Gazzetta n. 294 del 16 dicembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 ottobre 2013, n. 139
Regolamento concernente specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili.


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE e il relativo decreto legislativo di recepimento del 3 marzo 2011, n. 28;
Vista la Direttiva 2009/30/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 98/70/CE e 99/32/CE e abroga la direttiva 93/12/CEE e il relativo decreto legislativo di recepimento del 31 marzo 2011, n. 55;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2012 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2012, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce il sistema nazionale di certificazione di biocarburanti e bioliquidi;
Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita';
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 24 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005, supplemento n. 18, recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 4 agosto 2011, recante integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 di definizione del regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011;
Visto il decreto 6 luglio 2012 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante «Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012»;
Visto il decreto 28 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare recante «Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013, supplemento ordinario n. 1;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, e in particolare l'art. 34 recante disposizioni in materia di biocarburanti;
Considerato che la strategia comune europea delineata nel pacchetto clima-energia «20-20-20», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 5 giugno 2009 prefigura uno scenario energetico europeo piu' sostenibile e sicuro, attraverso la riduzione delle emissioni di CO2, l'aumento del ricorso a energie rinnovabili e la maggior efficienza energetica e che, in particolare, l'obiettivo italiano sulle energie rinnovabili derivante da tale Pacchetto e' pari al 17% del consumo finale di energia al 2020;
Visto il Piano d'Azione Nazionale sulle energie rinnovabili (PAN) di cui alla direttiva 2009/28/CE, adottato dal Governo nazionale nel giugno 2010;
Considerato che l'Unione Europea con la direttiva 28/2009 ha stabilito un obbligo di immissione in consumo di miscele di carburanti aventi il 10% in contenuto energetico di bioenergia per il settore trasporti entro il 2020;
Viste le Comunicazioni della Commissione europea del 21 dicembre 2007 COM (2007) 80 sui mercati guida: un'iniziativa per l'Europa, del 13 febbraio 2012 COM (2012) 60 sull'innovazione per una scelta sostenibile: una bioeconomia per l'Europa, del 10 ottobre 2012 COM (2012) 582 su un'industria europea piu' forte per la crescita e la ripresa economica;
Vista la Comunicazione della Commissione Europea dell'8 marzo 2011 COM(2011)112 relativa ad una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare dell'8 marzo 2013, comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2013, con il quale e' stato approvato il documento relativo alla nuova Strategia Energetica Nazionale (SEN) che ha impresso una forte spinta alla diffusione dei biocarburanti grazie allo sviluppo di quelli di II e III generazione;
Rilevato che la Commissione europea ha presentato, il 17 ottobre del 2012 una proposta di modifica della direttiva 2009/28/CE, con la quale propone di limitare l'utilizzo di biocarburanti di I generazione ai fini degli obblighi di miscelazione nei carburanti per il settore trasporti al 2020;
Visto il citato decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e, in particolare, l'art. 4 comma 6 ove e' previsto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili;
Considerato che il predetto art. 4, comma 6 deve essere interpretato secondo il proprio tenore letterale, riferito alla realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili, nonche' alla luce delle finalita' perseguite dal predetto decreto legislativo n. 28/2011 riferite dall'art. 1 anche al raggiungimento degli obiettivi in materia di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti nonche' in relazione alle specifiche finalita' perseguite dallo stesso art. 4 il cui comma 1 sancisce la necessita' che la costruzione e l'esercizio di tutti gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili siano disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate ed adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione;
Rilevato che, alla stregua delle pregresse considerazioni, il predetto regime semplificato deve essere esteso agli impianti di produzione di fonti energetiche provenienti da biomasse di seconda e di terza generazione ovverossia con filiera di produzione a partire da biomassa o prodotti di origine agricola o forestale comunque non destinati al consumo umano o degli animali ovvero scarti dell'industria alimentare ovvero di colture dedicate alla valorizzazione energetica (alghe e microalghe) non in competizione con la filiera alimentare o derivanti da altri processi;
Rilevato che nei predetti casi la produzione di bioliquidi combustibili comporta la riduzione dell'utilizzazione dei combustibili di origine fossile con la conseguente riduzione di CO2 e di altri fattori inquinanti e consente una utilizzazione eco-compatibile degli indicati prodotti;
Considerato, infine, che ove i bioliquidi combustibili ottenuti dagli impianti di fonti rinnovabili di cui al presente decreto, siano poi utilizzati quali fonte di energia primaria per il settore dei trasporti e da tale momento gli stessi devono essere assoggettati alla disciplina dei carburanti per auto-trazione, ai fini di garantire la necessaria tutela ambientale, sanitaria e fiscale;
Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 aprile 2013;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 0019226, dell'8 ottobre 2013, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota, n. DAGL 0006479 P-, di pari data, con cui e' stato comunicato il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento;

