Gazzetta n. 296 del 18 dicembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 21 ottobre 2013
Istituzione del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 6, comma 4, lettera b), della legge 31 marzo 2000, n. 78 e successive modificazioni, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»;
Visti gli articoli 6 e 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246, recante «Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto l'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n.64, recante «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 27 luglio 2006, concernente l'individuazione di incarichi da conferire ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Considerato che risulta necessario costituire un Gruppo sportivo nazionale dei vigili del fuoco ai fini dello svolgimento e della promozione dell'attivita' sportiva agonistica di alto livello degli atleti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Decreta:

Art. 1
Istituzione del Gruppo sportivo
vigili del fuoco Fiamme Rosse

1. E' istituito il Gruppo sportivo nazionale dei vigili del fuoco, denominato «Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse».
2. Il Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse ha sede centrale in Roma ed e' incardinato nell'Ufficio per le Attivita' sportive del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno del 27 luglio 2006 dal quale dipende ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. Il Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e' composto dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco riconosciuto atleta di interesse nazionale ai sensi degli articoli 145 e 147 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
 
Art. 2
Compiti del Gruppo sportivo

1. Il Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse cura lo svolgimento e la promozione dell'attivita' sportiva agonistica di alto livello degli atleti di interesse nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e si prefigge l'obiettivo di accrescere il prestigio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di sviluppare il patrimonio sportivo nazionale.
2. Il Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse non persegue finalita' di lucro.
 
Art. 3
Riconoscimento sportivo ed affiliazione

1. Il Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, ai sensi della convenzione di collaborazione sportiva stipulata tra il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) il 21 febbraio 1978 e successive modificazioni, e' riconosciuto ai fmi sportivi ed e' affiliato alle Federazioni sportive nazionali sulla base delle disposizioni contenute nello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche.
2. Il Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse svolge l'attivita' sportiva e la relativa opera di promozione in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
 
Art. 4
Sezioni sportive

1. Il Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse si articola in sezioni sportive dedicate a singole discipline.
2. L'istituzione, anche in sedi decentrate, e la soppressione delle sezioni sportive di cui al comma 1 sono disposte con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
 
Art. 5
Statuto

1. Gli organi e il funzionamento del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse sono stabiliti dallo Statuto di cui all'art. 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 secondo i criteri indicati dal CONI.
2. Il Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e' delegato ad emanare lo Statuto di cui al comma 1 con proprio provvedimento da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 6
Segno distintivo

1. Per il vessillo, per l'abbigliamento, per l'equipaggiamento tecnico e per gli accessori il Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse utilizza un segno distintivo che contiene lo stemma di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64.
2. La denominazione, le caratteristiche, le dimensioni e l'uso del segno distintivo di cui al comma 1 sono disciplinati con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
 
Art. 7
Copertura finanziaria

1. Le spese connesse alla istituzione ed al funzionamento del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» nell'ambito della Missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, integrati dalle riassegnazioni delle somme versate in entrata a tal fine dal CONI, secondo quanto annualmente disposto dalla legge di bilancio, ovvero da altri enti pubblici e privati, secondo le vigenti disposizioni.
2. Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.
Roma, 21 ottobre 2013

Il Ministro: Alfano
 
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