Gazzetta n. 295 del 17 dicembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 5 dicembre 2013
Modalita' di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" ed in particolare l'art. 27 (Norme per garantire l'interconnessione e l'interoperabilita' del sistema gas);
Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale ed in particolare:
il considerato 26 che prevede che gli Stati membri dovrebbero adottare misure concrete per favorire un utilizzo piu' ampio del biogas e del gas proveniente dalla biomassa, i cui produttori dovrebbero ottenere accesso non discriminatorio al sistema del gas naturale, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti;
il considerato 41 che prevede che gli Stati membri, tenendo conto dei necessari requisiti di qualita', dovrebbero adoperarsi per garantire un accesso non discriminatorio a biogas e gas proveniente dalla biomassa o di altri tipi di gas al sistema del gas, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti e che tali norme ed esigenze dovrebbero garantire che i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema e trasportati attraverso il sistema del gas naturale senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, e dovrebbero inoltre tener conto delle loro caratteristiche chimiche;
l'art. 1, comma 2, che prevede che le norme stabilite dalla direttiva per il gas naturale, compreso il GNL, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere immessi nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza;
Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ed in particolare:
il considerando 12, con il quale si afferma che l'utilizzo di materiale agricolo come concimi, deiezioni liquide nonche' altri rifiuti animali e organici per la produzione di biogas offre, grazie all'elevato potenziale di riduzione nelle emissioni di gas a effetto serra, notevoli vantaggi ambientali sia nella produzione di calore e di elettricita', sia nell'utilizzo come biocarburanti, e che, a motivo del carattere decentralizzato e della struttura d'investimento regionale, gli impianti di biogas, dai quali si produce biometano, possono contribuire in misura notevole allo sviluppo sostenibile delle zone rurali, offrendo agli agricoltori nuove possibilita' di reddito;
il considerando 25, il quale asserisce che:
a) gli Stati membri hanno potenziali diversi in materia di energia rinnovabile e diversi regimi di sostegno all'energia da fonti rinnovabili a livello nazionale;
b) la maggioranza degli Stati membri applica regimi di sostegno che accordano sussidi solo all'energia da fonti rinnovabili prodotta sul loro territorio;
c) per il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali e' essenziale che gli Stati membri possano controllare gli effetti e i costi dei rispettivi regimi in funzione dei loro diversi potenziali;
d) uno strumento importante per raggiungere l'obiettivo fissato dalla direttiva consiste nel garantire il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali, come previsto dalla direttiva 2001/77/CE, al fine di mantenere la fiducia degli investitori e permettere agli Stati membri di elaborare misure nazionali efficaci per conformarsi al suddetto obiettivo;
e) la direttiva mira ad agevolare il sostegno transfrontaliero all'energia da fonti rinnovabili senza compromettere i regimi di sostegno nazionali; introduce meccanismi facoltativi di cooperazione tra Stati membri che consentono loro di decidere in che misura uno Stato membro sostiene la produzione di energia in un altro e in che misura la produzione di energia da fonti rinnovabili dovrebbe essere computata ai fini dell'obiettivo nazionale generale dell'uno o dell'altro Stato;
f) per garantire l'efficacia delle due misure per il conseguimento degli obiettivi, ossia i regimi di sostegno nazionali e i meccanismi di cooperazione, e' essenziale che gli Stati membri siano in grado di determinare se e in quale misura i loro regimi nazionali di sostegno si applicano all'energia da fonti rinnovabili prodotta in altri Stati membri e di concordare tale sostegno applicando i meccanismi di cooperazione previsti dalla direttiva;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, ed in particolare l'art. 20 recante "Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale" che prevede:
al comma 1 che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') emani specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno l'obbligo di connessione di terzi;
al comma 2 i criteri cui devono rispondere le specifiche direttive di cui al precedente alinea nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema del gas naturale; in particolare tali direttive:
a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualita', l'odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l'immissione nella rete del gas naturale;
b) favoriscono un ampio utilizzo del biometano, nella misura in cui il biometano possa essere immesso e trasportato nel sistema del gas naturale senza generare problemi tecnici o di sicurezza; a tal fine l'allacciamento non discriminatorio alle rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano dovra' risultare coerente con criteri di fattibilita' tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza;
c) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano;
d) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento degli impianti di produzione di biometano;
e) sottopongono a termini perentori le attivita' poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;
f) stabiliscono i casi e le regole per consentire al soggetto che richiede l'allacciamento alle reti del gas naturale di realizzare in proprio gli impianti necessari per l'allacciamento, individuando altresi' i provvedimenti che il gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti;
g) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l'allacciamento di nuovi impianti di biometano;
h) prevedono procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall'Autorita', vincolanti fra le parti;
i) stabiliscono le misure necessarie affinche' l'imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano non penalizzi lo sviluppo degli impianti di produzione di biometano;
Vista la delibera ARG/gas 120/11, con la quale e' stato dato avvio al procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 ed in particolare l'art. 21 "Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale" che prevede, al comma 1, che il biometano immesso nella rete del gas naturale, alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'art. 20 del predetto decreto legislativo, sia incentivato, su richiesta del produttore, secondo una delle seguenti modalita':
a) mediante il rilascio degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel caso in cui sia immesso in rete ed utilizzato, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio del gas naturale, in impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
b) mediante il rilascio di certificati di immissione in consumo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, qualora il biometano sia immesso in rete e, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio, usato per i trasporti;
c) qualora sia immesso nella rete del gas naturale, mediante l'erogazione di uno specifico incentivo di durata e valore definiti con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale sono stabilite le direttive per l'attuazione del citato comma 1 dell'art. 21; per tale opzione, viene demandato all'Autorita' il compito di definire le modalita' con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 ed in particolare l'art. 21 "Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale" che prevede, al comma 2, che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, siano stabilite le direttive per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del medesimo decreto legislativo fatto salvo quanto previsto all'art. 33, comma 5, dello stesso decreto legislativo;
