Gazzetta n. 294 del 16 dicembre 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2013
Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d'Aosta e di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonche' radiofonici in lingua italiana e friulana nella Regione Friuli-Venezia Giulia.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante "Statuto speciale per la Valle d'Aosta";
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante "Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia";
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" e successive modificazioni ed, in particolare, gli articoli 19 e 20 che, nel disciplinare, rispettivamente, le prestazioni cui e' tenuta la societa' concessionaria nonche' i corrispettivi dovuti alla societa' stessa per gli adempimenti di cui al citato art. 19 prevedono, tra l'altro, che "la societa' concessionaria" effettui, sulla base di una "convenzione aggiuntiva da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato", "trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena, nonche' radiofonici in lingua italiana per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e ... in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta";
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modificazioni;
Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206 recante "Disposizioni sulla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo" e successive modificazioni;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri";
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione" e successive modificazioni;
Visto il "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 11 con il quale vengono confermate le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visti, altresi', gli articoli 45 e 49 del suddetto "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" che prevedono, rispettivamente, la definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo nonche' la disciplina della Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a., alla quale viene affidata, ai sensi del comma 1 del citato art. 49, fino al 6 maggio 2016, la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo;
Vista la convenzione, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - e la RAI Radiotelevisione italiana Spa. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena, nonche' radiofonici in lingua italiana, per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, stipulata il 28 dicembre 2009 ed approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, in data 16 aprile 2010;
Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana Spa., per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta, stipulata il 28 dicembre 2009 ed approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, in data 16 aprile 2010;
Visto, in particolare, l'art. 12 delle sopracitate convenzioni secondo cui, fermo restando la durata delle convenzioni fino alla scadenza della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo prevista dall'art. 49 del citato T.U. della radiotelevisione, le condizioni e le modalita' delle prestazioni contrattuali devono essere rinegoziate ogni triennio;
Tenuto conto che il suddetto termine per la rinegoziazione e' scaduto alla data del 31 dicembre 2012;
Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2010 - 2012, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai Radiotelevisione italiana e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 aprile 2011 ed in particolare l'art. 17 recante "Iniziative specifiche per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali" che prevede, tra l'altro, che "la Rai si impegna ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive [....] in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia" e che "sulla base di apposita convenzione Rai si impegna ad effettuare trasmissioni radiofoniche in lingua friulana per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia";
Ritenuta la necessita' di stipulare a decorrere dal 1° gennaio 2013, con durata pari a quella prevista dall'art. 49, comma 1, dell'anzidetto "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, l'annessa convenzione;
Vista la nota con la quale la RAI - Radiotelevisione Italiana Spa ha rappresentato che - al fine di contemperare il diritto costituzionalmente garantito di tutela delle minoranze linguistiche con l'esigenza della RAI di non porre esclusivamente a proprio carico l'onere economico dei costi necessari a sostenere l'offerta di un servizio pubblico per sua natura non remunerativo - sarebbe auspicabile che lo stanziamento dei fondi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri avesse una previsione triennale, estensibile al termine della concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo in capo alla Rai previsto dall'art. 49 del testo unico della Radiotelevisione, con un importo predefinito per l'intera durata negoziale tale da consentire alla RAI di predisporre, con le tempistiche necessarie, una programmazione adeguata dei palinsesti;
Vista la nota in data 10 dicembre 2012 al Segretario Generale con la quale, al fine di assicurare la continuita' dei servizi a tutela delle minoranze linguistiche e in considerazione del fatto che sia la produzione dei programmi che l'acquisto di diritti televisivi richiedono una programmazione per un periodo piu' lungo del singolo anno, e' stata richiesto di autorizzare l'assunzione di impegni pluriennali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del regolamento di contabilita' della Presidenza del Consiglio;
Vista l'autorizzazione del Segretario Generale annotata in calce alla predetta nota;
Visto il D.P.C.M. del 14 dicembre 2012 concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2013;
Visto il prospetto presentato da RAI per l'alimentazione dell'offerta concernente la programmazione televisiva e radiofonica per l'anno 2013 ed i relativi costi previsionali;
Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena e francese, nonche' radiofonici in lingua italiana e friulana nelle Regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, stipulata in data 31 dicembre 2012;
Considerato che l'anzidetta convenzione prevede all'art. 7, commi 1 e 2:
un corrispettivo definito, per il triennio 2013 - 2015, nella misura di euro 11.600.000,00 annui compresa IVA di legge per le trasmissioni in Friuli Venezia Giulia, oltre un importo annuo pari ad euro 200.000,00, compresa IVA di legge, per le trasmissioni radiofoniche in friulano;
un corrispettivo definito, per il triennio 2013 - 2015, nella misura di euro 2.200.000,00 annui compresa IVA di legge per le trasmissioni in Valle d'Aosta;
Visto l'art. 2, comma 131, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 che dispone, tra l'altro, che: "Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni [....]. Il pagamento dei corrispettivi e' effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni.";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3/5/2013 con il quale l'On. Giovanni Legnini e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 maggio 2013, registrato alla Corte dei conti in data 24 giugno 2013 reg. n. 6 - foglio n. 30, con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, On. Giovanni Legnini, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria;
Visto il D.P.C.M. del 5 marzo 2012, registrato alla Corte dei Conti il 10 maggio 2012, Registro 4, foglio 94, con il quale il Cons. Ferruccio Sepe e' nominato Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e titolare del centro di responsabilita' amministrativa n. 9 - "informazione ed editoria" - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, l'annessa convenzione stipulata, in data 31 dicembre 2012, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d'Aosta e di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonche' radiofonici in lingua italiana e friulana nella Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, i relativi impegni di spesa sono assunti con decreti dirigenziali.
Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo - contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 ottobre 2013

