Gazzetta n. 294 del 16 dicembre 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2013, n. 138
Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 7;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 4 e 14;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e in particolare gli articoli 14 e 30;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, con la quale e' stato istituito il Ministero della salute e, in particolare l'articolo 1, comma 7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute;
Visto il decreto del Ministro della difesa 26 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2009, recante il riordino del Comando carabinieri per la tutela della salute;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2010, recante individuazione del contingente minimo degli Uffici strumentali e di diretta collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Ritenuto di definire l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance operante presso il Ministero della salute;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

1. Il Ministro della salute, di seguito denominato: "Ministro", e' l'organo di direzione politica del Ministero della salute, di seguito denominato: "Ministero", e, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di seguito "decreto legislativo n. 165 del 2001", ne determina gli indirizzi e gli obiettivi e verifica la rispondenza ai medesimi dei risultati e dei metodi dell'azione amministrativa e della gestione.
2. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'Amministrazione.
3. Sono uffici di diretta collaborazione:
a) l'ufficio di Gabinetto;
b) la segreteria del Ministro;
c) la segreteria tecnica del Ministro;
d) l'ufficio legislativo;
e) l'ufficio stampa;
f) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.
4. Alle dirette dipendenze del Ministro possono operare, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo, dodici consulenti ed esperti nonche' i consiglieri di cui all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, ivi inclusi quelli di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo.
5. Il consigliere del Ministro per gli affari giuridici e' scelto fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari nonche' fra professori universitari di ruolo di prima fascia dell'area delle scienze giuridiche, in possesso di adeguate capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa. Per lo svolgimento delle sue funzioni il consigliere del Ministro per gli affari giuridici si avvale dell'ufficio legislativo, d'intesa con il suo capo.
6. Il consigliere diplomatico, scelto d'intesa con il Ministro degli affari esteri fra i funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario in raccordo con i competenti uffici del Ministero.
7. I titolari degli uffici di cui al comma 3 sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del mandato governativo e possono essere revocati dall'incarico in qualsiasi momento. I capi delle segreterie di cui al comma 3, lettera f), sono nominati su proposta dei Sottosegretari di Stato e sono scelti anche fra estranei alla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario.
8. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli uffici di Gabinetto e legislativo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
(GUUE).
Note alle premesse:
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400(Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«Art. 17. (Regolamenti).
(Omissis).
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 7. Uffici di diretta collaborazione con il
ministro.
1. La costituzione e la disciplina degli uffici di
diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio delle
funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale
a tali uffici e il relativo trattamento economico, il
riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di
Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale
svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di
elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione
della relativa attuazione e delle connesse attivita' di
comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per
l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita', ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, anche in funzione della verifica della gestione
effettuata dagli appositi uffici, nonche' del compito di
promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo
interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo
le disposizioni del decreto legislativo di riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in
modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e
personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in
modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attivita'
normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi
del Governo garantendo la valutazione dei costi della
regolazione, la qualita' del linguaggio normativo,
l'applicabilita' delle norme introdotte, lo snellimento e
la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti
con gli altri organi costituzionali, con le autorita'
indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
cui al comma 1 ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.".
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 14 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 4. Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita'
1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di
indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi
ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti
rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano
la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa
e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi
spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e
la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale
generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative
indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da
un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali
amministrazioni e' fatto divieto di istituire uffici di
diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze
dell'organo di vertice dell'ente."
"Art. 14. Indirizzo politico-amministrativo
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo
4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno
entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di
bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
cui all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da
attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive
modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse
necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al
comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei
procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli
altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 . A tali uffici sono
assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento:
dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa,
fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti
a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto
privato; esperti e consulenti per particolari
professionalita' e specializzazioni con incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del
giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di
personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello
dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a
termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al
presente comma, decadono automaticamente ove non confermati
entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per
i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui
all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino
delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato.
Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, e' determinato, in
attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della
legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per
il personale disciplinato dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina
contrattuale, il trattamento economico accessorio, da
corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita',
degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad
orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento,
consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei
compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita'
collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui
al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto
legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni
ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la
costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e
delle segreterie particolari dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinino pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23
agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto
dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.".
Si riporta il testo degli articoli 14 e 30 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni):
"Art. 14. Organismo indipendente di valutazione della
performance
1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma
associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.
286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato,
sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo
di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre
anni. L'incarico dei componenti puo' essere rinnovato una
sola volta.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la
funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo
13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10 e ne assicura la visibilita' attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi
di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo
7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
5. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla
Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la
realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a
rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado
di condivisione del sistema di valutazione nonche' la
rilevazione della valutazione del proprio superiore
gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla
predetta Commissione.
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
Titolo III.
7. L'Organismo indipendente di valutazione e'
costituito da un organo monocratico ovvero collegiale
composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti
dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6,
lettera g), e di elevata professionalita' ed esperienza,
maturata nel campo del management, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
alla Commissione di cui all'articolo 13.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno."
"Art. 30. Norme transitorie e abrogazioni
1. La Commissione di cui all'articolo 13 e' costituita
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Gli Organismi indipendenti di cui all'articolo 14
sono costituiti entro il 30 aprile 2010. Fino alla loro
costituzione continuano ad operare gli uffici e i soggetti
preposti all'attivita' di valutazione e controllo
strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286.
3. In sede di prima attuazione del presente decreto,
gli Organismi indipendenti di cui all'articolo 14
provvedono, entro il 30 settembre 2010, sulla base degli
indirizzi della Commissione di cui all'articolo 13 a
definire i sistemi di valutazione della performance di cui
all'articolo 7 in modo da assicurarne la piena operativita'
a decorrere dal 1° gennaio 2011. La Commissione effettua il
monitoraggio sui parametri e i modelli di riferimento dei
predetti sistemi ai sensi dell'articolo 13, comma 6,
lettera d).
4. A decorrere dal 30 aprile 2010 sono abrogate le
seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286:
a) il terzo periodo dell'articolo 1, comma 2, lettera
a);
b) l'articolo 1, comma 6;
c) l'articolo 5;
d) l'articolo 6, commi 2 e 3;
e) l'articolo 11, comma 3.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, della
legge 13 novembre 2009, n. 172 (Istituzione del Ministero
della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato):
"7. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi
regolamenti di organizzazione, sono fatti salvi i
regolamenti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, e di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, nonche',
per quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo
2, comma 2, e di cui all'articolo 3, comma 4, lettere b) e
c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125
del 31 maggio 2007. Sono altresi' fatti salvi i regolamenti
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
2001, n. 297, e di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 12 giugno 2003, n. 208.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno
2003, n. 208 (Regolamento di organizzazione degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro della salute), e' stato
pubblicato nella Gazz. Uff. 7 agosto 2003, n. 182.
- Il decreto del Ministro della difesa, di concerto con
il Ministro della salute e il Ministro dell'interno 26
febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102
del 5 maggio 2009, reca " Riordino del Comando carabinieri
per la tutela della salute".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280
del 30 novembre 2010, reca "Individuazione in via
amministrativa del contingente minimo degli uffici
strumentali e di diretta collaborazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della
salute".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo
2011, n. 108, reca "Regolamento di organizzazione del
Ministero della salute".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87
del 13 aprile 2013, reca "Rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici
non economici ed enti di ricerca, in attuazione
dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135".