Visto il decreto legislativo 3 marzo n. 28 ed in particolare l'art. 33 "Disposizioni in materia di biocarburanti", comma 5, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 che prevede che "Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, per i quali il soggetto che li immette in consumo dimostri, mediante le modalita' di cui all'art. 39, che essi sono stati prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio Comunitario, che non presentino altra utilita' produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, materie di origine non alimentare, ivi incluse le materie cellulosiche e le materie ligno-cellulosiche, alghe, e' equivalente all'immissione in consumo di una quantita' pari a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti, diversi da quelli di cui al comma 4. Al biocarburante prodotto da materie cellulosiche o lignocellulosiche, indipendentemente dalla classificazione di queste ultime come materie di origine non alimentare, rifiuti, sottoprodotti o residui, si applica sempre la maggiorazione di cui al periodo precedente.";
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in particolare il comma 5-quater dell'art. 33, con il quale si dispone tra l'altro che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possono essere modificati, nel rispetto dei criteri di cui al comma 5, l'elenco di cui al comma 5-ter dei sottoprodotti che hanno accesso alle maggiorazioni previste dal comma 5 e le modalita' di tracciabilita' degli stessi, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ed in particolare l'art. 33 recante "Disposizioni in materia di biocarburanti" come modificato dall'art. 34 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 134, ed in particolare i commi 5-quinquies e 5-sexies i quali dispongono, rispettivamente che:
a) per evitare che il ricorso eccessivo ai biocarburanti da rifiuti e sottoprodotti possa ostacolare lo sviluppo dei biocarburanti di seconda generazione, sia posto un tetto del 20% al loro utilizzo per soddisfare l'obbligo di miscelazione all'interno dei carburanti tradizionali;
b) che dall'1 gennaio 2013 le competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico, che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici Spa (nel seguito GSE);
Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'" ed in particolare l'art. 17, comma 9, che stabilisce norme per la promozione della produzione e l'uso del biometano come carburante per autotrazione, anche in zone geografiche dove la rete del metano non e' presente, nonche' norme per autorizzare, con iter semplificato da parte dei Comuni, gli impianti di distribuzione e di rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas, purche' sia garantita la qualita' del biometano;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, di attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2008 , n. 110, regolamento recante criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 1, comma 368, punto 3, della legge n. 296/2006, tenuto conto del decreto del Ministro dello sviluppo economico13 febbraio 2013;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 recante attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 gennaio 2012 e successive modifiche ed integrazioni relativo al sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 4 agosto 2011, recante integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 di definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento;
Visto il mandato M/475 recante "Mandate to CEN for standards for biomethane for use in transport and injection in natural gas pipelines", rilasciato al CEN dalla Commissione Europea, il 18 novembre 2010;
Considerato che:
il biometano risulta una risorsa utile ai fini della sostituzione dell'utilizzo dei combustibili e dei carburanti di origine fossile e quindi anche per la riduzione delle emissioni di gas serra;
che e' quindi opportuno definire un quadro incentivante che favorisca la produzione e l'utilizzo del biometano;
nell'ottica di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti nel settore dei trasporti, e' opportuno prevedere di incentivare prioritariamente l'utilizzo del biometano come carburante per autotrazione e, quindi, definire anche norme volte allo sviluppo di nuovi impianti di distribuzione di metano per autotrazione e che, in tali casi, il biometano sia incentivato tramite il rilascio di certificati di immissione in consumo di biocarburanti;
nella determinazione dell'incentivo per la produzione del biometano, qualora esso sia immesso nelle reti del gas naturale per utilizzi diversi dal trasporto, e' opportuno:
a) considerare l'effetto di sostituzione che esso determina nell'utilizzo del metano e quindi fissare incentivi che riflettono il valore di detto combustibile sul mercato nazionale del gas naturale;
b) stabilire condizioni volte, da un lato a limitare il valore degli incentivi in caso di eccessivi incrementi del prezzo del gas naturale e dall'altro a garantire un valore equo degli incentivi nei casi di eccessiva riduzione del prezzo del gas naturale ai fini della corretta copertura dei costi di investimento e di una equa remunerazione del capitale da parte dei soggetti investitori;
c) tenere conto anche dell'evoluzione dei costi relativi alle tecnologie produttive, prevedendo la possibilita' di rideterminare, con cadenza periodica, l'entita' dell'incentivo stesso al fine di contenere gli oneri per i consumatori finali di gas naturale;
Considerato che il mandato M/475 prevede, fra l'altro, la definizione di una norma europea per le specifiche di qualita' del biometano per uso autotrazione nonche' norme europee o specifiche tecniche europee per quel che riguarda l'immissione del biometano nelle reti del gas naturale e che, nelle more dell'adozione delle citate norme, sia comunque possibile l'immissione del biometano nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale sulla base delle normative vigenti, fissando, ove necessario, limiti alle tipologie di biometano da immettere nelle citate reti, anche tenendo conto dell'adozione di sistemi di monitoraggio della qualita' del biometano;
Ritenuto opportuno promuovere l'utilizzo del biometano privilegiando in ogni caso la produzione a partire da rifiuti e sottoprodotti, sia per coerenza con la disciplina vigente in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica e dei biocarburanti, sia per favorire l'integrazione delle attivita' agricole tradizionali con la produzione di energia da biomasse;
Ritenuto che l'incentivazione del biometano per i trasporti e per la produzione di energia elettrica in impianti di cogenerazione ad alto rendimento debba, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28, raccordarsi con gli strumenti di incentivazione dei biocarburanti e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui, rispettivamente, al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2008, n. 110, e al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012;
Ritenuto opportuno prevedere specifiche modalita' per agevolare l'accesso e l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti di cogenerazione ad alto rendimento che utilizzano biometano, per favorire l'avvio della relativa filiera;
Ritenuto opportuno, in attesa della definizione, di una norma europea per le specifiche di qualita' del biometano, prevedere limitazioni all'immissione del biometano nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale nonche' la possibilita' che i gestori delle citate reti possano, in conformita' con la normativa vigente, imporre condizioni per il monitoraggio di detta immissione;