p. Il Presidente
il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Legnini
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Saccomanni
p. Il Ministro dello sviluppo economico
Catricala'
Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 9, foglio n. 104
 
Allegato

CONVENZIONE
per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella regione Valle d'Aosta e in lingua slovena, italiana e friulana nella regione Friuli Venezia Giulia

tra
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria (codice fiscale n. 80188230587), di seguito denominata anche "Presidenza del Consiglio", nella persona del cons. Ferruccio Sepe, capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria

e
la RAI - Radiotelevisione Italiana Spa (codice fiscale n. 06382641006), di seguito indicata anche come "Rai", con sede legale in Roma, nella persona della dott.ssa Anna Maria Tarantola, nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Premesso che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n.103 e successive modificazioni e integrazioni, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della RAI Radiotelevisione italiana Spa quale societa' concessionaria dello Stato, tra l'altro, per l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive a favore delle minoranze linguistiche nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e nella Regione autonoma Valle d'Aosta, attraverso apposite convenzioni aggiuntive;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai-Radiotelevisione italiana Spa, nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della Radiotelevisione;
Visto il testo unico della Radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2010 - 2012, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai Radiotelevisione italiana Spa e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 aprile 2011;
Visto, in particolare, l'art. 17, comma 2, secondo cui "La Rai effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze culturali e linguistiche cosi' come previsto dalla Legge 14 aprile 1975 n. 103, e si impegna comunque ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze culturali e linguistiche nelle zone di appartenenza. Con riferimento alle convenzioni di cui sopra, la Rai si impegna in particolare ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Sulla base di apposita convenzione Rai si impegna ad effettuare trasmissioni radiofoniche in lingua friulana per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia";
Considerato che l'art. 49 del medesimo Testo Unico affida alla Rai - Radiotelevisione italiana Spa la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo fino al 6 maggio 2016;
Vista la convenzione, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - e la RAI Radiotelevisione italiana Spa. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena, nonche' radiofonici in lingua italiana, per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, stipulata il 28 dicembre 2009 ed approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, in data 16 aprile 2010;
Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana Spa., per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta, stipulata il 28 dicembre 2009 ed approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, in data 16 aprile 2010;
Visto, in particolare, l'art. 12 delle sopracitate convenzioni secondo cui, ferma restando la durata delle convenzioni fino alla scadenza della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo prevista dall'art. 49 del citato T.U. della radiotelevisione, le condizioni e le modalita' delle prestazioni contrattuali devono essere rinegoziate ogni triennio;
Tenuto conto che il suddetto termine per la rinegoziazione scade alla data del 31 dicembre 2012;
Considerato, pertanto, che occorre procedere alla stipula di nuovi atti convenzionali tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI- Radiotelevisione italiana Spa, per la trasmissione dei programmi radiofonici e televisivi sopra indicati a tutela delle minoranze linguistiche;
Vista la nota con la quale la RAI - Radiotelevisione Italiana Spa ha rappresentato che - al fine di contemperare il diritto costituzionalmente garantito di tutela delle minoranze linguistiche con l'esigenza della RAI di non porre esclusivamente a proprio carico l'onere economico dei costi necessari a sostenere l'offerta di un servizio pubblico per sua natura non remunerativo - sarebbe auspicabile che lo stanziamento dei fondi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri avesse una previsione triennale, estensibile al termine della concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo in capo alla Rai previsto dall'art. 49 del Testo Unico della Radiotelevisione, con un importo predefinito per l'intera durata negoziale tale da consentire alla RAI di predisporre, con le tempistiche necessarie, una programmazione adeguata dei palinsesti;
Vista la nota in data 10 dicembre 2012 al Segretario Generale con la quale, al fine di assicurare la continuita' dei servizi a tutela delle minoranze linguistiche e in considerazione del fatto che sia la produzione dei programmi che l'acquisto di diritti televisivi richiedono una programmazione per un periodo piu' lungo del singolo anno, e' stato richiesto di autorizzare l'assunzione di impegni pluriennali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del regolamento di contabilita' della Presidenza del Consiglio;
Vista l'autorizzazione del Segretario Generale annotata in calce alla predetta nota;
Ritenuto - in considerazione della medesima finalita' sottesa alle due convenzioni, della sostanziale omogeneita' delle prestazioni nonche' ai fini di una razionalizzazione nell'impiego delle risorse complessivamente destinate alla concessionaria pubblica per la tutela delle minoranze linguistiche - di addivenire alla stipula di un unico atto convenzionale che disciplini condizioni e modalita' delle prestazioni relative alla produzione e diffusione di trasmissioni in lingua francese e slovena, nonche' in italiano e friulano nelle Regioni della Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia;
Considerato che la RAI - Radiotelevisione italiana Spa in quanto societa' concessionaria dello Stato del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa, e' tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione;
Visti i prospetti presentati dalla RAI Radiotelevisione italiana Spa. per l'alimentazione dell'offerta concernente le suddette programmazioni televisive e radiofoniche, per l'anno 2013, con i relativi costi previsionali;
Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2012, n. 192 che - a modifica del decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231 - recepisce la Direttiva 2001/7/UE in tema di ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e Pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 31 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 art. 2, comma 131, il quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n.103 e successive modificazioni ed integrazioni, siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

Tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1.
Valore delle premesse e oggetto della convenzione

1. Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto e vincolano le parti alla loro osservanza.
2. La convenzione ha ad oggetto la produzione e diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela delle minoranze linguistiche presenti nelle Regioni Autonome del Friuli Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, secondo quanto indicato nel successivo art. 2.

Art. 2.
Produzione e diffusione delle trasmissioni radiotelevisive

1. La RAI si impegna alla produzione e diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in friulano, italiano ed in lingua slovena, nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella misura di:
n. 4.517 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua slovena;
n. 90 ore di trasmissioni radiofoniche in friulano;
n. 1.667 ore di trasmissioni radiofoniche in italiano;
n. 208 ore di trasmissioni televisive in lingua slovena.
2. La RAI si impegna alla produzione e diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, nella misura di:
n. 110 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua francese;
n. 78 ore di trasmissioni televisive in lingua francese.
3. Le trasmissioni devono comprendere servizi giornalistici, e programmi di contenuto informativo, artistico e culturale aderente alle particolari esigenze delle zone interessate.

Art. 3.
Modalita' di esecuzione

1. La RAI predispone lo schema di massima della programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena, italiana e friulana, che verranno realizzate nel trimestre successivo, nonche' delle trasmissioni in lingua francese che verranno realizzate nel semestre successivo, con l'indicazione dei contenuti, delle modalita' di realizzazione, reti di diffusione e orari di trasmissione. Si fa eccezione per il primo trimestre, o semestre, del 2013, per i quali il palinsesto e' stato consegnato alla Presedenza del Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2012.
2. Gli schemi di massima delle programmazioni devono essere consegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria entro il primo giorno del mese precedente il semestre di riferimento per le trasmissioni in lingua francese e, per quanto concerne le trasmissioni per il Friuli Venezia Giulia, entro il primo giorno del mese precedente il trimestre di riferimento essere sottoposti alla Commissione di cui al successivo art. 4 della presente convenzione per la verifica della rispondenza alle finalita' previste dalla normativa vigente con particolare riferimento alle esigenze specifiche delle popolazioni interessate.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto schema di massima, comunica alla RAI le eventuali osservazioni.
4. Al termine di ogni semestre per la Regione Valle d'Aosta e trimestre per il Friuli Venezia Giulia di vigenza della presente convenzione, e comunque non oltre l'ultimo giorno del primo mese del trimestre/semestre successivo, la RAI inoltra alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria una relazione sui programmi trasmessi, contenente la ripartizione delle ore di trasmissione tra programmi originali, programmi d'acquisto e repliche nonche' dati disponibili ed aggiornati riguardanti l'ascolto e il gradimento e gli orari dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate.
5. Sul palinsesto relativo alle trasmissioni in lingua francese, la committente chiede il parere della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Art. 4.
Commissioni consultive