Note all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 4 e 14 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 2
Ufficio di Gabinetto

1. L'ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro.
2. Il capo di Gabinetto collabora con il Ministro nel coordinamento degli uffici di supporto e di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del medesimo e le attivita' di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni.
3. Il capo di Gabinetto e' scelto fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di ruolo preposti a uffici di livello dirigenziale generale dello Stato ovvero fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.
4. Il Ministro puo' nominare, con proprio decreto, fino a due vice capi di Gabinetto, di cui almeno uno scelto fra i dirigenti del Ministero compresi nel contingente di nove unita' di cui all'articolo 8, comma 3, e l'altro, ove nominato fra soggetti estranei al Ministero, individuato nell'ambito dei consiglieri giuridici di cui all'articolo 8, comma 1.
 
Art. 3
Segreteria del Ministro

1. La segreteria assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni e alla predisposizione ed elaborazione di quanto necessario per gli interventi del Ministro medesimo, mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione. La segreteria e' diretta e coordinata dal capo della segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attivita' istituzionale e i rapporti politici del medesimo. Della segreteria fa parte il segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro nonche' i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.
2. Il capo della segreteria e il segretario particolare sono scelti fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.
 
Art. 4
Segreteria tecnica del Ministro

1. La segreteria tecnica svolge attivita' di supporto tecnico per l'elaborazione e il monitoraggio delle linee politiche riguardanti le attivita' del Ministero, per le determinazioni di competenza dell'organo di direzione politica circa l'utilizzazione delle inerenti risorse finanziarie nonche' per garantire le relazioni istituzionali e il coordinamento delle attivita' istituzionali. Tali attivita' di supporto sono svolte nelle fasi di rilevazione delle questioni da affrontare e di elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro e possono consistere, tra l'altro, nella promozione di nuove attivita' e iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e occasioni di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza del Ministero.
2. Il capo della segreteria tecnica e' scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali.
 
Art. 5
Ufficio legislativo

1. L'ufficio legislativo: cura l'attivita' di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, avvalendosi anche della collaborazione dei competenti dipartimenti e uffici dirigenziali generali ai fini dello studio, della progettazione normativa e della valutazione dei costi della regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, compresi tutti gli atti di sindacato ispettivo, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri, con i Ministeri e con le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa degli atti dell'Unione europea; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con l'Avvocatura generale dello Stato e con le Autorita' amministrative indipendenti; segue la legislazione regionale per le materie di interesse del Ministero; sovraintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale; cura gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro per i profili di propria competenza; svolge attivita' di consulenza giuridica per il Ministro e, sulle questioni di particolare rilevanza, per il Ministero.
2. Il capo dell'ufficio legislativo e' scelto fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari e di altri organi costituzionali, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari di ruolo di prima fascia dell'area delle scienze giuridiche, avvocati e altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.
3. Il Ministro puo' nominare, con proprio decreto, un vice capo dell'ufficio legislativo scelto fra i dirigenti del Ministero compresi nel contingente di nove unita' di cui all'articolo 8, comma 3, ovvero fra i consiglieri giuridici di cui all'articolo 8, comma 1.
4. Il capo dell'ufficio legislativo si raccorda con il consigliere del Ministro per gli affari giuridici, ove nominato.
 
Art. 6
Ufficio stampa

1. In attuazione di quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, l'Ufficio stampa cura i rapporti del Ministro con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministro; promuove, in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale.
2. Il capo dell'Ufficio stampa e' scelto fra giornalisti professionisti.
3. Ove autorizzato dal Ministro, il capo dell'ufficio stampa svolge anche le funzioni di portavoce ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150.
 
Art. 7
Segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione e con gli uffici del Ministero.
2. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cento unita' di cui all'articolo 8, comma 1, oltre al capo della segreteria, fino a un massimo di otto unita' di personale, compreso il segretario particolare se individuato dal Sottosegretario, scelte tra dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste nei rispettivi ordinamenti. A tale personale, incluso il segretario particolare, si applica l'articolo 9, comma 5.
 
Art. 8
Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, non puo' superare complessivamente le cento unita'. Entro tale soglia, ai predetti uffici possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste nei rispettivi ordinamenti nonche', nel limite massimo di tre unita', consiglieri giuridici, nominati dal Ministro, scelti fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato o professori universitari di ruolo di prima fascia dell'area delle scienze giuridiche.
2. Entro il contingente complessivo di cui al comma 1 possono altresi' essere assegnati agli Uffici di diretta collaborazione fino a dodici esperti e consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, di provata competenza nelle materie inerenti alle funzioni del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, desumibile da specifici e analitici curricoli culturali e professionali, con contratti di diritto privato a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa. La durata massima di tali incarichi non puo' superare la permanenza in carica del Ministro che li ha conferiti, fatta comunque salva la possibilita' di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario.
3. Entro il contingente complessivo di cui comma 1 sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi di livello dirigenziale non generale in numero non superiore a nove, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; in tal caso essi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito del Ministero.
4. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione, costituite dal capo di Gabinetto, dal capo della segreteria del Ministro, dal capo della segreteria tecnica, dal capo dell'ufficio legislativo, dal capo dell'ufficio stampa e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonche' quella del segretario particolare del Ministro si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.
5. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli uffici di diretta collaborazione provvede l'Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero, assegnando unita' di personale in numero non superiore al quindici per cento del contingente complessivo di cui al comma 1. Nell'ambito del predetto contingente, puo' altresi' operare, in posizione di distacco presso gli Uffici di diretta collaborazione, personale appartenente al Comando Carabinieri per la tutela della salute in numero non superiore a sei unita'. Al personale di cui al presente comma non compete il trattamento accessorio previsto dall'articolo 9, comma 5. Il citato Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio fornisce le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 19, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali
1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla
natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
alla complessita' della struttura interessata, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza
nell'amministrazione di appartenenza e della relativa
valutazione, delle specifiche competenze organizzative
possedute, nonche' delle esperienze di direzione
eventualmente maturate all'estero, presso il settore
privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche'
attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a
dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo
articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi
costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti locali il numero complessivo
degli incarichi a contratto nella dotazione organica
dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma
1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e' stabilito nel limite massimo del 10 per cento della
dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o
pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo
periodo del presente comma e' pari al 20 per cento della
dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a
100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il
limite massimo di cui al primo periodo del presente comma
puo' essere elevato fino al 13 per cento della dotazione
organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato
a valere sulle ordinarie facolta' per le assunzioni a tempo
indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis.
In via transitoria, con provvedimento motivato volto a
dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il
corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti,
i limiti di cui al presente comma possono essere superati,
a valere sulle ordinarie facolta' assunzionali a tempo
indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta,
gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre
2012. Contestualmente gli enti adottano atti di
programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto
delle percentuali di cui al presente comma.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.".
 
