2 e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 2. La proposta istitutiva deve contenere l'indicazione della tipologia del Centro, delle ragioni che rendono utile la sua istituzione, delle sue finalita', del personale docente che intende afferirvi, delle risorse finanziarie, logistiche e strumentali. 3. L'Ateneo, con delibera del Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con le disponibilita' di risorse finanziarie ed umane dell'Ateneo, puo' dotare le strutture in questione, di un fondo economico (budget) e di una segreteria amministrativa. 4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma quinto, sono organi del Centro: a) il Consiglio direttivo; b) il Direttore scientifico. 5. I Centri a valenza prettamente scientifica possono dotarsi, altresi', di un Comitato scientifico, con la composizione e i compiti previsti dall'apposito Regolamento, di cui al successivo comma. 6. Le strutture, di cui ai precedenti commi, sono disciplinate da propri Regolamenti, emanati nel rispetto delle disposizioni in materia dettate dal presente Statuto, dal Regolamento Generale, dal Regolamento Didattico e dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' dell'Ateneo.
Art. 20. Disposizioni comuni alle Strutture didattiche e di ricerca
1. Le Strutture didattiche e di ricerca dell'Universita', sulla base delle disposizioni di cui al Regolamento Generale d'Ateneo ed al Regolamento Didattico, predispongono ed organizzano le attivita' didattiche e formative finalizzate al conseguimento ed al rilascio, ciascuna per la propria competenza, dei seguenti titoli aventi corso legale: Laurea (L), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Specializzazione (DS), Dottorato di Ricerca (DR), Certificazione di competenza linguistica (Ce.Co.L.), nonche' al rilascio di attestati concernenti il conseguimento di Master di primo e secondo livello ed il superamento degli altri Corsi di formazione anche post-laurea e di perfezionamento o di aggiornamento professionale post-diploma, istituiti.
Capo terzo Organi e Strutture amministrative e di servizio Art. 21. Direttore Generale
1. L'incarico di Direttore Generale, di durata quadriennale rinnovabile, e' attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata del suo Presidente d'intesa col Rettore, a personalita' di elevata qualificazione professionale e con comprovata esperienza pluriennale, svolta con funzioni dirigenziali congrue con il ruolo da assumere, secondo i requisiti previsti dalle leggi vigenti. 2. Al Direttore Generale, e' attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. In particolare, il Direttore Generale: a) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici; b) provvede alla gestione finanziaria ed amministrativa e all'organizzazione complessiva delle risorse e del personale tecnico-amministrativo; c) cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi da raggiungere, affidandone la gestione ai dirigenti; d) dirige, coordina e controlla l'attivita' dei responsabili delle unita' organizzative, esercitando il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; e) richiede direttamente pareri agli Organi consultivi dell'amministrazione e risponde ai rilievi degli Organi di controllo sugli atti di competenza; f) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella propria sfera di competenza, salvo quelli delegati ai dirigenti; g) predispone la bozza del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Ateneo sulla base della programmazione finanziaria e di riparto delle risorse anche pluriennale; h) negli ambiti di propria competenza, stipula i contratti e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione; j) presiede alle attivita' contrattuali e di spesa nello scrupoloso rispetto delle leggi vigenti e dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicita'; k) esercita con propria responsabilita' ogni altra funzione attribuitagli, nel rispetto delle leggi vigenti, dal presente Statuto e dal Regolamento Generale. 3. Il Direttore Generale e' assunto con contratto di diritto privato eventualmente rinnovabile alla scadenza. Sino al momento di detta assunzione si provvede allo svolgimento delle correlate funzioni con il personale in atto utilizzato dall'Universita'.