Decreta:

Art. 1
Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai sensi del presente decreto si intende per biometano il biogas che, a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici, soddisfa le caratteristiche fissate dall'Autorita' con la delibera di cui all'art. 20, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, ed e' quindi idoneo alla successiva fase di compressione per l'immissione:
a) nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale;
b) in impianti di distribuzione di metano per autotrazione;
c) in impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
2. Ai fini del presente decreto, per data di entrata in esercizio di un impianto a biometano di cui a ciascuna delle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 21 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 si intende:
a) per gli impianti di cui alla lettera a): la data di primo funzionamento in collegamento con la rete elettrica con alimentazione a biometano ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012; nel caso in cui il biometano sia trasportato all'impianto di produzione elettrica attraverso la rete del gas naturale, tale data non puo' essere antecedente alla data di decorrenza del contratto bilaterale di fornitura del biometano al soggetto che lo utilizza per la produzione di energia elettrica;
b) per gli impianti di cui alla lettera b): la data di prima immissione in consumo del biometano nei trasporti ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110 nei casi di cui all'art. 4, comma 1 ovvero, nei casi di cui all'art. 4 comma 7, la data di prima cessione del biometano determinata con le modalita' di cui all'art. 8, comma 1;
c) per gli impianti di cui alla lettera c): la data di prima immissione del biometano nella rete del gas naturale, attestata dal gestore della rete del gas naturale con le modalita' di cui all'art. 3, comma 2.
3. Ai soli fini del presente decreto, la rete del gas naturale comprende tutte le reti e i sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale e del biometano, e include in particolare le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale i cui gestori hanno l'obbligo di connessione di terzi (nel seguito anche: reti di trasporto e distribuzione), altre reti di trasporto, i sistemi di trasporto mediante carri bombolai e i distributori di carburanti per autotrazione sia stradali, che ad uso privato, compreso l'uso agricolo, anche non connessi alle reti di trasporto e distribuzione.
4. Per capacita' produttiva di un impianto di biometano si intende la produzione oraria nominale di biometano, espressa in standard metri cubi/ora, come risultante dalla targa del dispositivo di depurazione e raffinazione del biogas. Lo standard metro cubo (Smc) e' la quantita' di gas contenuta in un metro cubo a condizioni standard di temperatura (15 C°) e pressione (1.013,25 millibar).
5. Il presente decreto si applica ai nuovi impianti realizzati sul territorio nazionale, entrati in esercizio successivamente alla sua data di entrata in vigore, ove per nuovo impianto si intende un impianto in cui tutte le pertinenti parti per la produzione, il convogliamento, la depurazione e la raffinazione del biogas, ovvero del gas di discarica o dei gas residuati dai processi di depurazione, sono di nuova realizzazione.
6. Il presente decreto si applica altresi', nei limiti di cui all'art. 6, agli impianti esistenti per la produzione e utilizzazione di biogas, ubicati sul territorio nazionale, che, successivamente alla sua data di entrata in vigore, vengono convertiti, parzialmente o totalmente, alla produzione di biometano.
7. Il presente decreto si applica agli impianti di cui ai commi 5 e 6, che entrano in esercizio entro cinque anni dalla data della sua entrata in vigore.
8. Relativamente al presente decreto resta fermo il rispetto delle disposizioni fiscali in materia di accise e imposte.
 