Adotta
il presente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle bioraffinerie di seconda e di terza generazione sulla base delle seguenti definizioni:
a) bioraffinazione : attivita' che consiste nell'integrazione di processi di conversione della biomassa di natura chimica, fisica o microbiologica al fine di produrre biocarburanti, prodotti biochimici ad alto valore aggiunto e bioenergia. Gli impianti ricadenti in unico sito dedicati alle lavorazioni e alle trasformazioni necessarie ai predetti processi compongono una fattispecie impiantistica denominata bioraffineria. Nell'ambito della attivita' di bioraffinazione rientrano differenti tipologie di materie prime in ingresso e di processi;
b) bioraffinerie di prima generazione: sistemi con capacita' di processo fissa e privi di flessibilita' con una filiera di produzione a partire da biomassa e prodotti di origine agricola o forestale e anche della filiera agricola convenzionale;
c) bioraffinerie di seconda generazione: sistemi che possono produrre diversi materiali per una pluralita' di possibili utilizzazioni a partire da biomassa e prodotti di origine agricola o forestale, scarti dell'industria agroalimentare e alimentare (es. grassi animali), oli esausti;
d) bioraffinerie di terza generazione: sistemi che possono produrre diversi materiali per una pluralita' di possibili utilizzazioni a partire da biomasse ottenute mediante valorizzazioni di terreni marginali o non agricoli o in mare;
e) per biomassa a filiera corta si intende la materia prima approvvigionata secondo modalita' eco-sostenibili sotto il profilo dell'emissione di CO2.
2. Ai fini del presente decreto si applicano, altresi', le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, S.O.:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto legislativo si applicano le definizioni della
direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2003. Si applicano inoltre le seguenti
definizioni:
a) «energia da fonti rinnovabili»: energia
proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire
energia eolica, solare, aerotermica, geotermica,
idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e
biogas;
b) «energia aerotermica»: energia accumulata
nell'aria ambiente sotto forma di calore;
c) «energia geotermica»: energia immagazzinata sotto
forma di calore nella crosta terrestre;
d) «energia idrotermica»: energia immagazzinata nelle
acque superficiali sotto forma di calore;
e) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei
prodotti, rifiuti e residui di origine biologica
provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze
vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie
connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e
le potature provenienti dal verde pubblico e privato,
nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e
urbani;
f) «consumo finale lordo di energia»: i prodotti
energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai
trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi
pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca,
ivi compreso il consumo di elettricita' e di calore del
settore elettrico per la produzione di elettricita' e di
calore, incluse le perdite di elettricita' e di calore con
la distribuzione e la trasmissione;
g) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la
distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua
calda o liquidi refrigerati, da una o piu' fonti di
produzione verso una pluralita' di edifici o siti tramite
una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di
spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di
acqua calda sanitaria;
h) «bioliquidi»: combustibili liquidi per scopi
energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricita',
il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla
biomassa;
i) «biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi per
i trasporti ricavati dalla biomassa;
l) «garanzia di origine»: documento elettronico che
serve esclusivamente a provare ad un cliente finale che una
determinata quota o un determinato quantitativo di energia
sono stati prodotti da fonti rinnovabili come previsto
all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE e
dai provvedimenti attuativi di cui all'articolo 1, comma 5,
del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
m) «edificio sottoposto a ristrutturazione
rilevante»: edificio che ricade in una delle seguenti
categorie:
i) edificio esistente avente superficie utile
superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a
ristrutturazione integrale degli elementi edilizi
costituenti l'involucro;
ii) edificio esistente soggetto a demolizione e
ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;
n) «edificio di nuova costruzione»: edificio per il
quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque
denominato, sia stata presentata successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto;
o) «biometano»: gas ottenuto a partire da fonti
rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo
corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla
immissione nella rete del gas naturale;
p) «regime di sostegno»: strumento, regime o
meccanismo applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati
membri, inteso a promuovere l'uso delle energie da fonti
rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui
possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi
in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume
acquistato di dette energie. Comprende, non in via
esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o
gli sgravi fiscali, le restituzioni d'imposta, i regimi di
sostegno all'obbligo in materia di energie rinnovabili,
compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di
sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di
riacquisto e le sovvenzioni;
q) «centrali ibride»: centrali che producono energia
elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti
rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione,
vale a dire gli impianti che producono energia elettrica
mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti
rinnovabili.».
 
