Gazzetta n. 297 del 19 dicembre 2013 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERA 19 luglio 2013 |
Direttiva in materia di requisiti di solidita' patrimoniale delle concessionarie autostradali, integrazione della delibera n. 39/2007. (Delibera n. 30/2013). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali; Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita', ferme restando le competenze delle Autorita' di settore; Visto l'art. 21 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, appresso menzionato; Visto il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, e in particolare l'art. 2, che: - al comma 82 e seguenti, reca disposizioni in tema di concessioni autostradali, successivamente modificate dall'art. 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007); - al comma 85, rimette l'individuazione dei requisiti di solidita' patrimoniale, che le societa' concessionarie autostradali sono tenute a mantenere, a un decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture; Visto il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e che, all'art. 3, comma 7, ha disposto che i requisiti di solidita' patrimoniale delle concessionarie debbano essere definiti non piu' autoritativamente con decreto interministeriale, bensi' convenzionalmente tra l'ente concedente e la concessionaria interessata; Visto l'art. 43, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd "decreto Salva Italia"), che prevede vengano sottoposti al parere di questo Comitato, che si pronunzia sentito il NARS, gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, qualora comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti o ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica; Visto l'art. 36 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (c.d. "decreto CrescItalia"), che, al comma 6-ter, conferma le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e di questo Comitato in materia di approvazione di contratti di programma, nonche' di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica; Vista la delibera 24 aprile 1996, n. 65 (G.U. n. 118/1996), recante linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' non gia' diversamente regolamentati ed in materia di determinazione delle tariffe, che ha previsto l'istituzione, presso questo Comitato, di un Nucleo di consulenza per l'attuazione di dette linee guida (NARS), istituzione poi disposta con delibera 8 maggio 1996, n. 81 (G.U. n. 138/1996); Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (G.U. n. 305/1996), con la quale viene definito lo schema regolatorio complessivo del settore autostradale e in particolare viene indicata nella metodologia del price-cap il sistema di determinazione delle tariffe nonche' stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio; Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39 (G.U. n. 197/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale; Vista la delibera 21 marzo 2013, n. 27 (G.U. n. 120/2013), recante criteri per l'aggiornamento del piano economico-finanziario di cui alla sopra citata delibera n. 39/2007; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008 e s.m.i., con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione del NARS e che, all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte dello stesso Nucleo, dell'applicazione - negli schemi di convenzione sottoposti a questo Comitato - dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato; Vista la nota 18 giugno 2013, n. 4051, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'inserimento all'ordine del giorno del Comitato della proposta di "Integrazione della delibera n. 39/2007 relativa alla regolazione economica del settore autostradale: requisiti di solidita' patrimoniale", previo parere del NARS, e trasmesso la relativa documentazione istruttoria; Visto il parere n. 3, in data 1° luglio 2013, con il quale il NARS si e' pronunziato sulla proposta di cui sopra; Ritenuto che il potere attribuito a questo Comitato di dettare prescrizioni intese a disciplinare gli aspetti regolatori a tutela della finanza pubblica, gia' attribuito dall'art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e ss.mm.ii. e ribadito dal citato art. 43, comma 1, del decreto legge n. 201/2011 e dall'art. 36, comma 6-ter, del decreto legge n. 1/2012, comporti progressivi affinamenti delle misure finalizzate ad assicurare tale tutela anche in relazione all'evolversi della situazione economica generale e supporta quindi la formulazione di indicazioni tese a rendere piu' stringenti le verifiche sulla permanenza dei requisiti di solidita' patrimoniale; Ritenuto quindi opportuno integrare la delibera n. 39/2007 con direttive intese a disciplinare il suddetto tema della verifica sulla permanenza dei requisiti di solidita' patrimoniale; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62); Vista la nota 19 luglio 2013, n. 3059, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Prende atto - che la proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si articola in una disciplina differenziata dei requisiti di solidita' patrimoniale a seconda che sia gia' in vigore o meno una convenzione autostradale e che, piu' specificatamente, il suddetto Ministero ha trasmesso due allegati tecnici, di