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria puo' avvalersi, ai fini degli ulteriori adempimenti di competenza relativi all'attuazione della presente convenzione, delle seguenti Commissioni:
per la programmazione delle trasmissioni radiotelevisive nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Commissione di cui all'art. 6 dell' "Atto aggiuntivo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la societa' per azioni R.A.I.- Radiotelevisione Italiana Spa per la estensione al territorio di Trieste della convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, concernente la concessione in esclusiva alla RAI dei servizi circolari di radioaudizione e di televisione", approvato e reso esecutivo con legge 14 aprile 1956, n. 308, alla quale potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI, degli organismi e delle istituzioni interessate;
per la programmazione delle trasmissioni radiotelevisive nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, di un'apposita Commissione, composta da funzionari della stessa Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e del Dipartimento per gli Affari regionali, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze, alle cui riunioni possono essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI, degli organismi e delle istituzioni interessate.

Art. 5.
Varianti

1. Salvo quanto previsto nell'art. 2 e fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 7 e 9, eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione televisive, nonche' nella distribuzione settimanale dei programmi, devono essere preventivamente concordate tra le parti.

Art. 6.
Impianti

1. I programmi oggetto della presente convenzione sono diffusi attraverso gli impianti esistenti e quelli che in base alla vigente normativa dovranno successivamente essere attivati.

Art. 7.
Corrispettivo

1. Per le prestazioni dei servizi indicati all'art. 2, comma 1, della presente convenzione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria corrisponde alla RAI, per ciascun anno di durata della convenzione stessa, un corrispettivo pari ad euro 11.600.000,00 (undicimilioniseicentomila/00), comprensivo di IVA di legge, oltre un importo annuo pari a euro 200.000,00 (duecentomila/00), comprensivo di IVA di legge, per le trasmissioni radiofoniche in friulano.
2. Per le prestazioni dei servizi indicati all'art. 2, comma 2, della presente convenzione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria corrisponde alla RAI, per ciascun anno di durata della convenzione stessa, un corrispettivo pari ad euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00) comprensivo di IVA di legge.
3. Il pagamento dei corrispettivi e' effettuato - in ottemperanza al decreto legislativo del 9 novembre 2012 n.192 - entro 30 gg dalla date di ricezione delle fatture posticipate annue, emesse dalla RAI alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, corredate di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta', sottoscritte da un procuratore all'uopo delegato e munito dei relativi poteri, recanti l'indicazione delle ore trasmesse, nonche' di relazioni di sintesi relative alle programmazioni radiotelevisive di ciascun anno di riferimento. Le fatture non potranno essere emesse da RAI in epoca antecedente la verifica della conformita' delle prestazioni di cui al successivo comma 4 del presente articolo.
4. Ai fini del pagamento dei suddetti corrispettivi - nei termini di cui alla normativa vigente - i competenti Ispettorati territoriali del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico fanno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria le dichiarazioni attestanti l'effettivita' delle trasmissioni di cui alla presente convenzione, in relazione a ciascun anno di vigenza della convenzione medesima.

Art. 8.
Deposito cauzionale

1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, la RAI mantiene, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, un deposito cauzionale vincolato a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri presso un primario Istituto di Credito di euro 684.000,00 (seicentottantaquattromila/00) in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.
2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della RAI.

