IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi ad eccezione delle sementi, ed in particolare l'art. 8, comma 1 c, secondo cui le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, possono essere commercializzati soltanto se fanno riferimento ad una varieta' ufficialmente iscritta; Visto il decreto ministeriale del 15 giugno 2012, n. 13094, che istituisce il registro nazionale dei portainnesti di piante ortive; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del citato D.M. n. 13094 del 15 giugno 2012, secondo il quale, in assenza dei criteri di iscrizione di tali varieta', da stabilirsi con successivo provvedimento, l'iscrizione al registro nazionale delle varieta' di portainnesti di piante ortive e' effettuata sulla base dei risultati di esami non ufficiali, informazioni pratiche acquisite nel corso della coltivazione o di ogni ulteriore informazione o documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 D.P.R. del 14 febbraio del 2012, n. 41; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali; Vista la domanda presentata ai fini dell'iscrizione di una varieta' vegetale di portainnesto nel rispettivo registro nazionale; Ritenuto di dover procedere in conformita'.
Decreta: Articolo unico
Ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale del 15 giugno 2012, n. 13094, e' iscritta nel Registro nazionale dei portainnesti di piante ortive la varieta' ortiva sotto elencata.
|=====================|=========|========|==========================| | Specie | Varieta'| Codice | Responsabile | | | | SIAN | della conservazione | | | | | in purezza | |=====================|=========|========|==========================| | Cucurbita maxima | Oceano | 3509 | Tokita Seed Co. Ltd. | | Duchesne x Cucurbita| | | | | moschata Duchesne | | | | |=====================|=========|========|==========================|
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 novembre 2013
Il direttore generale: Cacopardi Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998. |