cui il primo (Allegato 1 alla proposta citata) dovrebbe trovare applicazione nei confronti degli atti convenzionali relativi a concessioni per le quali risulta gia' avviata la procedura di gara e per le nuove concessioni, mentre il secondo (Allegato 2 alla suddetta proposta) dovrebbe trovare applicazione per le convenzioni autostradali vigenti, che non risultino corredate da un allegato sui requisiti di solidita' patrimoniale; - che il NARS, col sopra citato parere n. 3/2013, ha espresso l'avviso che, in linea di principio, debba essere prevista una disciplina regolatoria unitaria dei requisiti di solidita' patrimoniale, che trovi applicazione a decorrere dalla relativa data di adozione da parte di questo Comitato, e che, con riferimento alle nuove concessioni, trovi applicazione limitatamente a quelle in relazione alle quali alla suddetta data non sia stato pubblicato il bando di gara o, in presenza di bando pubblicato, non siano state inviate le lettere di invito; - che il NARS ha ritenuto che la disciplina regolatoria unitaria di cui sopra debba essere quella delineata nell'Allegato 1 alla proposta del Ministero di settore, come modificata ed integrata dal NARS stesso; - che, con riferimento alle convenzioni vigenti alla data odierna, il NARS ha preso atto della rilevanza delle argomentazioni svolte dall'Amministrazione di settore in merito alle implicazioni, anche in termini di parita' di trattamento, connesse all'adozione di una disciplina sui requisiti di solidita' patrimoniale significativamente differente rispetto a quella sinora concordata tra ANAS ed i concessionari titolari di "convenzioni uniche" che hanno sottoscritto apposito allegato; - che il NARS ha quindi ritenuto opportuno che sia questo Comitato a definire l'ambito di applicazione dell'emananda direttiva sui requisiti di solidita' patrimoniale; - che la previsione di una nuova disciplina, piu' rigorosa, per le nuove concessioni nei termini di cui alla precedente seconda alinea appare motivata dal fatto che tali nuove concessioni vengono rilasciate ad esito di una procedura di gara in cui tutti i requisiti di partecipazione sono definiti dal concedente nella documentazione posta a base della gara stessa, senza che rilevi alcuna componente di definizione convenzionale dei requisiti in discorso; - che la definizione di una regolamentazione piu' stringente per le convenzioni di cui all'alinea precedente, in coerenza con l'attenzione sempre maggiore che il legislatore ha dedicato alla tutela dei profili di finanza pubblica, e' motivata anche dalla constatazione che, in relazione all'attuale situazione economica, e' sempre piu' frequente il ricorso a schemi di partenariato pubblico-privato che comportano forme di indebitamento finanziario e che e' comunque prevista l'anticipazione di risorse da parte del concessionario, per la realizzazione di nuove infrastrutture o per la eventuale corresponsione, da parte del nuovo concessionario, del "valore di subentro"; - che le rilevate circostanze impongono modelli ancora piu' accurati per la verifica dello stato di solvibilita' dei concessionari; Considerato - che nel merito sono condivisibili, ad eccezione di quanto previsto al successivo punto b), i contenuti del parere NARS; - che, infatti, la previsione della possibilita' di sospensione dell'indice di solidita' patrimoniale e' riferita dal NARS stesso a due diverse fattispecie: a) realizzazione di "nuove opere" che comportino investimenti di valore superiore a 200 milioni di euro, per le quali la sospensione puo' essere concessa per "il periodo strettamente necessario al raggiungimento della piena operativita' e comunque non superiore a 5 anni dall'entrata in esercizio dell'opera"; b) effettuazione di "interventi che possono determinare effetti negativi sul traffico", interventi cioe' da eseguire su autostrade o su parti di autostrade gia' in esercizio; - che appare opportuno limitare la sospensione dell'indice in questione solo alla fattispecie sub a); - che tale limitazione e' motivata da una duplice considerazione: • la sospensione dell'indice di solidita' patrimoniale nella seconda fattispecie di cui sopra non e' prevista nelle convenzioni vigenti; • non e' agevole individuare, in considerazione dell'attuale situazione economica e di conseguenza della prevedibile evoluzione della domanda di trasporto, criteri oggettivi per determinare l'entita' di flessione di traffici a partire dalla quale applicare la sospensione di cui sopra;
Delibera:
1. E' approvato l'allegato documento intitolato «Integrazione della delibera n. 39/2007 relativa alla regolazione economica del settore autostradale: requisiti di solidita' patrimoniale", che forma parte integrante della presente delibera. 2. La disciplina prevista dall'Allegato di cui al punto 1 si applica alle nuove concessioni in relazione alle quali, alla data odierna, non sia stato pubblicato il bando di gara ovvero, nei casi in cui e' previsto, non si sia ancora proceduto all'invio delle lettere di invito. Roma, 19 luglio 2013
Il Presidente: Letta Il segretario delegato: Girlanda
Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 10, Economia e finanze, foglio n. 31
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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