Art. 2
Connessione alle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale e
agli impianti di distribuzione del metano per autotrazione
1. Il soggetto produttore di biometano (di seguito "soggetto produttore") ha facolta' di immettere il biometano, anche tramite carri bombolai:
a) nella rete di trasporto del gas naturale;
b) nella rete di distribuzione del gas naturale;
c) in impianti di distribuzione di metano per autotrazione esistenti o da realizzare, anche utilizzando reti e serbatoi di stoccaggio ad essi dedicati.
2. Il soggetto produttore puo' richiedere la connessione dell'impianto di produzione di biometano alle reti di distribuzione o di trasporto del gas naturale ai sensi delle disposizioni contenute nei rispettivi Codici di trasporto o di distribuzione. A tal fine, nelle more delle deliberazioni dell'Autorita' in attuazione dell'art. 20 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano le disposizioni relative agli oneri di allacciamento, ivi comprese quelle relative alla parte di oneri non a carico del gestore delle citate reti.
3. E' fatta salva, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la possibilita', per il soggetto produttore, di realizzare in proprio le opere di connessione alle reti di trasporto o distribuzione del gas naturale, nel rispetto delle regole fissate dall'Autorita' con la delibera di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, nonche' degli standard tecnici fissati dai soggetti gestori delle reti stesse.
4. Nelle more dell'emanazione della delibera di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto col Ministro dell'interno del 16 e 17 aprile 2008 recanti, rispettivamente, "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densita' non superiore a 0,8" e "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8" emanati ai sensi dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, "Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare".
5. Le regole tecniche di cui al comma 4 devono essere rispettate anche nei casi di collegamento diretto dell'impianto di produzione di biometano agli impianti di distribuzione di metano per autotrazione. Detto collegamento e' a carico dei soggetti interessati.
6. Ai fini di quanto previsto al comma 4, i soggetti gestori di reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale pubblicano, nei rispettivi Codici, i corrispettivi per la connessione alle proprie reti delle parti di reti realizzate dai soggetti produttori, stabiliti in base a criteri trasparenti e non discriminatori fissati dall'Autorita'.
7. Ai fini dell'immissione del biometano nelle reti del gas naturale, il soggetto produttore e' tenuto ad ottemperare a tutte le condizioni tecniche e di sicurezza fissate dall'Autorita' e riportate nei Codici dei gestori di reti del gas naturale, con particolare riferimento alla pressione di immissione, alla composizione, al potere calorifico e alla odorizzazione del biometano, nonche' alle caratteristiche del sistema di misura.
8. Al fine di incentivare la produzione del biometano e la sua immissione nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale, nella delibera di cui al comma 4 l'Autorita' provvede alla ripartizione dei costi di connessione dell'impianto di produzione di biometano alle reti tra il gestore di rete e il produttore di biometano, tenendo conto della complessiva finalita' di incentivazione del biometano di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
 
Art. 3

Incentivazione del biometano immesso nelle reti di trasporto e
distribuzione del gas naturale