Art. 9
Trattamento economico

1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei trattamenti economici, spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come di seguito articolato:
a) capo di Gabinetto: una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai capi dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi capi dipartimento;
b) capo dell'ufficio legislativo e capo della segreteria tecnica: una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti preposti a un ufficio dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti;
c) capo della segreteria del Ministro, segretario particolare del Ministro, capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato: una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero e un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti;
d) capo dell'ufficio stampa: trattamento non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo;
e) vice capi di Gabinetto e del legislativo estranei al Ministero e consiglieri giuridici di cui all'articolo 8, comma 1: un emolumento onnicomprensivo determinato con le modalita' di cui all'articolo 14 comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per i consiglieri giuridici tale emolumento non puo' superare la misura massima dell'importo determinato per l'indennita' accessoria di diretta collaborazione di cui al comma 5 del presente articolo.
2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1 dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante, rispettivamente, ai capi dipartimento, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali e ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali del Ministero.
3. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e' stabilito dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Gabinetto e degli Uffici di diretta collaborazione nell'ambito del programma "Indirizzo politico" della missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" dello stato di previsione del Ministero. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita' di voto "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione" dello stato di previsione della spesa del Ministero.
4. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' a orari disagevoli e della qualita' della prestazione individuale.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita' e degli obblighi effettivi di reperibilita' e di disponibilita' a orari disagevoli, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' e al miglioramento dei servizi. L'indennita' accessoria di diretta collaborazione remunera anche la disponibilita' a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti nonche' le conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennita' e' determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Note all'art. 9:
- Per il testo dell'articolo 14, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note
alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 19, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note
all'articolo 8.
 
Art. 10
Organismo indipendente di valutazione della performance

1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito "Oiv", svolge in piena autonomia le attivita' di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche' quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), e all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. A tal fine, l'Oiv puo' accedere agli atti e ai documenti concernenti le attivita' ministeriali di interesse e puo' richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie. Sugli esiti delle proprie attivita' l'Oiv riferisce secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 14, comma 4, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
2. L'Oiv e' costituito con decreto del Ministro in forma monocratica ovvero collegiale. In quest'ultimo caso esso si compone di tre membri, due dei quali dirigenti di seconda fascia appartenenti al ruolo del personale dirigente del Ministero della salute; la nomina di tali dirigenti rende indisponibili altrettanti incarichi dirigenziali nell'ambito del contingente di cui all'articolo 8, comma 3.
3. Il presidente dell'Oiv e' scelto fra soggetti estranei al Ministero, in possesso di elevate professionalita' ed esperienza, maturate nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche e in possesso dei requisiti fissati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di seguito "Civit", ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g), del decreto legislativo n. 150 del 2009.
4. I componenti dell'Oiv sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, sentita la Civit, per un triennio, rinnovabile una sola volta, secondo le modalita' e i criteri di cui all'articolo 14, commi 3, 7 e 8, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
5. Al presidente dell'Oiv e' corrisposto un emolumento onnicomprensivo determinato all'atto della nomina ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli altri componenti dell'Oiv collegiale spettano i trattamenti economici previsti dall'articolo 9, comma 4.
Note all'art. 10:
- Per il testo dell'articolo 14 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2009, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera
d), comma 2, lettera a) e dell'articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) :
"Art. 1. Principi generali del controllo interno.
1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della
rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
(Omissis).
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede
di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di
determinazione dell'indirizzo politico, in termini di
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti
(valutazione e controllo strategico)."
"2. La progettazione d'insieme dei controlli interni
rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i
Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della
propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili
da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando
il principio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, di qui in poi denominato «decreto n. 29»:
a) l'attivita' di valutazione e controllo strategico
supporta l'attivita' di programmazione strategica e di
indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3,
comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa e'
pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente
agli organi di indirizzo politico-amministrativo;"
"Art. 8. Direttiva annuale del Ministro.
1. La direttiva annuale del Ministro di cui
all'articolo 14, del decreto n. 29, costituisce il
documento base per la programmazione e la definizione degli
obiettivi delle unita' dirigenziali di primo livello. In
coerenza ad eventuali indirizzi del Presidente del
Consiglio dei Ministri, e nel quadro degli obiettivi
generali di parita' e pari opportunita' previsti dalla
legge, la direttiva identifica i principali risultati da
realizzare, in relazione anche agli indicatori stabiliti
dalla documentazione di bilancio per centri di
responsabilita' e per funzioni-obiettivo, e determina, in
relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di
miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e
scadenze intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto
dei servizi di controllo interno di cui all'articolo 6,
definisce altresi' i meccanismi e gli strumenti di
monitoraggio e valutazione dell'attuazione.".
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 6,
lettera g) del citato decreto legislativo n. 150 del 2009:
"Art. 13. Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche
(Omissis).
6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio e delle
responsabilita' autonome di valutazione proprie di ogni
amministrazione:
(Omissis).
g) definisce i requisiti per la nomina dei componenti
dell'Organismo indipendente di valutazione di cui
all'articolo 14;".
- Per il testo dell'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 11
Struttura tecnica per la misurazione della performance

