Gazzetta n. 297 del 19 dicembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 dicembre 2012
Definizione delle modalita' operative per la consultazione del fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 21 che norma la Responsabilita' dirigenziale;
Visto l'art. 25 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, recante Misure di semplificazione per le imprese agricole;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 7 agosto 2012, n. 135, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ed in particolare l'art. 12, dal comma 7 al comma 17;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto ministeriale 11 marzo 2008 recante approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 , recante Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettivita' previste dall'art. 71, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Rilevata la necessita' di attuare la disposizione del citato art. 25, comma 2, ai sensi della quale «le modalita' operative per la consultazione del fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 25 ottobre 2012;

Decreta:

Art. 1
Finalita'

1. Il presente decreto individua le modalita' operative per la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni del fascicolo aziendale elettronico, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'art. 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale e i sistemi informativi regionali.
2. Il presente decreto individua, altresi', le modalita' di applicazione delle misure di semplificazione tramite la stipula di convenzioni al fine di consentire la consultazione, la disponibilita' e la fruibilita' dei dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale, di cui al decreto-legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e s.m.i., come definito nelle Linee guida approvate con decreto ministeriale 11 marzo 2003;
b) CAD: Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
c) SPC: Sistema pubblico di connettivita';
d) Azienda agricola: le aziende di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 e s.m.i.;
 
Art. 3
Dati del fascicolo aziendale

1) Il fascicolo aziendale, realizzato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e' preposto alla raccolta e condivisione delle informazioni relative a ciascuna azienda agricola ed ai dati inerenti le domande di aiuto/premio e i procedimenti amministrativi del comparto agricolo, articolati come previsto nell'art. 3 del citato del decreto Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.
2) Le informazioni raccolte nel fascicolo aziendale sono rese disponibili all'INPS, all'Agenzia del Territorio, all'Agenzia delle Entrate, alle Camere di commercio, alle Regioni e Province autonome, alle Province, ai Comuni, al Centro Servizi Nazionale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e agli altri enti e organismi pubblici, in adempimento delle loro finalita' istituzionali. I dati che confluiscono nel fascicolo aziendale da altre Amministrazioni secondo le regole tecniche di SPC, mediante la definizione di apposite convenzioni con AGEA, ai sensi di quanto previsto all'art. 25 comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, sono certificati dalle Amministrazioni stesse, che ne mantengono la titolarita'.
3) L'elenco delle tipologie dei dati disponibili nel fascicolo aziendale e la titolarita' degli stessi sono pubblicati nell'area pubblica del portale SIAN, gestito da'AGEA, entro 30 giorni dalla adozione del presente decreto.
 
Art. 4
Modalita' di accesso ai dati del fascicolo aziendale

1) Entro 90 giorni dalla adozione del presente decreto, l'AGEA predispone, ai sensi dell'art. 58 del CAD, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, una apposita Convenzione standard, aperta all'adesione di tutti gli enti e organismi interessati.
2) L'AGEA, le Regioni e gli Organismi pagatori rendono, altresi', disponibile alle aziende agricole la consultazione telematica del proprio fascicolo aziendale, mediante modalita' di accesso sicure.
 
Art. 5
Disposizioni finali

1) Dalla applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2) Le Amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3) Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2012

Il Ministro per la pubblica
amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Catania

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2013 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 1, foglio n. 386
 
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