1. Fatti salvi i commi 3 e 4, l'incentivo per il biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale, a condizione, per gli impianti con capacita' produttiva superiore a 250 standard metri cubi/ora, che il titolo autorizzativo preveda espressamente un impiego di sottoprodotti, cosi' come definiti nella tabella 1A del decreto 6 luglio 2012, o rifiuti in una percentuale di almeno il 50% in peso, e' pari alla differenza tra i seguenti due valori espressi in €/MWh con indicazione di due cifre decimali:
a) il doppio del prezzo medio annuale del gas naturale, riscontrato nel 2012 nel mercato di bilanciamento del gas naturale gestito dal Gestore dei Mercati Energetici Spa (nel seguito "GME");
b) il prezzo medio mensile del gas naturale nel medesimo mercato di cui alla lettera a), riscontrato in ciascun mese di immissione del biometano nella rete.
A tali fini, il GME effettua apposite comunicazioni sul proprio sito internet. Con successiva comunicazione del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare sul proprio sito internet, lo specifico valore di cui alla lettera b) puo' essere sostituito dal prezzo medio mensile del gas naturale riscontrato nel mercato a termine del gas naturale gestito dal GME.
2. L'incentivo di cui al comma 1 e' corrisposto per un periodo pari a 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Il GSE eroga tale incentivo a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale definite dall'Autorita', sulla base delle quantita' del biometano immesso in rete, certificate e trasmesse al GSE da parte del gestore delle infrastrutture della rete del gas naturale ovvero dal soggetto responsabile dell'attivita' di certificazione delle immissioni in rete definito dalla stessa Autorita', ai sensi dell'art. 8, comma 1. A tal fine il gestore delle infrastrutture della rete del gas naturale rilascia apposita dichiarazione che il soggetto produttore invia al GSE attestante la data di prima immissione del biometano nelle citate infrastrutture.
3. In alternativa alla vendita diretta sul mercato e limitatamente agli impianti con capacita' produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora, il soggetto produttore puo' optare per il ritiro del biometano da parte del GSE a un prezzo pari al valore di cui al comma 1, lettera a), con le variazioni di cui al comma 4 e l'eventuale maggiorazione di cui al comma 5. A tal fine, il soggetto produttore invia apposita richiesta di stipula del contratto al GSE, sulla base di uno standard definito dallo stesso GSE, il quale vende il biometano ritirato sul mercato del gas naturale, previa abilitazione ad operare al punto di scambio virtuale.
4. Al fine di commisurare il valore dell'incentivo ai costi effettivi di produzione del biometano, in particolare tenendo conto anche dei costi relativi alle diverse dimensioni degli impianti, l'incentivo determinato con le modalita' di cui al comma 1 e' cosi' modulato:
a) e' incrementato del 10% per impianti con taglie fino a 500 standard metri cubi/ora di capacita' produttiva;
b) non subisce variazioni per impianti da 501 a 1000 standard metri cubi/ora di capacita' produttiva;
c) e' ridotto del 10% per impianti oltre 1000 standard metri cubi/ora di capacita' produttiva.
5. Il valore dell'incentivo di cui al comma 1, come risultante dall'applicazione delle variazioni di cui al comma 4, e' incrementato del 50% qualora il biometano sia prodotto esclusivamente a partire da sottoprodotti, cosi' come definiti nella tabella 1A del decreto 6 luglio 2012, e rifiuti.
6. Al fine di assicurare che il bilancio energetico del processo di produzione e immissione in rete del biometano sia positivo, l'incentivo di cui al presente articolo e' riconosciuto, sulla base delle misure trasmesse al GSE da parte del gestore delle infrastrutture della rete del gas naturale ovvero dal soggetto responsabile dell'attivita' di certificazione delle immissioni in rete definito dalla stessa Autorita', sul biometano al netto dei i consumi energetici dell'impianto, individuati, anche in maniera forfettaria, con modalita' stabilite dall'Autorita' ogni anno, riportati in MWh fisici, e applicabili agli impianti che entrano in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della delibera della stessa Autorita'. In sede di prima applicazione, la predetta delibera e' emanata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 4