1. Presso l'Oiv opera la Struttura tecnica per la misurazione della performance, di seguito "Struttura tecnica", con funzioni di supporto all'Oiv per lo svolgimento delle sue attivita'.
2. Il responsabile della Struttura tecnica e' nominato dal Ministro, con proprio decreto, su proposta dell'Oiv, ed e' individuato tra i dirigenti di seconda fascia di cui al comma 3, in possesso di specifica professionalita' ed esperienza nel settore della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
3. Alla Struttura tecnica e' assegnato un contingente di personale, non superiore a dieci unita', di cui non piu' di due dirigenti di seconda fascia, incluso il responsabile. Al personale assegnato alla Struttura tecnica, compresi i dirigenti, si applicano le disposizioni concernenti il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001.
4. I compensi accessori spettanti al personale di cui al comma 3 sono determinati, su proposta dell'Oiv, nella misura e con le modalita' stabilite nell'articolo 9, commi 4 e 5, per il corrispondente personale degli Uffici di diretta collaborazione.
Note all'art. 11:
- Per il testo dell'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, si veda in note alle premesse.
 
Art. 12
Modalita' di gestione

1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'Oiv costituiscono, ai fini dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico centro di responsabilita' amministrativa, che puo' essere articolato in due o piu' centri di costo.
2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 1, comma 3, e al personale dell'Oiv e della relativa Struttura tecnica di cui agli articoli 10 e 11, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonche' la gestione delle risorse umane e strumentali, e' attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilita' del capo di Gabinetto, che puo' delegare i relativi adempimenti a un dirigente assegnato all'ufficio di Gabinetto, nonche' avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 279 del 1997, dell'Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle
unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
del rendiconto generale dello Stato):
"Art. 3. Gestione del bilancio.
1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di
approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con proprio
decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate,
provvede a ripartire le unita' previsionali di base in
capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.".
- Per il testo dell'articolo 14, comma 1, lettera b)
del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto legislativo n. 279 del 1997:
"Art. 4. Gestione unificata delle spese strumentali.
1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare
duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a
carattere strumentale, comuni a piu' centri di
responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso
Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o
struttura di servizio.
2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le
modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o
strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
competente, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
3. I titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite
provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di
gestione unificata, possa procedere, anche in via
continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione
delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva
pertinenza.".
 
Art. 13
Norme finali e abrogazioni

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Al fine di assicurare il rispetto del principio di invarianza di spesa, in coerenza con le effettive disponibilita' di bilancio a legislazione vigente, agli eventuali maggiori oneri derivanti dalla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilita' finanziarie previste per gli esperti e i consulenti esterni di cui all'articolo 8, comma 2, a tal fine in sede di prima applicazione possono essere rimodulati gli emolumenti degli incarichi in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208, e successive modificazioni, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 settembre 2013

NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Lorenzin, Ministro della salute >

Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze

D'Alia, Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro registro n. 15, foglio n. 12
Note all'art. 13:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 12 giugno 2003, n. 208, abrogato dal presente
decreto, si veda nelle note alle premesse.
 
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