Art. 22. Principi generali di organizzazione del sistema amministrativo
1. Gli atti di organizzazione sono assunti dal Direttore Generale, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione, con specifici regolamenti, con singoli provvedimenti o disposizioni di volta in volta emanate. 2. L'articolazione della struttura amministrativa, l'individuazione dei responsabili delle singole strutture, i criteri di reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato, le modalita' di formazione dell'atto amministrativo, l'obbligo del rispetto dei principi di economicita', efficienza, imparzialita', trasparenza, le modalita' dell'esercizio del diritto di accesso agli atti e quant'altro attiene al buon funzionamento dell'Ente sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo e dagli altri Regolamenti relativi alle specifiche materie secondo le disposizioni di legge vigenti. 3. Con apposito regolamento, denominato Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', approvato nelle forme stabilite dalla legge, sono disciplinati i criteri di gestione delle risorse finanziarie e dei beni a disposizione dell'Universita', le relative procedure amministrative e contabili e le connesse responsabilita', conformemente ai principi della contabilita' economico-patrimoniale e analitica, introdotti dagli articoli 5, comma 1, lettera b) e 4, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18. 4. Il rispetto dell'equilibrio del bilancio, la rapidita' e l'efficienza dell'erogazione della spesa, la tenuta dei conti di cassa e le verifiche periodiche di cassa, la pubblicita' dei bilanci e le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Universita' e dei singoli Centri di Responsabilita', si realizzano con un controllo di gestione, volto a garantire il conseguimento degli obiettivi programmati, attraverso la misurazione del grado di efficienza, efficacia ed economicita' dell'attivita' amministrativa, in relazione a standard di Ateneo, nazionali ed internazionali, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
Art. 23. Articolazione strutture di servizio
1. L'articolazione delle strutture di servizio finalizzate a supportare ed integrare le attivita' didattiche, di formazione e di ricerca (come ad esempio, la biblioteca o strutture finalizzate all'editoria universitaria, alle attivita' informatiche, etc.) e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle proposte e dei pareri previsti, al riguardo, dal presente Statuto e sempre nel rispetto dei principi di legalita', imparzialita', efficienza, efficacia, trasparenza, speditezza ed economicita', proponendosi la responsabilizzazione di tutti gli operatori in esse impegnate.
Capo quarto Organismi consultivi, di verifica e di disciplina Art. 24. Il Nucleo di valutazione
1. Il Nucleo di valutazione e' costituito, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con decreto del Rettore, ed e' composto da cinque componenti, dei quali tre individuati tra soggetti di elevata qualificazione professionale, esterni all'Ateneo, i cui curricula sono pubblicizzati sul sito web dell'Universita'. Essi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente dello stesso Consiglio, d'intesa col Rettore. Le funzioni di Presidente possono essere attribuite dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione, ad un docente di ruolo a tempo pieno; non puo' essere nominato Presidente il titolare di altro incarico accademico in Ateneo. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Universita'. 2. E' compito del Nucleo di valutazione verificare la qualita' e l'efficacia delle attivita' poste in essere dall'Universita', anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, vagliando il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa, tenuto conto delle finalita' scientifico-didattiche dell'Universita'. 3. Al Nucleo sono attribuite, altresi', le funzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, da svolgere in raccordo con l'ANVUR, e finalizzate a promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale. 4. L'Universita' assicura al Nucleo di valutazione il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 5. Il Nucleo formula al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione proposte per il miglioramento e l'ottimizzazione dell'organizzazione delle attivita' didattiche, di ricerca e dei servizi e trasmette al Rettore e al Presidente del Consiglio di Amministrazione un rapporto annuale sulle proprie attivita'. 6. Le funzioni del Nucleo di valutazione sono svolte in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, definite in via regolamentare. 7. I componenti il Nucleo durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
Art. 25. Il Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di Presidente, designato dal Ministero dell'universita'. Tutti i componenti del Collegio, effettivi e supplenti, devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili. 2. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, d'intesa col Rettore. 3. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati nell'incarico una sola volta. 4. Le competenze e le modalita' di funzionamento sono determinate dal Regolamento Generale di Ateneo.
Art. 26. Il Comitato unico di garanzia
1. L'Universita' garantisce pari opportunita' nell'accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca, nella progressione di carriera del personale docente e tecnico-amministrativo, impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione diretta e indiretta, fondata sul genere, l'orientamento sessuale, l'origine etnica, la lingua, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, le condizioni sociali e personali. 2. A tutela dei principi sopra sanciti ed in attuazione delle disposizioni dell'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e del quarto comma dell'art. 3 del presente Statuto, l'Ateneo istituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita' contro le discriminazioni e per la valorizzazione del benessere di chi lavora e studia. 3. Allo scopo attua un'opera di prevenzione delle discriminazioni sia attraverso opportune politiche di genere e di valorizzazione degli studi di genere, sia favorendo quanto necessario a realizzare ambienti di lavoro improntati al benessere organizzativo, sia impegnandosi per l'eliminazione di ogni forma di violenza materiale, morale e psichica al proprio interno. 4. Al Comitato unico di garanzia e' affidato inoltre - fatte salve le competenze degli Organi di Governo dell'Universita' e restando integra la liberta' della didattica e della ricerca esercitata dalle correlate Strutture - il compito di dirimere tutte le eventuali questioni o controversie derivanti dall'applicazione dello Statuto e del Regolamento Generale, cosi' come ogni altra fattispecie che, pur rientrando tra le materie di pertinenza degli atti normativi, non sia stata da questi esplicitamente prevista. 5. Il Comitato unico di garanzia e' composto da cinque membri, nominati con Decreto Rettorale, su designazione del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Accademico, riuniti in seduta comune. I Garanti sono scelti tra magistrati ordinari e amministrativi, docenti di materie giuridiche, avvocati dello Stato, dirigenti dello Stato, anche in quiescenza. 6. Le modalita' di funzionamento sono determinate dal Regolamento Generale di Ateneo e, se ritenuto necessario, da un apposito Regolamento specifico.