Biometano utilizzato nei trasporti previa immissione nella rete del
gas naturale

1. Il biometano immesso dal soggetto produttore nella rete del gas naturale ed utilizzato per i trasporti e' incentivato tramite il rilascio, al soggetto che lo immette in consumo nei trasporti, per un periodo di 20 anni decorrenti dalla data di entrata in esercizio, di certificati di immissione in consumo di biocarburanti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110 e successive modifiche e integrazioni, con le modalita' di cui allo stesso decreto e tenuto conto di quanto disposto ai successivi commi.
2. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto produttore deve sottoscrivere un contratto bilaterale di fornitura del biometano con il soggetto che immette in consumo il biometano ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al decreto citato allo stesso comma 1. Tale contratto, che definisce anche la quota parte dell'incentivo di cui al comma 1 da riconoscere al soggetto produttore e specifica la durata della fornitura del biometano, e' inviato in copia al GSE che puo' disporre i relativi controlli.
3. La maggiorazione di cui all'art. 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' riconosciuta al biometano prodotto da:
a) frazione biodegradabile dei rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;
b) sottoprodotti di cui al comma 5-ter dell'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che non presentino altra utilita' produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) alghe e materie di origine non alimentare, intentendosi per tali ultime, ai sensi dell'art. 33, comma 5, del decreto legislativo 28/2011, quelle indicate nella tabella 1B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012;
d) in attuazione dell'art. 33, comma 5-quater, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sottoprodotti elencati nella tabella 1.A del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Resta fermo quanto previsto all'art. 33, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
5. Ai fini della verifica della sostenibilita' del biometano immesso nei trasporti ai sensi del presente articolo, nonche' ai fini del riconoscimento della maggiorazione riconosciuta sulla base del comma 3, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 gennaio 2012 e successive modifiche e integrazioni, secondo linee guida specifiche per il biometano, definite dal Comitato Termotecnico Italiano entro 60 giorni dalla di entrata in vigore del presente decreto. Si applica altresi' il comma 6 del presente articolo.
6. La maggiorazione di cui al comma 3 e' riconosciuta a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo esclusivo di una o piu' delle materie elencate alle lettere da a) a d) del medesimo comma 3. Nei casi di impianti con autorizzazione all'esercizio che riporti in modo esplicito l'indicazione di utilizzo delle biomasse di cui al comma 3, in codigestione con altri prodotti di origine biologica, questi ultimi in percentuale comunque non superiore al 30% in peso, la maggiorazione di cui all'art. 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, viene riconosciuta sul 70% della produzione di biometano. Ai fini di quanto disposto al precedente periodo, la verifica dei requisiti della materia prima e' eseguita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, o da altro soggetto dal Ministero stesso indicato. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone una procedura semplificata che prevede comunque la verifica, con riferimento all'anno solare, delle quantita' di prodotto e sottoprodotto impiegate dal produttore, anche tramite l'effettuazione di controlli a campione. Con tale procedura vengono definiti anche le modalita' dei controlli in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del presente articolo, ed il relativo costo a carico dei produttori di biometano.
7. I certificati di immissione in consumo rilasciati ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 2-quater, comma 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e successive modificazioni.
8. In aggiunta all'incentivazione di cui al comma 1, il soggetto produttore che, senza utilizzo della rete di trasporto e di distribuzione del gas naturale, immette il biometano in un nuovo impianto di distribuzione di metano per autotrazione realizzato a proprie spese e con data di primo collaudo successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ha diritto, per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di distribuzione, al rilascio di certificati di immissione in consumo di biocarburanti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110 e successive modifiche e integrazioni, con una maggiorazione del 50%.
 
Art. 5

Biometano utilizzato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento

1. Il biometano immesso nelle reti del gas naturale e utilizzato in impianti riconosciuti dal GSE di cogenerazione ad alto rendimento e' incentivato mediante il riconoscimento delle tariffe per la produzione di energia elettrica da biogas, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, con le modalita' e le condizioni ivi previste, salvo quanto disposto ai commi successivi.
2. Qualora il biometano sia utilizzato in un sito diverso da quello di produzione e trasportato tramite la rete del gas naturale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2. Il soggetto produttore deve, inoltre, sottoscrivere un contratto bilaterale di fornitura del biometano con il soggetto che lo utilizza per la produzione di energia elettrica. Tale contratto, che specifica anche la durata della fornitura del biometano, e' inviato in copia al GSE che puo' disporre i relativi controlli.
3. Ai fini della determinazione dell'energia elettrica netta incentivabile prodotta ed immessa in rete dall'impianto di produzione in cogenerazione, i consumi attribuibili ai servizi ausiliari, inclusi i servizi dell'impianto di produzione del biometano, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica sono determinati con le modalita' di cui all'art. 3, comma 6, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 22, comma 3, del decreto 6 luglio 2012 in materia di servizi ausiliari.
4. Per l'accesso agli incentivi di cui al presente articolo, trovano in particolare attuazione i commi 4 e 5 dell'art. 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012. Non si applica l'art. 26 del citato decreto.
5. Gli impianti che accedono agli incentivi ai sensi del presente decreto sono sottoposti alle procedure di aste e registri di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 e il relativo costo di incentivazione concorre al tetto di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto.
6. Ai soli fini del presente decreto, il coefficiente di gradazione D di cui all'allegato 2, parte II, paragrafo 6.7, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 e' posto pari a 1 nel caso in cui l'entrata in esercizio dell'impianto in assetto ibrido sia non oltre 12 mesi la data di entrata in esercizio del medesimo impianto in assetto non ibrido. Lo stesso coefficiente e' posto pari a 0,5 nel caso in cui l'entrata in esercizio dell'impianto in assetto ibrido sia successiva di oltre 12 mesi la data di entrata in esercizio del medesimo impianto in assetto non ibrido.
 