Allegato 1
a) Sottoprodotti provenienti da attivita' agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attivita' forestale di cui alla tabella 1 A punto 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 6 luglio 2012
b) Biomasse non destinate all'alimentazione umana o animale derivanti da coltivazioni su terreni marginali di cui alla tabella 1 B del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 6 luglio 2012
c) Specie erbacee annuali derivanti da coltivazioni su terreni marginali
Cartamo - Carthamus tinctorius
d) Specie arboree derivanti da coltivazioni su terreni marginali
Guayule - Parthenium argentatum
Mariola - Parthenium incanum
 
Art. 2
Procedure di autorizzazione

1. In sede di prima applicazione del presente decreto gli operatori che intendono realizzare ed esercire un impianto di bioraffinazione di seconda e terza generazione alimentato da biomasse provenienti da filiera corta debbono allegare alla relativa richiesta il Piano di approvvigionamento di cui all'art. 3.
2. Per gli impianti di cui al comma 1 si applicano le modalita' di autorizzazione di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
3. Al fine dell'attuazione di quanto stabilito al comma 2 e con le modalita' individuate al comma 4, le Regioni e le Provincie Autonome entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano le proprie disposizioni adottate in attuazione delle linee guida emanate ai sensi dell'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, al fine di consentire la realizzazione di bioraffinerie negli ambiti territoriali di competenza.
4. Nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, per gli impianti con caratteristiche di processo analoghe rispetto a quelle di impianti gia' realizzati della stessa tipologia ed in esercizio in altro sito, l'autorizzazione alla loro costruzione e al loro esercizio non prevede una valutazione del processo, ma ne individua gli ingressi di materia prima e le uscite di prodotti e altre emissioni inquinanti per determinarne gli impatti ambientali e verificare il rispetto dei limiti di emissione. Ai fini della dimostrazione dell'analogia del processo, il richiedente presenta l'autorizzazione gia' acquisita dall'impianto similare, effettua le valutazioni ambientali e adotta tutte le misure impiantistiche allo scopo di ottenere un impatto ambientale nel nuovo sito equivalente a quello gia' autorizzato.
Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 5 del decreto legislativo del 3
marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, S.O.:
«Art. 5 (Autorizzazione Unica). - 1. Fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione e l'esercizio
degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti, nonche' le modifiche
sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti
all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal
presente articolo, secondo le modalita' procedimentali e le
condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387
del 2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10
del medesimo articolo 12, nonche' dalle relative
disposizioni delle Regioni e delle Province autonome.
2. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n.
387 del 2003, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista,
della verifica di assoggettabilita' sul progetto
preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il
termine massimo per la conclusione del procedimento unico
non puo' essere superiore a novanta giorni, al netto dei
tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il
provvedimento di valutazione di impatto ambientale».
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna
tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di
modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad
autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo
dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate
come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Fino all'emanazione del decreto di cui al
periodo precedente non sono considerati sostanziali e sono
sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 gli
interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici,
idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla
potenza nominale, che non comportano variazioni delle
dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle
strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti
stessi, ne' delle opere connesse. Restano ferme, laddove
previste, le procedure di verifica di assoggettabilita' e
valutazione di impatto ambientale di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per gli impianti a
biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati
sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non
modifichino la potenza termica installata e il combustibile
rinnovabile utilizzato.
4. Qualora il procedimento di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sia delegato
alle Province, queste ultime trasmettono alle Regioni,
secondo modalita' stabilite dalle stesse, le informazioni e
i dati sulle autorizzazioni rilasciate.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 12
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come
modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano
ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore
del presente decreto.».
- Si riporta il comma 10 dell'articolo 12 del decreto
legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita'), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25, S.O.:
«Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative). - 1.- 2. (Omissis).
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, come
definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una
autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle
province delegate dalla regione, nel rispetto delle
normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di
tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico,
che costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi e'
convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento
della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento
del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4,
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione
e' rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il
Ministero dello sviluppo economico e il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
le modalita' di cui al comma 4 e previa concessione d'uso
del demanio marittimo da parte della competente autorita'
marittima.
4.- 9. (Omissis).
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, si approvano le linee
guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma
3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad
assicurare un corretto inserimento degli impianti, con
specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In
attuazione di tali linee guida, le regioni possono
procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di impianti. Le
regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida.
In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine,
si applicano le linee guida nazionali.».
 