Art. 9.
Detrazioni e penalita'

1. In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti all'art. 2, non dovuta a cause di forza maggiore, la fattura deve contenere, in detrazione dai corrispettivi previsti dall'art. 7, commi 1 e 2, il valore dell'eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art. l della presente convenzione, secondo i seguenti parametri:
euro 581,32 (cinquecentottantuno/32) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua slovena;
euro 180,76 (centottanta/76) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua italiana;
euro 180,76 (centottanta/76) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua friulana;
euro 16.526,62 (sedicimilacinquecentoventisei/62) per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua slovena;
euro 3.476,27 (tremilaquattrocentosettantasei/27) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua francese;
euro 20.143,88 (ventimilacentoquarantatre/88) per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua francese.
2. Superato il 10% delle ore non trasmesse vengono altresi' applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:
a) euro 955,44 (novecentocinquantacinque/94) per ciascun giorno di ritardo nella consegna del palinsesto dei programmi radiotelevisivi di cui all'art. 3 comma 1, oltre il termine previsto dal medesimo articolo, con riferimento ai programmi in lingua slovena, italiana e friulana;
b) euro 516,46 (cinquecentosedici/46) per ciascun giorno di ritardo nella consegna del palinsesto dei programmi radiotelevisivi di cui all'art. 3 comma 1, oltre il termine previsto dal medesimo articolo, con riferimento ai programmi in lingua francese;
c) euro 206,58 (duecentosei/58) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici in lingua slovena, da applicare al numero di ore non trasmesse;
d) euro 61,97(sessantuno/97) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici in lingua friulana, da applicare al numero di ore non trasmesse;
e) euro 61,97 (sessantuno/97) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici in lingua italiana da applicare al numero di ore non trasmesse;
f) euro 5.422,80 (cinquemilaquattrocentoventidue/80) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi televisivi in lingua slovena da applicare al numero di ore non trasmesse;
g) euro 1.032,91 (milletrentadue/91) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici in lingua francese da applicare al numero di ore non trasmesse;
h) euro 5.164,57(cinquemilacentosessantaquattro/57) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi televisivi in lingua francese da applicare al numero di ore non trasmesse.
3. Tale ridotto adempimento non genera responsabilita', ma soltanto riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto.
4. Il pagamento della suddetta penalita' non esonera la RAI a eventuale responsabilita' verso i terzi.
5. Il pagamento delle penalita' suindicate deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta della committente. Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono detratti dalla committente dal corrispettivo di cui al precedente art. 7.
6. A seguito di ripetute inadempienze (per un monte ore annuo non inferiore al 50% delle ore complessive di trasmissione di cui all'art. 2), la Presidenza del Consiglio dei ministri, previa notifica, puo' disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.

Art. 10.
Tracciabilita' dei flussi finanziari

1. Le parti assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187.
2. A tal fine la RAI utilizza uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva.
3.La RAI, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente gia' esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi dello stesso nonche' le generalita' ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La commissionaria si impegna, altresi', a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.
4. Il presente contratto si intende risolto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, punto 8), del citato d.l. 12 novembre 2010, n. 187, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni.

Art. 11.
Foro competente

1. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.
2. In caso di mancato accordo, per tutte le controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione, la validita', l'efficacia, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione, sara' competente il Foro di Roma.

Art. 12.
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia radiotelevisiva, al testo unico della radiotelevisione, nonche' alla normativa sulla contabilita' generale dello Stato

Art. 13.
Spese

1. Tutte le spese concernenti la corrente convenzione, comprese quelle di registrazione sono a carico della RAI.

Art. 14.
Durata

1. Le condizioni e le modalita' di cui alla presente Convenzione saranno valide ed efficaci fino al 31 dicembre 2015.
2. Le parti, di comune accordo, possono procedere al rinnovo delle medesime condizioni e modalita' di cui alla precedente Convenzione fino al 6 maggio 2016, mediante scambio di comunicazioni, non oltre la scadenza della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, prevista dall'art. 49 del Testo Unico della radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la Rai Radiotelevisione italiana si impegnano ad adeguare la presente convenzione alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza ed in rapporto agli adeguamenti del contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI .

Art. 15.
Accordi applicativi

1. Le Parti convengono che costituira' oggetto di specifica trattativa e separata valorizzazione, sulla base della comune intesa tra le Parti, la disciplina di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nel presente accordo, che, se condivise, si tradurranno in separati accordi applicativi alla presente convenzione.

Art. 16.
Esecutivita'

1. La presente convenzione viene approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, mentre impegna la RAI per la durata di cui al precedente art. 12, diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

p. la Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per l'informazione e l'editoria
Sepe p. la RAI-Radiotelevisione italiana Spa
Tarantola
 
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