Art. 6

Riconversione di impianti a biogas, gas di discarica, gas residuati
dai processi di depurazione esistenti

1. Gli incentivi di cui agli articoli 3 e 5 sono riconosciuti in misura pari al 40% degli incentivi spettanti all'analogo nuovo impianto e in misura pari al 70% per i casi di cui all'art. 4, anche nel caso in cui il biometano sia prodotto da impianti a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione gia' in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che, successivamente a tale data:
a) siano riconvertiti completamente alla produzione di biometano;
b) utilizzino parte del biogas o gas prodotto, anche a seguito di incremento della capacita' di produzione, per la produzione di biometano.
2. Il periodo di diritto agli incentivi di cui al comma 1 e' pari a:
a) al periodo di diritto spettante ai nuovi impianti qualora l'impianto da riconvertire non benefici di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
b) al residuo periodo di diritto agli incentivi per la produzione di energia elettrica incrementato di cinque anni qualora l'impianto da riconvertire benefici di incentivi per la produzione di energia elettrica.
3. Ai fini dell'accesso e della determinazione dell'incentivo, agli impianti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni relative agli impianti di nuova costruzione. Per gli impianti di cui al presente articolo, nel caso di produzione di biometano per autotrazione, la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 3 e' riconosciuta a condizione che la sola autorizzazione all'esercizio dell'impianto contenga esplicita indicazione di utilizzo esclusivo di una o piu' delle materie elencate alle lettere da a) a d) dell'art. 4, comma 3.
 
Art. 7
Procedura di qualifica

1. Il produttore che intenda accedere agli incentivi di cui al presente decreto, puo' presentare domanda al GSE per il riconoscimento ai suddetti impianti della relativa qualifica, mediante portale appositamente predisposto dal GSE. La domanda riporta almeno: a) soggetto produttore, b) ubicazione e tipologia dell'impianto, c) materie utilizzate, d) tecnologia utilizzata, e) capacita' produttiva e destinazione del biometano, comprensiva dei punti identificativi di immissione in rete, f) data di entrata in esercizio, g) producibilita' attesa, h) quantificazione degli autoconsumi, i) tipo di incentivazione richiesta.
2. La domanda di cui al comma 1 deve pervenire al GSE non oltre il termine di un anno dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano, pena l'inammissibilita' agli incentivi, e deve essere corredata da:
a) una relazione tecnica contenente tutte le informazioni tecniche e documentali necessarie a valutare la tipologia di impianto;
b) copia del progetto definitivo dell'impianto, comprendente lo schema rappresentativo degli apparati di misura di produzione e immissione in rete del biometano;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con la quale il produttore attesta di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto ai fini del riconoscimento degli incentivi e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto o degli impianti, ovvero di aver richiesto la medesima autorizzazione, presentata all'autorita' competente ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento ubicati nello stesso sito di produzione del biometano, ovvero, negli altri casi, agli uffici comunali ai sensi del DPR n. 447/1998.
3. Il GSE valuta la domanda determinando in via presuntiva l'energia incentivata, sulla base dei dati tecnici dichiarati dallo stesso produttore. In tutti i casi, la domanda si ritiene accolta in mancanza di pronunciamento del GSE entro 120 giorni dal ricevimento.
4. I soggetti responsabili degli impianti comunicano al GSE, ogni variazione dei dati degli impianti stessi, ivi inclusi l'avvio dei lavori e l'avvenuta entrata in esercizio.
5. La qualifica di cui al comma 1 cessa di validita' qualora il soggetto che la detiene non comunichi al GSE l'avvenuto inizio dei lavori sull'impianto qualificato entro diciotto mesi dall'ottenimento della medesima qualifica, al netto di eventuali ritardi causati da provvedimenti disposti dalle competenti autorita'.
6. Fatte salve cause di forza maggiore o indipendenti dalla volonta' del produttore intervenute durante i lavori sull'impianto qualificato, dichiarate dal produttore al GSE e da questo valutate tali, la qualifica cessa di validita' anche nel caso in cui il soggetto che la detiene non comunichi al GSE l'avvenuta entrata in esercizio dell'intervento entro tre anni dall'ottenimento della qualifica.
7. I soggetti che richiedono la qualifica di un impianto devono corrispondere al GSE, contemporaneamente alla richiesta di qualifica, un contributo per le spese di istruttoria pari a 500 euro.
 