Art. 3
Piano di approvvigionamento

1. Il piano di approvvigionamento deve riportare le seguenti informazioni:
a) disponibilita' territoriale presente o stimata delle biomasse agricole e forestali da utilizzare quali materie prime;
b) modalita' di produzione, raccolta, trasporto e stoccaggio delle biomasse di cui alla lettera a), indicando, per ciascuna fase, i consumi energetici e le emissioni di CO2-equivalente che discendono;
c) indicazioni precise su come garantire il rispetto della tracciabilita' del processo di approvvigionamento delle materie prime, nonche' della sostenibilita', nel caso di produzione di biocarburanti, cosi' come individuate dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e dal presente decreto.
2. Il piano di cui al comma 1 puo' prevedere un sistema di approvvigionamento che si avvalga di intese di filiera nonche' di contratti quadro per la fornitura di materia prima dai Paesi dell'area euro-mediterranea con i quali l'Italia ha attivato intese nell'ambito dei programmi di cooperazione e sviluppo. Tale sistema deve comunque garantire la tracciabilita' e la sostenibilita' di cui alla lettera c).
3. Ai fini di cui all'art. 2, gli impianti di cui al presente decreto assicurano, nel Piano di approvvigionamento di cui al comma 1, i seguenti obiettivi:
i) il raggiungimento, entro i primi due anni dalla data di entrata in esercizio, della percentuale di utilizzo di almeno il 20 per cento in peso di biomassa a filiera corta o proveniente da intese di filiera o contratti quadro previsti dal comma 2;
ii) l'elevazione di tale quota ad almeno il 40 per cento in peso di biomassa a filiera corta o proveniente da intese di filiera o contratti quadro di cui al comma 2 entro i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto;
iii) l'elevazione di tale quota ad almeno il 60 per cento in peso di biomassa a filiera corta o proveniente da intese di filiera o contratti quadro di cui al comma 2 entro i primi cinque anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.
4. Ai fini del presente decreto, le biomasse di cui al comma 1 che possono essere utilizzate quali materie prime sono quelle elencate nell'Allegato I che forma parte integrante del presente decreto.
 
Art. 4
Impianti di cogenerazione

1. Per garantire la massima efficienza energetica degli impianti di bioraffinazione e l'ottimizzazione dell'intero ciclo produttivo, l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di bioraffinazione include anche, qualora richiesta dagli operatori di cui all'art. 2, l'autorizzazione all'installazione, all'interno dello stabilimento, di impianti di cogenerazione per la produzione di energia elettrica alimentati dagli stessi bioliquidi combustibili o dai sottoprodotti derivanti dal loro ciclo produttivo.
2. Qualora lo sfruttamento dei bioliquidi o dei sottoprodotti di cui al comma 1 avvenga tramite impianti di cogenerazione, il calore eventualmente utilizzato per la formazione dei prodotti della bioraffineria e' considerato calore utile al fine della definizione di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 agosto 2011. Nel caso di cogenerazione ad alto rendimento valgono le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 settembre 2011 con il relativo accesso ai titoli di efficienza energetica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare del 28 dicembre 2012.
3. Negli impianti di cogenerazione di cui al comma 1 possono essere impiegate le biomasse, il cui utilizzo e' stato autorizzato per l'impianto di bioraffinazione, e i sottoprodotti da biomasse di filiera corta di cui alla Tabella 1 A punto 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 6 luglio 2012.
Note all'art. 4:
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4
agosto 2011 (Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio
2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla
promozione della cogenerazione basata su una domanda di
calore utile sul mercato interno dell'energia, e
modificativa della direttiva 92/42/CEE), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 2011, n. 218.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5
settembre 2011 (Definizione del nuovo regime di sostegno
per la cogenerazione ad alto rendimento), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 2011, n. 218.
- Si riporta il punto 2 della Tabella 1 A del decreto
del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012
(Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di
energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi
dai fotovoltaici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
luglio 2012, n. 159, S.O.:

«Tabella 1.A

ELENCO SOTTOPRODOTTI/RIFIUTI UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI A
BIOMASSE E BIOGAS

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo n. 152 del 2006, del regolamento CE n.
1069/2009 del regolamento CE n. 142/2011 si elencano di
seguito i sottoprodotti utilizzabili negli impianti a
biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi
incentivanti di cui al presente decreto.
1. Omissis
2. Sottoprodotti provenienti da attivita' agricola, di
allevamento, dalla gestione del verde e da attivita'
forestale
effluenti zootecnici;
paglia;
pula;
stocchi;
fieni e trucioli da lettiera;
residui di campo delle aziende agricole;
sottoprodotti derivati dall'espianto;
sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti
forestali;
sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco;
potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del
verde pubblico e privato.».
 
Art. 5
Aree di stoccaggio dei sottoprodotti

1. I sottoprodotti, di cui all'art. 4, prima di essere impiegati negli impianti, debbono essere stoccati in idonee aree di deposito individuate all'interno dello stabilimento.
2. Lo stoccaggio dei sottoprodotti deve essere funzionalmente distinto e separato dall'area adibita al deposito delle materie prime impiegate nell'impianto.
3. L'area di stoccaggio dei sottoprodotti deve essere adeguatamente attrezzata al fine di assicurare tutte le cautele necessarie ad evitare emissioni nocive per la salute umana o l'ambiente.
4. L'area di stoccaggio dei sottoprodotti e l'area di deposito delle materie prime debbono consentire in ogni momento la massima accessibilita' per procedere ai relativi monitoraggi e controlli.
5. Il rispetto dei requisiti di cui ai commi precedenti e' verificato nell'ambito del procedimento di autorizzazione.
 
Art. 6
Sistema di tracciabilita' e relativa documentazione

1. Il gestore dell'impianto deve garantire la presenza costante di un sistema di tracciabilita' delle materie prime e dei sottoprodotti di cui al presente decreto impiegati nell'impianto in conformita' a quanto previsto dalle vigenti norme europee e nazionali in materia di tracciabilita' e sostenibilita'.
 
Art. 7
Livelli delle emissioni

1. Al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, adotta, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, apposite linee guida recanti i limiti di emissione degli impianti di bioraffinazione, quale parametro di valutazione, ai fini del controllo dei livelli delle emissioni.
2. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 1, gli impianti di bioraffinazione che sono dotati delle Best Available Technologies (BAT) devono rispettare i limiti massimi previsti dalla corrispondente normativa in materia di emissione. Tali limiti costituiscono il parametro di valutazione a cui devono attenersi gli Enti locali e le Autorita' preposte al controllo dei livelli delle emissioni.
 
Art. 8
Revisioni

1. L'Allegato 1 del presente decreto puo' essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 
Art. 9

Disciplina dello stoccaggio e dell'impiego dei liquidi combustibili
prodotti

1. I bioliquidi combustibili prodotti dagli impianti di cui al presente decreto, non direttamente avviati alla combustione all'interno del medesimo impianto, possono essere stoccati all'interno dello stesso e poi utilizzati, quali componenti di carburanti per autotrazione, nei limiti e con le modalita' previsti dalla vigente normativa anche fiscale in materia di carburanti.
 
Art. 10
Disposizioni finali

1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 ottobre 2013

Il Ministro dello sviluppo economico
Zanonato
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Orlando Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 364
 
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