Art. 27. Il Collegio di disciplina
1. E' istituito un Collegio di disciplina cui compete svolgere attivita' istruttoria dei procedimenti disciplinari, esprimendo in merito parere conclusivo, con riguardo ai professori universitari di prima e seconda fascia, ai ricercatori universitari e agli esperti e collaboratori linguistici a carico dei quali, a giudizio del Rettore, potrebbero essere applicate sanzioni piu' gravi della censura. 2. Il Collegio di disciplina e' composto da tre professori ordinari, da due professori associati, da due ricercatori (o da due esperti e collaboratori linguistici), tutti in regime di tempo pieno (o stabilizzati ai sensi del secondo comma lettera a, del precedente art. 16), ed e' nominato con decreto rettorale, su designazione del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta secondo modalita' definite dal Regolamento Generale. 3. I componenti durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili. 4. Restano salve, in ragione della natura della violazione, le conseguenze disciplinari, contabili, civili e penali delle condotte altrimenti sanzionate dall'ordinamento giuridico. A tal fine il Rettore dara' immediata comunicazione all'autorita' competente trasmettendo la relativa documentazione. 5. Le norme relative alla procedura sono contenute nel Regolamento Generale.
Art. 28. La Commissione di disciplina
1. I provvedimenti nei confronti del personale amministrativo assunto a tempo determinato o indeterminato sono adottati dal Direttore Generale in conformita' alle determinazioni conclusive formulate dalla Commissione di disciplina. 2. La Commissione di disciplina e' istituita dal Consiglio di Amministrazione. 3. La composizione e le procedure della commissione di disciplina sono normate dal Regolamento Generale sulla base delle disposizioni di legge vigenti.
Art. 29. Il Senato degli studenti
1. Il Senato degli studenti svolge funzioni di carattere propositivo e consultivo nei riguardi degli Organi e delle strutture dell'Universita', per la cura degli interessi degli iscritti ai Corsi. 2. In particolare, il Senato degli studenti esprime pareri e proposte sul Regolamento Generale, sul Regolamento Didattico di Ateneo, nonche' su tutte le questioni e i regolamenti che attengono agli ordinamenti didattici universitari, al diritto allo studio e ai servizi di assistenza forniti dall'Universita'. 3. Il Senato degli studenti adotta, altresi', le regole generali da applicare presso l'Universita' per le attivita' formative di cui all'articolo 6.1, lettera c), della legge 19 novembre 1990, n. 341. 4. Il Senato degli studenti si compone di cinque membri eletti in misura proporzionale al numero degli iscritti ai Corsi di studio attivati presso l'Universita', tra gli studenti dei medesimi Corsi, dei quali almeno due stranieri. 5. I criteri di riparto dei membri del Senato degli studenti rispetto ai Corsi di studio attivati presso l'Universita', nonche' le modalita' di elezione, di convocazione e di funzionamento dello stesso Senato, sono stabiliti dal Regolamento Generale e dal Regolamento elettorale. 6. Il Senato degli studenti dura in carica un biennio. 7. Le modalita' di svolgimento delle sedute, di validita' e pubblicita' delle decisioni sono esplicitate nel Regolamento Generale di Ateneo o nello specifico Regolamento. 8. In caso di necessita' e di urgenza il Consiglio Accademico ed il Consiglio di Amministrazione possono adottare deliberazioni anche in mancanza del previsto parere preventivo degli studenti, che dovra', tuttavia, essere acquisito nella seduta successiva.
Art. 30. Disposizioni comuni per le funzioni consultiva, di verifica e di disciplina
1. L'Universita' istituisce tutti gli altri Organi o Collegi che secondo le vigenti disposizioni di legge sono preposti alle funzioni di consultazione, valutazione e di disciplina, come le Commissioni paritetiche docenti-studenti, il Presidio di qualita' dell'Ateneo, il Responsabile anti-corruzione e il Responsabile della trasparenza.