Art. 8
Disposizioni transitorie e varie

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita':
a) stabilisce le modalita' di misurazione della quantita' di biometano immesso nella rete del gas naturale di cui all'art. 1, comma 3, ed identifica le modalita' e il soggetto responsabile per l'attivita' di certificazione e misurazione della quantita' di biometano incentivabile ai sensi degli articoli 3, 4 e 5;
b) stabilisce, per i casi di cui all'art. 4, le modalita' di determinazione della data di entrata in esercizio e di misurazione del biometano immesso in consumo e incentivabile;
c) stabilisce le modalita' con le quali le risorse per l'incentivazione di cui all'art. 3, ivi inclusi gli eventuali oneri di cui al comma 3 del medesimo articolo, trovano copertura sulle tariffe di trasporto del gas naturale.
2. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione dell'ultimo provvedimento di cui al comma 1 ovvero dalla data di pubblicazione, se successiva, delle linee guida di cui all'art. 4, comma 5, il GSE pubblica le procedure applicative per la richiesta e il rilascio degli incentivi di sua competenza, di cui agli articoli 3 e 5.
3. Gli incentivi di cui all'art. 4 sono rilasciati con le modalita' previste dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110, tenuto conto di quanto disposto all'art. 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
4. Il GSE effettua controlli sugli impianti di cui agli articoli 3 e 5 ai fini della verifica dell'effettivo diritto agli incentivi. I controlli sugli impianti di produzione di biometano e sulla relativa immissione in consumo ai sensi dell'art. 4 sono eseguiti dallo stesso GSE, sulla base dell'art. 33, comma 5 sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
5. Per gli incentivi di cui al presente decreto trova applicazione l'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
6. Il GSE pubblica con cadenza annuale e aggiorna semestralmente, un bollettino informativo, con l'elenco degli impianti ammessi agli incentivi ai sensi del presente decreto, l'indicazione della tipologia delle materie impiegate per la produzione di biometano, della ubicazione e capacita' produttiva degli impianti e della quantita' di biometano impiegata per ciascuna delle finalita' di cui agli articoli da 3 a 6.
7. Il GSE provvede altresi' a sviluppare, aggiornandolo e rendendolo pubblico con una cadenza annuale, un rapporto sui sistemi di incentivazione del biometano adottati nei principali Paesi europei, che raffronti, inoltre, i costi di generazione nei principali Paesi europei e in Italia.
8. Ferma restando la durata di incentivazione inizialmente fissata, al soggetto produttore e' concessa la possibilita', nel corso della vita dell'impianto e comunque per non piu' di tre volte, di optare per un meccanismo di incentivazione, di cui al presente decreto, diverso da quello precedentemente prescelto, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale viene formulata apposita richiesta al GSE. Il GSE valuta la richiesta e comunica l'esito al produttore entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta medesima.
9. Fino alla data di entrata in vigore delle norme europee per le specifiche di qualita' del biometano per uso autotrazione e delle specifiche tecniche europee per l'immissione del biometano nelle reti, da emanarsi da parte del CEN in attuazione del mandato M/475 CE, al fine di garantire la salute delle popolazioni e l'ottimale funzionamento degli autoveicoli a metano a causa della presenza nel biometano di componenti dannosi quali il monossido di carbonio e i silossani, le immissioni di biometano nelle reti del gas naturale sono consentite al solo biometano ottenuto da biogas derivante da digestione anaerobica di prodotti biologici e sottoprodotti. Sono escluse le immissioni nella rete del gas naturale, come definita all'art. 1, comma 3, del biometano derivante da biogas prodotto per via termochimica, quali i processi di gassificazione di biomasse, da gas di discarica e da gas residuati dai processi di depurazione, da fanghi, da rifiuti urbani e non urbani indifferenziati e dalla frazione organica ottenuta dal trattamento di rifiuti urbani e non urbani indifferenziati. Resta ferma la possibilita' che i gestori delle reti di trasporto e di distribuzione di gas naturale di imporre, in conformita' con la normativa vigente, condizioni per il monitoraggio delle immissioni di biometano nelle stesse reti a tutela della salute degli utenti e della sicurezza delle reti.
 
Art. 9
Disposizioni finali, entrata in vigore

1. Nel caso di impianti per la produzione di biometano di proprieta' di imprese agricole, singole ed associate, gli incentivi di cui ai precedenti articoli sono cumulabili con altri incentivi pubblici per la realizzazione degli impianti sia in conto interesse che in conto capitale non eccedenti il 40% del costo dell'investimento.
2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2013

Il Ministro dello sviluppo economico
Zanonato
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Orlando
Il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali
De Girolamo

 
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