PARTE III Disposizioni finali e transitorie Art. 31. Indirizzi comuni per le elezioni e consultazioni
1. Nelle more dell'approvazione dei regolamenti relativi al funzionamento dei singoli Organi Collegiali dell'Ateneo, e, in particolare, del Regolamento per le elezioni, le presenti direttive costituiscono una anticipazione degli stessi nella fase di iniziale attuazione del presente Statuto. 2. Nella fase di prima attuazione del presente Statuto le consultazioni elettorali dallo stesso previste sono indette dal Rettore in carica e si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza. 3. Le modalita' operative riguardanti l'organizzazione dei seggi, lo svolgimento delle operazioni di voto, quelle dello scrutinio, la dichiarazione degli eletti nonche' la verbalizzazione di tutti i passaggi, sono definite dal Regolamento Generale e/o dal Regolamento elettorale; in mancanza, si provvede mediante specifico decreto rettorale. 4. La cessazione anticipata di uno dei componenti -interni o esterni- del Consiglio di Amministrazione comporta la nomina da parte del Consiglio Accademico, o di altro consesso designante, di un nuovo componente -interno o esterno- con le stesse procedure previste per l'elezione dell'intero organo, per la residua durata sino alla scadenza del mandato del Consiglio medesimo. 5. La cessazione anticipata di un rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Consiglio Accademico comporta la sostituzione per surroga. 6. Le elezioni previste dal presente Statuto sono valide se vi partecipa almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto, salvo quanto previsto dalla legge per le rappresentanze studentesche. 7. In ogni consultazione elettorale prevista dal presente Statuto, nella prima votazione, e' eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto; per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi; ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio e' valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parita', e' eletto il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo.
Art. 32. Incompatibilita'
1. E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione. E' fatto divieto al Rettore, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Accademico, del Nucleo di valutazione, del Collegio dei revisori dei conti e del Comitato unico di garanzia di far parte di organismi analoghi di altre Universita' italiane statali, non statali, telematiche o di altre entita' in conflitto di interessi con l'Ateneo. 2. Non possono assumere cariche negli Organi di Governo o Accademici i docenti che non abbiano optato per il regime a tempo pieno. 3. Le cariche di Consigliere di Amministrazione, Pro-Rettore Vicario, Componente del Consiglio Accademico, Membro del Nucleo di valutazione, Comitato unico di garanzia non possono essere cumulate.
Art. 33. Funzionamento degli Organi Collegiali e obbligo di partecipazione alle adunanze
1. Il funzionamento degli Organi Collegiali e' disciplinato dal Regolamento Generale d'Ateneo e da specifici Regolamenti. 2. Decade dalla carica il componente degli Organi Collegiali che, per tre sedute consecutive, risulti assente alle sedute dell'organo, senza motivata giustificazione.
Art. 34. Inizio Anno Accademico e decorrenza assunzione cariche elettive
1. L'anno accademico ha inizio il primo ottobre ed ha termine il trenta settembre dell'anno seguente. 2. Le cariche elettive previste dal presente statuto sono assunte con effetto dal primo ottobre successivo alle elezioni ed hanno termine il trenta settembre dell'anno prefissato di scadenza.
Art. 35. Norme transitorie
1. Il Comitato Tecnico-organizzativo, organo straordinario di governo dell'Ateneo, restera' in carica fino alla costituzione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 9 e, comunque sia, non oltre l'anno accademico successivo alla pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, una volta esauritasi la fase dei previsti controlli ministeriali. 2. Il Comitato Ordinatore cessera' dalle sue funzioni, sostituito dal Consiglio Accademico, allorche' risulteranno assegnati all'Universita' tre professori di ruolo, di cui almeno uno di prima fascia e, comunque sia, non oltre l'anno accademico successivo alla pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, una volta esauritasi la fase dei previsti controlli ministeriali. 3. Nella fase di prima applicazione del presente Statuto - principalmente allo scopo di assicurare la continuita' dell'azione di governo dell'Ateneo, e altresi' allo scopo di consentire la piena ed immediata operativita' del costituendo Consiglio di Amministrazione, nonche' la costituzione dei nuovi Organi accademici - il mandato del Rettore in carica, al momento dell'entrata in vigore dello Statuto medesimo - individuata come sopra, ai sensi del primo comma del presente articolo, e purche' si tratti di professore ordinario, anche in quiescenza - si protrae, senza possibilita' di rinnovo, per tutta la durata del primo mandato dello stesso Consiglio di Amministrazione; in caso di anticipata cessazione vi subentra il Pro-Rettore Vicario in carica. 4. Sempre nella fase di prima attuazione del presente Statuto, non si cumulano - ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di cui della legge n. 240 del 2010 - i periodi di espletamento delle cariche straordinarie assunte, in via interinale, nelle more della costituzione degli ordinari Organi di Governo dell'Universita'.
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